Articolo 41
(Disposizioni a favore della famiglia)
Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.
Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, al rinnovo del Bonus bebè per il 2020 e al finanziamento del Bonus asili nido.
Il comma 2 riconosce l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) anche per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2020 e, con riferimento a tali soggetti, ne dispone la corresponsione esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro e l’importo dell’assegno è raddoppiato per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro) modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento. Più precisamente, l’importo dell’assegno annuo viene così modulato:
a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.
Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 2, valutato in 348 milioni di euro per il 2020 e in 410 milioni di euro per il 2021, con riferimento esclusivamente all'onere per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 2, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa anzidette, con apposito decreto ministeriale si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014.
La RT afferma che, ai fini della valutazione del maggiore onere per l'estensione del beneficio in esame al 2020, tenuto anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili, si stimano nuovi beneficiari in ragione di 440.000 su base annua (di cui circa 140.000 con ISEE non superiore a 7.000 euro), con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita).
Pertanto dalle disposizioni conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:
2020: 348 milioni di euro; 2021: 410 milioni di euro.
Al riguardo, si rileva che la stima della platea di 440.000 nuovi beneficiari sconta un'ulteriore riduzione delle nascite rispetto agli anni precedenti che seppure confermerebbe una tendenza in atto potrebbe d'altra parte determinare una lieve sottostima71. Tra l'altro la stima non sembrerebbe tenere conto dell'applicazione del beneficio anche agli adottati per il primo anno di ingresso nella nuova famiglia. D'altra parte tali effetti potrebbero essere compensati ove si tenesse conto del fatto che difficilmente tutti gli aventi diritto presentano domanda per l'accesso al beneficio.
Si rileva poi che sulla base degli oneri complessivi stimati pari a 758 milioni di euro, il beneficio medio sarebbe di 1.722 euro. Anche se tale valore appare nel complesso ragionevole, non risulta possibile una puntuale verifica della quantificazione, visto che la RT fornisce il dato relativo ad una sola delle tre fasce ISEE in base alle quali l'entità del bonus è modulata72.
Si riscontra poi una lieve asimmetria nella suddivisione dell'onere tra il 2020 e il 2021 (rispettivamente il 46% il primo anno e il 54% il secondo anno), andrebbe chiarito se essa discenda dal fisiologico lieve ritardo nel riconoscimento del beneficio.
Il comma 4, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017), proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone contestualmente la durata a 7 giorni (lett. a) e b)).
Inoltre si dispone (lettera c)) che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).
La RT afferma che il congedo di paternità ha subito dalla sua introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.
Sulla base dei bilanci consuntivi INPS per gli anni 2013-2018 si sono registrati i seguenti oneri:
2013: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni);
2014: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni);
2015: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni);
2016: 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni);
71 Si consideri che nel 2017 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 458.151 bambini, oltre 15 mila in meno rispetto al 2016. Nell’arco di 3 anni (dal 2014 al 2017) le nascite sono diminuite di circa 45 mila unità. L'ulteriore calo stimato nella RT appare pertanto plausibile, anche se potrebbe risultare marginalmente sovrastimato. V. ISTAT, Natalità e fecondità della popolazione residente, 28 novembre 2018.
72 Per le sole famiglie con ISEE inferiore a 7.000 euro l'onere dovrebbe attestarsi sui 295,7 milioni (70.000 x 1920 + 70.000 x 2.304).
2017: 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni);
2018: 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 mln di euro (0,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate).
Per l'anno 2019 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5.
Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono pertanto valutarsi i seguenti maggiori oneri per il 2020 per la norma in esame, che è diretta a prorogare l'istituto e a estendere il numero di giornate per il congedo obbligatorio da 5 a 7:
Maggiore onere per prestazioni (indebitamento netto): 74,2 milioni di euro; Maggiore onere per prestazioni e contribuzione figurativa (SNF): 98,7 milioni di
euro.
Al riguardo, nulla da osservare, essendo la quantificazione coerente con la precedente evoluzione degli oneri.
Il comma 5 rende permanente (estendendolo quindi oltre al 2021, ultimo anno di applicazione attualmente prevista) il valore di 1.500 euro del cd. "bonus asilo nido" (utilizzabile anche per forme di supporto presso la propria abitazione nel caso di bambini con malattie croniche) (lettera a)).
Inoltre (lettera b)), incrementa il buono di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 20.000 euro e di ulteriori 1.000 euro per quelli con ISEE da 25.001 a 40.000 euro. Un apposito DPCM potrà rideterminare, a decorrere dal 2022, l'importo del buono spettante, nel rispetto del limite di spesa programmato, tenendo conto degli esiti del previsto monitoraggio.
Infine (lettera c)), riconosce l'anzidetto beneficio nel limite massimo di massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’anno 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro per l’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno 2026, 597 milioni di euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro per l’anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
Il comma 6 provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 5, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021, 211 milioni di euro per l’anno 2022, 222 milioni di euro per l’anno 2023, 233 milioni di euro per l’anno 2024, 244 milioni di euro per l’anno 2025, 255 milioni di euro per l’anno 2026, 267 milioni di euro per l’anno 2027, 279 milioni di euro per l’anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
La RT afferma che le disposizioni sono finalizzate a incrementare dal 2020 l'importo del buono quale contributo economico al pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Conseguentemente viene adeguato il relativo limite di spesa.
L'adeguamento del limite di spesa è effettuato tenendo conto degli elementi di monitoraggio disponibili per un istituto comunque ancora in fase di iniziale implementazione, oltre che della previsione di un progressivo incremento del ricorso strutturale al beneficio medesimo, che porta ad una stima di un maggior ricorso ai servizi in esame tenuto conto anche di un progressivo potenziamento della relativa offerta.
Elementi di consuntivo e di monitoraggio.
L'utilizzo dello strumento è in forte espansione, come dimostrano i valori di spesa di consuntivo:
2017: 5,8 mln di euro; 2018: 75 mln di euro;
2019 (a tutto settembre): 163 mln di euro.
Le erogazioni si riferiscono a domande relative a periodi precedenti, per i fisiologici tempi necessari al riconoscimento del beneficio, alla determinazione dello stesso e al riscontro della documentazione presentata a giustificazione della domanda di accesso. Con riferimento agli elementi amministrativi relativi alle domande pervenute e agli importi richiesti, si evidenzia anche l'incremento in corso d'anno 2019 relativo alle domande 2019 che al 18 ottobre 2019 ammontavano a 280.013, per una spesa impegnata di 265,2 mln di euro (nel corso del 2017 sono pervenute 108.866 domande per un importo impegnato di 45,5 mln di euro; nel corso del 2018 sono pervenute 196.154 domande per un importo impegnato pari a 118,5 mln di euro). Per il biennio 2019/2020 la spesa sarà pertanto in significativa crescita e il limite di spesa strutturale a normativa vigente (330 mln di euro annui) è comunque ritenuto congruo in relazione al limite massimo di beneficio, pari a 1.500 euro annui, previsto a normativa vigente, anche considerando la parametrazione al numero attuale di posti disponibili (350/360.000) e all'importo medio effettivamente richiesto.
Sulla base degli elementi disponibili sono stati pertanto rideterminati i limiti di spesa per il beneficio in esame, per tenere conto degli incrementi previsti dell'importo del beneficio e del relativo effettivo utilizzo, nonché dell'importo medio del buono usufruito, inferiore all'importo massimo del buono usufruibile, derivandone i seguenti oneri:
(milioni di euro)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
a) nuovo limite spesa 520 530 541 552 563 574 585 597 609 621 b) limite spesa vigente 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 (a-b) maggiore onere 190 200 211 222 233 244 255 267 279 291
Agli oneri conseguenti dall'incremento del limite di spesa si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
Al riguardo, rilevato che in ogni caso l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che è previsto dal comma 355 della legge n. 232 del 2016, novellato dai commi in esame, un meccanismo di monitoraggio degli oneri ed eventuale sospensione nel riconoscimento del beneficio nel caso di esaurimento dello stanziamento disponibile, si ritiene che, in presenza di un limite di spesa vigente ritenuto congruo, gli incrementi monetari previsti, stante le disponibilità di posti negli asili-nido, non dovrebbero determinare oneri complessivi eccedenti i nuovi livelli di risorse appostate per finanziare la misura. Ad analoga conclusione si perviene considerando i valori di consuntivo forniti.
Nulla da rilevare per i profili di copertura.
Articolo 42
(Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)
Il comma 1 eleva per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni da 6.713,98 a 8.000 euro annui il limite di reddito, comprensivo di quello del coniuge, sotto il quale è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Viene inoltre specificato che per l'ulteriore requisito finora previsto, ovvero la non convivenza, non si deve tenere conto di altri soggetti non titolari di un reddito proprio nè di collaboratori domestici, colf e badanti.
Il comma 2 sopprime la lettera a) del comma 160, dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015.
La RT afferma che, mediante elaborazioni effettuate su un dataset che integra i dati dell'indagine campionaria EU-SILC dell'Istat e i dati delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche, risulta che i nuclei familiari il cui reddito familiare è compreso tra 6.713,98 e 8.000 euro sono circa 232.571. Assumendo che il numero dei canoni esentati dalla misura corrisponda a quello delle famiglie individuate e considerando l'ammontare del canone Rai di 90 euro, si stima una perdita di gettito annua di circa -20,9 milioni di euro.
Con una decorrenza della norma dal 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari, in milioni di euro:
2020 2021 2022
Canone Rai -20,9 -20,9 -20,9
Conseguentemente viene incrementato il capitolo di trasferimento alla RAI relativo alle esenzioni degli anziani, essendo il canone di spettanza della stessa società.
I minori introiti comportano una riduzione dell'ammontare dell'extra gettito del canone, già iscritto sui pertinenti capitoli di bilancio da destinare alla medesima società, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e al Fondo per la
riduzione della pressione fiscale, come stabilito dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015.
Al riguardo, nulla da osservare per la quantificazione relativa all'elevazione del limite reddituale per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del canone RAI, avendo la RT incluso nella stima tutta la platea potenzialmente interessata dalla norma. Si osserva, tuttavia, che la norma introduce un'ulteriore novità, rappresentata dal fatto che mentre prima si prescriveva che non dovessero esserci conviventi salvo il coniuge, ora invece si ammette la convivenza con altri soggetti non titolari di reddito proprio e con collaboratori domestici, colf e badanti. Data la tipologia dei soggetti in questione, la portata finanziaria della disposizione non sembra affatto trascurabile, impattando anche sui soggetti che già rispettavano il più basso limite reddituale precedente ma che, convivendo con badanti ecc., non avevano diritto al beneficio e che lo acquisirebbero con la norma in esame. La questione andrebbe chiarita, in relazione sia alle stime ex ante relative all'impatto della vigente disposizione, che alle risultanze di bilancio derivanti dalla stessa norma.
TITOLO IX MISURE DI SETTORE
Capo I
Misure in materia di cultura e informazione Articolo 43
(App18)
Il comma 1 rifinanzia, per l'anno 2020, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, nel limite di spesa di 160 milioni di euro per il 2020.
Il comma 2 specifica che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
La RT conferma che la disposizione è diretta a prorogare il riconoscimento della prestazione nei limiti di 160 milioni di euro per l'anno 2020 anche ai soggetti che compiono 18 anni nell'anno 2020.
Certifica che dalla disposizione derivano maggiori oneri per 160 mln di euro per l'anno 2020 e il beneficio individuale sarà determinato, con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un ammontare tale da rispettare tale limite di spesa.
Per quanto attiene l'effetto sui saldi di finanza pubblica in termini di SNF, evidenzia che vi è l'effetto di onerosità pieno di 160 mln di euro per l'anno 2020, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tenuto conto dei tempi di adozione del provvedimento attuativo e dell'esperienza relativa all'applicazione della misura per i
precedenti esercizi, si stimano i seguenti effetti in termini di maggiore spesa per prestazioni: 2020: 110 milioni di euro;2021: 50 milioni di euro.
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente.
(milioni di euro)
SNF Fabbisogno Indebitamento netto
norma s/e nat. 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Art. 43 >s c 160 0 0 110 50 0 110 50 0
Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma reca una autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.
Ad ogni modo, al fine di certificare il grado di congruità delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni prevedibili, sarebbero utili i dati concernenti la platea dei beneficiari nonché l'ammontare unitario del bonus previsto.
Articolo 44, commi 1 e 2
(Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)
Il comma il comma 1 stabilisce che, a decorrere dal 2020, è autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del MIBACT per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze. Agli oneri derivanti dal comma in esame si provvede utilizzando una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del D.Lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al netto dell'eventuale aggio. Si tratta di proventi già iscritti nello stato di previsione della spesa del MIBACT, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.
Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 2020, una quota dei proventi – prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento – derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai luoghi e agli istituti di cultura di appartenenza statale, di cui all'art. 110 del D.Lgs. 42/2004, al netto dell'eventuale aggio e della spesa destinata al pagamento delle indennità descritte in precedenza, è versata al bilancio dello Stato entro il 31 luglio per essere destinata a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del MIBACT. Si introduce dunque un ulteriore vincolo di destinazione, oltre a quelli già previsti a legislazione vigente, delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti. Viene fissato comunque un tetto massimo alla quota dei proventi destinata a tale scopo, pari a 10 milioni di euro annui e si precisa che ciò è posto in deroga i limiti finanziari disposti dalla normativa vigente. Le prestazioni di lavoro straordinario sono dovute a "indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse al potenziamento del funzionamento dei servizi e allo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali".
La RT certifica sul comma 1 che la norma autorizza la spesa complessiva di 22,5 milioni di euro annui lordo Stato a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono destinate alle indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
determinate con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La copertura finanziaria è disposta a valere sull'utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. A tal fine la disposizione prevede la riduzione, in termini di competenza e cassa, dei capitoli nei quali sono iscritte le suddette risorse.
Sul comma 2, afferma che ivi si dispone che una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi