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Capitolo 4: il processo a carico dell’ente La messa alla prova.

4. I contenuti della prova 152


La riferibilità dei contenuti tipici della messa alla prova anche alla persona giuridica rappresenta l’ostacolo più complesso in una prospettiva di compatibilità e di raccordo dei suoi profili esecutivi con le peculiarità della societas.

Quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 168-bis, sottolinea espressamente quelle che sono le finalità dell’istituto che, insieme a quella deflattiva, hanno natura riparatoria e di recupero. Tutto ciò viene confermato dall’analisi delle tre diverse componenti in cui si struttura la prova.

Pertanto, se la struttura portante del periodo di prova a cui viene sottoposto l’imputato persona fisica si sostanzia nel porre in essere condotte riparatorie, nell’affidamento ai servizi sociali e nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità, appare una scelta obbligata

relativamente agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p richiamati dal 5 195

comma dell’articolo 168-bis c.p.

CERQUA, il trattamento sanzionatorio, in AA.VV., i modelli 196

quella di adeguare tali profili contenutistici della prova alla natura della persona giuridica, all’attività della stessa svolta e alle finalità che lo stesso probation si propone, anche in considerazione delle caratteristiche del reato che è stato contestato e dei criteri che riconnettono la responsabilità dell’ente al fatto presupposto.

In parole semplici si tratta di realizzare un processo di “entificazione” della messa alla prova.

Ripercorrendo la scansione della prova tipizzata dall’articolo 168-bis c.p. si può arrivare a un’ipotesi di progetto di prova, da sottoporre all’ U.E.P.E. competente per territorio, articolato nei termini che seguono. Si tenga presente che si prende come riferimento settori di tutela penale come quelli in materia di sicurezza sui luoghi di lavori e di ambiente, i quali ben rispondono all’esigenze sottese alla prova.

4.1 Profilo compensativo-reintegrativo.

L’ente dovrà provvedere in primo luogo alla restituitio in integrum del bene leso o messo in pericolo dal reato presupposto, ponendo in essere le condotte ritenute necessarie per eliminare, o quantomeno, attuare le conseguenze in termini di offesa che il fatto della persona fisica ha determinato, compreso ovviamente, se possibile sia in termini materiali che giuridici e nei limiti della sua esigibilità, il risarcimento del danno. In tale ottica si evince l’utilità di suggerire all’ente di realizzare una devoluzione del profitto del reato a favore di enti o associazioni che persuadano la tutela o comunque rappresentativi degli interessi lesi dal reato. Si pensi, con riferimento a tale possibile devoluzione, alla materia antifortunistica e al risparmio di spesa, quasi sempre coincidente con le somme necessarie ma non erogate, per adeguare i

macchinari coinvolti nell’infortunio e alle ulteriori somme investite,

post delictum, per il perfezionamento delle misure prevenzionistiche.

4.2 L’affidamento al servizio sociale.

Il programma di trattamento che deve essere elaborato d’intesa con l’ U.E.P.E. circa l’affidamento al servizio sociale, rappresenta il fulcro dell’inedita prova cui si propone di sottoporre l’ente . 197

Il cuore del programma consiste nell’adozione e perfezionamento di tutti gli strumenti e le misure idonei a conseguire un risultato diretto alla “riorganizzazione virtuosa” dell’ente, attraverso un suo, se possibile, ravvedimento e a una sua rieducazione. Si tenga presente che il concetto di rieducazione deve essere rapportato alla persona giuridica. La rieducazione non dovrà quindi essere misurata sul profilo psicologico tipico solo della persona fisica, ma dovrà esser rapportata allo specifico substrato psicologico dell’ente, cioè alla sua politica di impresa. La finalità rieducativa deve quindi intervenire sulla politica d’impresa.

È necessario a questo punto aprire una piccola parentesi con riferimento al fatto che l’ammissione dell’ente a una prova cosi pensata, condotte riparatorie e messa a disposizione del profitto del reato insieme all’adozione di un modello riparatore, non è del tutto estranea al sistema “231” ma anzi rimanda ad un determinato meccanismo: quello della sospensione delle misure cautelari ex art. 49 . Tale istituto richiede all’ente che ne faccia richiesta di porre in 198

Matteo Ricchiardi, Maria Chilosi, la messa alla prova nel processo 197

“231”: quali prospettive per la diversion dell’ente?, su diritto penale contemporaneo, p. 64, ottobre 2017.

FIDELBO-RUGGIERO, procedimento a carico degli enti e messa alla 198

essere le condotte riparatorie di cui all’articolo 17, oltre che la prestazione di una cauzione o di una garanzia reale, con duplice finalità: inizialmente ottenere la sospensione temporanea del vincolo cautelare e successivamente la revoca.

Le stesse cadenze previste da tale meccanismo potrebbero essere riproposte anche per l’applicazione della sospensione con messa alla prova, sottolineandone così una curiosa analogia. Pertanto come per la richiesta di realizzazione delle prescrizioni sopra citate si ha la sospensione della misura cautelare, parallelamente l’istanza di

probation dell’ente sospende il procedimento e, se segue esito positivo

della stessa, determina l’estinzione dell’illecito amministrativo. Altrimenti, come per la sospensione delle misure cautelari, se l’esito è negativo si riapre il normale iter dell’accertamento penale. È importante sottolineare che questi due meccanismi non sono tra di loro sovrapponibili, almeno in via automatica.

4.3 Il lavoro di pubblica utilità.

La valorizzazione della componente “sociale”, rappresenta l’ultimo elemento da considerare in sede di redazione del programma di trattamento.

Questa, riguardo alla persona fisica si sostanzia nella prestazione del lavoro di pubblica utilità, mentre, riguardo alla sua trasposizione all’ente, essa può riguardare il porre in essere di una serie di attività e iniziative di contenuto atipico dirette ad apportare un contributo effettivo in termini di “socialità” e di riparazione di quei costi che sono stati sostenuti dalla collettività a causa della commissione del fatto illecito.

Tali attività e iniziative con contenuti atipici saranno organizzate di concerto e nell’ambito degli enti pubblici territoriali ovvero degli enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato di cui al comma 3 dell’articolo 168-bis c.p.

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