PARTE III STRUMENTI NAZIONAL
CAPITOLO 2 – La Convenzione UNESCO 2005 e la sua
1.4. Contenuto: gli obblighi nazionali e internazionali
La Sezione IV della Convenzione è di fondamentale importanza per la messa in opera degli scopi e dei principi analizzati finora. Gli articoli di riferimento vanno dal 5 al 19 e si dividono tra obblighi e doveri a livello nazionale e obblighi e doveri internazionali. Tuttavia prima di analizzare i contenuti delle diverse disposizioni è necessario evidenziare che i soggetti ai quali sono rivolti tali direttive sono gli Stati e l'Organizzazione di integrazione economica
219Cornu M., La Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelle, in JDI, 2006, p. 931.
regionale220 parte alla Convenzione. D'altro canto il diritto sovrano degli Stati a formulare e
attuare politiche culturali proprie e ad adottare misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali - già incontrato tra le disposizioni dell'articolo 1 -, è presente anche nella regola generale riguardante i diritti e gli obblighi della Convenzione all'art. 5221. Si parte dalle disposizioni che stabiliscono le norme a livello nazionale, le quali
possono essere raggruppate in diritti delle Parti ad adottare misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, in obblighi a promuovere le espressioni culturali e in misure volte a proteggere le espressioni culturali. Il primo gruppo di disposizioni elencato all'articolo 6 è composto da generiche misure che le Parti possono a loro discrezione adottare, le quali mirano a costruire e mantenere un ambiente favorevole alla prosperità del settore culturale nazionale, attraverso vari strumenti quali quello normativo (art. 6 let. a), tramite finanziamenti pubblici (art. 6 let. d), tramite politiche volte a sostenere tutti i gradi della "filiera produttiva" dei beni, delle attività e dei servizi culturali come per esempio quelle riguardanti il sostegno degli artisti (let. g), degli operatori culturali (let. e), dei media (let. h). Uno dei principali obblighi222 in capo alle Parti è quello di creare sul proprio territorio un
contesto stimolante in cui gli individui, i gruppi sociali, le minoranze, le popolazioni autoctone, le donne siano supportati per le attività di creazione, produzione, diffusione, distribuzione delle loro espressioni culturali (art. 7 let. a), nonchè siano messi in grado di accedere alle espressioni culturali diverse provenienti dal proprio territorio o da altri Paesi (art. 7 let. b). Il ruolo dei vari attori del settore culturale, il quale è di fondamentale importanza per la prosperità della diversità delle espressioni culturali, deve essere sostenuto
220L'UE ha potuto aderire alla Convenzione grazie alle disposizioni esplicitate al par. 3 dell'art. 27 dello stesso strumento UNESCO, in cui si stabiliscono le norme che rendono possibili i processi di adesione alle organizzazioni di integrazione economica regionale. Alla decisione 2006/515/CE - vedi supra paragrafo precedente-, in conformita con le lett. b), c), d) del medesimo articolo 27 della Convenzione, venne allegata una dichiarazione che rende esplicita l'allocazione delle diverse competenze tra l'Unione e gli Stati Membri. Si tratta dell'Allegato 1b. In tale documento emerge la volontà da parte del legislatore comunitario di rendere possibile ridefinizioni di competenze tra l'Unione e i diversi Stati, a fronte dei continui sviluppi in tali materie. Si veda Ferri D., La Convenzione UNESCO sulla diversità culturale: sviluppi e prospettive della sua attuazione nell'Unione Europea, in Baruffi M. C., (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale..., cit., p. 175. 221E' doveroso far notare che in tutto il Testo si è cercato di far prevalere il cauto atteggiamento di non far
coincidere "lo Stato, con una nazione e una cultura". Proprio per questo oltre ad aver inserito tra i principi fondamentali elencati all'articolo 2 il già citato principio dell'eguale dignità e del rispetto di tutte le culture, all'art. 4 comma 8 compare la definizione di "Interculturalità", ovvero : «l'esistenza e l'interzione equa tra culture diverse nonchè alla possibilità di produrre espressioni culturali condivise attraverso il dialogo e il rispetto reciproco». Il concetto di Interculturalità prima di questa definizione non era mai comparso in nessun'altro strumento giuridico internazionale, Zagato L., Lezioni di diritto internazionale..., cit., p. 100. 222Seppur per la loro formulazione siano più auspici che non doveri perentori.
dalle Parti grazie anche l'educazione e la sensibilizzazione attraverso programmi specifici di formazione e scambio di conoscenze, sia nazionali che internazionali, in grado così di incentivare sinergie e forze a vari livelli (art. 10). Il terzo gruppo di disposizioni riguarda l'adozione di misure volte a preservare e salvaguardare quelle particolari espressioni a rischio di estinzione o di grave minaccia o che necessitano qualsiasi azione urgente di salvaguardia, con l'obbligo di fare rapporto in questi casi al Comitato Intergovernativo (art. 8). Parallelamente a livello internazionale una simile protezione dei casi menzionati all'articolo 8 prevede azioni collaborative tra le Parti, al fine di assistersi reciprocamente, prestando
particolare attenzione ai PVS (art. 17). A conclusione delle norme che regolano i diritti e gli
obblighi delle Parti a livello nazionale vi è una disposizione generale che abbraccia gli aspetti legati sia alla protezione che alla promozione della diversità culturale, la quale riprende alcune tra le finalità e i principi sviluppati nelle prime due Sezioni della Convenzione: si tratta dell'integrazione della cultura nelle diverse politiche di sviluppo nazionali223 (art. 13).
Anche a livello internazionale gli obblighi delle Parti sono scanditi da locuzioni che non alludono a un reale dovere di "fare", ma più a degli inviti incanzalti; tuttavia sono stati previsti dei meccanismi di feedback riguardanti l'operato degli Stati in relazione agli obiettivi promossi dalla Convenzione. I due principali scopi a livello internazionale, individuati nella Sezione quarta del Testo, vertono sullo scambio di informazioni e sulla cooperazione. Quest'ultima è affrontata in diversi articoli della Convenzione ed è considerata un vero e proprio comportamento strategico finalizzato a creare condizioni propizie alla promozione
della diversità delle espressioni culturali, soprattutto per i casi rientranti nelle disposizioni
presenti agli artt. 8 e 17 (art. 12). Le azioni coollaborative si possono manifestare attraverso la promozione di paternariati bilaterali, regionali e internazionali tra il settore pubblico e
privato e le organizzazioni senza scopo di lucro favorendo in special modo i Paesi in via di
sviluppo (art. 15). Il trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo è uno dei fili conduttori delle azioni promosse dalla Convenzione del 2005. Il sostegno auspicato nel Testo non riguarda solamente aiuti economici, ma veri e propri piani d'azioni di medio e lungo termine per sostenere la cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà attraverso lo sviluppo di infrastrutture, di risorse umane, di politiche (art. 15), e la 223Tale disposizione si presuppone sia rivolta in prima istanza ai Paesi in via di sviluppo o nei quali è in atto un processo di crescita economica e sociale elevata ma non regolata, in cui, la maggior parte delle volte, il criterio guida principale è quello dell'arricchimento economico.
progettazione di strutture istituzionali e giuridiche appropriate, favorendo gli artisti, gli
operatori culturali nonchè i beni e i servizi culturali delle zone più svantaggiate (art. 16). Le
misure cooperative previste negli artt. 12 e 14 si possono raggruppare in quattro tipologie: le azioni delle Parti possono essere rivolte a consolidare le industrie culturali – migliorando le capacità di produzione e di distribuzione, rafforzando mercati locali, agevolando l'accesso a mercati mondiali -; a implementare risorse umane segnatamente nell'ambito delle capacità
strategiche e gestionali del settore culturale; a promuovere l'impiego di nuove tecnologie e nuovi saperi e in fine a sostenere finanziariamente i PVS attraverso il Fondo internazionale
per la diversità culturale224, o altre forme di sostegno economico. Condicio sine qua non
perchè lo spirito cooperativo dia efficaci risultati è che vi sia a monte un sistema di scambio, di analisi e diffusione delle informazioni tra le Parti, le quali, oltre ad aver l'obbligo ogni quattro anni, a partire dall'atto di ratifica della Convenzione, di stilare un rapporto all'attenzione dell'UNESCO, in cui rendicontare le operazioni effettuate sul proprio territorio e a livello internazionale, allo scopo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali (art. 9), sono incoraggiate a scambiarsi reciprocamente, attraverso l'ausilio del Segretariato UNESCO, dati e valutazioni riguardanti studi ed esperienze significativi nel campo della diversità culturale (art. 19).
Il carattere esortativo e generico con cui sono stati fomulati gli "obblighi di fare"- più obblighi di comportamento che obblighi di risultato - è il vero tallone d'Achille della Convenzione225,
soprattutto se si considera che le disposizioni relative agli impegni che gli Stati assumono sul piano nazionale seguono il rispetto del principio di sovranità, lasciando nell'ombra il ruolo di quella moltitudine di soggetti, quali le minoranze, le popolazioni autoctone, le donne, i gruppi sociali, e più in generale della società civile.