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segue: la terza Sessione ordinaria della Conferenza delle Parti

PARTE III STRUMENTI NAZIONAL

CAPITOLO 2 – La Convenzione UNESCO 2005 e la sua

2.2 segue: la terza Sessione ordinaria della Conferenza delle Parti

Così come per la seconda Assemblea delle Parti, anche per la terza Conferenza delle Parti (giugno 2011), il Comitato intergovernativo lavorò duramente per poter elaborare ulteriori linee guida operative, approvate poi in assemblea plenaria263. I punti discussi in questa sede

furono: A. Misure per garantire la visibilità e la promozione della Convenzione; B. Linee guida operative per lo scambio di informazioni e trasparenza; C. Linee guida per l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico; D. Linee guida per lo scambio, l'analisi e la diffusione delle informazioni.

A. Il primo gruppo di linee guida approvate nella terza Conferenza delle Parti riguarda un aspetto generale ma di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione.

Di fatti al fine di garantire l'effettiva attuazione dei principi convenzionali, le Parti contraenti, la società civile, gli artisti, gli operatori culturali, sono stati invitati a prendere misure necessarie per aumentare la visibilità e la promozione del Testo a livello nazionale, regionale

263Le linee guida approvate nel giugno 2011 sono frutto di due assemblee del Comitato intergovernativo, una avvenuta nel dicembre 2009, l'altra nel dicembre del 2010. V. nota n. 233.

e internazionale, cercando anche di raccogliere risorse a supporto del FIDC. Le guidelines sono state principalmente rivolte a tre soggetti: agli Stati, alla società civile e al Segretariato UNESCO. A livello nazionale le Parti sono state invitate a informare e mobilitare i decisori politici; sostenere la progettazione e l'attuazione di iniziative nei settori pubblico e privato volte alla promozione della diversità delle espressioni culturali; stabilire e rafforzare strutture di coordinamento e di supporto alla Convenzione; incoraggiare e promuovere campagne mediatiche, e agevolare la diffusione di strumenti di comunicazione, al fine di diffondere i principi e gli obiettivi del Testo; sostenere l'organizzazione di seminari, workshop e forum pubblici sulla diversità delle espressioni culturali, così come mostre, festival e giornate dedicate (in particolare La Giornata Mondiale sulla Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo fissata per il 21 maggio); ideare dei programmi educativi per i giovani professionisti del settore culturale. A livello regionale e internazionale invece le Parti sono state chiamate a collaborare per organizzare eventi e pubblicizzare i progetti e le attività sostenute dal Fondo per la Diversità Culturale sensibilizzando possibili stakeholder.

Il secondo soggetto a cui sono state rivolte le direttive operative finalizzate a migliorare la conoscenza e la comprensione del testo UNESCO è la società civile. Già nella precedente Conferenza delle Parti era stato elaborato un gruppo di disposizioni indirizzato a delineare maggiormante il ruolo della società civile nei confronti degli altri soggetti orbitanti attorno alla Convenzione; ma in questa circostanza si invitarono i rappresentanti dei gruppi sociali a dirigere i propri sforzi a una serie di azioni operative quali: organizzare seminari, workshop e forum, con la partecipazione di professionisti coinvolti nella creazione, nella produzione, nella diffusione, nella distribuzione delle espressioni culturali, ideare e pubblicare strumenti di informazione per facilitare la comprensione della Convenzione, instaurare collaborazioni con i ministeri, le commissioni nazionali, le università e gli istituti di ricerca al fine di organizzare attività di ricerca e seminari di formazione sulla Convenzione. Al Segretariato UNESCO vengono invece affidati compiti di coordinamento per la raccolta di informazione e dati sulla Convenzione e per la buona riuscita delle attività promosse dalle Parti e dalla società civile.

B. Già in occasione dell'analisi degli obblighi internazionali in capo agli Stati Parte della Convenzione si era fatto cenno al rapporto quadriennale che le Parti stesse hanno il dovere di stilare per informare gli organi UNESCO sulle misure adottate sia sul proprio territorio che a

livello internazionale allo scopo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali (art. 9 let. a). Nella terza Conferenza delle Parti si adottarono le linee guida operative riguardanti i contenuti e la struttura dei rapporti quadriennali, rapporti che tutte le Parti sono tenute a redigere dopo il quarto anno in cui viene depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione264. Principi di fondo della relazione sono la

chiarezza e la semplicità delle informazioni e dei dati forniti al fine di poter facilitare lo scambio di esperienze e pratiche e contribuire così all'attuazione della Convenzione. Per ciò che riguarda il contentuto e la struttura, il documento deve: fornire informazioni qualitative e quantitative e analizzare come, quando, perché, e con quale impatto, le misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sono state introdotte. Deve fornire inoltre dati statistici, nonchè per quanto possibile, esempi di misure ed esperienze da condividere. In accordo con le linee guida operative relative all'articolo 16 della Convenzione - trattamento preferenziale per i PVS -, i Paesi sviluppati hanno l'obbligo di indicare quali misure abbiano attuato in conformità del suddetto articolo. Il numero massimo di pagine per rapporto non deve superare le 20 unità, esclusi gli allegati; il documento deve essere stilato in una delle due lingue ufficiali (inglese o francese) e presentato sia in forma cartacea che elettronica265. Il Segretariato dell'UNESCO è preposto a ricevere le relazioni e a inviarle al

Comitato Intergovernativo allegando una sintesi di ogni rapporto. Viene ricordato in fine l'importanza della collaborazione tra i diversi attori del settore culturale nella preparazione del documento quadriennale.

C. Il terzo gruppo di guidelines chiama in causa l'articolo 10 della Convenzione, disposizione che si riferisce al ruolo emblematico dell'educazione nella protezione e promozione della diversità culturale. Predisporre programmi educativi conformi agli obiettivi della Convenzione comporta un rafforzamento dei legami tra la cultura e l'educazione a un livello politico e istituzionale. Partendo dalle scuole di grado inferiore, considerate importanti piattaforme per la trasmissione di informazioni e conoscenze, le Parti sono incoraggiate a impiegare le proprie risorse a: a) includere la diversità delle espressioni culturali nei programmi scolastici tenendo a mente i contesti locali e culturali; b) diffondere i materiali 264Al sito web http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/periodicreport/

possono essere consultati i primi 48 rapporti quadriennali.

265In Allegato viene fornito uno schema esemplificativo della struttura del rapporto quadriennale approvato dall'Assemblea. V. Allegato n. 2.

didattici e di formazione in diversi formati, compresi quelli on-line, come i libri, i CD, i video, i documentari, i manuali, i giochi interattivi,ecc; c) ospitare artisti e professionisti della cultura per sviluppa tali materiali e per farli partecipare alle attività delle scuole e altre istituzioni educative; d) accrescere le capacità dei docenti per sensibilizzare gli studenti sulla diversità delle espressioni culturali; e) coinvolgere gli adulti e le associazioni dei genitori per suggerire temi e moduli per l'insegnamento sulla diversità delle espressioni culturali nelle scuole; f) coinvolgere i giovani nella raccolta e diffusione delle informazioni circa la diversità delle espressioni culturali nelle loro comunità; g) trasmettere esperienze acquisite attraverso la promozione della didattica partecipativa, dell'attività di tutoraggio e di tirocini. Per ciò che riguarda invece gli istituti di istruzione, formazione e ricerca superiore, le Parti sono chiamate a introdurre programmi che facilitino lo sviluppo delle competenze richieste dalla "nuova generazione delle industrie culturali" – dati i grandi cambiamenti che si sono susseguiti nel campo del settore culturale a partire dall'avento del digitale -. Più in generale però gli Stati sono invitati a investire le proprie risorse, attraverso la collaborazione degli artisti e degli operatori culturai, per lo sviluppo di diversi strumenti di sensibilizzazione, atti a soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, impiegando nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ne sono esempio convegni, workshop, seminari e forum pubblici, nonché mostre, concerti, festival, concorsi, giornate internazionali, in cui i media possano contribuire efficacemente a sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'importanza di protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

D. L'ultima tematica affrontata nella terza Conferenza delle Parti fu legata all'articolo 19 della Convenzione. Le disposizioni in essere nel suddetto articolo sono da considerare complementari a quelle introdotte dall'articolo 9 e alle relative linee guida adottate in questa sede (v. punto B). Emergere la necessità di indirizzare le Parti a istituire un quadro comune di collaborazione e cooperazione al fine di intraprendere azioni di scambio, analisi, elaborazione e diffusione di informazioni strategiche, di statitiche, di buone pratiche, di indicatori standard relativi agli obiettivi promossi dalla Convenzione. In particolare alle Parti viene chiesto di: unire gli sforzi per promuovere attività di informazione e condivisione delle conoscenze sul piano internazionale, regionale e sub-regionale, anche attraverso il supporto della società civile; promuovere lo scambio di best practices significative sui modi e mezzi per proteggere

e promuovere le espressioni culturali; facilitare lo scambio di competenze in materia di raccolta dei dati e di sviluppo di indicatori sulla la diversità delle espressioni culturali. In ultima analisi viene fatto cenno all'istituto del Segretariato UNESCO, quale organo di deposito e di diffusione dei dati e delle informazioni di maggior rilievo. Ad esso vengono attribuite azioni di promozione di scambi internazionali, agevolazione di messa in rete di fonti grazie anche alla collaborazione dell'Istituto di Statistica Internazionale dell'UNESCO (UIS).