PARTE III STRUMENTI NAZIONAL
CAPITOLO 2 – La Convenzione UNESCO 2005 e la sua
1.5. Profili istituzionali
La presentazione dei tre organi della Convenzione si articola nella sesta Sezione del Testo, (artt. 22-24). La costituzione e il funzionamento della Conferenza delle Parti si trovano esplicate all'articolo 22. E' l'organo supremo della Convenzione e si riunisce in sessione 224V. infra par. 2.3 del presente capitolo.
225Ferri D., La Convenzione UNESCO sulla diversità culturale: sviluppi e prospettive della sua attuazione nell'Unione Europea, in Baruffi M. C., (a cura di), Cittadinanza e diversità culturale..., cit., p. 172.
ordinaria ogni due anni, o in sessione straordinaria per questioni di carattere urgente, presso il quartier generale dell'UNESCO a Parigi. Al paragrafo 4 del suddetto articolo sono elencate le principali funzioni ad essa assegnate quali: a) eleggere i membri del Comitato Intergovernativo; b) ricevere ed esaminare i rapporti delle Parti contraenti della Convenzione; c) approvare le direttive operative elaborate, su sua richiesta, dal Comitato Intergovernativo; d) prendere qualsiasi altra misura che ritiene necessaria per promuovere gli obbiettivi della Convenzione. La prima Conferenza delle Parti avvenne dopo tre mesi dall'entrata in vigore dello strumento, tra il 18 e il 20 giugno 2007226. Le successive due assemblee plenarie si
riunirono rispettivamente tra il 15 e il 16 giugno del 2009 e tra il 14 e il 15 giugno 2011227. La
quarta sessione ordinaria è programmata per il prossimo giugno 2013. Il regolamento interno per il buon funzionamento della Conferenza delle Parti (previsto al comma 3 dell'articolo 22) venne discusso nella prima Sessione ordinaria dell'Assemblea e adottato come primo atto Risolutivo della Convenzione. Il regolamento consta di sei parti.
1ª – I partecipanti. Sono definiti partecipanti tutti i rappresentanti degli Stati parte alla Convenzione adottata il 20 ottobre 2005 avendo anche diritto di voto. Vi sono poi soggetti internazionali in qualità di osservatori, i quali non hanno diritto di voto. Quest'ultimi possono essere rappresentanti di Stati che non hanno ratificato il testo, rappresentanti delle NU o di organizzazioni del sistema delle NU che hanno concluso accordi con l'UNESCO, organizzazioni intergovernative o non governative i cui interessi sono attigui a quelli riguardanti la Convenzione.
2ª – L'organizzazione. L'incontro della Conferenza delle Parti è previsto ogni due anni in sessione ordinaria228, o in sessione straordinaria su richiesta del Comitato Intergovernativo.
Ogni sessione é dotata di un'Agenda contenente l'ordine della seduta ed è gestita dal presidente della Conferenza, il quale ha incarichi di mediazione tra le Parti.
3ª – La gestione delle attività. L'Assemblea ha carattere pubblico, ogni decisione é presa solo in presenza del quorum, ovvero della maggiornaza degli aventi diritto di voto. Ogni parte ha il diritto di presentare mozioni e ricorsi che devono essere posti ai voti immediatamente. Le 226CE/071.CP/CONF/209 Res.
227CE/09/2.CP/210/Res.; CE/11/3.CP/209 Res. Le Risoluzioni della Conferenza delle Parti sono scaricabili al seguente indirizzo:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culturaldiversity/diversityofculturalexpressions/meetings/conf erence-of-parties/.
228Nel quarto item dell'Agenda dei lavoro di questa prima Sessione ordinaria della CP venne deciso giugno come mese dell'Assemblea ordinaria.
lingue riconosciute dalla Conferenza sono l'Arabo, il Cinese, il Francese, l'Inglese, il Russo e lo Spagnolo, mentre altre lingue possono essere utilizzate seppur affiancate dalla traduzione delle lingue ufficiali. Le singole Parti possono proporre progetti di risoluzioni ed emendamenti, i quali devono essere presentati in tempi ragionevoli prima di essere vagliati dagli altri Stati. Infine, per ciò che riguarda il sistema di votazione, ogni rappresentante statale dispone di un singolo voto, mentre per le organizzazioni d'integrazione economica regionale229
vale il diritto ad avere tanti voti quanti sono il numero dei loro Stati membri facenti parte della Convenzione230. La votazione avviene per alzata di mano o per chiamata e deve riguardare
non solo i singoli emendamenti presentati per una o più proposte, ma anche tutte le proposte modificate nel loro complesso.
4ª – L'elezione e la durata del mandato dei membri del Comitato Intergovernativo per la
protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. L'elezione dei membri
del Comitato si svolge sulla base della composizione dei gruppi elettorali dell'UNESCO, ovvero sul principio della rappresentanza geografica "equitable"231. I membri facenti parte del
Comitato sono 24 e sono composti in maniera proporzionale al numero di Stati dei vari gruppi, e va da un minimo di tre a un massimo di sei presenza per ogni schieramento geografico. La metà degli Stati viene rieletta ogni due anni secondo il principio di rotazione. Uno Stato non può essere rieletto due volte consecutivamente tranne alcune eccezioni. La presentazione delle candidature per il Comitato deve essere inviata almeno sei settimane prima dell'apertura della Conferenza delle Parti.
5ª – Il Segretariato. Il direttore generale UNESCO o un suo rappresentante partecipa ai lavori della Conferenza senza diritto di voto ma può in qualunque momento fare dichiarazioni orali o scritte. Inoltre alcuni funzionari del Segretariato UNESCO vengono designati per svolgere compiti di segreteria come ricevere, tradurre e distribuire tutti i documenti ufficiali nelle sei lingue indicate, almeno trenta giorni prima dell'apertura dei lavori.
6ª – Adozione e modifica del Regolamento. Il regolamento interno della Conferenza é adottato da maggioranza semplice; corretto o sospeso da due terzi della maggioranza dei
229Come si é già detto l'Unione Europea é l'unica organizzazione di questo tipo a far parte della Convenzione. Si veda l'art. 27 par. 3 lett. b), c), d), e) della Convenzione UNESCO del 2005.
230Di contro tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno dei suoi Membri lo esercita o viceversa. 231Gli Stati parte della Convenzione sono suddivisi in cinque gruppi: gruppo I Europa dell'Ovest e Nord
America, gruppo II Europa dell'Est, gruppo III America latina e Caraibi, gruppi IV Asia e Pacifico, gruppo V (a) Africa, gruppo V (b) Paesi arabi.
rappresentanti232.
Il secondo organo della Convenzione è il Comitato Intergovernativo, l'anima propositiva della Convenzione233, il fulcro connettore tra l'organo supremo e gli Stati Parte. I compiti principali
a esso assegnati consistono infatti nel promuovere gli obiettivi della Convenzione, preparare e sottoporre all'approvazione della CP le direttive operative per l'attuazione e l'implementazione della Convenzione, trasmettere alla CP i rapporti quadriennali delle Parti della Convenzione corredati di osservazioni e riassunti, fare raccomandazioni riguardo situazioni denunciate dai vari soggetti. Il Comitato è costituito da 24 membri eletti ogni quattro anni, i quali si riuniscono una volta l'anno (art. 23) per espletare le funzioni ordinarie. Così come per la Conferenza delle Parti, anche per il Comitato Intergovernativo è stato previsto un regolamento interno, il quale fu discusso e adottato nella seconda Sessione ordinaria della Conferenza delle Parti. Il suddetto regolamento é esplicato in 48 articoli suddivisi in dieci parti: I. Composizione: possono prendere parte al Comitato tutti gli Stati Membri della Convenzione. II. Sessioni: il Comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno, solitamente nel mese di dicembre, in sessione straordinaria quando lo richiedono i due terzi degli Stati membri. E' compito del Direttore Generale dell'UNESCO convocare il Comitato fornendo ad ogni membro rappresentante informazioni sul luogo e la data dell'incontro, nonché i punti essenziali dell'Agenda di discussione, almeno sessanta giorni o trenta giorni prima dell'Assemblea se si tratta rispettivamente di una sessione ordinaria o straordinaria. III. Partecipanti: ogni Membro del Comitato designa un proprio rappresentante che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti, inviando i nominativi al Segretariato della Conferenza delle Parti. Sono inoltre ammesse, su invito, organizzazioni pubbliche o private, e persone fisiche. Possono prendere parte al Comitato, in qualità di osservatori senza diritto di voto, gli Stati Parti della Convenzione che non sono stati eletti, così come i rappresentanti degli Stati membri dell'UNESCO non vincolati dalla Convenzione,
232CE/071.CP/CONF/209 Res., pp. 3-10.
233L'organo si è riunito otto volte tra il dicembre 2007 e il dicembre 2012: I Session Ottawa, Canada, 10-13 dicembre 2007 (CE/07/1.IGC/Dec. Rev.); I Extraordinary Session Paris, 24-27 giugno (CE/08/1.EXT.IGC/Dec. Rev 2); II Session Paris, 8-12 dicembre 2008 (CE/08/2.IGC/Dec.); II Extraordinary Session Paris, 23-25 marzo 2009 (CE/09/2.EXT.IGC/Dec.); III Session Paris, 7-9 dicembre 2009 (CE/09/3.IGC/211/Dec.); IV Session Paris, 29 novembre-3 dicembre 2010 (CE/10/4.IGC/205/Dec.); V Session Peris, 5-7 dicembre 2011 (CE/11/5.IGC/213/Dec.); VI Session Paris, 10-14 dicembre 2012 (CE/12/6.IGC/Dec.).
i rappresentanti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni del sistema delle NU e altre organizzazioni intergovernative, che hanno concluso accordi di rappresentanza con l'UNESCO. IV. Agenda: l'ordine del giorno del Comitato può includere qualsiasi questione riguardante la Convenzione, il Regolamento del Comitato, risoluzioni promulgate dalla Conferenza delle Parti o decisioni approvare dal Comitato, proposte formulate dagli Stati o dal Direttore Generale dell'UNESCO. V. Ufficio di Presidenza: tale organo è composto dal Presidente, uno o più vicepresidenti e un relatore, in conformità con il principio di equa rappresentazione geografica e di rotazione. I membri appartenenti a tale Ufficio vengono eletti al termine di ogni sessione ordinaria. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coordinare i lavori del Comitato e fissare le date, gli orari e l'ordine dei lavori delle riunioni. In particolare il Presidente apre e chiude ogni seduta plenaria del Comitato, dirige le discussioni, e garantisce il rispetto del presente regolamento.VI. Svolgimento delle attività: nelle assemblee plenarie il quorum é costituito dalla maggioranza dei Membri del Comitato. Gli incontri hanno carattere pubblico, ma in circostanze eccezionali, il Comitato può decidere di svolgere l'assemblea a porte chiuse. Qualsiasi tipo di decisione deve comunque essere riportata in forma scritta. Posso essere istituiti degli organi sussidiari per rendere più agevole il lavoro del Comitato. Le proposte di mozione, risoluzione o ammenda possono essere presentate dai singoli rappresentanti ma devono essere supportate da almeno altri due Membri; inoltre se le proposte sono presentate in più parti, ogni punto deve essere messo al voto. Durante la discussione di qualsiasi questione, un membro del Comitato può rinviarla o proporne la chiusura. VII. Votazione: il sistema di voto é regolato dalle stesse norme di quello della Conferenza delle Parti. VIII. Segreteria del Comitato: come per la Conferenza delle Parti anche il Comitato é assistito dal Segretariato UNESCO234. IX. Lingue ufficiali dei lavori e i
rapporti: le lingue ufficiali dei lavori sono il Francese e l'Inglese. Tuttavia chiunque debba
prendere parola può utilizzare qualsiasi altra lingua. Al termine di ogni sessione, il Comitato adotta l'elenco delle decisioni e un resoconto sommario degli incontri che devono essere pubblicati contemporaneamente nelle due lingue nel corso del mese che segue la chiusura della sessione. Oltre alla pubblicazione in rete dei documenti qui sopra segnalati, il Comitato deve fornire alla Conferenza delle Parti le copie della relazione sulle attività svoltesi in ciascuna sessione. X. Adozione, modifica e sospensione del regolamento di procedura: il
Comitato adotta a maggioranza semplice tale regolamento interno; lo può inoltre modificare o sospendere tranne quando le decisioni riproducano il testo della Convenzione235.
Il terzo e ultimo organo della Convenzione è il Segretariato generale dell'UNESCO (art. 24). Ad esso spettano compiti di assistenza - sia per il Comitato che per la Conferenza delle Parti -, e di preparazione della documentazione necessaria per qualsiasi assemblea. Contribuisce inoltre all'applicazione delle decisioni.