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L’USURA SOPRAVVENUTA E LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

4.5 Contratti conclusi post riforma

L’ipotesi di usura sopravvenuta relativamente ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge è questione dibattuta. Una linea maggioritaria della giurisprudenza di merito ha dichiarato che la legge 108/96 non può esercitare i propri effetti sui contratti sorti prima dell’entrata in vigore, poiché le obbligazioni contrattuali si devono onorare solo alla conclusione del contratto, e il pagamento degli interessi costituisce la realizzazione di tali obbligazioni.125 Un rimedio ci

viene offerto dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 9 gennaio 2013, n.350, la quale aveva per oggetto un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 19 settembre 1996, con tasso di interesse in misura superiore al limite consentito per legge negli atti del D.M. del 27 marzo 1998126. Nella

decisione assunta non emerge nessun riferimento all’ipotesi di usura sopravvenuta; non viene fatto un chiaro rimando dell’usura sopravvenuta con riguardo ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge 108/96. Si attua un sistema meccanico di applicazione del tasso soglia che segue il momento della stipula del contratto. Non ci si pone il problema della configurazione o meno dell’ipotesi di usura sopravvenuta, ma ci si comporta come se questa fosse avvenuta. Se si assume tale decisione come principio di trattazione dei contratti conclusi post riforma, ovvero si ammette l’usura sopravvenuta, allora i tassi applicati dovrebbero essere monitorati di volta in volta rispetto ad una variazione dei tassi soglia, che costituiscono un limite e per questo deve essere rispettato. Il fatto che la sentenza sopra esposta non faccia alcun riferimento

125 Tribunale Roma, 4 giugno 1998, in Foro.it, 1998, I, 2557.

126 Cassazione n.350 del 9 gennaio 2013 “I.D. ha convenuto in giudizio la s.p.a. Intesa BCI

lamentando che il tasso applicato al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato il 19.9.1996 per l'acquisto della propria casa era da considerare usurario. Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda volta a sentir accertare l'illegittimità della misura degli interessi stabiliti nel contratto di mutuo, in relazione alla rata di Euro 20.052,48 richiesta con lettera del 6.11.2001, sulla base della considerazione che, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, per la determinazione degli interessi usurari i tassi effettivi globali medi rilevati dal Ministero del Tesoro ai sensi della citata legge devono essere aumentati della metà. Considerato che il D.M. 27 marzo 1998, emesso dal Ministero del Tesoro, prevedeva per la categoria dei mutui il tasso dell'8.29% (….)”

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all’ipotesi di usura sopravvenuta è da imputare alla legge, la quale anche essa non ha previsto tale fattispecie. Il legislatore indica chiaramente le tipologie di usura all’interno della legge di interpretazione autentica della legge 108/96, infatti si legge “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. La Corte Costituzionale con la sentenza del 25 febbraio 2002, n. 29, ha riconosciuto la legittimità di tale legge. Il tasso soglia previsto dalla legge costituisce un parametro di paragone con il tasso inizialmente stipulato dalle parti. Quindi non sembrerebbe che la legge lo individui come tasso limite da considerare di volta in volta in cui operi un cambiamento delle condizioni contrattuali e quindi non utilizzabile come tasso di sostituzione, qualora si dovesse configurare l’ipotesi di usura sopravvenuta, ovvero nel momento in cui il tasso pattuito divenisse superiore al tasso soglia. Se assumiamo che il momento cardine per la valutazione di usurarietà è dato dal momento della stipula del contratto, come per altro sembra far intuire la norma sopra riportata127, non è da considerare il tasso soglia come limite da rispettare

durante l’evoluzione del rapporto. In tempi vicini, la Cassazione con la sentenza n. 22204 del 27 settembre 2013,

richiamando la legge n. 24 del 2001, statuisce che il momento a cui bisogna riferirsi per valutare l’usurarità è quello della pattuizione, dato che non ammette l’ipotesi di usura sopravvenuta128. La Cassazione ritiene che se i tassi non sono

usurari al momento della stipula del contratto non possono divenirlo in seguito129. Nel caso posto in esame si era provveduto a vedere se i tassi di

127 R. Teti, Profili civilistici della nuova legge sull’usura, in Riv. dir. priv. 1997, p.481

128 Cassazione n. 22204 del 27 settembre 2013 : “la natura usuraria del tasso di interesse va

verificata con riguardo al momento della pattuizione e non a quello della dazione […]”

129Cassazione n. 22204 del 27 settembre 2013 : “del resto, anche "l'argomento logico" - di per sè

comunque non sufficiente - basato su una diversità di determinazione del tasso di interesse tra i contratti di mutuo e quelli di conto corrente si mostra comunque debole, considerando che in

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interesse applicati al conto corrente trimestralmente superassero i limiti posti dal tasso soglia. Da tale verifica non emerse nulla che potesse ricondurre all’ipotesi di usura sopravvenuta. La Cassazione ha ritenuto questo accorgimento privo di significato in quanto lo si dovrebbe riferire solamente al momento della pattuizione: “a consulenza tecnica d'ufficio aveva comunque escluso, con calcoli in sè non contestati, la ricorrenza nella specie della denunciata ipotesi di superamento del tasso soglia, nel corso del rapporto. Considerazione che si mostra evidentemente, una volta esclusa la rilevanza nella specie di tale accertamento, del tutto ultronea, sì da rendere priva di interesse per i ricorrenti la relativa contestazione”130.

I giudici di legittimità nella sentenza n. 5286 del 22 aprile 2000 e nella sentenza n. 14899 del 17 novembre 2000, già presentate, hanno fatto propri i principi enunciati

dalla Corte Costituzionale in riferimento alla fideiussione omnibus131. Per i contratti

conclusi prima dell’entrata in vigore della legge 108/96 e ancora in corso, si è espresso il diniego per l’applicazione retroattiva della norma e per la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419, c.c.. Tale disciplina poteva essere applicata anche per i contratti stipulati post riforma. Ma sono molteplici le tesi che si propongono di risolvere la questione. Il Tribunale di Bologna, nella sentenza, del 19 giugno 2001 ha dichiarato che in presenza di usura sopravvenuta, il tasso pattuito deve essere modificato di modo che non risulti illecito, senza ammettere la previsione dell’art.1815: “esclude la possibilità di irrogare la sanzione civilistica di cui al secondo comma dell’art. 1815 c. c. in caso di usurarietà sopravvenuta”, dall’altro “non impedisce (...) di applicare in quei casi il (...) meccanismo di integrazione legale del testo negoziale mediante l’inserzione automatica del tasso soglia”132.

Il Tribunale di Perugia, nella sentenza del 9 dicembre 1998, si è pronunciato in relazione ad un contratto di mutuo stabilendo : “non hanno carattere usurario gli interessi pattuiti in un contratto stipulato anteriormente all’entrata in vigore

entrambi, ove il tasso di interesse sia variabile, devono essere predeterminati in contratto (anche nel vigore della normativa anteriore alla L. n. 154 del 92) i criteri di riferimento per la sua determinazione”

130 Cassazione n. 2204 del 27 settembre 2013

131 Corte Costituzionale, 27 giugno 1997, n. 204, in www.gazzettaufficiale.it 132 Trib. Bologna, 19 giugno 2001, in Corriere Giur., 2001

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della legge 108/96 ancorchè il tasso convenuto risulti superiore a quello soglia vigente al momento della restituzione del prestito”.

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