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Le problematiche relative agli interessi morator

CAPITOLO III L’USURA NELL’EROGAZIONE DEL CREDITO

3.4 Le problematiche relative agli interessi morator

Si fa riferimento agli interessi di mora quando vi è un ritardo nei pagamenti. Contestualizzando, è il caso in cui una banca, il mutuante, eroga una determinato ammontare di denaro al mutuatario, il quale ha l’obbligo di restituire la somma di denaro prestata. Le modalità di rimborso possono essere di due tipi: una può essere in un’unica soluzione, l’altra prevede il versamento di più rate fino ad arrivare al capitale prestato. A ciò si aggiungono gli interessi che rappresentato il costo del capitale che la banca eroga al mutuatario. Costui deve adempiere alla propria obbligazione, indipendentemente dalla modalità di rimborso scelta, entro il termine stabilito da contratto, altrimenti subentrano gli interessi moratori, la cui disciplina è prevista dall’art. 122474c.c..

Il mutuatario deve corrispondere tempestivamente gli interessi moratori a seguito della scadenza del contratto indipendentemente se questo ritardo abbia cagionato danno al mutuante. L’ammontare di questi interessi è stabilito dalla

legge o nella medesima misura di quelli corrispettivi, se questi sono superiori. La Banca d’Italia, a seguito della legge n. 108 del 1996, faceva rientrare le voci di

costo minime nel computo del tasso effettivo medio globale per verificare l’usurarietà del costo complessivo. Tra le voci di costo escluse rientravano gli interessi di mora perché connessi all’inadempimento del mutuatario. Nelle “Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi medi globali ai sensi della legge sull’usura” si afferma che “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo” non devono rientrare nel calcolo del TEGM.75 La Banca d’Italia, quindi, ha sempre

74 Articolo 1224 c.c. “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono

dovuti dal giorno

della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.”

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mantenuto una posizione negativa, tralasciando di inserire nel computo del TEGM gli interessi moratori. Questa posizione è stata influenzata dalla Corte di

Cassazione che ha portato la Banca d’Italia ha rivedere la propria posizione. La Banca d’Italia motivava il proprio atteggiamento sostenendo che l’inclusione

degli interessi moratori nel calcolo del TEGM porterebbe ad un innalzamento del tasso soglia provocando danni ai clienti. A sostegno di tale tesi si afferma che “Se gli interessi moratori incidono sul tasso usuraio, la loro considerazione nei rilievi statistici porta a rilevare tassi medi di mercato maggiori rispetto a quelli registrati depurando i contratti dagli stessi.”76 Il calcolo di questi interessi

costituirebbe un effetto distorsivo portando ad un innalzamento dei saggi soglia. Una seconda motivazione è fornita dal fatto che gli interessi moratori scaturiscono da una fase anomala del rapporto che segue l’inadempimento del cliente. Mentre gli interessi corrispettivi sono dovuti perché rientrano nel’ambito fisiologico, quelli moratori rientrano nell’ambito risarcitorio. La terza motivazione ha natura normativa. Si fa riferimento alla direttiva europea 2008/48/CE, che riguarda la disciplina comunitaria relativa ai contratti di credito ai consumatori, al cui paragrafo 2, articolo 19, si afferma che nel computo del TAEG non rientrano gli interessi moratori e qualsiasi altro onere dovuto in caso di inadempimento dell’obbligazione. L’esclusione degli interessi moratori ai fini del calcolo del TAEG è sostenuta anche dai decreti trimestrali del Ministro delle Economie e delle Finanze all’interno dei quali troviamo scritto che i TEGM “…non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”77.

L’orientamento della Corte di Cassazione è opposto ed è rappresentato dalla decisione assunta dalla Suprema Corte n. 350 del 9 gennaio 2013 la quale afferma che gli interessi moratori devono rientrare nel computo del TEGM perché essi rilevano ai fini del limite del tasso di usura. La prima argomentazione

76 D’Aquino P. S., Interessi moratori e usura, Rivista di diritto bancario n° 11, 2014 77 D’Aquino P. S., Interessi moratori e usura, Rivista di diritto bancario n° 11, 2014

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a sostegno di questa tesi riguarda l’applicabilità degli articoli 1815 c.c. e 644 c.p. , ai fini della quale vengono considerati usurari "interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’interessi moratori”. Un secondo elemento che giustifica la posizione della Corte di Cassazione è dato dalla legge n. 108 del 1996, la quale riconosce una sola regola per stabilire l’usurarietà degli interessi. Anche se sotto questa motivazione si nutrivano dei dubbi che vennero poi dissolti dal Legislatore perché si sosteneva che nonostante la legge riconoscesse un solo criterio per l’individuazione del carattere usurario degli interessi non era detto che tale criterio fosse applicabile agli interessi moratori, allo stesso modo di quelli corrispettivi. E inoltre il riferimento all’art. 1224 comma 1 c.c. sembrava troppo debole per motivare l’applicazione della

medesima disciplina anche agli interessi moratori. Sulla questione intervenne il Legislatore con l’emanazione del decreto legislativo

del 29 dicembre 2000 n.394 di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., convertito nella legge n. 24 del 28 febbraio 2001. All’art. 1 di tale legge troviamo scritto a “qualunque titolo”78 con riferimento agli interessi usurari, e nella

relazione governativa al decreto legislativo si fa riferimento ad ogni categoria di interessi “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”79. La Consulta con la

sentenza del 25 febbraio 2002 n.29, infra, sez.III ha affermato che «(v)a in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori». Nella stessa direzione, la Corte di Cassazione si è pronunciata affermando che gli

78Art. 1 legge n° 24 del 28 febbraio 2001 “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice

penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

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interessi presentano il carattere di usurarietà quando eccedono il limite fissato dalla legge , sia che essi siano convenuti o promessi, “a qualunque titolo” volendo indicare che si comprendono anche gli interessi moratori. La Corte Costituzionale con questa formula ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale. Ecco che è giustificata la posizione assunta dalla Corte di Cassazione di includere nel computo del TEGM gli interessi moratori.

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