• Non ci sono risultati.

L’usura, gli istituti di credito e la clientela

CAPITOLO III L’USURA NELL’EROGAZIONE DEL CREDITO

3.2 L’usura, gli istituti di credito e la clientela

Fin dall’inizio di questo approfondimento sul fenomeno dell’usura abbiamo visto come nei vari secoli il Legislatore abbia cambiato la propria posizione circa tale reato. La legge che regolò il delitto di usura in tutte le sue sfaccettature è stata la legge n. 108 del 7 marzo 1996. Tale legge si proponeva l’introduzione di un sistema che facilitasse l’interprete e l’Autorità Giudiziaria nella definizione di usurarietà relativamente agli interessi pattuiti o corrisposti. Ma l’obiettivo primario era di portare a conoscenza del soggetto attivo la superiorità degli interessi che richiedeva o che imponeva alla parte debole, rispetto alla soglia di usura stabilita per legge. Prima di tale disposizione le norme che regolavano il reato di usura erano poche e incomplete In particolare la suddetta legge ha voluto tutelare coloro che si trovano in una posizione di debolezza, dovuto al fatto che le banche si trovano in una posizione più forte in quanto possiedono elevate competenze relative ai servizi che erogano. Emerge asimmetria informativa tra le due parti, istituti di credito e clientela, ed è per questo che la Banca d’Italia parla di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Tale disciplina è volta a garantire ai clienti un’informazione corretta, esplicita e soddisfacente relativamente alla “comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte”55. La disciplina della trasparenza si applica ad

ogni fase del rapporto tra banca e cliente: la fase precontrattuale che vede il cliente sottoscrivere il contratto nel quale vengono esposti i diritti del cliente e comprende il foglio informativo, la fase della stipula del contratto e quella post- contrattuale. Nel momento in cui l’intermediario promuove la vendita di prodotti bancari e finanziari deve mettere a disposizione del cliente gli annunci pubblicitari. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) deve obbligatoriamente

55 www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/trasparenza-

48

comparire all’interno degli annunci pubblicitari se si tratta di forme di finanziamento. La disciplina della trasparenza la ritroviamo all’interno del Testo Unico Bancario (TUB), al Titolo IV “ Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”, all’art. 117 “Contratti” si stabilisce che nell’ipotesi in cui non ci sia trasparenza, ovvero non vengano indicati il tasso di interesse, altri prezzi e le condizioni applicate e gli interessi di mora relativi ai contratti di credito, al comma 7 lettera a) si applica “ il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …. emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto...”. Al comma 6 dello stesso articolo recita “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per

i clienti di quelli pubblicizzati”. Il cliente ha diritto di richiedere la sostituzione degli interessi che l’istituto di

credito gli ha applicato, ricorrendo alla formula espressa dell’art. 117 del TUB

oppure nella misura di quelli legali56.

L’asimmetria informativa e la trasparenza degli istituti venuta a meno comporta la mancanza di “corrispettività delle prestazioni”, la quale assume importanza notevole nel contratto di mutuo che viene definito un contratto a prestazioni corrispettive, infatti all’art. 1813 c.c. il mutuo viene definito “il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Parlando di usurarietà relativa al contratto di mutuo, è importante ricordare la modifica apportata all’art. 1815 seconda comma c.c. dalla legge del 7 marzo 1996, n.108. Prima di tale modifica la disciplina prevedeva che se erano previsti interessi usurari, la clausola usuraria era nulla e gli interessi venivano

56 Art. 1284, comma 3, c.c. Saggio degli interessi “Gli interessi superiori alla misura legale devono

49

corrisposti nella misura legale. Successivamente la legge 108/96 afferma che nel caso di usurarietà “ non è dovuto alcun interesse con una conversione, dunque, del mutuo da oneroso a gratuito”57 come disposto dalla disposizione sanzionatoria di cui all’art. 1815

comma 2 c.c.. Se siamo in presenza di un mutuo ad interesse usurario è prevista la nullità parziale ex art. 1419 c.c. anche se è poco probabile che una banca stipuli un contratto di mutuo ad un saggio usurario. Il tasso di interesse applicato sarà stabilito in base al tasso soglia previsto per quel determinato tipo di operazione. La norma 644 c.p. impone che per stabilire il tasso effettivo annuo applicato, il quale andrà paragonato al tasso soglia, bisogna prendere in considerazione “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,

escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Tornando alle modifiche apportate dalla nuova legge antiusura, vi è l’obbligo per

gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di determinare i saggi di interesse all’interno dei limiti stabiliti dalla Banca d’Italia. La violazione di quest’obbligo comporta l’applicazione di pene previste all’art. 644 c.p.. Questa norma prevede l’aumento della pena da un terzo alla metà se si prova l’esistenza di una delle

cinque circostanze aggravanti. La prima ipotesi di circostanza aggravante si verifica “nell’esercizio di una attività

professionale, bancaria, o di intermediazione finanziaria mobiliare”. Per attività bancaria si intende “l’attività volta alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all’esercizio del credito”58 mentre per l’attività finanziaria “l’attività di

assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti, di prestazione di servizi e di intermediazione in cambi”. Per quanto riguarda la definizione di attività professionale, questa suscita diversi dubbi interpretativi. Secondo una tesi autorevole, il Legislatore vuole far rientrare sotto questa definizione quelle situazioni in cui è evidente un chiaro vantaggio da parte di chi esercita una

57 R. Di Napoli, L’usura nel contenzioso bancario, Maggioli, 2014 58 Art. 10, TUB, d.lgs. 1 settembre 1993, n.385

50

professione: l’esempio può essere quello del medico che richiede un compenso

troppo elevato per la propria prestazione. La volontà del Legislatore risulta evidente: inasprire le pene qualora ricorrano

una di queste ipotesi aggravanti nel tentativo di reprimere il fenomeno e nel tempo eliminarlo59. Questo cambio di rotta ha come obiettivo la creazione di un

mercato legale e regolare. Si sono poste le basi per una lotta al mercato illegale alimentato dalla necessità di accesso al credito. Infatti l’usura è strettamente unita alla richiesta di credito che non trova una giusta corrispondenza nel mercato del credito legale. Alcuni autori60 sostengono che l’usura e il settore

creditizio raffigurino due facce antitetiche di una stessa medaglia, o per meglio dire dello stesso fenomeno. Infatti la richiesta di usura è direttamente proporzionale alle difficoltà che si riscontrano nell’erogazione del credito. Il Legislatore nel tentativo di tutelare coloro che costituiscono la controparte del contratto bancario stipulato ad interessi usurari, è intervenuto modificando l’art. 644 c.p. e l’art. 1815 c.c. con l’obiettivo di monitorare e regolamentare il mercato del credito.

Grazie a questo intervento normativo coloro che accedono ai servizi erogati da istituti di credito e intermediari finanziari hanno gli strumenti per poter riconoscere un saggio di interesse usurario o fare ricorso nel caso in cui la banca abbia praticato interessi usurari in maniera occulta.

59 R. Di Napoli, L’usura nel contenzioso bancario, Maggioli, 2014

60 R. Spina, S. Stefanizzi, L’usura. Un servizio illegale offerto da una città legale, Pearson Italia

51