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Il Fondo per la prevenzione dell’usura

LE VITTIME DEL REATO DI USURA

5.3 Il Fondo per la prevenzione dell’usura

Tale Fondo, a differenza di quello sopra esposto, costituisce una misura per evitare che si verifichi un reato d’usura. In particolare questo Fondo cerca di agevolare e consolidare la garanzia fideiussoria delle banche andando in contro alle persone che versano in uno stato di indisponibilità di mezzi economici e finanziari al fine di evitare che costoro si indirizzino al mercato illegale del credito. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura è stato istituito dall’art. 15 della legge n. 108 del 1996 presso il Ministero dell’Economia. Ai sensi del comma 1 art. 15, il Fondo deve rispettare delle regole per l’erogazione dei finanziamenti, ovvero il 70% è destinato ai Confidi (fondi speciali costituti da consorzi o cooperative di garanzia collettiva dei fidi) e per il rimanente 30% a fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura. I Confidi per ricevere gli stanziamenti devono essere “speciali fondi antiusura” e devono costituire una garanzia consistente nella misura dell’80% per le banche erogano forme di finanziamento a medio termine e agevolare le forme di finanziamento a breve termine concesse a piccole e medie imprese esposte ad un ingente rischio finanziario. Queste agevolazioni non escludono l’accesso ad altri contributi rilasciati da camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura.

Nel comunicato stampa n. 283 del 16 dicembre 2014 si legge che il Ministero delle Economie e Finanze “ha stanziato oltre 32 milioni di euro in contributi finalizzati alla concessione di garanzie per l’accesso al credito di imprese e

famiglie al fine di prevenire il fenomeno dell’usura.”165. Questi contributi erano

indirizzati ad associazioni e fondazioni del Terzo settore, rivolte ad assistere e supportare le persone in difficoltà economiche, e ai Confidi, ovvero consorzi e cooperative, che esercitano attività a carattere mutualistico allo scopo di rafforzare le garanzie che le imprese e società a loro associate devono

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presentare agli istituti di credito. La sensibilità verso questo fenomeno non sta scemando negli anni ma anzi sono sempre di più gli interventi che si prestano ad arginare il fenomeno. Il Presidente della Commissione di gestione del Fondo, ha infatti affermato nel comunicato stampa che “La prevenzione è un investimento

importante per arginare il fenomeno dell’usura ed è un grande volano per l’economia nazionale oltre che uno strumento concreto di coesione sociale.”

Concludendo, tali istituti si pongono l’obiettivo di prevenzione del fenomeno offrendo garanzie agli istituti di credito e agli intermediari finanziari per favorire l’erogazione del credito a quella categoria di individui che hanno necessità di disporre di liquidità ma non incontrano difficoltà nel ricevere un prestito. Essi inoltre offrono servizi di informazione, assistenza e tutela per istruire il cliente di modo che non divenga parte di un contratto usurario. Ma questi istituti sono rivolte anche a quelle persone che sono state dichiarate persone offese nel reato di usura ma vogliono rientrare nel mercato legale del credito, conoscendo quali possono essere le insidie che possono trovare davanti ricadendo nuovamente nel fenomeno dell’usura.

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5.4 I Confidi

I Confidi sono istituti la cui previsione risale alle Legge 25 luglio 1956, n.860, all’art. 3 , “Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane”, la quale stabiliva che le agevolazioni dovevano riferirsi anche ai consorzi delle imprese artigiane che stanziavano garanzie per agevolare l’accesso al credito per le imprese consorziate. Questa normativa venne successivamente convertita nella legge dell’8 agosto 1985 n.443. Confidi sono regolati dalla legge 108/96 la quale prevede diverse circostanze per l’erogazione dei contributi. Una prima condizione chiede la costituzione in speciali fondi anti-usura, divisi dai fondi rischi ordinari, i quali devono prestare garanzie alle banche nella misura dell’80% per prestiti a medio termine e per agevolare i prestiti a breve termine rivolti a piccole e medie imprese, alle quali è stata rigettata la richiesta di finanziamento che prevedeva una garanzia di importo uguale al 50% dell’importo del finanziamento stesso. In questo caso la banca ha considerato troppo elevato il rischio a cui era esposta l’impresa, giustificato dal fatto che poteva garantire solo il 50% della somma che avrebbe ricevuto in prestito. L’impresa che fa domanda ai Confidi non deve essere un’impresa che è già stata coinvolta in un reato di usura, perché se così fosse deve usufruire di un’altra tipologia di contributi, quelli erogati dal Fondo di solidarietà. La legge stabilisce quali sono le categorie che possono usufruire di tale servizio includendo solo le piccole e medie imprese tralasciando i soggetti quali professionisti e artigiani. Coloro che intendono accedere ai contributi elargiti dai Confidi devono esibire una richiesta al Ministero dell’Economia contenente: l’ammontare della somma ricevuta dai Confidi per la costituzione del Fondo speciale anti-usura, per ottenere le garanzie; ambito territoriale e settore economico di competenza del Fondo speciale anti-usura; ammontare contributo richiesto; il numero di conto corrente sul quale accreditare il contributo; la dichiarazione fatta dal legale rappresentante del Confido. La

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commissione che si occupa della gestione del Fondo è costituita ai sensi dell’art. 15 comma 8, della citata legge, da due rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e infine due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La scelta di questi componenti viene effettuata tra i dirigenti di seconda fascia in su e non vengono remunerati per questo servizio.

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