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Il contratto di assicurazione sulla vita

II. I prodotti finanziari mist

II.1 Le polizze unit e index linked: i prodotti finanziari emess

II. 1.3 Il contratto di assicurazione sulla vita

L’art. 1919 del codice civile dispone che: «L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.» L’assicurazione sulla vita è quel contratto mediante il quale l'assicuratore si obbliga, a fronte di un corrispettivo di un premio unico o periodico, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento connesso alla (durata della) vita umana: in caso di morte (assicurazione per il caso di morte) o di sopravvivenza

2009, p. 2 ss., spec. 102. «Il Draft, come è noto, non nasce da una penna sola, ma risulta dalla confluenza di più ricerche, di più testi, di più iniziative, aventi molti protagonisti e finalità diverse tra loro. L’albero genealogico del corpo di regole che gli stakeholders sono chiamati a valutare risale per una parte ai principi dell’acquis communautaire (ACQP), dall’atra ai principi del European Civil Code (PECC); a loro volta entrambi questi progetti discendono dai PECL; i PECL si ispirano ai PICC, ed entrambi si ispirano ai principi della CISG Con riguardo al diritto internazionale si vedano le iniziative dell’Unidroit che ha elaborato i Principles of International Commercial Contracts (PIICC)». Di poi, in un volume successivo l’autore chiarisce che: «Il testo del Draft non può essere considerato in modo riduttivo un semplice “toolbox”, di cui giuristi avvocati giudici e legislatori si possono servire per compiere le loro tradizioni e per realizzare i loro fini. Innanzitutto è un prezioso scrigno nel quale sono confluite le culture, gli orientamenti, le direttive delle esperienze nazionali dei Paesi europei e della esperienza comunitaria» ID., Diritto Privato Europeo, Giuffrè, 2016.

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oltre una certa età (assicurazione per il caso di vita o di sopravvivenza)54. Nella

prassi è diffusa l’assicurazione mista, in tal caso il capitale o la rendita saranno liquidati alla morte dell’assicurato oppure al momento prestabilito nel contratto se l’assicurato non è ancora deceduto55. Come si è già avuto modo di precisare, la

disciplina dell’assicurazione sulla vita è svincolata dal principio indennitario, dal momento che si tratta di uno strumento congeniato per sostenere lo “spirito di

previdenza e di risparmio degli assicurati”56. L’indennità dovuta è determinata dall’ammontare dei premi versati57 e deve essere corrisposta interamente al

verificarsi dell’evento previsto. Autorevole dottrina precisa che, in quest’ultimo caso, l’alea dipenderebbe dal fatto che il sopraggiungimento della morte entro il termine dedotto dal contratto è da considerarsi come un evento incertus an et

quando58. Si può altresì affermare che è attribuito un preciso rilievo giuridico alla

citata situazione di incertezza che «è rappresentata dall’incidenza della

sopravvivenza o dalla morte dell’assicurato sull’an o sul quantum della prestazione di una delle parti»59. Di poi, come si deduce dal contenuto dell’articolo, l’evento assicurato può attenere alla durata della vita dello stipulante o a quella di un terzo. L’articolo in questione, come si può facilmente evincere, subordina l’ammissibilità

54 A. DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, III, Milano, 1956, p. 569; G. FANELLI,

Assicurazioni sulla vita, in Noviss. Dig. It., I, 2, Torino, 1968, p. 1382.

55 G. F. CAMPOBASSO, op. ult. cit., 235. 56 G. F. CAMPOBASSO, op. ult. cit., 235.

57 Nelle disposizioni relative al versamento dei premi si può ravvisare una sintomatica divergenza

dalla disciplina generale secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 1924 cod. civ.; in caso di mancato pagamento dei premi relativi agli anni successivi al primo, l’assicuratore non può agire per la riscossione e, scaduto il termine di tolleranza contenuto nella polizza, il contratto si risolve di diritto ed i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore. Tuttavia, sono lecite le clausole di riattivazione che consentono al contraente di riattivare il contratto anche dopo la scadenza del termine di tolleranza. Sul punto si veda N. GASPERONI, La data di scadenza del primo premio e la riattivazione del contratto di assicurazione sulla vita, in Riv. dir. comm., 1964, I, 2014 ss. Queste “gravi” conseguenze, determinate dal mancato pagamento dei primi da parte dell’assicurato, sono tuttavia temperate da due istituti tipici dell’assicurazione sulla vita connessi alla funzione di risparmio della stessa: il riscatto dell’assicurazione e la riduzione della somma assicurata. Il riscatto consente all’assicurato di risolvere il contratto e di riavere subito una quota dei premi versati. La riduzione gli permette di mantenere in vita il contratto nonostante l’interruzione del pagamento dei premi per una somma assicurata proporzionalmente ridotta, commisurata ai premi pagati, che gli verrà corrisposta alla scadenza convenuta. Il diritto di riscatto e di riduzione sorgono solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto.

58 A. DONATI, op. ult. cit., p. 573.

59 P. CORRIAS, Sulla natura assicurativa oppure finanziaria dell polizze linked: la riproposizione

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dell’assicurazione stipulata sulla vita di un terzo – limitatamente al caso di morte – al consenso dello stesso o del suo legale rappresentate60. L’accordo in questione

ricorre nel caso in cui il decesso o la sopravvivenza del terzo è assunto quale: «evento determinatore della sorte economica e giuridica del contratto»61. L’assicurazione sulla vita è un contratto consensuale, sinallagmatico, di durata ­ in quanto l'obbligo dell'assicuratore, avente ad oggetto l'assunzione di un'alea relativa alla durata della vita umana, si protrae durante tutto il tempo in cui il contratto svolge i propri effetti – ed aleatorio62. In merito alla causa del contratto di assicurazione sulla vita, si ritiene che il contratto si sostanzi in una forma di risparmio aleatorio, caratterizzato dall’operazione demografico-finanziaria che ne è alla base. Pertanto, la c.d. funzione di previdenza si realizza grazie all’assunzione del rischio attinente alla vita umana (c.d. rischio demografico). Di poi, l’impresa assicuratrice, per il tramite dell’omogeneizzazione di tutti i rischi individuali assunti e la ripartizione tra gli assicurati dei premi, è in grado in neutralizzare i rischi assunti63. Si può sin da ora fare accenno al dibattito sorto attorno alla causa delle polizze vita, trattata dalla dottrina come il vero e proprio criterio discretivo per distinguerle dai prodotti finanziari. È stato autorevolmente affermato che proprio in

60 Il contratto può essere stipulato nell’interesse dello stesso terzo o per suo conto, ovvero

nell’interesse dello stipulante o di altro terzo, a beneficio del primo o del secondo. Si tratta di un contratto molto diffuso - il più delle volte il beneficiario è un componente della famiglia- e rientra nella generale categoria dei contratti a favore di terzo (ex art. 1411 cod. civ.) pur presentando alcune peculiarità rispetto alla disciplina generale. Al terzo sono opponibili le eccezioni fondate sul contratto di assicurazione ma non quella fondate sul rapporto tra assicuratore e stipulante. La designazione del beneficiario è sempre revocabile, a meno che il contraente non abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca e il terzo abbia dischiarato di voler profittare del beneficio (ex art. 1921 cod. civ.). La designazione, pur se irrevocabile, non han effetto se il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato (ex art. 1922 cod. civ.). Di poi, se la designazione è stata fatta a titolo di liberalità, può essere revocata nei casi previsti dall’art. 800 cod. civ., vale a dire: per ingratitudine o sopravvenienza dei figli (ex art. 1922 2° comma cod. civ.). In materia si veda A. DE VIRGILIIS, Rilievi in tema di assicurazione sulla vita del terzo, in Riv. dir. civ., 196, II, p. 512; L. BUTTARO, op. ult. cit., 648 ss.; A. DONATI, G. VOLPE PUTZOLU, op. ult. cit., 186 ss.

61 A. DE GREGORIO, G. FANELLI, Il contratto di assicurazione, Milano, 1987, p. 198.

62 L. BUTTARO, Assicurazione sulla vita, in Enc. Dir., III, Milano, 1958, p. 617; G. FANELLI, op. ult.

cit, p. 1382. Contra, P. CORRIAS, Contratto di capitalizzazione e attività assicurativa, Milano, 2011, 93 ss., spec. 96 s., dove l’A. sottolinea che la funzione previdenziale in senso stretto, «caratterizzata dal vincolo oggettivo di destinazione di una determinata risorsa alla realizzazione di un bisogno della vita umana ritenuto sul piano sociale particolarmente meritevole», può anche realizzarsi mediante un contratto non aleatorio.

63 G. VOLPE PUTZOLU, L’assicurazione, in Tratt. Rescigno, 13, Torino, 1985, p. 66; V. SALANDRA,

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base al meccanismo sopra descritto è possibile distinguere il contratto di assicurazione sulla vita da altre forme di risparmio previdenziale. In sostanza, il contratto di assicurazione sulla vita può ancorarsi ai prodotti finanziari purché preservi la connessione tra operazione di risparmio e aleatorietà della durata della vita umana64. Difatti, è l’incertezza in relazione all’ an e/o al quantum dell’avvenimento dedotto nel contratto che qualifica il contratto assicurativo; il “rischio demografico” – o più in generale una “convenzione sulla vita umana” - è il discrimen per accertare che il prodotto65 sia assicurativo e non finanziario66. Al fine di concludere la disamina delle caratteristiche del contratto di assicurazione sulla vita occorre precisare quali siano i contraenti e come possano essere classificate le assicurazioni sulla vita. Le parti del contratto sono, da un lato, l’assicuratore e, dall’altro, il contraente, l’assicurato ed il beneficiario. La qualifica di assicuratore può essere rivestita da un ente pubblico o da una società professionalmente qualificata oltre che abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa67. Il contraente è il soggetto che stipula il contratto su cui gravano le obbligazioni che ne discendono. L’assicurato è il soggetto dalla cui morte o dalla cui sopravvivenza discende l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere quanto pattuito. Il beneficiario è il soggetto che percepirà l’indennità assicurativa68. Di poi, occorre sottolineare che le assicurazioni sulla vita possono essere classificate tenendo conto di molteplici criteri. Pertanto, è possibile raggruppare le

64 A. GAMBINO, La responsabilità e le azioni privatistiche nella distribuzione dei prodotti finanziari

di matrice bancaria ed assicurativa, in Ass., 2007, p. 195 ss.

65 Francesco Galgano scrive un articolo sul “prodotto misto” sul finire degli anni ’80 (le riflessioni

sono ancora estremamente attuali) e opera una precisazione di natura terminologica che, a quei tempi, era necessaria. L’Autore chiarisce che il termine “prodotto”: «è qui impiegato in senso metaforico, e che la metafora è giustificata dall’analogia di situazioni che nell’odierna società post- industriale si determina fra le classiche attività industriali e le nuove attività finanziarie». F. GALGANO, Il «prodotto misto» assicurativo finanziario, in Banca, borsa e tit. cred., 1988, 92.

66 G. ALPA, I prodotti assicurativi finanziari, in S. AMOROSINO, L. DESIDERIO (a cura di), Il nuovo

codice delle assicurazioni, Milano, 2006, 88 s.

67 Possono esercitare l’attività assicurativa esclusivamente le società per azioni, le società

cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote siano rappresentate da azioni, nonché le società costituite nella forma di società europea ai sensi del regolamento CE n. 2157/2001 dell’8 ottobre 2001 (art. 14 Cod. Ass.). L’esercizio dell’impresa di assicurazione è vietato alle persone fisiche, alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice o per azioni e alle società a responsabilità limitata.

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assicurazioni sulla base della: natura del rischio69; dei soggetti sulla cui vita

l’assicurazione è stipulata70; della persona a favore della quale l’assicurazione è

stipulata71; della durata del rapporto72 e dell’oggetto delle prestazioni73.

Generalmente, chi decideva di sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita era mosso dal fine di accantonare, periodicamente, una somma di denaro, per poi goderne alla scadenza del termine o al ricorrere di un determinato evento. Le assicurazioni rispondevano a questa esigenza mettendo a disposizione della clientela prodotti assicurativi cui veniva applicato un tasso di interesse predeterminato. Tuttavia, il contratto così congeniato – come si accennava nella premessa- subiva gli effetti dell’inflazione. A partire dagli anni ottanta le compagnie hanno cominciato a confezionare prodotti assicurativi maggiormente appetibili e più in linea con le esigenze della clientela. Nacquero così le polizze indicizzate che, nei lustri successivi, dovettero cedere il passo a quelle “rivalutabili” e poi a quelle “variabili”, meglio note come: index linked e unit linked74.

Occorre precisare che la disciplina sino ad ora richiamata non è l’unica che regola il contratto di assicurazione sulla vita che, nonostante le cospicue disposizioni del codice civile, è disciplinato anche dal Capo IV, Titolo XII del Codice delle Assicurazioni Private. Detta scelta legislativa non è affatto scontata; se si analizza il contratto di assicurazione contro i danni, si comprende che è regolato unicamente dalle disposizioni contemplate nel codice civile, il Codice delle Assicurazioni gli dedica poche regole e relative a specifici rami del comparto. Il legislatore ha deciso di non trasporre all’interno del Codice delle Assicurazioni tutte le norme (già) contenute nel codice civile ed ha adottato la tecnica del rinvio con riserva disciplinata dall’art. 165 cod. ass., in virtù del quale le norme sul contratto

69 Vi rientrano le assicurazioni per il caso di morte; per il caso di vita, le assicurazioni miste (l’evento

può essere determinato, alternativamente, dalla permanenza in vita dell’assicurato decorso un dato termine ovvero dalla sua morte).

70 Vi rientrano le assicurazioni sulla vita propria; sulla vita altri; sulla vita di due persone

alternativamente, con copertura esclusiva del primo caso di morte per cui si verifichi.

71 L’assicurazione può essere stipulata a favore proprio o a favore di terzi. 72 Esistono assicurazioni a tempo determinato o sulla vita intera.

73 Ci si riferisce alle assicurazioni a premio unico; a premio periodico; con prestazioni di capitale

fisso; con prestazioni di rendita.

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contenuto nel nuovo testo normativo prevalgono su quelle del codice civile, nonostante venga riconosciuta la competenza generale di quest’ultimo in materia di contratti75