• Non ci sono risultati.

La prassi contrattuale

II. I prodotti finanziari mist

II.1 Le polizze unit e index linked: i prodotti finanziari emess

II.1.6 La prassi contrattuale

Di seguito si analizzeranno alcune clausole contenute nei regolamenti contrattuali di alcune tra le più note imprese assicuratrici.

Il primo contratto esaminato è redatto dalla ALLIANZ GROUP – LOYD ADRIATICO150. È singolare leggere, in combinato disposto, quanto riportato nella clausola n. 2 (della nota sintetica) rubricata Caratteristiche del contratto nonché nella clausola n. 4, rubricata Rischi finanziari a carico del contraente. La descrizione della natura del prodotto non sembra essere stata (minimamente) sfiorata dalle elaborazioni dottrinali analizzate poc’anzi.

Nell’articolo n. 2 si legge che: «il contratto index linked qui descritto è un contratto

di assicurazione sulla di durata prestabilita che, fronte del versamento di un unico premio, prevede la corresponsione di somme collegate all’andamento del valore di mercato di uno più parametri di riferimento costituiti da indici o da strumenti finanziari […]». La quarta clausola prevede che: «Il Lloyd Adriatico non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il pagamento delle prestazioni previste dalla prima parte del contratto dipende dalle oscillazioni del parametro di riferimento e/o dalla solvibilità degli enti emittenti (o garanti) gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo». Il contratto si compone

di due parti151, la prima è stata già indicata, mentre la seconda è rappresentata da

149 CASS., 16 maggio 2017, n. 11999.

150http://www.allianz.it/allianzwebit/it/quotazioniRendimenti/allegati/index/AZL_Fascicolo_49U_

29_VI029.pdf

151 In merito alla durata del contratto, si precisa che l’art. 1.d) della prima parte dispone che: «la

decorrenza del contratto è il 9 novembre 2006 e la scadenza della prima parte del contratto è il 27 luglio 2012, pertanto la durata della prima parte del contratto risulta pari a 5 anni, 8 mesi e 18 giorni. È possibile esercitare il diritto di riscatto già dopo un anno dalla data d decorrenza, non sono ammessi ricatti parziali». Mentre l’art. 1.d) della seconda parte del contratto dispone: «la seconda parte del contratto ha inizio il 28 luglio 2012 ed è a vita intera: la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato. Durante la seconda parte del contratto il Contraente può decidere di riscattare il contratto, anche parzialmente».

66

una polizza d tipo unit collegata ad un fondo interno. Anche il quarto articolo della seconda parte della nota informativa dispone che: «Il Lloyd Adriatico non offre

alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto la seconda parte del contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote».

Nella scheda di sintesi di un contratto proposto dalla Zurich152, denominato Zurich

Worldwide, si legge- come nel precedente- che la polizza proposta, nel caso di

specie una unit, è un’assicurazione sulla vita e che le prestazioni sono direttamente collegate al valore unitario delle quote di uno dei Fondi interni. Si legge, dopo la descrizione, che (anche in questo caso): l’Impresa di assicurazione non offre alcuna

garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote. Nel

proseguo del contratto si legge che: La prestazione in caso di morte dell’Assicurato

può quindi risultare inferiore ai premi versati in quanto soggetta al rischio connesso alle possibili variazioni del valore unitario delle quote del Fondo prescelto, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione e, per le attività finanziarie espresse in valute di paesi non appartenenti alla area della moneta unica europea (Euro), dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

L’ultimo contratto che qui si analizza è emesso dalla Cattolica assicurazioni ed è denominato Scelta dinamica. La polizza prevede che le prestazioni: si incrementino

in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi; siano collegate all’andamento del valore delle Quote di Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. Dal momento che la polizza presente elementi che hanno

differenti profili di rischio, il contraente può, sulla base delle proprie attitudine al rischio, decidere di investire fino al 70% delle somme versate nella Gestione Interna Separata, che rappresenta un investimento più sicuro. In merito alla rischiosità dell’investimento la Compagnia prevede che: relativamente ai premi investiti nei

67 Fondi Interni CP FLEX GARANTITO 2025, CP FLEX GARANTITO 2030 e CP FLEX GARANTITO 2035, non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo in qualsiasi momento, ma solo alla scadenza dei Fondi Interni stessi. Relativamente ai premi investiti nei Fondi Interni CP UNICO PRUDENTE, CP UNICO BILANCIATO e CP UNICO AGGRESSIVO, la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto, relativamente ai premi investiti nei Fondi Interni, comporta rischi finanziari riconducibili all’andamento del valore delle quote. Nella parte del contratto relativa

alle scelte di investimento, si specifica che nei Fondi interni CP garantiti, è previsto l’inserimento di titoli obbligazionari emessi da Paesi della zona Euro e da istituti finanziari solidi, quindi con rating153 alti. Difatti, il capitale investito citati Fondi

Interni è garantito, seppur detta garanzia è subordinata alla scadenza dei Fondi stessi.

Queste breve rassegna non può non destare dei dubbi. L’utilizzo del nomen iuris

“assicurazione sulla vita” è, se non inesatto, sicuramente capzioso. Il dibattito

dottrinale attorno alla natura di tali polizze ha dei riflessi diretti nelle scelte operate dai singoli contrenti che, sicuramente, è molto più tutelato da quando ciascun intermediario è obbligato a conformarsi agli obblighi sanciti dagli articoli 21, 22, 23 e ora anche 24-bis. Quel che non si può sapere è se l’investitore/assicuratore abbia esatta e piena consapevolezza dei rischi cui va incontro quando sottoscrive uno tra i contratti sopra citati.

Le polizze “pure” sono contratti di investimento a tutti gli effetti ma questo, i sottoscrittori, lo sanno?

153 Per una disamina completa e approfondita della materia si veda (a cura di) A. PRINCIPE, Le

agenzie di rating. Atti del convegno, Salerno 8-9 novembre 2012, in Quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2014; L. DI DONNA, La responsabilità civile delle agenzie di rating. Mercato finanziario, allocazione dei rischi e tutela dell’investitore, Padova, 2012.

68