• Non ci sono risultati.

Il contratto collettivo come strumento di attuazione della legge

5. La novella del Decreto del fare Letta (d.l n 69/2013): la mediazione civile

6.1 Il contratto collettivo come strumento di attuazione della legge

Nel contesto delle discipline legislative della conciliazione e dell’arbitrato di lavoro così delineato, la contrattazione collettiva ha assunto un ruolo di particolare rilievo, soprattutto in ordine al secondo dei due istituti citati.

Si richiama, innanzitutto, in proposito il commento che si è dedicato nelle pagine precedenti agli Accordi interconfederali che nel 2000 e nel 2001 si sono occupati delle procedure conciliative e arbitrali rispettivamente in relazione al settore del lavoro privato e a quello del pubblico impiego.

Inoltre, si richiama in questa sede quanto si è detto circa l’ampia discrezionalità che la formulazione dell’art. 412 ter c.p.c. successiva all’intervento del Collegato lavoro riconosce all’autonomia collettiva per la definizione di procedimenti conciliativi e arbitrali.

A completamento dell’analisi del ruolo della fonte contrattuale nella determinazione degli strumenti per la composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro si intende approfondire la più criticata novità che la l. n. 183/2010 ha apportato in materia di arbitrato, cioè la disciplina delle clausole compromissorie nel contratto di lavoro; tuttavia ci si soffermerà prima sulla disamina delle modalità con cui la contrattazione collettiva stipulata dopo il 2010 è intervenuta sulle procedure di conciliazione e di arbitrato.

Si ritiene di poter suddividere in due gruppi i contratti collettivi che contengono disposizioni su conciliazione ed arbitrato, escludendo quei contratti che contemplano l’apposizione della clausola compromissoria, di cui si dirà infra.

Rientrano nel primo gruppo i contratti che attuano la disciplina di legge elaborando alcune procedure conciliative e arbitrali che sono descritte dal contratto stesso come facoltative e alternative ai procedimenti che possono essere svolti nella sede amministrativa secondo le regole fissate dalla legge.

Come si vedrà, le clausole contrattuali prevedono procedure che assumono a modello quelle di legge, rendendole tuttavia più fluide e più agevoli per i soggetti in lite;

per esempio, per quanto riguarda le procedure arbitrali, escludendo la possibilità di presentare domande riconvenzionali che, invece, la procedura di cui all’art. 412 quater c.p.c. consente al convenuto di proporre e che è stata oggetto di dibattito in dottrina.

Il Contratto Credito del 19 gennaio 2012 60 indica all’art. 11, rubricato

“Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato”, che: “Al fine di

promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione dell’art. 412 ter c.p.c.”.

Proseguendo nella disamina secondo un ordine cronologico di stipula degli accordi si pone l’attenzione sulla precisione con la quale il Contratto Anffas del 31 luglio

201261 dà conto delle previsioni normative attraverso quattro articoli distinti. L’art. 88 è

rubricato “Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale” e riferisce come “Per

le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi o dal presente contratto, la conciliazione e l’arbitrato (ai sensi delle normativa vigente) possono essere svolti presso le sedi delle organizzazioni sindacali alle quali il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, ai sensi dell’articolo 31 comma 6 della legge 183 del 2010, che sostituisce l’articolo 412 ter c.p.c.”. La norma si chiude dichiarando che le

parti sono libere di seguire le procedure che riterranno più opportune in caso di fallimento del tentativo.

Il successivo art. 89 è dedicato al “Tentativo facoltativo di conciliazione presso la

Commissione di conciliazione della Direzione provinciale del lavoro” e ricorda ai

lavoratori che la conciliazione può essere promossa anche presso le Commissioni di conciliazione istituite nelle sedi amministrative, individuate secondo i criteri dell’art. 413 c.p.c. nel rispetto dei commi da 1 a 5 dell’art. 31 della l. n. 183/2010.

Ad occuparsi dell’“Arbitrato irrituale” è l’art. 90 del Contratto. La norma specifica la facoltà delle parti di devolvere ad arbitri (oltre che agli Organismi conciliativi) la risoluzione delle controversie sul trattamento economico e normativo del lavoro, usufruendo o della procedura di cui all’art. 412 quater c.p.c. o di quella in sede sindacale di seguito descritta ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c.

Infine, l’art. 91 fa esplicitamente salva l’opzione per il processo ordinario:

60

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 19 gennaio 2012.

61

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle strutture associative ANFASS-ONLUS 2010-2010 del 31 luglio 2012.

rubricata “Facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria”, la disposizione sancisce che: “E’ sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria senza

esperire le procedure di cui al precedente art. 88, 89, 90. Per tutto quanto non previsto negli articoli 88, 89, 90, si fa riferimento alla legislazione vigente”.

Il Contratto Assicurazioni (società di assistenza) del 3 dicembre 201262 rubrica

l’art. 55 “Collegio di conciliazione ed arbitrato” e vi disciplina la procedura di conciliazione a cui le parti possono fare riferimento per esperire il tentativo facoltativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. delle vertenze (anche collettive) relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., nonché, sempre in applicazione dell’art. 412 ter c.p.c., vi specifica le modalità dell’arbitrato in sede sindacale, che vengono estese anche alle controversie per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 7 Stat. lav. e alle controversie relative all’interpretazione ed applicazione del contratto collettivo.

Ed ancora, il Contratto Avis del 15 maggio 201363 specifica le previsioni di legge

attraverso tre articoli.

All’art. 80, “Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale”, il contratto indica che “Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al

trattamento economico e normativo dei dipendenti, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, la conciliazione e l’arbitrato, ai sensi della normativa vigente, possono essere svolti presso le sedi delle organizzazioni sindacali alle quali il lavoratore aderisce o a cui ha conferito mandato, ai sensi dell’art. 31 comma 6 della legge 183 del 2010, che sostituisce l’art. 412 ter c.p.c.”. Quanto al procedimento da esperire, il

contratto precisa che esso si svolgerà davanti ad una Commissione composta da due membri, uno per ciascuna delle parti, che dovranno provvedere a nominarlo entro dieci giorni dalla richiesta di esperimento del tentativo; “nella riunione le parti potranno

essere assistite da persona o associazione di fiducia. Il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine il tentativo si considera comunque espletato. Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, redatto in quattro originali, sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti della Commissione i quali certificano l’autografia della sottoscrizione delle parti. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la DTL competente per territorio a cura di una delle parti. Una delle parti

62

Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle società di assicurazione assistenza e le aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse del 3 dicembre 2012.

63

interessata, può presentare istanza al giudice che accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Per la validità e, quindi, l’inoppugnabilità, di una transazione stipulata in sede di conciliazione sindacale è necessaria l’assistenza e la sottoscrizione da parte del legittimo rappresentante della Organizzazione sindacale di fiducia del lavoratore. Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune”.

Il successivo art. 81 si occupa del “Tentativo facoltativo di conciliazione presso la

Commissione di conciliazione della Direzione territoriale del lavoro”, per ricordare che,

con riferimento alle medesime controversie che costituiscono l’ambito operativo dell’art. 80, “il lavoratore può promuovere anche tramite l’Organizzazione alla quale aderisce o

a cui ha conferito mandato, un tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione, istituita presso le Direzioni provinciali del lavoro, individuate secondo i criteri dell’art. 413 c.p.c., nel rispetto dell’articolo 31 della legge n. 183 dell’anno 2010, commi 1, 2, 3, 4 e 5”.

L’art. 82 del contratto si occupa, infine, dell’ “Arbitrato irrituale”, al quale, come ulteriore possibilità, potranno essere devolute le eventuali controversie sul trattamento economico e normativo dei lavoratori “ai sensi dell’art. 31 comma 8 della legge 183 del

2010, che sostituisce l’articolo 412 quater c.p.c., ferma restando in un caso come nell’altro la facoltà di una delle parti di adire l’Autorità Giudiziaria o di avvalersi delle procedure di conciliazione ed arbitrato. Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La parte che intenda ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del Collegio. La parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del Collegio una memoria difensiva. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del Collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del Collegio una

controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. Il Collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima. All’udienza il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del Collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il processo verbale è depositato a cura delle parti alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato formato. La parte interessata può presentare istanza al giudice per ottenere il decreto di esecutività del verbale di conciliazione. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l’Ufficio provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. La parte interessata può presentare istanza al giudice per ottenere il decreto di esecutività del verbale di conciliazione. Se la conciliazione non riesce si seguono le disposizioni dell’articolo 31 comma 8 della legge 183 del 2010”.

6.2 IL CONTRATTO COLLETTIVO COME VEICOLO DI IMPOSIZIONE DELL’OBBLIGO