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CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONCLUSO CON FIDIMED S.C.P.A

In data 5 agosto 2019, l’Emittente ha concluso con Fidimed S.c.p.A. (di seguito “Fidimed”) un contratto di finanziamento per l’importo di Euro 50.000,00 allo scopo di acquisto scorte.

L’Emittente si è obbligata al rimborso del finanziamento mediante 60 rate mensili, a partire dal 27 settembre 2019 fino al 27 agosto 2024, comprensive di una quota di capitale e una di interessi, con 12 mesi di preammortamento.

Gli interessi applicati all’operazione sono convenuti al tasso fisso del 5,90000% nominale annuo. Si applica altresì il tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari al 8,130%.

In caso di ritardo o inadempimento da parte dell’Emittente, è prevista l’applicazione di interessi di mora pari a 3,00 punti percentuali in più rispetto al tasso nominale annuo.

L’Emittente è libera di rimborsare anzitempo il mutuo in tutto o in parte, a condizione di aver saldato tutti gli arretrati a qualunque titolo maturati.

L’Emittente ha assunto l’obbligo di:

- provvedere puntualmente ai pagamenti convenuti;

- inviare, entro 30 giorni dall’approvazione dell’Assemblea, i bilanci annuali corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione (e del Collegio Sindacale se esistente), e dal verbale di approvazione assembleare;

- fornire immediatamente all’intermediario, su richiesta di quest’ultimo, le dichiarazioni, la documentazione e ogni altra notizia sulle proprie condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie;

- comunicare immediatamente all’intermediario ogni mutamento dell’assetto giuridico e societario (forma, capitale, amministratori, sindaci, soci, fusioni, anche per incorporazione, scissioni, scorpori, conferimenti), amministrativo, patrimoniale e finanziario, nonché della situazione economica e tecnica;

- comunicare tempestivamente a Fidimed l’insorgenza di contenziosi che potrebbero avere effetti pregiudizievoli;

- utilizzare i proventi del mutuo esclusivamente per lo scopo dichiarato in atto;

- consentire ogni tipo di indagine tecnico-amministrativa o controllo e fornire tutti i documenti richiesti dall’intermediario.

Fidimed ha diritto di dichiarare la decadenza del beneficio del termine ove ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. e di risolvere il contratto ai sensi dell’ art. 1456 c.c. qualora:

- l’Emittente abbia destinato parte del mutuo a scopi diversi da quelli per i quali era stato concesso;

- non sia rispettato uno degli impegni e adempimenti previsti dagli articoli “Oggetto del contratto – dichiarazioni impresa” e dall’articolo “Erogazione”;

- l’Emittente non abbia provveduto all’integrale e puntuale pagamento delle rate e di quant’altro dovuto;

- vengano promossi a carico dell’Emittente atti esecutivi o conservativi, o l’Emittente diventi insolvente o se si verifichino eventi che comportino un pregiudizio di qualsiasi genere alle capacità di far fronte alle obbligazioni assunte o incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica dell’Emittente;

- si verifichi il mancato pagamento a scadenza da parte dell’Emittente di un debito finanziario, intervenga una causa di decadenza dal beneficio del termine, un terzo finanziatore richieda il rimborso anticipato di un indebitamento finanziario, venga escussa una garanzia rilasciata dall’Emittente e detti inadempimenti siano tali da pregiudicare la capacità dell’Emittente di rimborsare il finanziamento o il valore delle garanzie;

- la rivalsa in ordine alle somme versate per conto dell’Emittente trovi impedimento in disposizioni di legge,

- non vengano perfezionate entro 30 giorni le garanzie reali e personali eventualmente previste per la concessione del mutuo;

- l’Emittente non abbia adempiuto all’articolo “Obblighi dell’impresa”;

- emergano fatti o vizi nei documenti tali che, se conosciuti prima, avrebbero impedito la concessione del mutuo;

- si verifichi il venir meno o una significativa diminuzione delle garanzie.

In tali casi, Fidimed avrà diritto di esigere l’immediato rimborso di ogni suo credito e di agire senza bisogno di alcuna preventiva formalità con la procedura ritenuta più opportuna.

A garanzia del finanziamento è stata rilasciata una fideiussione personale da Riccardo Di Pasquale.

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONCLUSO CON INTESA SAN PAOLO S.P.A.

In data 3 luglio 2020, l’Emittente ha concluso con Intesa San Paolo S.p.A. (di seguito “Intesa”)un contratto di finanziamento per l’importo di Euro 680.000,00 con durata di 72 mesi.

Il pagamento degli interessi a tasso variabile avverrà in 72 rate mensili posticipate, la prima delle quali con termine al 3 agosto 2020 e l’ultima al 3 luglio 2026. Di tali rate, le prime 24 rate saranno imputate a soli interessi.

Il capitale sarà restituito dall’Emittente in 49 rate mensili, di cui 48 rate dell’importo di Euro 14.166,67 cadauna e l’ultima dell’importo di Euro 14.166,51.

Il tasso percentuale degli interessi è determinato per ciascun mese in misura pari a un dodicesimo della somma dei seguenti addendi:

- una quota fissa nominale annua pari al 2,00 punti percentuali denominata spread;

- una quota variabile annua pari al tasso Euribor a un mese, base 360 (all’epoca pari al -0,507%

annuo). Il tasso del finanziamento all’epoca della sottoscrizione era pari al 1,493% nominale annuo.

È stabilito convenzionalmente che qualora la somma algebrica tra il valore del parametro Euribor e dello spread determini un valore negativo, il tasso sarà considerato pari a zero. Si applica, altresì il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) pari al 1,89 % annuo.

In caso di ritardo o inadempimento, è altresì prevista l’applicazione di interessi di mora pari a 2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso contrattuale, pari al momento della sottoscrizione all’

1,493.

L’Emittente è libera di rimborsare anzitempo il finanziamento, in tutto o in parte, qualora la stessa adempia ogni obbligo contrattuale su di essa gravante al momento dell’estinzione anticipata e qualora il rimborso non avvenga in concomitanza con la scadenza di una rata.

In caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento spetterà alla Banca unicamente un compenso percentuale sul capitale anticipatamente restituito nella misura del 0,5%.

L’Emittente ha assunto l’obbligo di:

- inviare, entro 30 giorni dall’approvazione dell’assemblea, i bilanci annuali corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché inviare l’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie non appena convocate, con obbligo di inviare il relativo verbale entro 30 giorni dall’Assemblea;

- fornire immediatamente a Intesa, su richiesta di quest’ultima, le dichiarazioni, la documentazione e ogni altra notizia sulle proprie condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie in conformità con quanto previsto dall’organo di vigilanza delle banche;

- comunicare immediatamente a Intesa ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, giuridico o contenzioso che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica o finanziaria o possa pregiudicare la capacità operativa. Tra gli eventi sono citati a titolo esemplificativo e non esaustivo l’instaurazione di

azioni esecutive, le circostanze che possono dare luogo al recesso di uno o più soci, la comunicazione di recesso di uno o più soci, la deliberazione di destinare uno o più patrimoni ad uno o più specifici affari ex art. 2447 bis c.c.;

- mantenere acceso il conto corrente, costituendovi tempestivamente la provvista necessaria al pagamento delle rate;

- comunicare tempestivamente a Intesa l’insorgenza di contenziosi che potrebbero avere effetti pregiudizievoli;

- non abbandonare, sospendere o eseguire in modo non conforme alle previsioni consegnate a Intesa il programma finanziato e a non impiegare le somme ricevute a mutuo per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti.

L’Emittente ha assunto, altresì, i seguenti obblighi derivanti dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI:

- di non mutare la finalità dell’investimento;

- di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi del lavoro della categoria;

- di operare nel pieno rispetto delle norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale vigenti;

- di consentire ispezioni e controlli a enti preposti e ad adempiere agli obblighi assunti;

- di ottemperare agli impegni assunti in sede di richiesta dell’intervento del Fondo di Garanzia.

È previsto che, in caso di controlli da parte del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), gli investimenti dovranno essere documentati. Il mancato rispetto di tale obbligo determina la revoca della concessione dell’agevolazione e il pagamento delle sanzioni a carico dell’Emittente.

Intesa avrà il diritto di dichiarare la decadenza del beneficio del termine qualora si verifichi una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c., nonché qualora vi sia richiesta di ammissione a procedure concorsuali o a procedure stragiudiziali con effetti analoghi.

È, altresì, riconosciuta a Intesa la facoltà di risovere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. sia in caso di inadempimento da parte dell’Emittente agli obblighi di pagamento, sia in caso di inadempimento di uno degli obblighi sopra indicati (ad eccezione di quello di mantenere il conto corrente e la provvista), nonché nel caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Intesa avrà, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c. al verificarsi, oltre che di qualunque causa di scioglimento dell’impresa, di uno dei seguenti eventi riguardanti la parte finanziata:

- convocazione di Assemblea per deliberare la messa in liquidazione;

- fusione, scissione, cessione o conferimento d’azienda o di ramo d’azienda non preventivamente autorizzate per iscritto dalla banca;

- esistenza di formalità che potrebbero essere pregiudizievoli per la parte finanziata;

- inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria e di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto;

- decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile alla parte finanziata rispetto a ogni terzo finanziatore e relativamente a qualsiasi contratto stipulato;

- mancato mantenimento del conto corrente e della provvista per il pagamento delle rate del mutuo.

Al verificarsi di un’ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso, l’Emittente dovrà rimborsare tutto quanto dovuto a Intesa, compresi gli interessi di mora, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di rimborso.

Al contratto è collegato un contratto di interest rate swap.