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CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO CONCLUSO CON INTESA SAN PAOLO S.P.A

In data 21 giugno 2018, l’Emittente ha concluso con Intesa San Paolo S.p.A. (di seguito, “Intesa”), un contratto di mutuo chirografario per l’importo di Euro 200.000,00. L’Emittente si è obbligata alla restituzione dell’intero importo capitale, unitamente ai relativi interessi, mediante 63 rate mensili, delle quali le prime tre di soli interessi, a partire dal 21 luglio 2018 e fino al 21 settembre 2023.

Gli interessi applicati al finanziamento sono convenuti al tasso variabile, determinato di mese in mese, in misura pari a un dodicesimo della somma dei seguenti addendi:

- una quota fissa nominale annua pari a 2,40 punti percentuali denominata spread;

- una quota variabile pari al tasso Euribor a un mese, base 360 giorni annui (all’epoca della sottoscrizione del contratto, pari a - 0,37% annuo).

È stabilito convenzionalmente che, qualora il tasso Euribor assuma un valore negativo, lo stesso sarà considerato pari a zero. Si applica, altresì, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari al 2,67%

annuo.

In caso di ritardo o inadempimento da parte dell’Emittente, è prevista l’applicazione di interessi di mora pari a 2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso contrattuale.

L’Emittente è libera di rimborsare anticipatamente il mutuo. In caso di estinzione anticipata, totale o parziale, spetta ad Intesa unicamente un compenso percentuale sul capitale restituito nella misura del 1%.

L’Emittente ha assunto l’obbligo di:

- provvedere puntualmente ai pagamenti convenuti e mantenere acceso il conto corrente, costituendovi tempestivamente la provvista necessaria al pagamento delle rate;

- inviare, entro 30 giorni dall’approvazione dell’Assemblea, i bilanci annuali corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione (e del Collegio Sindacale se esistente), e il bilancio consolidato (ove esistente), nonché inviare l’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie non appena convocate, con obbligo di inviare il relativo verbale entro 30 giorni dall’Assemblea;

- fornire immediatamente a Intesa, su richiesta di quest’ultima, le dichiarazioni, la documentazione e ogni altra notizia sulle proprie condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie;

- comunicare immediatamente a Intesa ogni mutamento dell’assetto giuridico e societario (forma, capitale, amministratori, sindaci, soci, fusioni, anche per incorporazione, scissioni, scorpori, conferimenti), amministrativo, patrimoniale e finanziario, nonché della situazione economica e tecnica;

- comunicare tempestivamente a Intesa l’insorgenza di contenziosi che potrebbero avere effetti pregiudizievoli;

- non abbandonare, sospendere o eseguire in modo non conforme il programma finanziato e non impiegare le somme ricevute per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti.

Intesa ha diritto di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, qualora si verifichi una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. nonché qualora vi sia richiesta di ammissione a procedure concorsuali o a procedure stragiudiziali con effetti analoghi.

È prevista, altresì, a favore di Intesa la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., sia in caso di inadempimento, da parte dell’Emittente, di uno degli obblighi sopra indicati (ad eccezione di quello di mantenere il conto corrente e la provvista) nonché nel caso in cui situazioni, dati o conti storici presentati per ottenere il finanziamento risultino poi non corrispondenti al vero.

Intesa ha, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c. nei seguenti casi:

- convocazione dell’Assemblea per deliberare la messa in liquidazione;

- fusione, scissione, cessione o conferimento d’azienda o di ramo d’azienda non preventivamente autorizzate per iscritto da Intesa;

- esistenza di formalità che potrebbero essere pregiudizievoli per la parte finanziata;

- inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria e di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto;

- decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile alla parte finanziata rispetto a ogni terzo finanziatore e relativamente a qualsiasi contratto stipulato;

- mancato mantenimento del conto corrente e della provvista per il pagamento delle rate del mutuo.

Al verificarsi di un’ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso, l’Emittente dovrà rimborsare tutto quanto dovuto a Intesa, compresi gli interessi di mora, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di Intesa.

Al contratto è collegato un contratto di interest rate swap.

CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO CONCLUSO CON INTESA SAN PAOLO S.P.A.

In data 26 febbraio 2019, l’Emittente ha concluso con Intesa San Paolo S.p.A. (di seguito “Intesa”) un contratto di mutuo chirografario per l’importo di Euro 400.000,00.

L’Emittente si è obbligata alla restituzione dell’intero importo capitale, unitamente ai relativi interessi, mediante 63 rate mensili, delle quali le prime tre di soli interessi, a partire dal 26 marzo 2019 e fino al 26 febbraio 2024.

Gli interessi applicati al finanziamento sono convenuti al tasso variabile, determinato di mese in mese, in misura pari a un dodicesimo della somma dei seguenti addendi:

- una quota fissa nominale annua pari a 3,00 punti percentuali denominata spread;

- una quota variabile pari al tasso Euribor a un mese, base 360 giorni annui (all’epoca della sottoscrizione del contratto, pari al -0,368% annuo).

È stabilito convenzionalmente che, qualora il tasso Euribor assuma un valore negativo, lo stesso sarà considerato pari a zero. Si applica, altresì, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari al 3,24 % annuo.

In caso di ritardo o inadempimento da parte dell’Emittente, è altresì prevista a carico della medesima l’applicazione di interessi di mora pari a 2,00 punti percentuali in più rispetto al tasso contrattuale.

L’Emittente è libera di rimborsare anzitempo il mutuo. In caso di estinzione anticipata, totale o parziale, spetterà a Intesa unicamente un compenso percentuale sul capitale restituito nella misura del 1%.

L’Emittente ha assunto l’obbligo di:

- provvedere puntualmente ai pagamenti convenuti e mantenere acceso il conto corrente, costituendovi tempestivamente la provvista necessaria al pagamento delle rate;

- inviare, entro 30 giorni dall’approvazione dell’Assemblea, i bilanci annuali corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione (e del Collegio Sindacale se esistente), e il bilancio consolidato (ove esistenti) nonché inviare l’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie non appena convocate, con obbligo di inviare il relativo verbale entro 30 giorni dall’Assemblea;

- fornire immediatamente a Intesa, su richiesta di quest’ultima, le dichiarazioni, la documentazione e ogni altra notizia sulle proprie condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie;

- comunicare immediatamente a Intesa ogni mutamento dell’assetto giuridico e societario (forma, capitale, amministratori, sindaci, soci, fusioni, anche per incorporazione, scissioni, scorpori, conferimenti), amministrativo, patrimoniale e finanziario, nonché della situazione economica e tecnica;

- comunicare tempestivamente a Intesa l’insorgenza di contenziosi che potrebbero avere effetti pregiudizievoli;

- non abbandonare, sospendere o eseguire in modo non conforme il programma finanziato e non impiegare le somme ricevute per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti.

Intesa ha diritto di dichiarare la decadenza del beneficio del termine qualora si verifichi una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c., nonché qualora vi sia richiesta di ammissione a procedure concorsuali o a procedure stragiudiziali con effetti analoghi.

È prevista, altresì, a favore di Intesa la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., sia in caso di inadempimento, da parte dell’Emittente, di uno degli obblighi sopra indicati (ad eccezione di quello di mantenere il conto corrente e la provvista) nonché nel caso in cui situazioni, dati o conti storici presentati per ottenere il finanziamento risultino poi non corrispondenti al vero.

Intesa ha, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c. nei seguenti casi:

- convocazione dell’Assemblea per deliberare la messa in liquidazione;

- fusione, scissione, cessione o conferimento d’azienda o di ramo d’azienda non preventivamente autorizzate per iscritto da Intesa;

- esistenza di formalità che potrebbero essere pregiudizievoli per la parte finanziata;

- inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria e di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto;

- decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile alla parte finanziata rispetto a ogni terzo finanziatore e relativamente a qualsiasi contratto stipulato;

- mancato mantenimento del conto corrente e della provvista per il pagamento delle rate del mutuo.

Al verificarsi di un’ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso, l’Emittente dovrà rimborsare tutto quanto dovuto a Intesa, compresi gli interessi di mora, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di Intesa.

Al contratto è collegato un contratto di interest rate swap.

CONTRATTO ANTICIPI COMMERCIALI CONCLUSO CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI