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CONTRIBUTO CAUSALE ATIPICO DEL CONCORRENTE MORALE

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sviluppo della condotta finalizzata alla commissione della truffa e, se realizzato, comporta la configurabilità nei confronti dei concorrenti nolenti del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.

nel reato di rapina ascrivibile al compartecipe che se ne sia reso materialmente responsabile.

CONCORSO MORALE DELL’EXTRANEUS NEL PECULATO Cassazione penale, sez. VI, 24/01/2018, n. 17503

In tema di peculato, è configurabile il concorso morale dell'"extraneus" a condizione che questi, prima dell'appropriazione dei beni, ponga in essere una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell'"intraneus", con la consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dal concorrente e con la volontà di contribuire alla condotta illecita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna - emessa nei confronti del titolare di una casa d'asta che provvedeva ad immettere sul mercato numerosi libri antichi, provento del reato di peculato commesso dal direttore di una biblioteca pubblica - omettendo di valutare adeguatamente la circostanza che la disponibilità alla vendita dei libri era stata posteriore rispetto all'appropriazione e che l'imputato aveva intrattenuto contatti solo con i complici del pubblico ufficiale).ùù

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO DI DETENZIONE E SPACCIO DI STUPEFACENTI

Cassazione penale, sez. VI, 10/01/2018, n. 18055

L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie).

CONTRIBUTO CAUSALE ATIPICO DEL CONCORRENTE MORALE

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Cassazione penale, sez. VI, 04/01/2018, n. 24742

In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso si altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'articolo 110 del codice penale, con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà - cfr. sezioni Unite, 30 ottobre 2003, Andreotti - (affermazione resa in una fattispecie in cui la Corte, definendo "pigro" e fondato su una errata interpretazione dei criteri normativi applicabili in tema di concorso di persone il ragionamento della Corte di appello, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato la responsabilità concorsuale degli imputati ricorrenti rispetto a quantitativi di sostanza stupefacente, rinvenuti nella disponibilità di altri coimputati, e ciò aveva fatto senza spiegare convincentemente le ragioni del ravvisato coinvolgimento concorsuale).

REATO DI TRUFFA E AGGRAVANTE DELLA MINORATA DIFESA Cassazione penale, sez. II, 17/07/2018, n. 40045

In tema di truffa "on-line", il luogo da considerare ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. è quello in cui si trova l'autore del fatto nel momento in cui attiva lo strumento informatico e non il luogo virtuale della rete.

REATO DI RAPINA ED AGGRAVANTE DELLE PIU’ PERSONE RIUNITE Cassazione penale, sez. II, 04/07/2018, n. 36926

In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma

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piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto.

MANCATA CONTESTAZIONE DI UN’AGGRAVANTE Cassazione penale, sez. V, 18/06/2018, n. 32682

La sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate.

OMICIDIO STRDALE E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA Cassazione penale, sez. IV, 29/05/2018, n. 26857

La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada.

ESTORSIONE E CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO Cassazione penale, sez. II, 24/05/2018, n. 26002

Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia.

CONTESTAZIONE DI UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE Cassazione penale, sez. V, 04/04/2018, n. 23609

Ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione fattuale della stessa, in modo che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano e predisporre al riguardo la propria linea di difesa e il giudice possa ritenerla sussistente in sentenza senza compiere un atto a sorpresa per l'accusato.

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CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELLA FINALITA’ DI DISCRIMINAZIONE O DI