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SOLUZIONE TRACCIA 7

Cassazione penale, sez. VI, 17/05/2018, (ud. 17/05/2018, dep.27/06/2018), n. 29400

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 6 giugno 2017, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato R.S. responsabile del delitto di corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 321,319 ter e 319 c.p., e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ed applicazione della diminuente per il rito, l'aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con del concessione della sospensione condizionale della pena, disponendo inoltre confisca fino a concorrenza di 2.000,00 Euro.

Secondo quanto ricostruito dalla Corte Territoriale, l'imputato, tra l'ottobre ed il novembre 2010, aveva promesso e consegnato a P.L. somme di denaro affinchè la stessa e la sorella minorenne, deponendo come testimoni in un procedimento penale, nel quale il proprio fratello Re. era indagato in ordine al delitto di violenza sessuale di gruppo, commesso in danno delle due donne, ritrattassero le accuse; inoltre, nell'incidente probatorio del 22 novembre 2010, le due sorelle avevano ritrattato le accuse, affermando di avere avuto con gli indagati rapporti sessuali consenzienti.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe personalmente l'imputato, formulando un unico motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del reato, con riferimento a più profili.

2.1. Si deduce, innanzitutto, che la ritrattazione di P.L. sarebbe intervenuta non in esecuzione di un accordo corruttivo, ma per il timore di subire ritorsioni su di lei o su persone della propria famiglia da parte dei soggetti indagati per il delitto di violenza sessuale.

Si rappresenta che tale circostanza sarebbe evidenziata, in primo luogo, dalla sentenza del Tribunale di Torino del 14 maggio 2012, emessa all'esito del processo principale vertente sulla violenza sessuale di gruppo, divenuta irrevocabile in data 26 giugno 2013, nella quale si dice che la donna "aveva ritrattato per paura, perchè non voleva più avere problemi con nessuno", in quanto destinataria di minacce di morte da parte di uno degli accusati. Si aggiunge che una

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conferma sarebbe desumibile anche dalla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti della donna per il reato di cui all'art.

319 ter, in concorso con l'odierno ricorrente, accolta con decreto di archiviazione del G.i.p.

presso il Tribunale di Torino il 17 dicembre 2013, per la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della causa di giustificazione dello stato di necessità: precisamente, secondo l'indicata richiesta di archiviazione, P.L. avrebbe agito soltanto "passivamente accettando anche del danaro", ma, in realtà, "per evitare la verificazione dei danni gravi minacciati". Si conclude che la donna, se ha subito delle intimidazioni dirette a costringerla a dichiarare il falso nel corso dell'incidente probatorio, non ha stipulato un accordo in posizione paritaria con chi le ha erogato il denaro: invero, la sussistenza di una condotta minatoria risulterebbe del tutto incompatibile con la configurabilità di un pactum sceleris, in quanto farebbe venir meno in radice tanto l'elemento oggettivo quanto quello soggettivo della fattispecie.

2.2. Si deduce, poi, che, a fronte del riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità in favore di P.L., operato dal decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Torino, la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento dell'imputato al fine di evitare la formazione di due decisioni contrastanti.

Si rappresenta che la decisione del G.i.p. appena indicata è in linea con il contenuto della sentenza del Tribunale di Torino del 14 maggio 2012 nel processo relativo alla violenza sessuale di gruppo, e che non può evocarsi la natura del decreto di archiviazione per derogare alla disciplina prevista dall'art. 119 cod. pen., nella parte in cui dispone: "Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetti per tutti coloro che sono concorsi nel reato".

2.3. Si deduce, ancora, il travisamento della prova da parte della Corte d'appello, laddove la stessa ha ritenuto sussistente la fattispecie corruttiva sulla base di una presunta confessione resa dall'imputato durante l'interrogatorio del 9 maggio 2011 davanti al Pubblico ministero.

Si rileva che l'imputato ha affermato di aver corrisposto somme di denaro a P.L. "unicamente a titolo di risarcimento del danno ed al solo fine del ritiro della denuncia", e che tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni del fidanzato della donna all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato che "quest'ultima era stata pagata per ritirare la denuncia", senza alcun riferimento all'udienza per l'incidente probatorio. Si osserva, poi, che la dazione del denaro, secondo quanto dichiarato dall'imputato, è stata effettuata in data 11 settembre 2010, quindi prima della fissazione dell'udienza dell'incidente probatorio del 22 novembre 2010 e, conseguentemente, dell'assunzione da parte della donna, della qualifica di pubblico ufficiale. Si aggiunge, inoltre,

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che la sentenza della Corte d'appello di Torino del 29 gennaio 2013, nell'escludere la configurabilità a carico dell'odierno ricorrente dei reati di minaccia ed induzione a rendere falsa testimonianza, aveva affermato l'insussistenza di certezza probatoria sulla dazione di denaro.

2.4. Si deduce, infine, che le dichiarazioni rese nell'odierno processo da P.L. sono inattendibili e che le conversazioni telefoniche sono prive di significato univoco.

In particolare, si assume che le dichiarazioni testimoniali sono inattendibili sia perchè assolutamente generiche, specie quando riferiscono di un incontro avvenuto qualche giorno prima dell'incidente probatorio, ed organizzato per "orientare" il contenuto della deposizione, senza riuscire a collocarlo con precisione nello spazio e nel tempo, sia per le molte falsità accertate nel corso del processo, come quelle relative all'accuse nei confronti dell'odierno imputato per minaccia a mano armata. Si rappresenta, poi, che le conversazioni telefoniche sono equivoche, ed anzi il colloquio del 28 novembre 2010, richiamato dalla sentenza, dimostra come l'intento dell'imputato fosse quello di far "ritirare la denuncia" e non di far rendere falsa testimonianza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Infondata è la prima questione proposta, che attiene alla configurabilità del reato di corruzione, in ragione della concomitanza della dazione di denaro e delle minacce alla persona che si assume corrotta.

2.1. In linea generale, il problema si pone perchè, secondo l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente, il reato di corruzione è reato a concorso necessario, e, quindi, ai fini della sua configurabilità, è necessaria la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi necessari per l'integrazione delle fattispecie relative sia con riferimento al corrotto sia con riferimento al corruttore (cfr., per tutti, Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, Rapicano, Rv. 258988, e Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora, Rv. 234401).

Va osservato che, quando la promessa o la dazione di denaro o altra utilità sia stata contestuale a minacce nei confronti del destinatario della promessa o della dazione, appaiono ipotizzabili diverse possibili situazioni.

Innanzitutto, la minaccia può essere finalizzata ad ottenere dal soggetto minacciato il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, ma non anche l'accettazione di una utilità o della promessa di una utilità quale "compenso" per l'adozione di tale atto. In questa ipotesi,

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la condotta integrata dalla dazione o dalla promessa si pone come comportamento di certo funzionale al raggiungimento del medesimo scopo, ma del tutto autonomo e concorrente rispetto a quello costituito dalla intimidazione. Di conseguenza, nel caso appena indicato, il destinatario della minaccia non subisce una pressione indebita per accettare la dazione o la promessa dell'utilità, e, quindi, se si determina in tal senso, non vi sono specifici problemi circa la configurabilità della colpevolezza del medesimo.

La conclusione esposta resta ferma anche se l'accettazione della dazione o della promessa avviene in ragione di uno stato di timore "autoindotto" o di carattere "generico". Può essere sufficiente rilevare, infatti, che, secondo un ampio orientamento giurisprudenziale, nemmeno la minaccia determina uno stato di necessità per il soggetto minacciato, quando questi può chiedere tutela all'autorità, in quanto la scriminante di cui all'art. 54 c.p., presuppone un male imminente non altrimenti evitabile, con conseguente impossibilità di sottrarsi altrimenti al pericolo minacciato; più volte, anzi, tale principio è stato applicato anche in ipotesi di intimidazioni provenienti da una cosca di tipo mafioso (cfr., in particolare: Sez. 6, n. 54065 del 02/07/2014, Di Caterino, Rv. 260839; Sez. 5, n. 8855 del 30/01/2004, Messana, Rv. 228755;

Sez. 5, n. 4903 del 23/04/1997, Montalto, Rv. 208134), ovvero da un ufficiale di polizia giudiziaria (v. Sez. 4, n. 15167 del 09/01/2015, Hyseni, Rv. 263135).

Alla luce dei rilievi appena formulati, la soluzione deve essere identica quando la minaccia è finalizzata ad ottenere dal soggetto minacciato, oltre che il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, anche l'accettazione di una utilità o della relativa promessa in funzione dell'adozione di tale atto, e, però, non sono ravvisabili nei confronti del soggetto minacciato i presupposti dello stato di necessità. Pure in questa ipotesi, infatti, il destinatario dell'intimidazione che accede alle indebite pressioni conserva un effettivo potere di autodeterminazione, perchè non versa in una situazione di impossibilità di sottrarsi in altro modo al pericolo minacciato, e, quindi, è penalmente rimproverabile per la condotta posta in essere. Del resto, come ha più volte osservato la giurisprudenza, la sussistenza del delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato non esclude la configurabilità della responsabilità penale del soggetto minacciato che abbia commesso il reato-fine, qualora non siano ravvisabili, nei suoi confronti, i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p., o del costringimento fisico ex art. 46 c.p., o della determinazione dello stato di incapacità ex art. 86 c.p. (cfr. Sez. 6, n. 4131 del 24/11/1989, dep. 1990, Ricotti, Rv. 183815, nonchè, con estrema chiarezza in motivazione, Sez. 6, n. 9921 del 13/10/2011, dep. 2012, Leo, Rv. 252276, relativa

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a fattispecie in cui il reato-fine era quello di falsa testimonianza).

Nè, in questa ipotesi, come nella precedente, è ravvisabile un limite specificamente relativo alla configurabilità del reato di corruzione, individuabile perchè la minaccia o lo stato di timore escluderebbero una posizione paritaria tra corrotto e corruttore. Invero, nei reati di corruzione, il profilo della parità di posizioni tra corrotto e corruttore non è un elemento costitutivo della fattispecie: si consideri, tra l'altro, che le disposizioni di cui agli artt. 318,319,319 ter, 320 e 321 c.p., non impiegano mai nemmeno la parola "accordo". Ed infatti, la giurisprudenza e la dottrina fanno riferimento alla posizione di parità dei soggetti semplicemente quale criterio utile per escludere l'esistenza di situazioni di prevaricazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio rispetto al privato, e, quindi, per individuare, in concreto, se sia configurabile una fattispecie di corruzione, invece che una ipotesi di concussione o di induzione indebita di cui, rispettivamente, agli artt. 317 e 319 quater c.p..

Un regime diverso sembra configurabile solo quando la minaccia è finalizzata ad ottenere dal soggetto minacciato sia il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, sia l'accettazione di una utilità o della promessa di una utilità in funzione dell'adozione di tale atto, e, in più, sono ravvisabili nei confronti del soggetto minacciato i presupposti dello stato di necessità. Peraltro, nella ipotesi in questione, se il soggetto minacciato è sicuramente esente da responsabilità, qualche dubbio può residuare con riferimento all'autore delle minacce: se è vero che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, il delitto di corruzione è reato a concorso necessario, e quindi dovrebbe essere esclusa qualunque responsabilità a tale titolo, d'altra parte, però, l'art. 54 c.p., prevede espressamente la punibilità del "minacciante" per il reato commesso dal "minacciato".

2.2. La sentenza impugnata ha ritenuto configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari escludendo che l'accettazione del denaro da parte della testimone P.L. sia stato determinata da una minaccia integrante gli estremi dello stato di necessità.

La Corte d'appello, in proposito, ha evidenziato che la donna - la quale ebbe a ricevere dall'imputato 1.000,00 Euro prima e 1.000,00 Euro dopo l'udienza per l'incidente probatorio del 22 novembre 2010, nel cui ambito ella e la sorella, deponendo come testimoni, ritrattarono le accuse di aver subito una violenza sessuale da parte del fratello dell'uomo e di altre tre persone - avrebbe potuto, invece di accettare il denaro, per "sottrarsi ai mali prospettati, (...) prima che le azioni violente diventassero concrete, rivolgersi alle forze di polizia e chiedere adeguata protezione". Si rappresenta che la conferma di questo assunto è offerta dal fatto che la donna, a

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distanza di breve tempo dall'accettazione del denaro e dal mendacio, in data 12 gennaio 2011, riferì alla polizia giudiziaria di aver subito minacce e di aver dichiarato il falso nell'incidente probatorio; inoltre, queste dichiarazioni, utilizzate nei processo a carico di Ro.Re., fratello del ricorrente, e di F.I., definito nelle forme del rito abbreviato, e concluso con condanna di questi due imputati, furono anche successivamente confermate in dibattimento il 16 novembre 2011, nel processo nei confronti degli altri due imputati, giudicati con rito ordinario e anch'essi definitivamente condannati.

2.3. La conclusione indicata risulta corretta.

Immune da vizi logici o giuridici, infatti, è la premessa, secondo cui P.L. non fu vittima di una minaccia tale da determinare gli estremi dello stato di necessità, posto che ella avrebbe potuto rivolgersi, ed in concreto si rivolse, alle forze di polizia per ottenere protezione.

Una volta esclusa la sussistenza di una minaccia integrante gli estremi dello stato di necessità, è di conseguenza corretto anche affermare che l'accettazione del denaro integra una condotta penalmente rilevante a norma degli art. 319 e 319 ter c.p., e che, quindi, è configurabile la complessiva fattispecie di corruzione in atti giudiziari, quand'anche si voglia ritenere la stessa una figura di reato a concorso necessario.

3. Manifestamente infondata è la seconda questione da esaminare, che riguarda l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Torino nei confronti di P.L. in data 17 dicembre 2013 per il reato di corruzione passiva in atti giudiziari, in conseguenza del riconoscimento, in favore della donna, della causa di giustificazione dello stato di necessità.

In effetti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile" di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), non rientrano la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, nè il provvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare, in termini di stabilità e definitività, situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione (così, tra le altre, Sez. 3, n. 39191 del 18/06/2014, Ventura, Rv.

260391, e Sez. 6, n. 26189 del 04/06/2009, G., Rv. 244534).

In applicazione di questo principio, il riconoscimento in favore di P.L. della scriminante dello stato di necessità, in quanto effettuato in un decreto di archiviazione, non produce alcun effetto vincolante nel presente giudizio a carico di R.S.. Legittimamente, quindi, la sentenza impugnata, e prima ancora quella di primo grado, hanno escluso, sulla base di un'autonoma

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valutazione dei fatti, la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità in relazione alla condotta della donna consistita nella ricezione della somma di denaro pari a 2.000,00 Euro, per rendere e per aver reso falsa testimonianza.

4. In parte manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le ulteriori censure, che deducono il travisamento della prova con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e vizi logici in relazione all'apprezzamento degli altri elementi istruttori.

4.1. Preliminarmente, per un compiuto esame delle censure, è utile individuare gli elementi essenziali per ritenere la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari.

Innanzitutto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319 ter c.p., è "atto giudiziario" l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, e, quindi, anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale (così, per tutte, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246582); inoltre, il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura pur quando il denaro o l'utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto, cosiddetta corruzione susseguente (così, ancora, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581, proprio con riferimento alla falsa deposizione di un testimone resa nell'ambito di un processo penale).

Più volte, poi, si è precisato che, in tema di corruzione in atti giudiziari, tenuto conto dello scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente, deve ritenersi che la qualità di "parte" in un processo penale, presa in considerazione dall'art. 319 ter c.p., comma 1, sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche al soggetto sottoposto ad indagini preliminari (v., in proposito, Sez. 6, n. 10026 del 11/12/2008, dep. 2009, Belforte, Rv. 243058, e Sez. 6, n. 1425 del 21/04/1998, Necci, Rv. 211720).

Ancora, si è rilevato che integra il reato di corruzione in atti giudiziari previsto all'art. 319 ter c.p., e non quello meno grave di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 c.p., la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste, e da questi accettata, cui sia seguita la falsa testimonianza per favorire una parte del processo penale (cfr., Sez. 6, n. 40759 del 23/06/2016, Fanfarillo, Rv.

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4.2. Il ricorrente contesta che vi sia stata dazione di denaro o che comunque questa sia stata finalizzata ad interferire sulla deposizione delle testimoni nell'incidente probatorio.

A tal fine, in particolare, denuncia: -) il travisamento delle dichiarazioni dell'imputato, deducendo che questi avrebbe affermato di aver corrisposto somme di denaro a P.L.

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"unicamente a titolo di risarcimento del danno ed al solo fine del ritiro della denuncia", ma non in funzione della deposizione dell'incidente probatorio, ed di aver erogato le somme in epoca anteriore alla fissazione dell'incidente probatorio; -) l'inattendibilità delle dichiarazioni di P.L.

in quanto imprecise e inficiate da diverse falsità; -) l'equivocità del significato delle intercettazioni telefoniche.

La sentenza impugnata osserva innanzitutto, anche riportando testualmente le dichiarazioni dell'imputato, che lo stesso, interrogato dal Pubblico ministero in data 9 maggio 2011, dopo aver negato di aver posto in essere qualunque minaccia, ha ammesso: a) di avere, unitamente alla compagna di F.I., avvicinato le sorelle P. e di aver dato loro 1.000,00 Euro prima dell'atto da lui definito "confronto", e poi, successivamente a tale atto, altri 1.000,00 Euro; b) di aver desistito dalla consegna di altri 1.000,00 Euro, per aver notato, mentre si recava a casa delle due donne, un'automobile appartenente alle forze dell'ordine in prossimità di quel luogo; c) di aver versato il denaro al fine di convincere le due sorelle a ritrattare le accuse nei confronti di suo fratello e di F.I..

Si aggiunge, poi, che l'imputato rese dichiarazioni di analogo tenore davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, in occasione del processo a suo carico per il reato di cui all'art. 611 c.p., dal quale è stato assolto, anche precisando che una delle due dazioni fu effettuata in data 1 dicembre, all'interno dell'Ipercoop di (OMISSIS).

La Corte d'appello, inoltre, rappresenta che le dichiarazioni dell'imputato trovano conferma nelle dichiarazioni di P.L., rese il 16 novembre 2011, ed in diverse conversazioni telefoniche e tra presenti intercettate proprio nei giorni dei fatti in contestazione. Tra queste ultime, in particolare, si richiamano: -) alcuni colloqui nelle date del 23 e del 25 novembre 2010, nei quali la sorella di P.L., ossia l'altra teste ritrattante, diceva di disporre di 500,00 Euro; -) il colloquio tra l'imputato e la madre, in data 28 novembre 2011, nel quale il primo riferì alla seconda che presto il fratello sarebbe uscito dal carcere perchè "quelle hanno ritirato la denuncia"; -) il colloquio intercorso in data 2 dicembre 2010 tra P.L. e la compagna di F.I., nel corso del quale la prima chiese alla seconda se, dopo la sua testimonianza favorevole agli accusati, questi ultimi fossero stati scarcerati; -) il colloquio tra P.L. e la madre in data 3 dicembre 2010, durante il quale la prima chiese alla seconda se avesse rivelato alla polizia che aveva avuto "dei soldi nell'ultimo tempo".

Sulla base di questi elementi, la Corte d'appello, nel confermare la sentenza impugnata, conclude che l'imputato effettuò le dazioni di denaro per 2.000,00 Euro in favore di P.L. e della