10. Le nozioni di controllo e gruppo nel codice civile e nelle legislazioni speciali : Il rapporto tra
11.3. Dal controllo al gruppo: l’aggregazione contrattuale di imprese caratterizzata
130 Le prime affermazioni in tal senso si leggono in contributi dedicati alle disposizioni dell’art. 3, d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (conv.in 1. 3 aprile 1979, n. 95, sull'amministrazione straordinaria delle grandi im- prese in crisi, cd. “1egge Prodi"): in tal senso G.Sbisà, Il gruppo di società nell'amministrazione straordi- naria delle grandi imprese in crisi (criteri di individuazione), in Giur. comm., 1980, I, p.267; P.G.Jaeger, Il “gruppo” tra diritto interno e prospettive comunitarie, in Giur. comm., 1980, I, p.916 ss; Libonati, Il gruppo insolvente, Firenze, 1981, p.61.
Successivamente questi spunti sono stati ripresi in relazione alle definizioni contenute nella legge sull’e- ditoria e poi con riferimento alle nuove definizioni delle varie leggi speciali: cfr. L.A.Bianchi, Il “con- trollo" nella legge sull'editoria, in Dir. inf.. 1986, p.15 ss; P.Marchetti, Gruppo e controllo nella discipli- na delle SIM, in Riv, soc., 1991, p.221 ss; Id., Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale, in Riv. soc., 1992, p.1 ss; G.Sbisà, Società e imprese controllate nel d.l. 9 aprile 1991, n. 127, in Riv. soc., 1992, p.922.
131 Sempre M.Lamandini, Il "controllo". Nozioni e “tipo"nella legislazione economica, Milano 1995, p.8 e s.
Nel dibattito sui gruppi di società dell’ultimo decennio, la dottrina ha prestato attenzione al ruolo dell’autonomia privata nella formazione di tali sodalizi. L’impostazione tradizionale, avallata dalla giurisprudenza 132 scorgeva nell’ordinamento italiano ostacoli alla stipulazione di pattuizio- ni in virtù delle quali una società si obbligasse ad eseguire direttive unilateralmente predisposte da altra con sostanziale esautoramento dei poteri e dei compiti degli amministratori della prima ( i cc.dd. contratti di dominazione).
Risolutive a sostegno di una simile “defunzionalizzazione”133 sembravano sia l’assenza di una specifica disciplina a tutela dei soci di minoranza e dei creditori della controllata, sia le norme sul conflitto di interessi che vietavano (ai soci ed ) ai preposti alla gestione di agire in difformità dal programmato interesse sociale e di “abdicare all’autonomia di giudizio che deve presiedere la funzione amministrativa”134. Insoddisfatta da tale posizione restrittiva, la dottrina era alla ricer- ca di una fattispecie negoziale che potesse conciliare l’esigenza di strumenti contrattuali di inte- grazione di gruppo gerarchico con il rispetto dei principi fondamentali del diritto societario. Esi- to di simili indagini fu la configurazione di “contratti di dominio deboli”, ovvero di “collega- mento tra società”, il cui tratto comune risultava l’attribuzione alla controllante del potere di im- partire istruzioni vincolanti agli amministratori della società dominata nel limite del costante ri- spetto del suo interesse particolare135 oltre che di generici principi di “corretta gestione societa- ria ed imprenditoriale”
Se il fenomeno di gruppo è un fenomeno di aggregazione di imprese per la realizzazione di un programma economico comune e ulteriore rispetto a quello realizzabile attraverso le imprese sin- gole e precisamente un fenomeno di aggregazione che trova il suo fondamento in un contratto, da un punto di vista teorico è chiaro che il fenomeno non è necessariamente legato alle imprese 132 Da ultima, Cass 27 settembre 2001, n.12094, in Corr giur 2001, p. 1427.
133 Così Santagata, Autonomia privata e formazione dei gruppi nelle società di capitali, in Liber Amico- rum GF.Campobasso, Utet, 2007, p.800.
134 Santagata, ibidem.
Pervenivano a tali conclusioni P.Abbadessa, I gruppi di società nel diritto italiano, in AA.VV., I gruppi di società, a cura di A. Pavone La Rosa, Bologna, 1982, p.105; Campobasso, Controllo societario e pote- ri della capogruppo nei gruppi e nei gruppi bancari, in Atti del convegno internazionale di studi sui grup- pi di società, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, II, Milano, 1996, p.798 s; F.Galgano, I gruppi di socie- tà, in Le società, Trattato diretto da F. Galgano, Torino, 2001, p.32 ss; Miola, Le garanzie intragruppo, Torino, 1993, p.41 e nt. 61; Santagata, Il gruppo paritetico, Torino, 2001, p.13 ss; Sbisà, Società control- late e società collegate, in Contratto e impresa, 1997, p.342; Scognamiglio, Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società, Torino, 1996, p.114 ss.
135 V. Lamandini, Il “controllo”. Nozioni e “tipo” nella legislazione economica, Milano 1995, p. 170 ss, cui si deve l’individuazione di tale fattispecie contrattuale atipica.
costituite in forma di società per azioni. Tuttavia, nell’esperienza concreta, la disciplina dei grup- pi sembra essere stata sempre posta in occasione della disciplina delle società per azioni e come una disciplina differenziata rispetto ad essa136. Tale impostazione è stata ritenuta valida solo avendo riguardo ai cosiddetti “gruppi contrattuali”, ossia quelli che trovano la loro fonte in un contratto di dominazione o in una dichiarazione unilaterale di annessione, nonché “gruppi oriz- zontali”, ossia in genere per le aggregazioni volontarie. Ma è noto come siffatte strutture aggre- gative non siano molto diffuse nell’esperienza italiana; o meglio, siano riconducibili, almeno in parte, ad altre forme aggregative, quali i consorzi, le intese, le associazioni temporanee di impre- se. Unioni che costituiscono un fenomeno diverso dal gruppo, la cui caratteristica è data dall'ac- centramento, a livello della società controllante, di funzioni gestorie inerenti alle singole entità del complesso.Accentramento reso possibile dall’esistenza di vincoli di controllo di una o più en- tità del gruppo nei confronti delle altre, e quindi attuato unilateralmente e al di fuori di un’intesa tra le diverse entità aggregate. La differenza tra i due fenomeni non è di ordine quantitativo o di semplice “progressione”; né la relazione tra essi esistente può essere descritta in termini di “po- tenzialità” e di “effettivo” esercizio dell’influenza dominante.
Non diversamente dal vincolo di “gruppo”, anche il “controllo” presuppone l’esistenza di poteri di ingerenza (quelli propri del socio) nella “gestione” di una società; e non vi sono ragioni per ri- tenere che la legge abbia regolato tale ultimo fenomeno muovendo dal presupposto che la con- trollante non si avvalga dei poteri ad essa spettanti o che il concreto esercizio dei poteri stessi sia comunque irrilevante per la disciplina dei controllo.
Le differenze di ordine tipologico tra i due fenomeni possono quindi essere colte solo avendo presente che il “gruppo” presuppone un tipo di collegamento qualitativamente diverso dal con- trollo, potendo di gruppo parlarsi solo quando l’ingerenza assume forme diverse e più incisive di quella esplicabile in una ordinaria situazione di controllo: pertanto, finchè la società controllante si avvale dei suoi poteri “istituzionali” di socio e non esercita influenza diversa da quella che tali poteri consentono, non si ha “gruppo”, ma un semplice rapporto di controllo. 137
136 v. G.Ferri, Concetto di controllo e di gruppo, in AA.VV., Disciplina giuridica del gruppo di imprese, (Atti del Convegno di studi svoltosi a Bellagio il 19-20 giugno 1981), Milano, 1982, p.72 ss ed in Scritti giuridici, vol. III, tomo 2, Napoli, 1990, p.1344.
137 In tal senso A.Pavone La Rosa, Divagazioni in tema di “controllo” e “gruppo” nelle aggregazioni so- cietarie, in Contratto e impresa, 1997, II, p.514 ss; Id., “Controllo e gruppo” nella fenomenologia dei collegamenti societari, in Il dir. fall., 1985, I, p.17 ss; Id., La responsabilità da “controllo” nei gruppi so- cietari, in Riv. soc., 1984, p.401 ss.