CAPITOLO 3 LA GESTIONE DELLE ACQUE TRANSFRONTALIERE:
3.3 La Convenzione delle Nazioni Unite sull’utilizzo dei corsi d’acqua
Adottata il 21 maggio del 1997 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dopo oltre 30 anni di tentativi di codificazione, la Convenzione sull’utilizzo dei corsi d’acqua internazionali rappresenta un importante punto di riferimento in quanto unico strumento giuridico internazionale che regolamenti l’utilizzo, lo sviluppo, la conservazione, la gestione e la protezione dei corsi d’acqua internazionali, promuovendo allo stesso tempo, un utilizzo ottimale e sostenibile degli stessi per le generazioni presenti e future, tenendo conto dei diritti fondamentali e gli obblighi degli Stati membri per la gestione dei corsi d’acqua trasnazionali.187
La Convenzione è composta da 37 articoli divisi in 7 parti. E’ stata adottata con più di 100 nazioni che votarono a suo favore, il supporto di almeno 40 Stati e 3 opposizioni (Turchia, Burundi, Cina). Entrata in vigore il 17 Agosto del 2014, dopo circa 17 lunghi
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Alistair Rieu-Clarke, Rémy Kinna, Ariel Litke, UN Watercourse Convention. Online User‟s Guide, 2017, http://www.unwatercoursesconvention.org/faqs/, ultimo accesso 22/01/2017
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anni di accordi tra i Paesi membri su questioni chiave, non rispettando l’art.36, comma1, che cita:188
“ The present Convention shall enter into force on the ninetieth day following the date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations”
Con Stephen McCaffrey189 che ci aiuta a definire un quadro generale della Convenzione sui corsi d’acqua internazionali , prestando particolare attenzione ai punti di forza ma anche sottolineando le debolezze della stessa, analizzeremo i principali punti dello strumento di legge in questione.190
PARTE I INTRODUZIONE
Articolo 3 Accordi per i corso d’acqua
Dopo una prima parte in cui viene meglio spiegata l’utilizzo della terminologia realtiva ai sistemi idrici trasnazionali, l’articolo 3 incoraggia gli Stati che condividono i corsi d’acqua a concludere accordi che si applicano e si regolano in base alle disposizioni della Convenzione per le particolari caratteristiche del corso d’acqua in questione. Mentre gli articoli esistenti rimangono inalterati dalla convenzione, i partiti sono chiamati a prendere in considerazione l’armonizzazione degli accordi con i suoi “principi di base”.
PARTE II PRINCIPI GENERALI
Articolo 5 Utilizzazione e partecipazione equi e regionevoli
In questo articolo risiede il cuore della Convenzione che stabilisce quello che molti considerano il fondamento della legge dei corsi d’acqua internazionali, vale a dire, il principio che obbliga gli Stati del corso d’acqua ad utilizzare un corso d’acqua internazionale nei loro rispettivi territori in maniera ecqua e
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Si veda United Nations, Convention on the law of the Non-Navigational Uses of International
Watercourses. New York,1997. Entry into force.,
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.271.2014-Eng.pdf
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Stephen McCaffrey è un professore di diritto presso l’Università del Pacifico “McGeorge School of Law”, Sacramento, California. Si veda Stephen McCaffrey, The UN Convention on the Law of the Non-
Navigational Uses of International Watercourses: Prospects and Pitfalls
190 Per un riferimento in lingua italiana, si è utilizzata la versione tradotta della Convenzione sull‟utilizzo
dei corsi d‟acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione in Altalex.com, 2012,
http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/10/03/convenzione-sull-utilizzo-dei-corsi-d-acqua- internazionali-per-scopi-diversi-dalla-navigazione, ultimo accesso 21/01/2016
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ragionevole. Nello specifico, gli Stati sono tenuti ad utilizzare il corso d’acqua trasnazionale in maniera ottimale e sostenibile, oltre che contribuire alla gestione e alla tutela di un corso d’acqua trasnazionale. Ma come fa lo Stato a monte A, per esempio, a sapere se il suo uso di un corso d’acqua internazionale è equo e ragionevole nei confronti degli Stati a valle B e C? La risposta risiede nell’importanza del rapporto di cooperazione che si instaura con gli Stati B e C. Senza un rapporto congiunto con gli altri Stati rivieraschi, infatti, un regime di utilizzo equo delle risorse idriche condivise insieme alla protezione e alla tutela del suo ecosistema, non può essere raggiunto solamente attraverso azioni individuali di ogni Stato rivierasco ma sarà spesso necessaria la collaborazione. Il principio della cooperazione viene poi ripreso all’interno dell’Art.8.
Articolo 6 Fattori pertinenti all’ uso equo e ragionevole
Esso fornisce una lista di fattori da tenere conto nella determinazione del fatto che uno Stato utilizzi un corso d’acqua internazionale in maniera equa e ragionevole. Considerata l’ampia diversità che caratterizza i corsi d’acqua internazionali e le diverse esigenze degli Stati, è difficile stilare una lista completa, esaustiva e definitiva.
Articolo 7 Obbligo di non provocare danni gravi
In questa sezione risiede la parte della Costituzione che lo studioso ritiene essere più controversa. Secondo l’articolo, gli Stati del corso d’acqua internazionale dovranno prendere tutte le misure necessarie atte alla prevenzione e all’eliminazione dei gravi danni agli altri Stati del corso d’acqua, tenendo in considerazione gli articoli 5 e 6. Il dubbio sorge relativamente a quale principio debba prevalere sull’altro tra il principio di equo utilizzo e quello di anti danneggiamento. Per spiegarlo meglio, il Professore si avvale di un fatto ipotetico già utilizzato anteriormente. Se da un lato, un utilizzo equo dell’acqua è il principio giuridico al quale si fa riferimento, lo Stato A a monte può usufruire delle sue risorse in maniera equa e ragionevole nei confronti degli Stati B e C a valle, anche se ciò potrebbe causare agli Stati dei danni notevoli. Dall’altro, se il principio giuridico dominante è quello dell’anti danno, lo Stato A non utizzerebbe in maniera equa e ragionevole il corso d’acqua internazionale per non provocare danni significativi agli Stati B e C.
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Articolo 10 Relazioni tra diversi tipi di utilizzazione
In assenza di un accordo o di una consuetudine che dispongano altrimenti, nessun utilizzo di un corso d’acqua internazionale ha in sè una priorità intrinseca rispetto alle altre utilizzazioni. In particolare, viene analizzato il comma 2 che ruota attorno al concetto di soddisfacimento dei bisogni umani, concetto che deve essere tenuto in considerazione nella risoluzione di una controversia. Concetto che, non avendo un significato universale, appare estremamente controverso.
PARTE III MISURE PROGRAMMATE
Questa parte contiene una serie di misure da seguire in relazione a una nuova attività in uno Stato che può avere un significativo effetto negativo sugli altri Stati che condividono un corso d’acqua internazionale. Le misure da adottare sono molteplici e varie e vanno dal trasferimento periodico di dati e informazioni utili per prevenire e attuare i danni, fino all’attuazione di ogni ragionevole misura atte a garantire che le attività condotte sul territorio di un Paese rivierasco non causi delle condizioni dannose per gli altri Stati. Il fatto che l’obbligo fondamentale di fornire la notifica preventiva di tali cambiamenti sia stato accettato dalla maggioranza delle delegazioni è, di per sé, importante perchè fornisce ulteriori prove che la comunità internazionale nel suo insieme, rifiuti con forza l’idea che uno Stato s’imponga su una parte di un corso d’acqua internazionale, solo perchè è parte del suo territorio.
PARTE IV PROTEZIONE, TUTELA E GESTIONE
Articolo 20 Protezione e tutela degli ecosistemi
Secondo McCaffrey, si tratta di una disposizione semplice ma potenzialmente molto potente, enunciata come segue “Gli Stati rivieraschi hanno l’obbligo di proteggere e preservare gli ecosistemi sui corsi d’acqua internazionali”. Come nell’Art.192 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare191
, sul quale è modellato l’articolo in questione, tale obbligo non è assoluto. Ad
191
United Nations, Convention on the Law of the Sea, 1982 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, ultimo accesso 21/01/2016, ore 11.00
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esempio, l’articolo non precisa che gli ecosistemi debbano essere protetti solo nel caso in cui non arrechino danni agli stati rivieraschi. Dal momento che gli ecosistemi dei corsi d’acqua internazionali comprendono aree territoriali contigue a loro, l’Art.20 prevede che tali aree di terra debbano essere mantenute in modo tale che i corsi d’acqua di frontiera non siano danneggiati, per esempio, da eccessivi scarichi agricoli. Tuttavia, non si tratta senza dubbio di un obbligo assoluto, ma di un obbligo che esercita la dovuta diligenza per proteggere e preservare gli ecosistemi dei corsi d’acqua, tenendo conto della capacità dello Stato interessato.
Articolo 21 Prevenzione, riduzione e controllo dell’inquinamento
Gli Stati che condividono un corso d’acqua internazionale sono tenuti a evitare, diminuire e verificare l’inquinamento dello stesso che possa provocare un danno notevole ad altri Stati del corso d’acqua o al loro ambiente. A differenza dell’articolo precedentemente analizzato, questo è un obbligo assoluto.
Articolo 23 Tutela e conservazione dell’ambiente marittimo
Si riferisce in maniera generale al problema dell’inquinamento marino di origine terrestre. In realtà, questa disposizione va oltre il problema dell’inquinamento: dal momento che impone agli stati rivieraschi di “proteggere e preservare l’ambiente marino”, si applicherebbe presumibilmente anche a cose come la protezione delle specie anadrome e della barriera corallina.
Articoli 24,25,26 Gestione, Regolamentazione, Installazioni
All’interno di questi articoli viene regolamentata la gestione condivisa con gli altri stati rivieraschi dei corsi d’acqua internazionali, partecipando su base egualitaria alla costruzione e manutenzione dei lavori che hanno deciso d’intraprendere. Con il termine “installazioni”, invece, si fa riferimento alla costruzione e mantenimento di dighe e lavori simili senza che questi abbiano effetti negativi sugli altri Stati e sul loro ambiente.
PARTE V CONDIZIONI DI PERICOLO E SITUAZIONI DI EMERGENZA
Questa sezione contiene un articolo per ognuno di questi argomenti. Con “condizioni dannose” si fa riferimento a situazioni quali malattie legate all’acqua, banchi di
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ghiaccio, interramenti ed erosione (naturali o provocate dall’uomo). Gli Stati rivieraschi dovranno, dunque, adottare tutte le misure preventive affinchè nessuna delle situazioni sopra citate possa provocare danni ad altri Stati.
PARTE VI PROVVEDIMENTI VARI
La principale funzione di questa parte della Convenzione è quello di ricordare semplicemente agli Stati che il diritto bellico è applicabile ai corsi d’acqua trasnazionali e gli stessi articoli restano in vigore durante un conflitto armato.
Articolo 33 Composizione delle controversie
La tematica della risoluzione delle controversie costituisce il fulcro di quest’articolo. In assenza di accordi applicabili, le due parti sono invitate a dirimere la controversia in maniera pacifica ed eventualmente, richiedere la mediazione di una terza parte ricorrendo alla mediazione di uno Stato oppure una qualsiasi istituzione congiunta per i corsi d’acqua.
In caso questa mediazione non vada a buon fine, verrà creata una Commissione apposita che deciderà come procedere.
PARTE VII CLAUSOLE FINALI
La parte finale della Costituzione contiene misure relative ala firma, alla ratifica, accettazione, approvazione e, infine, alla sua entrata in vigore.
Lesha Witmer, consigliere presso il World Wildlife Fund nei Paesi Bassi, discute l’importanza dell’entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite, in particolare nella definizione di un quadro giuridico comune per la gestione delle risorse idriche condivise, oltre a rendere i governi degli Stati che condividono i corsi d’acqua transfrontalieri responsabli delle popolazioni nei loro Paesi, nelle loro regioni192. Tra le ragioni più importanti relative all’entrata in vigore della Convenzione, c’è sicuramente il fatto che essa fornisca una buona base per ulteriori negoziati. Inoltre, la Convenzione gioca un ruolo fondamentale nella “frammentazione orizzontale”: la sua entrata in vigore rafforza le sinergie con altri trattati multilaterali ambientali legati alla tematica
192 Lesha Witmer, UN Watercourses Convention Online User‟s Guide,
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dell’acqua, come quelli che si occupano di cambiamenti climatici, di biodiversità, desertificazione e così via.
3.4 Il management delle acque transfrontaliere: guerre per l’acqua o gestione