• Non ci sono risultati.

Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle

Sezione I – Strumenti internazionali a carattere universale

7- Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle

La Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali, nata con lo scopo di rafforzare il dialogo interculturale, il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali degli individui, viene approvata a Parigi il 20 ottobre 2005 durante la XXXIII Conferenza generale dell'UNESCO115.

L'ambito di applicazione relativo alla Convenzione in esame, comprende «le politiche e le misure adottate dalle Parti relativamente la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali»116. A tracciare in modo più preciso il

soggetto dello strumento sono però le successive definizioni, fornite dall'art.4, tra le

112 Cfr. Sezione V, Art.20-24, Convenzione UNESCO del 2003; l'assistenza internazionale può concretizzarsi nelle seguenti forme «a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia; b) messa a disposizione di esperti e specialisti, c) formazione del personale, d)elaborazione di misure normative, e) creazione e gestione di infrastrutture, f) fornitura di attrezzatura e know-how; ecc.». 113 Cfr. Sezione V, Art.19, Convenzione UNESCO del 2003; ZAGATO L., La Convenzione sulla

protezione del patrimonio culturale intangibile, in Zagato L. (a cura di), Le identità culturali nei nuovi strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace, Padova, 2008, p.43. 114 Cfr. Sezione VI, Art.25-28, Convenzione UNESCO del 2003.

115 La Convenzione viene adottata solo dopo due anni di negoziati, ed è entrata in vigore alla quarantesima ratifica, il 18 Marzo 2007. È stata ratificata dall'Italia con L.19 febbraio 2007, n.19. Ad oggi hanno aderito alla Convenzione 132 Stati. Per il testo in inglese, un elenco aggiornato degli Stati parte e sulle relative date di ratifica è possibile consultare online il sito

http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, mentre per una traduzione in lingua italiana http://www.unesco.it/cni/index.php/cultura/diversita-culturale. La Convenzione UNESCO, che ha ricevuto da subito un grande consenso internazionale, non è il primo intervento in materia: è preceduta infatti dalla Dichiarazione universale sulla diversità culturale, approvata il 2 novembre 2001 durante la XXXI Conferenza generale dell'UNESCO; ed analizzata più avanti in questa tesi.

quali spicca quella di “diversità culturale”117, in cui viene tra l'altro evidenziato il

legame fondamentale esistente tra la stessa e la sua dimensione economica118. Viene

dichiarato poi che ogni Stato ha il “diritto sovrano” di formulare e mettere in atto le proprie politiche culturali volte alla tutela della “diversità culturale”, in conformità e nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite, dei principi di diritto internazionale e degli strumenti concernenti i diritti umani universalmente riconosciuti119. Vengono

quindi elencati quali esempi, i provvedimenti che uno Stato può realizzare allo scopo di promuovere e tutelare la diversità delle espressioni culturali presenti nel suo territorio120. La condivisione delle informazioni in possesso dagli Stati contraenti

sulle misure più idonee adottate per la protezione delle “diversità culturali”; l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico sull'argomento; la partecipazione concreta della società civile in azioni atte a promuovere la difesa e la salvaguardia di tali bei e la promozione della cooperazione internazionale, rimangono anche nella Convenzione UNESCO del 2005, dei capisaldi fondamentali a livello nazionale, per raggiungere gli intenti prefissati dagli Stati Parte121. Colpisce la formulazione

dell'obbligo di “protezione” espresso dall'Art.8, che si propone, come obiettivo specifico, di evitare che determinate espressioni culturali siano distrutte irrimediabilmente122. All'Art.17, inoltre, viene ribadito che le Parti sono chiamate a

cooperare e ad assistersi a vicenda in caso di gravi minacce a danno delle espressioni culturali.

Per quanto concerne il livello internazionale, la Convenzione UNESCO dedica diversi articoli alla gestione della cooperazione intergovernativa123; dove lo scopo

117 Cfr. Sezione II, Art.4, Convenzione UNESCO del 2005; la “diversità culturale” già celebrata come parte integrante del patrimonio comune dell'umanità nel preambolo della Convenzione, viene così intesa: «la molteplicità delle forme mediante le quali si esprimono le culture dei gruppi e delle società. […] La diversità culturale si manifesta non soltanto nelle variegate forme attraverso le quali il patrimonio culturale dell'umanità si esprime, arricchisce e trasmette grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi diversi di creazione artistica, di produzione, diffusione, distribuzione e godimento, quali che siano i mezzi e le tecnologie utilizzate».

118 GATTINI A., La Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale e regole WTO, in Zagato L. (a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO, 2008, p.197.

119 Cfr. Sezione IV, Art.5, Convenzione UNESCO del 2005. 120 Cfr. Sezione IV, Art.6-8, Convenzione UNESCO del 2005. 121 Cfr. Sezione IV, Art.9-11, Convenzione UNESCO del 2005.

122 PINESCHI L., Convenzione sulla diversità culturale e diritto internazionale dei diritti umani, in Zagato L. (a cura di), Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO, 2008, p.172, precisa inoltre che considerando lo scopo specifico della Convenzione quest'obiettivo non è espresso sotto forma di auspicio, ma come condizione di liceità «una parte può constatare l'esistenza di situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio sono esposte a un rischio di estinzione […] le Parti possono adottare tutte le misure appropriate [...]».

principale di tali decreti è lo sviluppo economico-commerciale degli Stati più svantaggiati124. Viene inoltre istituito il “Fondo internazionale per la diversità

culturale”, il cui utilizzo viene regolamentato dal Comitato Intergovernativo125,

secondo gli orientamenti della Conferenza delle Parti126.

La Convenzione non contempla possibilità di deroghe o eccezioni in materia di tutela dei diritti umani; anche se viene lasciata vasta discrezionalità allo Stato nella scelta dei tempi e delle modalità relative all'attuazione degli obblighi. Inoltre, nessuna norma pone esplicitamente a carico degli Stati contraenti l'obbligo di adottare misure adeguate volte a prevenire ed estirpare i comportamenti dannosi per la diversità culturale da parte di soggetti che non siano le autorità pubbliche127.

b) Strumenti internazionali non vincolanti