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Convenzioni: strumenti per l'inserimento lavorativo

SVANTAGGIO E POLITICHE DI INSERIMENTO LAVORATIVO

2.4 Convenzioni: strumenti per l'inserimento lavorativo

Con la Legge n.68/99 e il D.lgs. 276/03, sono previsti una serie di strumenti convenzionali che si suddividono in diverse tipologie e perseguono diverse finalità anche se tutte orientate a facilitare l'inserimento lavorativo delle persone disabili. Per avere un quadro generale si ritiene opportuno accennare sinteticamente le varie tipologie, in particolare quelle previste dall'art.12 della L. 68/99 hanno presentato difficoltà applicative.

2.4.1 Convenzioni finalizzate a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone disabili tra i Centri per l'Impiego e le cooperative sociali o loro consorzi, le organizzazioni di volontariato o altri enti pubblici – art. 11, Legge n.68/99

Per le convenzioni di inserimento lavorativo e di integrazione lavorativa il datore di lavoro manifesta la volontà di stipula al Centro per l'impiego competente per territorio. Esse devono prevedere i tempi e le modalità di assunzione. Possono prevedere l'assunzione attraverso richiesta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità normative e di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più lunghi. Le convenzioni di integrazione lavorativa, devono prevedere le mansioni e le modalità del loro svolgimento, le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio assicurate dai servizi regionali o dai centri di orientamento professionale, verifiche periodiche sull'andamento formativo. La stipula delle convenzioni comporta la possibilità di avvalersi anche delle agevolazioni economiche previste dall'art 13 della Legge n.69/99 nei limiti della disponibilità del Fondo Nazionale per il diritto del Lavoro. Per le convenzioni finalizzate a favorire l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili stipulate con soggetti pubblici e privati che svolgono attività idonea a favorire l'inserimento promotore è il centro per l'impiego. Il contenuto di tali convenzioni viene concordato di volta in volta.

2.4.2 Convenzioni per inserire temporaneamente il lavoratore presso una cooperativa sociale oppure presso un libero professionista disabile – art.12 Legge n.68/99

Il lavoratore è assunto dal datore di lavoro contestualmente alla stipula della convenzione. Il titolare del rapporto di lavoro resta il datore che ha assunto il disabile, ma la gestione del rapporto di lavoro il lavoratore sarà soggetto di diritti e di doveri nei confronti della cooperativa che temporaneamente lo utilizza. La formazione del lavoratore deve essere orientata all'acquisizione della professionalità necessaria per lo svolgimento delle mansione che sarà chiamato a svolgere presso il datore di lavoro che lo ha assunto.

Le ragioni dell'insuccesso di questo strumento convenzionale è dato dall'incerta natura del rapporto trilaterale che viene a instaurarsi tra datore di lavoro privato, cooperativa sociale e lavoratore disabile. Tra i problemi per la concreta applicazione di questo tipo di convenzione si è riscontrata da una parte, la difficoltà di far proseguire un processo di inserimento iniziato in cooperativa sociale in una realtà aziendale e dall'altra, il rischio che la formazione e progetto della persona, che dovrebbe senz'altro prevalere rispetto a quello dell'affidamento della commessa da parte dell'azienda alla cooperativa, non si configuri come il momento centrale dell'esperienza e si delinei un ruolo riduttivo della cooperativa sociale nello scambio commessa/assunzione10.

2.4.3 Convenzione quadro per favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati attraverso l'assunzione da parte della cooperativa cui l'impresa conferisce commesse - art.14 D.lgs. 276/03

Alla luce dei problemi applicativi dell'art.12 L.n. 68/99, il legislatore italiano ha deciso di intervenire affiancandolo con un nuovo modello, disciplinato dall'art. 14 del D.lgs. n.276/2003, anziché abrogarlo. Il nuovo istituto si differenzia dal modello precedente per alcuni aspetti essenziali. Si prevede anche in questo caso la stipula di convenzioni aventi natura trilaterale, con connotati di convenzioni quadro (ovvero non direttamente applicabili alle imprese interessate),

10M. CONCLAVE, P. VULTERINI, Cooperazione sociale e servizi per l'impiego per l'inserimento lavorativo dei disabili, quaderni spinn 13, 2005

stipulate, a livello territoriale, tra gli uffici pubblici, associazioni sindacali dei datori di lavoro e associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali di tipo b, alle quali si aggiungono i consorzi. Esso si differenzia anche per la categoria delle persone che possono essere inclusi nel processo di inserimento lavorativo e inoltre viene eliminata la regola in virtù del quale per accedere all'istituto il datore di lavoro privato doveva assumere il soggetto svantaggiato a tempo indeterminato, nonché quella che impediva il rinnovo della convenzione. Viene a modificarsi lo schema giuridico di riferimento, nel senso che è la cooperativa sociale di tipo b che assume il soggetto svantaggiato, non più il datore di lavoro. Le criticità dell'art 14 del D.lgs. n.276/03 è quella che concerne la modalità di incentivazione. Il suddetto articolo prevede un ampliamento della categoria dei soggetti svantaggiati coinvolti nel modello convenzionale ma gli incentivi son riservati soltanto all'inserimento di alcuni dei soggetti svantaggiati individuati. Ciò significa che i citati incentivi non soltanto non sono riconosciuti con riguardo all'inserimento lavorativo di tutti coloro che ricadono nella definizione di persona svantaggiata fatta propria dal comma 1 dell'art.14 del D.Lgs. n.276/2003. Gli incentivi sono riservati al collocamento di quei disabili che gli uffici pubblici ritengono essere in condizioni gravi. Inoltre laddove tali convenzioni fossero stipulate e riguardassero soggetti che rientrano nella definizione di cui all'art.14, co.1, D.Lgs. n.276/03, ma non in quella di cui all'art. 4 della L.n. 381/91, le cooperative sociali di tipo b coinvolte non potrebbero godere degli incentivi previsti da quest'ultima norma, né i soggetti inseriti andrebbero a comporre la quota del 30% del totale degli occupati. Ciò concorre a diminuire la probabilità che vengano stipulate convenzioni aventi tra i destinatari soggetti diversi dai disabili gravi. Le criticità descritte avrebbero potuto essere mitigate dal fatto che l'istituto prevede l'interazione di più fonti, poiché la disposizioni in esame attiene a materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, queste ultime sono chiamate ad intervenire integrando, con la propria, legislazione, la normativa nazionale. Il processo di implementazione della fattispecie di cui art.14 D.Lgs. n. 276/03 sia stato bruscamente interrotto dall'abrogazione di quest'ultima ad opera della L.n. 247/2007.

Il panorama delle politiche italiane si presenta con una conformazione dicotomica. Da una parte, l'approccio essenzialmente promozionale e che ruota attorno alla cooperazione sociale e dall'altra quello vincolistico relativo al collocamento mirato dei disabili ( L.n. 68/1999).

Quest'ultimo impone al datore di lavoro che supera determinate soglie dimensionali di assumere un certo numero di disabili, calcolato sulla base del totale dei dipendenti dell'impresa, mentre la L.n. 381/1991 si muove in una logica del tutto diversa, ossia molto più attenta a favorire un inserimento lavorativo più produttivo per l'impresa e meno costoso per le amministrazioni pubbliche. Con la L. n.68/99 il parlamento ha voluto ridurre l'eccesso di burocratizzazione che caratterizzava la L.n. 482/1968 e di valorizzare la residua capacità lavorativa dei disabili da inserire nel mercato del lavoro, il suddetto passa sembra essere stato in realtà, più teorico che reale. In effetti, al fine di favorire la ricerca del miglior posto per il disabile, con il suddetto provvedimento normativo si tenta di coinvolgere il datore di lavoro nella procedura di selezione e inserimento del soggetto svantaggiato, anche prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di stipulare con gli uffici pubblici convenzioni bilaterali. Tuttavia, la reale efficacia di questo insieme di misure dipende dagli incentivi che le Regioni sono in grado di erogare. In conclusione, il funzionamento del sistema è dunque condizionato dalla reale disponibilità di fondi e della lungimiranza delle diverse amministrazioni locali. Mentre l'approccio di carattere promozionale, tipico della cooperazione sociale di tipo b, oltre a rivelarsi estremamente innovativo, continua a rappresentare, nell'ordinamento italiano, l'unica alternativa efficace a tale logica vincolistica.

CAPITOLO 3

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