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Cooperative e sfruttamento del lavoro: appalto e

Nel documento COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA (pagine 47-51)

3. Le nuove forme di sfruttamento in un mondo del lavoro in

4.7. Cooperative e sfruttamento del lavoro: appalto e

inizi del Novecento come reazione alle profonde disuguaglianze che si sono generate durante la rivoluzione industriale. In quel periodo storico emerge l’esigenza di ricorrere ad un modello imprenditoriale che potesse restituire ai lavoratori i mezzi di produzione, ed in altre parole il loro lavoro: le cooperative sembravano essere un mezzo privilegiato per liberare dallo sfruttamento la classe operaia e in generale, si proponevano di assumere una funzione sociale che potesse portare al superamento dell’organizzazione capitalistica della produzione(49). Tra le forme di cooperazione su base contrattuale tra imprese, si individuano quelle catalogate come « forme inderogabilmente strutturate », ovvero i consorzi, le società consortili e le cooperative(50). Il consorzio è anzitutto un contratto (art. 2602 cc.) mediante il quale due o più imprenditori si accordano per lo svolgimento e la disciplina di stabilite fasi delle rispettive imprese. Originariamente tale contratto è stato concepito come mero mezzo per disciplinare, se non limitare, la concorrenza tra imprenditori, oggi invece è ritenuto più uno strumento di « coordinamento interaziendale », ove esercitando la propria

(47) C.a.t. Cooperativa sociale Onlus, a cura di, 2016. « Logistica e Sfruttamento lavorativo.

Un’indagine nell’area metropolitana fiorentina ». Op. cit.

(48) FERACO, M., 2016. La mutazione genetica della cooperazione. Il rapporto capitale-lavoro nelle cooperative della logistica. Relazione finale Corso di Laurea Magistrale in « Lavoro, Cittadinanza sociale, interculturalità », Università Ca' Foscari Venezia.

(49) CIAN, M., a cura di., 2014. Diritto commerciale. Volume II. Torino: G. Giappichelli Editore (pp.698-699).

(50) CIAN, M., a cura di., 2014. Diritto commerciale. Volume I. Torino: G. Giappichelli Editore (p. 278).

attività, i consorziati firmatari mirano al conseguimento di un vantaggio economico diretto. L’originaria Relazione al Codice civile (n. 1025) delinea i tratti caratteristici dello scopo mutualistico che è il fondamento delle società cooperative, evidenziando che l’attività d’impresa da esercitarsi prevalentemente in esse, consiste (a seconda del settore) « nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato ».

Tuttavia, ai giorni nostri nel settore della logistica sono emerse dure contestazioni di questi ideali, testimoniati per lo più dai cicli di lotte portate avanti dai lavoratori(51): il modello societario cooperativo del settore logistico contemporaneo, in molti casi si dimostra come uno snaturamento totale negli intenti. Ha luogo un capovolgimento estremo, ove le cooperative sono esse stesse l’espediente mediante il quale il capitale si avvale, per abbassare i costi imputabili alla forza lavoro riuscendo così a sottrarre ulteriore plus-valore, a danno appunto dei lavoratori. Le lotte della logistica rese note negli ultimi anni, hanno palesato definitivamente l’allontanamento dai valori e gli intenti del movimento cooperativo originario: sono stati svelati significativi casi di sfruttamento del lavoro all’interno del settore, che hanno potuto concretizzarsi mediante un preciso sistema di appalto e subappalto delle attività logistiche a società cooperative c.d. spurie. I facchini che prestano lavoro nella logistica sono in gran parte soci lavoratori (od operai co-imprenditori) che dovrebbero in virtù di questa « qualifica », godere di maggiori privilegi e tutele economiche e giuridiche. Tuttavia, ciò che è emerso dalla realtà dei fatti (inchieste giudiziarie e lotte dei lavoratori) è una condizione opposta, ove è lo stesso inquadramento lavorativo della cooperativa, a favorire maggiormente lo sfruttamento all’interno del com-parto dei facchini, non adeguatamente tutelati quindi dalle disposizioni previste per i lavoratori dipendenti « non soci ». Si noti infatti che nel CCNL è prevista una tutela per i lavoratori « co-imprenditori » in caso di cambio di appalto/subappalto e subentro di un’altra cooperativa (anzianità nell’inquadramento professionale, condizioni contrattuali e retributive, ecc.)(52). Tuttavia, si noti, nell’ambito della riforma del Jobs Act(53), era stato eliminato il reato di somministrazione fraudolenta, rendendo non più perseguibili le imprese che avviano società (cooperative) fittizie, per poter godere di minori costi derivanti da condizioni lavorative e contrattuali precarie della forza lavoro mediante l’esternalizzazione di alcune attività. È ben vero che l’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, ha reintrodotto nell’ordinamento giuridico, dal 12 agosto 2018, il reato qui in esame, collocato nel nuovo art. 38-bis, D.lgs. n. 81/2015,

(51) FERACO, M., 2016. La mutazione genetica della cooperazione. Il rapporto capitale-lavoro nelle cooperative della logistica. Op. cit.

(52) Il riferimento è all’art. 53bis del CCNL in scadenza al 30.04.2022, che al punto 6 prevede espressamente che « Nelle procedure di cambio di appalto l’impresa subentrante assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall’azienda cessante ».

(53) D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Si tratta di riforma attuata tra il 2014 e 2015 dal governo Renzi che ha comportato significative novità per il settore logistico.

ferme restando le sanzioni di cui all’art. 18, D.lgs. n. 276/2003. Nel sistema sanzionatorio che governa oggi il fenomeno delle esternalizzazioni legal-mente autorizzate (somministrazione di lavoro mediante Agenzia per il lavoro), la « somministrazione fraudolenta » è tornata, dunque, a rivestire il grado massimo di illiceità della condotta di fornitura e utilizzo di mano-dopera con finalità elusive, integrando una specifica distinta fattispecie, penalmente rilevante, di natura contravvenzionale, a fronte delle sanzioni amministrative che, all’esito della depenalizzazione di cui al D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, colpiscono la somministrazione abusiva e l’utilizza-zione illecita, con la sola eccel’utilizza-zione del rilievo penale della condotta che coinvolge lavoratori minori non occupabili. Si noti, però, che la contrav-venzione di cui all’art. 38-bis D.lgs. n. 81/2015 è, di fatto, oblazionabile (art. 162 c.p.) senza possibilità per il giudice di interloquire, versandosi infatti in un’ipotesi di oblazione semplice in cui il contravventore ha diritto di vedersi estinto il reato pagando una somma pari ad un terzo del massimo previsto dalla legge per la violazione accertata, e non invece di oblazione discrezionale o facoltativa (art. 162-bis, c.p.), in cui è invece previsto, da un lato, che la stessa non può essere ammessa « quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore » e, dall’altro, che vi è un potere di interlocuzione del giudice il quale in ogni altro caso « può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto ».

Si evidenzia che nel settore logistico, ed in particolare nella gestione dei magazzini, queste prassi sono molto frequenti. Per quanto riguarda il reato di somministrazione abusiva di lavoro (assieme ad appalti, utilizza-zione e distacco illeciti), viene trasformato dalla norma, in illecito penale punibile con la sanzione pecuniaria dell’ammenda pari a 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto dall’operazione fraudolenta e per ogni giorno di utilizzazione del lavoratore fraudolentemente somministrato. Previsione sanzionatoria, questa, assai blanda e di contenuta deterrenza.

Emerge, infatti, come uso diffuso delle grandi aziende, quello di diventare clienti di consorzi di cooperative operanti nel settore logistico, che provvedono alla fornitura della manodopera necessaria. Alle cooperative viene affidata la gestione dei magazzini mediante gare d’appalto che vincono puntando sul ribasso del costo della forza lavoro. Attraverso questo meccanismo di esternalizzazione delle operazioni logistiche, di fatto le aziende committenti possono trarre benefici in termini di costo da un grado significativo di sfruttamento dei lavoratori, mantenendo nel contempo le

« mani pulite » in merito alla questione: nella maggior parte dei conflitti emersi nel corso del tempo, queste aziende clienti hanno spesso e volentieri messo in chiaro che esse stesse sono delle vittime dei consorzi di cooperative, ove appunto venivano applicati a loro insaputa contratti per nulla attinenti al CCNL predisposto per il settore logistico(54). Nel corso degli ultimi anni quindi, si è sempre più consolidato il fenomeno delle

(54) FERACO, M., 2016. Op. cit.

cooperative spurie, che per essere precisi non caratterizza esclusivamente il settore della logistica, ma assume tratti specifici in base al comparto (qualsiasi esso sia) in cui si siano insediate forme di cooperazione. Con

« cooperativa spuria » si fa riferimento all’azione di cooperative che portano avanti comportamenti illegali nell’ambito del diritto societario e del diritto del lavoro(55) violando quelli che sono gli elementi costitutivi la cooperazione. Per quanto riguarda le cooperative di produzione lavoro (disciplinate dalla l. 3 aprile 2001, n. 142, Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), si identifica nella fornitura per i propri soci-lavoratori di

« lavoro alle migliori condizioni possibili » lo scopo mutualistico caratte-rizzante. La normativa d’appalto che viene a queste applicata, stabilisce tra le condizioni necessarie per la correttezza della procedura, che l’attività dell’appaltatore non sia di mera intermediazione, ma che questo porti a termine i lavori che si è aggiudicato disponendo di un’organizzazione produttiva propria, assumendosi quindi i rischi d’impresa connessi (in sintesi deve essere dotato di autonomia imprenditoriale). La cooperativa spuria può trovare così una definizione in negativo rispetto alle leggi disposte in materia, trovando collocamento fra economia sommersa ed economia criminale.

La tipologia di illeciti che riguarda gli appalti delle cooperative di produzione del lavoro nel settore logistico (nello specifico, soprattutto le cooperative spurie di facchinaggio), è la fattispecie in cui queste società appaltatrici operano come società di intermediazione essendo prive di autorizzazione, e commettendo reati come l’impiego illecito di forza lavoro.

In particolare, la somministrazione abusiva di lavoro si concretizza me-diante contratti d’appalto irregolari, ove la cooperativa spuria (pseudo-appaltatrice) si assume il mero compito di far disporre dei propri dipendenti l’azienda pseudo–committente (in questo scenario), non assumendosi così alcun rischio imprenditoriale e non esercitando alcun potere organizzativo in merito allo svolgimento, i turni e gli orari di lavoro, come prescritto in materia di appalti. In poche parole, la cooperativa si impegna soltanto a predisporre manodopera a basso costo, che poi porterà a termine il lavoro in base alle direttive indicate dall’azienda committente.

Al 10° Congresso Nazionale di Filt Cgil, era stata presentata una ricerca in merito alla forza lavoro migrante nel settore logistico, la quale fa emergere che, come conseguenza di una presenza consistente di lavo-ratori immigrati in esso occupati (15,8% a livello nazionale, ma con una percentuale valida per il Nord molto più alta), questi siano svantaggiati oppure discriminati in circostanze varie. Viene sottolineato infatti, che oltre a venirgli prevalentemente assegnate le mansioni più faticose e che necessitano di minori qualifiche i lavoratori stranieri rispetto a quelli italiani, risultano più esposti al rischio infortunistico e ricevono una prestazione retributiva mediamente inferiore(56).

(55) C.a.t. Cooperativa sociale Onlus, a cura di, 2016. « Logistica e Sfruttamento lavorativo.

Un’indagine nell’aerea metropolitana fiorentina ». Op. cit.

(56) C.a.t. Cooperativa sociale Onlus, a cura di, 2016. Op.cit.

Nel documento COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA (pagine 47-51)