• Non ci sono risultati.

corrispondono a/h seguenti rispettive carte y

ch ia li. N o n d i m e n o l ’o sserv a zio n e della carta parrocchiale della c ittà n e l S e t t e c e n t o e la co n sid era zio n e delle diverse concentra­

z io n i d e m o g r a f ic h e 33 ci in d u co n o a non esagerarne il significato s tr e tt a m e n te c o m u n it a r io . La Controriforma non affrontò il pro­

b le m a d i u n a p ia n ific a z io n e d e ll’a ttività pastorale attraverso una r is t r u ttu r a z io n e d e lle parrocch ie: la chiesa era un organismo plu­

r a lis tic o i n c a p a c e d i superare le resistenze sezionali; lo stesso d ir itto p a r r o c c h ia l e s ’era d efin ito soprattutto nel contrasto con le a ltr e p a r r o c c h ie e l ’area, l ’u b icazion e di ciascuna erano conse­

g u en ze d i m o l t e p l i c i fa tto ri, eco n o m ici e personali 3\ La « vita » d ella g r o s s a c i t t à p r e in d u stria le postulava u n ’ulteriore frammen­

ta z io n e d i z o n e e q u artieri, u n a parcellazione ecologica che non s e s p r im e v a n è n e lla p arrocch ia, nè — alm eno nel Settecento — n e lla c o n f r a t e r n it a , b a sa ta p iù sp esso su un reclutamento inter- p a r r o c c h ia le . S a r e b b e in vero su ggestivo collegare lo sviluppo de­

gli o r a to r ii c o n le carenze d ella pastorale parrocchiale: ma la r e la z io n e è u n p o ’ arb itraria. D ’altra parte attorno al 1780 almeno q u a r a n ta d u e e r a n o gli o ra to rii o casacce che avevano caratteri­

s tic h e f u n z io n i d i « ch iesa » 35. N o n solo l ’oratorio mirava a porsi in c o n c o r r e n z a c o n la p arrocch ia com e centro del pubblico culto, m a a c c a d e v a s o v e n t e che la confratern ita parrocchiale di maggior p r e s tig io ( S S . S a c r a m e n to , N .S. del Rosario o N.S. del Soccorso) te n d e s s e a d im p a d r o n ir s i d ella gestione della parrocchia. Ciò è p iù e v id e n t e p e r le p arrocch ie e le comunità rurali, ma possiamo r in tr a c c ia r n e e s e m p i anche en tro l ’area cittadina: S. Stefano, S. T o m m a s o , S . G iorgio, S. S isto ne forniscono adeguate illu­

s tr a z io n i 36. L ’in te r v e n to del laicato nelFamministrazione della

33 S i v e d a l a c a r t a r ip ro d o tta d a F . M. A c c i n e l l i , Stato presente della M e tr o p o lita n a d i G e n o v a e di tu tte le parrocchie, ms. in C i v i c a B i b l i o t e c a B e r i o d i G e n o v a e , p e r i d a ti dem ografici, G . F e l l o n i , Per la storia della p o p o la z io n e d i G e n o v a nei secoli X V I e X V II, in Archivio Storico Italiano,

C X , 1952, p p . 236-43 e tavole.

34 S o lo il G o v e r n o fra n c e se si pose, il problem a di una razionale riorga­

n iz z a z io n e d e lle p a rr o c c h ie , A.S.G., Prefettura Francese, filza 11.

35 A .S.G ., G i u n t a di G iurisdizione, filza 130, Registro 1774-86.

36 P e r S . S t e f a n o A.S.G., A rchivio Segreto, 1251 e 1252; per S. Tomaso le filze 1283 e 1287 d ello stesso fondo e il ms. 835; per S. Giorgio le filze 1319 e 1334 e il m s . 836.

— 257

-parrocchia è docum entato fin dai tempi del Sinodo d e ll’arcive­

scovo L. Sacco nel 1381 37. La storia delle m asserie parrocchiali costituisce un capitolo caratteristico dei conflitti giurisdizionali;

il governo delle parrocchie era com unque diverso in relazione a ll’influenza dei Magnifici residenti e della stessa autorità della Repubblica 3S. C 'è tutta una ricerca da fare quindi anche in q uesto settore prim a di poter definire il com plesso dei riferim en ti terri­

toriali e « funzionali » della vita associativa genovese. L im itia­

m oci a sottolineare che l ’oratorio dava la possib ilità di una ini­

ziativa cultuale e che questa è la prima ragione del d istacco delle confraternite dalle chiese.

Questo culto popolare è noto soprattutto per le sue m an ife­

stazioni associate: cerim onie, feste, cortei funebri, p rocession i. Il

« carnet » delle processioni annuali — parrocchiali, « generali », pellegrinaggi — si faceva sempre più fitto: com p lesse erano le questioni di diritto e di prerogativa. Il cerim oniale era divenuto

« sostanza » della politica popolare. Crescevano la concorrenza e le ragioni di conflitto. Il numero dei santi popolari si m o ltip li­

cava: non più apostoli e martiri, ma fondatori di ordini religiosi e beati che davano loro lustro. Il culto m ariano s ’articolava in m odo effervescente: Maria diveniva, nel 1635, « Signora di Ge­

nova », liberatrice delle pesti, protagonista di fam ose apparizioni.

Le arti m oltiplicavano gli oratorii intitolati ai santi p rotettori, e ciascun’arte avrà nel Settecento almeno due o tre p r o te tto r i39.

E ’ forse vano tentare una periodizzazione dettagliata per la storia del culto. Il Cinquecento comunque è già epoca di tran­

sizione, e il Settecento — soprattutto la prima m età — u n ’epoca ancora viva e dinamica. Il « sensazionalism o » religioso del Sei­

cento riflette la nuova età della Controriforma e il con solidam ento

37 D. C a m b i a s o , Sinodi genovesi antichi, i n A tti della Società Ligure di Storia Patria, LXVIII, fase. I, Genova, 1939.

38 Particolare era per esempio il regim e di San Lorenzo e di N.S. delle Vigne. L’am m inistrazione della p rim a dipendeva dal S en ato e a p iù ri­

prese il Senato intervenne per regolare la composizione d ella m asseria delle Vigne.

39 Relazione della Giunta di Giurisdizione sulle feste delle a rti (1758), A.S.G., Archivio Segreto, filza 1248.

— 258 —

o rg a n iz za tiv o d e lla Chiesa. L’autorità della Repubblica lamenta :1 crescere d e lle im m u n ità ecclesia stich e e del numero dei sacerdoti e in s ie m e il m o ltip lic a r si degli oratorii se g r e ti40. Il conflitto fra le du e a u t o r it à , fra S ta to e Chiesa, ritma gli avvenimenti, la sto ria d e lle c o n fr a te r n ite co m e la storia sociale e religiosa.

V. - Le c o n f r a t e r n i t e f r a St a t o e Ch i e s a.

Lo s v ilu p p o d e lla con troversia giurisdizionale fra Stato e Chie­

sa è la s t o r ic a co n seg u en za dell'affermazione di principii asso­

lu tistic i d a p a r te dei due protagonisti. Questo avvenne per la R e p u b b lic a s o lt a n t o con le leggi del 1528 e 1576 e per la Chiesa g e n o v e se d o p o il C oncilio di Trento, con i Sinodi Pallavicino e S a u li e c o n la v is ita del B o ssio . Prima d ’allora l ’empirismo era la r e g o la e m o l t o dipendeva dalla personalità dell’arcivescovo:

in o g n i c a s o e m p ir ism o significava confusione giurisdizionale.

L a u to r ità p u b b lic a , p on en d osi a tutela della religione cristiana, a s su m e v a in iz ia t iv e com e la riform a della vita monacale ma non tro v a va a r id ir e , per esem p io, sul fatto che qualche sacerdote te n e sse c a r ic h e e uffici della Repubblica. Di conseguenza la suc­

c e ssiv a r a z io n a liz z a z io n e giuridica ebbe chiaro sapore massima­

lis tic o e il t e n t a t iv o di giustificarla ideologicamente, facendo ap­

p e llo a d u n a tr a d iz io n e assolu tam ente priva di coerenza, doveva riu scire a s s a i p r e ca r io .

Qui la q u e s tio n e in teressa in relazione alle confraternite e al lo r o « s t a t u s » giuridico. La riaffermazione dell’autorità sta­

tale, p e r s e g u it a d alla « R iform a » del 1528, implicava necessaria­

m e n te u n c o n t r o llo delle associazioni private e delle più clamo­

ro se m a n if e s t a z io n i delle fazioni. La Repubblica aveva preparato da te m p o q u e s t ’azione rendendo « ufficiale » il culto in San Lo­

ren zo , g ià t e m p e s to s o centro della concorrente « pietas » delle fa z io n i. C o sì la le g g e del 13 m arzo 1528 aveva abrogato « quascum- qu e s o c ie t a t e s , tam processionu m quorumvis sanctorum quam

40 C fr. R e la z io n e degli In q u isito ri di Stato nel 1737: A.S.G., Archivio S e g r e to , 1219 e, a n c o ra sulla questione, la filza 1227 (fase, sui preti seco­

la ri).

— 259 —

earum societatum Sacratissim i Corporis Christi, quae celebrantur in diebus Iovis et Veneris Sancti nulla dem um exclusa ». Le leggi del 18-3-1530 e del 27-1-1541 chiarivano la finalità p o litica della deliberazione e rivelavano insiem e la scarsa efficacia della legge del '28. La legislazione « de convencticulis » del 1575-77 non sem ­ bra avesse per specifico oggetto le com pagnie religiose: la legge d ell’ottobre 1575 valeva com e tem poranea delibera di em ergenza, sospensiva del diritto di associazione; la grida del 22-3-1577 era invece abrogativa, ma mancava qualsiasi allusione alle asso cia ­ zioni r e lig io s e 11.

Il frasario del 1528 era ripreso invece dalla grida del 17-8-1605 che dichiarava esplicitam ente « cassate e abolite tu tte le com ­ pagnie di processioni e di santi, e confraternite di persone laiche, eccettuati li venti oratorii dei disciplinanti posti entro le m ura ».

Questa volta la reazione della Curia romana fu vivacissim a: nel­

l ’ottobre la grida, interpretata com e una « specie di ostracism o al culto divino » dovette essere cassata 12. La prontezza e l'efficacia della reazione romana testim oniano la presenza di un preciso orientam ento della politica religiosa in m ateria di confraternite, ispirato ai deliberati della XXII sessione del Concilio di Trento 43.

Prima del Concilio non era certam ente m ancata la presenza della Chiesa e dei suoi uomini: gli ordini religiosi erano stati attivi nel­

la fondazione di confraternite, e m olte associazioni erano so lite chiedere spontaneam ente a ll’autorità religiosa la ratifica dei loro

« capitoli »; del resto la maggior parte delle confraternite erano ancora confraternite di chiesa. Quel che m ancava era una diret­

tiva politica uniform e. L’eco dei deliberati tridentini s ’avverte invece già nel sinodo tenuto dall’arcivescovo Cipriano Pallavi­

cino nel 1574. Il controllo sulle processioni viene avocato al ve­

scovo « non obstante quacum que consuetudine etiam im m em ora­

bili ». Per le confraternite è prescritto: « sodalitatum om nium conventus invisat E piscopus », e il controllo si esten de ai libri,

41 A.S.G., A tti del Senato, filze 1415 e 1421.

42 Su tu tta la questione, m eritevole di studio p articolare, A.S.G., Ar­

chivio Segreto, b u sta 1092.

43 Canones et Decreta Sacrosanti Oecumenici Concili T ridentini, II ed., Roma, 1763, capitoli V ili e IX.

— 260

-alle p r e g h ie r e , a lle reliquie, a lle regole, all'offizio di Maria Ver­

gin e, a l c o m p o r t a m e n t o p u b b lico e privato (processioni, laudi, inn i, f la g e lla z io n e ) , v ietan d o le rappresentazioni e i pubblici con­

viti; n è s o n o e s c lu s e le co m p a g n ie dei disciplinanti 4\

In s e g u it o i « D ecreta G eneralia » del visitatore apostolico M ons. B o s s i o (1 5 8 2 ) rib ad ivan o nei dettagli queste norme. In p a r tic o la r e e g l i v ie ta v a alle confratern ite di esigere oboli dagli a s s o c ia ti e p r e s c r iv e v a che le sp ese fossero controllate dall’arci­

v e sc o v o , c h e v e n is s e r o ten u ti lontani usurai, concubinari e « in­

fa m ia e la b e n o t a t i », che le elezio n i dei priori si adeguassero alle n o r m e d e l C o n c ilio P rovin ciale. Temi della « riforma cattolica » e te m i p o litic o - e c c le s ia s t ic i si m escolan o continuamente in questa tip ic a v e r s io n e g esu itico -b o rro m ea della Controriforma, « spiri­

tu a lis t ic a » e s o c ia lm e n te conservatrice, così contraria allo spi­

r ito d e lla r e li g io s it à p op olare.

S e il r a d ic a lis m o del B o ssio poteva poi costituire un punto di r ife r im e n to d e l s u c c e ssiv o cu rialism o genovese, di un Durazzo ad e s e m p io , la s u a « v isita » n on ebbe il successo atteso. La Repub­

b lic a r e a g ì v iv a c e m e n te con un a serie di mem oriali a Roma, e la C uria R o m a n a in v iò nel 1583 M ons. Giuseppe Mascardi per ap­

p o r ta r e a lc u n e « m od erazion i »: troppo num erosi gli ordini del B o s s io e t r o p p e le rich ieste, on d e non vi era da stupirsi che non v e n is s e r o e s e g u i t i 4S. La R epubblica risentì gagliardamente le di­

s p o s iz io n i c ir c a le Opere Pie, le confraternite dei disciplinanti, la r ifo r m a d e i m o n a steri, il « culto privato » e in generale gli s te s s i in t e r e s s i p riv a ti dei cittad in i. Nè l'arcivescovo Pallavicino era u n C a r lo B o r r o m e o 46.

P iù ta r d i il S a u li in tro d u sse le « Regole » del Borromeo per i d is c ip lin a n t i e m olte com p agn ie del Dominio le adottarono 4,7.

44 D e c r e ta P ro v in c ia lis S y n o d i Genuensis praesidente in ea R.mo D. Cy­

p r ia n o P a lla v ic in o G enuensis Ecclesiae Archiepiscopo (iterum impressae m a n d a n te R e v . m o D. A nton io S a u li Genuae Archiepiscopo), Roma, 1605, p. 75.

45 A .S.G ., G iu n ta di G iurisdizione, filza 119.

46 S u i c o n t r a s t i col Bossio cfr. F. M. A c c i n e l l i , Liguria Sacra, vol. II, p, 69, m s . in C i v i c a B i b l i o t e c a B e r i o d i G e n o v a .

47 C fr. le d i s t i n te di casacce delle Riviere di Ponente e Levante nel 1607: A .S.G., A r c h iv io Segreto, b u s ta 1092.

— 261 —

Il conflitto di giurisdizione doveva subito invelenirsi sulla tipica questione di cerim oniale del diritto alla sedia nel cap itolo di San Lorenzo: poiché doge e arcivescovo non potevano occupare lo stesso sito di prestigio, uno dei due non interveniva. Il cerim o­

niale era per i contem poranei la « sostanza della p olitica », il term om etro più sensibile di un contrasto ormai generale. La Re­

pubblica nom inò una nuova m agistratura a tutela dei suoi diritti di foro 4S.

Gli anni 1605-1607 videro lo scontro frontale sulla questione delle confraternite, dopo che gli stessi deliberati della XXII Ses­

sione tridentina erano stati integrati in senso cu rialistico dalla bolla « Quaecumque » del 1604 19.

La Repubblica aveva preso nel 1602 l ’iniziativa di un controllo diretto sulle com pagnie dei disciplinanti « tradizionalm ente esenti da giurisdizione ecclesiastica », ma il suo tentativo più radi­

cale del 1605, com e s e visto, fallì, nè il ripiego su una soluzione di pubblico controllo sulle confraternite potè essere accettato da Rom a J°. Questo, in ogni caso, doveva rimanere costantem ente l ’obiettivo della politica della Repubblica verso gli oratorii. Fu esplicitam ente ripreso infatti con delibera del 31-5-1647, m a senza esito: gli Inquisitori di Stato probabilm ente non tentarono nem ­ m eno di mandarlo ad esecuzione. Contem poraneam ente infatti il più zelante degli arcivescovi genovesi, il cardinale Durazzo, si preoccupava di riaffermare la sua autorità anche sulle casacce e sugli ospedali. Nel 1640 ad esem pio visitava le prim e « quantum scilicet ad res sacras, ad redditus ecclesiasticos, ad legata pia, si quae haberant » 51. Il sinodo durazziano del 1643 fu rifiutato dal Senato, ma il pom o della discordia era rappresentato, in questa

48 La G iunta Ecclesiastica nacque nel 1593 e fu rib a tte z za ta poi G iunta di Giurisdizione (1638).

49 Codicis lu ris Canonici Fontes, tomo I, n. 192, p. 366.

50 La Repubblica aveva preso questa via nel 1607 anche con raccom an­

dazioni « segrete » ai giusdicenti. Decreto 8 maggio 1607, A.S.G., Archivio Segreto, b u sta 1092.

51 « Relatio ad limina » per il XVIII triennio, 28-1-1640: A r c h i v i o A r c i ­ v e s c o v i l e d i G e n o v a , libro rilegato Status Ecclesiae Januensis.

— 262 —

occasione, da una questione fiscale 52. Per quanto riguarda le ca­

sacce finiva invece con l’imporsi la prassi tradizionale, tantoché l ’arcivescovo Saporiti poteva scrivere nel 1748 che, nonostante la prassi fo sse in contraddizione con i sacri canoni, l ’autorità lai­

cale sulle ca sacce era un fatto ormai pacifico e che nessuno dei suoi p red ecessori aveva mai pensato di contestarla 5\ La stessa preoccupazione dell’autorità laicale per la diffusione degli oratorii segreti « a sp ese delle casacce » testim onia che quello delle ca­

sacce era un terreno di indiscussa supremazia senatoria.

Il con flitto verteva dunque sulla natura giuridica degli oratorii segreti. N on v ’è dubbio che negli ultimi decenni del Cinquecento e per una bu ona metà almeno del Seicento, l ’autorità religiosa abbia avuto la prevalenza. La Curia disponeva tra l’altro di un nuovo stru m en to per imporre uniform ità disciplinare: la visita diocesana. Le nuove confraternite nascevano nelle chiese per lo stim olo della Controriforma e dei nuovi ordini religiosi: esse si rivolgevano a ll’Ordinario per approvazione e lic e n z a 51. Le cose tendono a cam biare negli ultimi decenni del Seicento, e soprat­

tutto nel Settecento: così almeno può giudicarsi da una serie di casi individuali. Del resto questo mutamento è coerente con lo sviluppo m orfologico delle confraternite. La confraternita di chiesa diventa oratorio segreto e questo accresce costantem ente le sue fu nzioni religiose. In un primo momento, di emancipazione della ch iesa (parrocchiale o meno), il ricorso all’autorità laica era u tile al fine della conquista di un ’autonomia. Il tim ore del Se­

nato che il m oltiplicarsi di funzioni e simboli ecclesiastici dovesse accom pagnarsi necessariam ente a un ritorno nell’ambito del foro ecclesia stico era in buona parte infondato: v’erano dei lim iti pre­

cisi alla p o ssib ilità di concessioni da parte dell’autorità religiosa, con d izion ata dal rispetto della struttura parrocchiale che gli

ora-52 Si t r a t ta della controversia per i « ferratici ». Si vedano « Relatio ad lim in a » p e r il XXV triennio 1659: A r c h i v i o A r c i v e s c o v i l e d i G e n o v a ,

libro c ita to e A . S . G . , ms. 612.

53 A r c h i v i o d e l l a S a c r a C o n g r e g a z i o n e d e i R i t i , Relazione sulla Chiesa Genovese, 8 settem b re 1748, pp. 112-115.

51 A.S.G., Archivio Segreto, busta 1078: questioni dinnanzi alla Giunta circ a le m o lte confraternite erette con approvazione della S. Sede (1647).

— 263 —

torii m inacciavano direttam ente, con la loro efficace concor­

renza cultuale e com unitaria.

Il conflitto giurisdizionale in questa sua fase m atura, si esplica in tre direzioni: confraternita e autorità centrale (S enato o Curia); confraternita e Ordine religioso; confraternita e auto­

rità « locale » (parrocchia e, fuori città, anche « com un ità »). L'au­

torità laica, il Senato, aveva il vantaggio, alm eno in città, di porsi, com e tale, in relazione diretta con la confraternita. L’Or­

dine religioso, organism o più libero e dinam ico, m ancava però di precisa strutturazione territoriale e la Curia aveva un suo ordine di priorità che le im poneva spesso di sacrificare l ’interesse della concorrenza giurisdizionale. I consulti teologici cui ricorreva la Repubblica, specie dopo l ’istituzione di un corpo di teologi uffi­

ciali, rivelano chiaram ente la m obile base del controversialism o giurisdizionalistico: esso può essere indagato sul fondam ento, tanto dei questionari dei vescovi ai parroci, quanto su quelli del Senato ai g iu sd ice n tiiS. N otiam o che, soltanto dopo la m età del Settecento, il Senato può condurre in porto adeguate inchieste sugli oratorii segreti: questo fatto vale a docum entare un periodo di ascendenza dell’autorità laicale, conferm ato dagli editti del 1764 e 1793 relativi al controllo delle am m inistrazioni degli « ora­

torii, m assarie, com pagnie, ospitali ed altre sim ili Opere Lai­

cali » jS. Anche l ’orientam ento dei teologi è caratteristico del m u­

tato clim a. Nel 1762 e nel 1770 per esem pio il Rev. Carlo De Si- gnoris si fa interprete della moderna coscienza giuridica dello stato quando sostiene che le confraternite dipendono necessaria­

mente dal principe in quanto « com unità » e che non è am m issi­

bile l’esercizio di autorità da parte dei priori nel dirim ere le liti fra confratelli: perché — egli scriveva — « il Principe sem pre vuole libero e franco il passo ai suoi tribunali nelle liti che insor­

gono nel proprio dom inio » ir. Sono i concetti che verranno ripresi

Uno dei prim i « questionari », quello dell’Arcivescovo R ivarola ( A r ­ c h i v i o A r c i v e s c o v i l e di G en o v a , busta Rivarola). Il Senato usava inviare quesiti nell'im m inenza di una visita arcivescovile: per es. A.S.G., Archivio Segreto, 1407 e 1201.

jC A.S.G., Archivio Segreto, 1260, per serie di m inute e p ro p o ste della G iunta di Giurisdizione a tte ad assicurare l’a u to rità pubblica (1764).

A.S.G., Archivio Segreto, 1257, in plico su o ratorio S. Croce di Diano.

— 264 —

d a l l ' A u t o r i t à f r a n c e s e fin d al 1802 e che ispireranno la soppres­

s i o n e d e l l e c o n f r a t e r n it e . T u tta v ia , ancora nel 1774, quel feno­

m e n o a s s o c i a t i v o era v iv o e dinam ico: « ... è vago il Paese — scri­

v e v a il D e S ig n o r i s — di m e tte r e in piedi nuovi sodalizi, che più a l t r o n o n s o n o , se n o n c h e sem inari di discordie nei popoli, di d i s t u r b i n e i p a r r o c h i, e di d isg u sti fra sovrani e vescovi; e na­

s c o n o t a l o r a s o m ig lia n t i s o d a liz i di parto furtivo senza la debita a p p r o v a z i o n e d e l l ’a u to r ità s e c o l a r e » 48.

T a le r i p r e s a d ella te m a tic a del 1528 sem bra però implicare il s u p e r a m e n t o d e l c o n flitto giu risdizionale che vien dato come ri­

s o l t o s e c o n d o u n a s o sta n z ia le com unanza di interessi fra le auto­

r it à , l a i c a e d e c c le s ia s tic a , e n tr o un quadro ideologicamente de­

f in i t o d a l l a p r e v a le n z a g iu r id ic a dello Stato. E questo Stato, fra l 'a lt r o , p u ò fin a lm e n te o tte n e r e che le casacce, per ragione di p i e t à e r i s p e t t o per il g io v e d ì santo, spostino la solenne proces­

s i o n e a l l a f e s t a d e llT n v e n z io n e della C ro ce19. In precedenza, co­

m u n q u e , la c o n tr o v e r s ia giu risd izio n a le era stata acuta in corri­

s p o n d e n z a c o n u n ’e p o c a a u rea dei conflitti fra Stato e Chiesa,0.

T a li c o n t r o v e r s i e v e r te v a n o in torn o alla definizione di ecclesia- s t i c i t à o l a i c i t à d e lle c o n fr a te rn ite e alla estensione « territo­

r ia le » d e l p r iv ile g io di im m u n ità . L’affermazione dei diritti ca­

n o n i c i d e l l a p a r r o c c h ia d o v e v a « spuntare » qu est’ultima questio­

n e : d a l p u n t o d i v is ta d e lla C hiesa, il sostegno dela « ecclesiastici- t à » d e g l i o r a t o r ii si r iv ela v a u n ’arma a doppio taglio61. L’altra q u e s t i o n e c o m p o r t a v a tu tta un'elaborazione della figura giuridica d e l l a c o n f r a t e r n it a : se q u el c h e la rendeva ecclesiastica fosse il

** A .S .G ., A r c h iv io S e g re to , 1281, consulto circa oratorio di Multedo.

59 A .S .G ., A r c h iv io S e g re to , 1274, con esito della votazione fra i casac- c ia n t i.

60 V e d e r e la periodizzazione di M. Rosi, Storia delle relazioni fra la R e p u b b l i c a d i G e n o v a e la C hiesa Romana specialmente in rapporto alla R i f o r m a r e lig io s a , in A tti della R. Accademia dei Lincei, 1898, serie V, V I e a n c h e F . Fo n z i, Le re la zio n i fra Genova e Roma ai tempi di Clemente X I I I , in A n n u a r i o d e ll’i s t i t u t o S to ric o Italiano, V ili, 1956, pp. 81, 272.

61 N e s o n o d ocu m en to i D ecreta Congregationum Sacrorum Rituum c ir c a j u r a p a r o c h ia lia , fu n tio n e s et prem inentias inter parochos et con- f r a t e r n i t a t e s la ic o r u m , e a r u m q u e capellanos et officiales, Roma, 1704. Gli e s e m p i d i q u e s t o tipo di conflitto sono innumerevoli.

— 265 —

m odo d e ll’erezione, la approvazione dei capitoli, l ’aggregazione a com pagnie prim arie romane, i diritti secondo le bolle pontificie, ecc. "\ Alla base di queste controversie noi ritroviam o com unque 1 associazione e la sua dinamica: sono le confraternite che eri­

gono altari e cam panili, chiedono l ’esposizione del Santissim o,

« rom pono » coi parroci e con gli ordini religiosi, costru iscon o oratorii, casse, cappe, ecc. Esse sono cioè l ’espressione viva di un pluralism o giuridico che si afferma entro i quadri « astratti » dei diritti di chiesa e di stato. Non a caso la pubblica autorità si rende alfine conto della sostanziale autonom ia del m ovim ento delle confraternite.

In conclusion e ci sembra di poter indicare, dal punto di vista della storia dei conflitti giurisdizionali, questo schem a di perio-

In conclusion e ci sembra di poter indicare, dal punto di vista della storia dei conflitti giurisdizionali, questo schem a di perio-