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Cos’` e e come si istituisce il fondo patrimoniale?

Come gi`a emerso, il legislatore garantisce agli aderenti alla Rete la possibilit`a di istituire un fondo patrimoniale comune. Si tratta di una sorta di “cassa comune” dei partecipanti, destinata, per mezzo di vincoli, al conseguimento degli obiettivi che la Rete stabilisce di raggiungere.

Al momento della creazione di un fondo, in sede di stesura del Contratto oc- corre indicare la misura dei conferimenti al fondo, iniziali e successivi, insieme ai criteri per la loro valutazione, nel caso in cui non fossero in denaro. Infatti, gli apporti al fondo patrimoniale possono essere di varia natura: in denaro, in beni, in prestazioni d’opera o in servizi, purch´e suscettibili di una valutazione economica.

I conferimenti al fondo della Rete non sono da accomunare ai conferimenti al capitale delle societ`a; nella pratica, per`o, `e comunque consigliato fare riferi- mento a quanto correlato alle Spa10, nel caso di conferimenti in denaro, e alle

10Nelle Societ`a per azioni, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, i conferimenti

sono effettuati in denaro. A garanzia dell’effettivit`a, quantomeno parziale, del capitale sociale, `e obbligatorio il versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti (dell’intero ammontare se si trattasse di societ`a unipersonali). Costituita la societ`a, gli amministratori hanno il diritto di chiedere in qualsiasi momento i versamenti ancora dovuti da parte dei soci. Nel caso dell’inadempimento di anche solo un socio (cos`ı come stabilito nell’art. 2466 del C.C.), la societ`a `e tenuta ad offrire le azioni di questo agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In assenza di offerte, la societ`a potrebbe far vendere le azioni da una banca o da un intermediario autorizzato (si parla in questo caso di vendita all’incanto). Se la vendita coattiva non andasse a buon fine, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo i conferimenti da lui fino a quel momento versati. Le azioni del socio escluso entreranno a far parte del patrimonio societario e si potr`a ancora tentare di rimetterle in circolazione durate l’esercizio. Svanita anche quest’ultima possibilit`a, la societ`a dovr`a annullare le azioni rimaste invendute riducendo pertanto di pari importo il capitale sociale (G. Xerri, R. Romano, S. Vanoni, A. Barenghi, A. Morini, “Conferimenti ”,

Srl11, se di diversa natura.

E’ da intendersi come conferimento anche la costituzione di un patrimonio de- stinato ad un affare, cos`ı come sancito, nel caso delle Spa, nell’art. 2447-bis del Codice Civile12.

Per quanto riguarda le proporzioni dei conferimenti, essi possono essere suddi- visi equamente o in relazione alla dimensione delle varie imprese che aderiscono alla Rete. Inoltre, `e opportuno regolare la gestione del fondo patrimoniale e le funzioni del soggetto che lo amministrer`a, sia esso l’organo comune even- tualmente costituito o un semplice soggetto terzo. Al fondo si applicano, in aggiunta, le norme in materia di consorzi contenute negli articoli 261413 e

261514 del C.C.

Sebbene l’istituzione del fondo patrimoniale sia lasciata all’arbitrio dei par- tecipanti alla Rete, si tratta, in realt`a, di una scelta pi`u teorica che pratica: infatti, `e di difficile immaginazione il raggiungimento degli obiettivi senza l’in- vestimento di un solo centesimo.

Esiste, tuttavia, un’alternativa al fondo patrimoniale: annualmente pu`o essere

(2010)).

11Nelle Societ`a a responsabilit`a limitata, a differenza di quanto `e possibile nelle Spa, pos-

sono costituire oggetto del conferimento, cos`ı come sancito dall’art. 2464 del Codice Civile: “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”. Quindi oggetto del con- ferimento possono essere il denaro, i beni in natura, le prestazioni d’opera o servizi. A garanzia dell’effettivit`a delle prestazioni d’opera o servizi `e necessario che siano accompa- gnati da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria che copra l’intero importo. Rispetto alle Spa, nelle Srl la relazione di stima che accompagna il conferimento di un bene in natura non deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale, bens`ı da un esperto di fiducia del socio iscritto nel registro dei revisori contabili, o a una societ`a di revisione iscritta nell’apposito albo. Infine per quanto riguarda il conferimento in denaro, valgono le stesse indicazioni riportate per le Spa ma, il versamento iniziale del 25% pu`o, nelle Srl, esser sostituito da una polizza o da una fideiussione che lo garantisca (G. Xerri, R. Romano, S. Vanoni, A. Barenghi, A. Morini, “Conferimenti ”, (2010)).

12Vedi allegato A.1.

13Applicando tale articolo ne deriva che: il fondo patrimoniale della Rete `e costituito

da quanto conferito dai partecipanti alla Rete e da quanto `e stato acquisito con questi conferimenti; i partecipanti non hanno la possibilit`a di chiedere la divisione del fondo fin tanto che il Contratto e, conseguentemente la Rete, permangono in vita; allo stesso modo i creditori particolari delle imprese aderenti alla Rete non potranno far valere i loro diritti sul fondo proprio della Rete ma solamente sul patrimonio personale delle singole imprese (Vedi allegato A.1 per il testo completo dell’articolo).

14L’applicabilit`a di quest’articolo all’istituto delle Reti di imprese `e oggetto di accesi

dibattiti interpretativi all’interno della dottrina. Vi `e chi confida nell’armonia tra l’articolo e la Rete, ma vi `e anche chi sostiene la non compatibilit`a. Nella norma si stabilisce che il consorzio `e responsabile delle proprie obbligazioni e che, in caso di evenienza, ne risponde con il proprio fondo consortile. Ne deriva che, applicando l’articolo alla Rete, delle obbligazioni assunte dalla Rete, ad opera del soggetto o dell’organo incaricato, ne risponde la Rete con il proprio fondo patrimoniale. Chi la pensa in maniera contraria sostiene che a rispondere delle obbligazioni assunte dovrebbero invece esser le singole imprese con i loro relativi patrimoni; non il fondo patrimoniale della Rete. A riguardo se ne parler`a ampiamente nel paragrafo relativo alle responsabilit`a (Vedi allegato A.1 per il testo completo dell’articolo).

previsto un budget con ripartizione anticipata delle spese, cos`ı come avviene nei condomini abitativi. Tale possibilit`a comporterebbe, comunque, la crea- zione di un fondo patrimoniale, poich´e nel programma di Rete si stabilirebbe l’importo del fondo, proprio come nel caso di un budget di spesa. E’ impor- tante, quindi, delineare il processo decisionale per queste spese, come previsto per il bilancio delle societ`a di persone in nome collettivo (Snc).

Quanto finora riportato `e descritto nel c. 4-ter dell’art. 3 della L. 33/2009, cos`ı come modificato dal c. 1 dell’art. 1 della L. 99/2009, dal c. 2-bis dell’art. 42 della L. 122/2010 e dal c. 1 dell’art. 45 della L. 134/2012: “(...) Il contratto pu`o anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune (...) qualo- ra sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune si deve indicare, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventua- li contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonch´e le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal program- ma, l’esecuzione del conferimento pu`o avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile”.

5.8

Organo comune o partecipanti alla Rete?