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Quali sono gli obiettivi e qual ` e l’oggetto del Contratto?

Sulla base delle definizioni degli autori, delle norme di riferimento analizzate e delle specifiche contenute nelle svariate Circolari disposte dall’Agenzia delle Entrate, si individuano gli obiettivi del Contratto di Rete, ovvero quelle fina- lit`a che la Rete, per mezzo del personale Contratto, si prefigge di raggiungere. In particolare, nel c. 4-ter dell’art. 3 della L. 33/2009, cos`ı come modificato dagli interventi successivi contenuti nel c. 2-bis dell’art. 42 della L. 122/2010, si riporta che: “Con il contratto di rete pi`u imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacit`a innovativa e

la propria competitivit`a sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o pi`u attivit`a rientranti nell’oggetto della propria impresa (...)”.

Analizzando le parole del legislatore, se ne deduce che il Contratto di Rete `e un accordo di tipo collaborativo, mediante il quale degli imprenditori operano al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacit`a innovativa e la propria competitivit`a sul mercato. La prima `e considerata uno fra i pi`u importanti beni aziendali, classificata tra i beni intangibili: la si defi- nisce come l’attitudine delle imprese ad innovare con successo, non solo i propri prodotti/servizi e processi, ma anche la propria organizzazione7; la seconda,

dal punto di vista aziendalistico, `e delineata come la capacit`a di un’azienda di dimostrarsi competitiva, ovvero di ottenere successi economici, operando in un contesto di concorrenza caratteristico del mercato capitalistico8.

Innovazione (propria o della Rete) e/o competitivit`a aziendale (propria o della Rete) sono, dunque, lo “scopo-fine” del Contratto di Rete. E’ possibile per- seguirli entrambi, o uno solo di essi. Inoltre, alcuni autori sostengono come il primo obiettivo, ovvero l’innovazione, non costituisca altro che il mezzo per il raggiungimento del secondo, cio`e la competitivit`a. Infatti, proprio questa costituisce il problema principale delle PMI italiane, considerato il duro con- fronto con i Paesi con basso costo del lavoro e maggiore capacit`a produttiva, pronta a rispondere alla domanda globale.

Gli imprenditori, una volta stipulato il Contratto sulla base di un programma comune, si obbligano a collaborare tra loro in forme e in ambiti attinenti all’e- sercizio delle proprie attivit`a, come nella creazione in comune di marchi, loghi o quant’altro da applicare ai prodotti, la pianificazione di strategie comuni re- lativamente ai prezzi e/o alle quantit`a, la formazione di gruppi di acquisto per abbattere il costo delle merci; ecc. Oppure, si impongo di scambiarsi recipro- camente informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, come nel caso della condivisione degli esiti in ricerca e sviluppo, del flusso informativo aziendale, dei prodotti intermedi o, in generale, di pre- stazioni, al fine di incrementare il valore aggiunto del prodotto finale in ottica di filiera produttiva. Inoltre, possono prevedere di esercitare insieme una o pi`u attivit`a che rientrano nell’oggetto della propria impresa, come, ad esem- pio, lo svolgimento in comune dell’attivit`a di ricerca e sviluppo, di marketing, di commercializzazione dei prodotti nei mercati interni o esterni al Paese, la gestione in comune di laboratori di analisi e ricerca, la condivisione di varie piattaforme, la realizzazione in comune dei prodotti, l’erogazione in comune di

7M. Minghetti, “Ancora sugli intangibili: valutare la capacit`a innovativa delle imprese”,

ne “Il Sole 24 ore”, Articolo del 26/4/2008.

servizi. In una visione d’insieme, si tratta di tutte quelle attivit`a che, a causa del proprio estremo onere, della complicata esecuzione, o della mancanza di sufficienti competenza e conoscenza, le imprese non riuscirebbero a compiere se operassero singolarmente. Pertanto, costituiscono l’oggetto del Contratto di Rete, essendo attivit`a collaborative che possono esplicitarsi in: attivit`a di coordinamento, strumentali o complementari. Tali categorie si possono ulte- riormente suddividere in: attivit`a di coordinamento, come nel caso delle prime due, e associative , come le terze. Esse, poich´e permettono il raggiungimento dello “scopo-fine” del Contratto di Rete, si definiscono come lo “scopo-mezzo” di questo.

Inoltre, si intende specificare che le prime due classificazioni comprendono at- tivit`a di Rete con una collaborazione tra imprese molto limitata, a differenza della terza, in cui l’intesa `e molto pi`u intensa e costituisce lo schema organiz- zativo con maggiori potenzialit`a operative.

Ci`o che pi`u distingue la Rete dalle altre possibili forme di collaborazione pre- senti nella pratica `e la focalizzazione sul perseguimento di fini prefissati, me- diante mezzi altrettanto prestabiliti; questa `e una caratteristica fondamentale, la ragion d’esser della Rete, comune ai vari membri. Il rapporto si basa sull’in- cremento dell’innovazione e della competitivit`a, non sull’esclusiva e consueta condivisione dei rendimenti. La Rete dovrebbe garantire alle imprese aderenti di aumentare i propri ricavi, di ridurre i propri costi, oppure entrambe le cose, consentendo, in tal modo, di ottenere maggiori profitti.

Si `e osservato come la norma non indichi con precisione le attivit`a adatte al raggiungimento dello scopo-fine del Contratto; ne traccia debolmente i confini, i margini, in quelle tre categorie che costituiscono lo scopo-mezzo del Contrat- to: “(...) collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; (...) scambiarsi informazioni o prestazioni di natura in- dustriale, commerciale, tecnica o tecnologica; (...) esercitare in comune una o pi`u attivit`a rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Perci`o, la selezione delle attivit`a da porre in essere `e a libero arbitrio delle imprese che vi parteci- pano. Ogni opzione scelta sar`a, quindi, necessariamente specificata all’interno del Contratto.

Si aggiunge che, constatata l’importanza degli obiettivi, per il conseguimento di questi, la Rete non potr`a essere temporanea, ma inevitabilmente duratura nel tempo.

All’interno del c. 4-ter dell’art. 3 della L. 33/2009, cos`ı come modificato dagli interventi successivi contenuti nel c. 1 dell’art. 45 della L. 134/2012, `e in- dicato che, insieme agli obiettivi, debbano essere individuate le modalit`a per misurarne l’avanzamento: “(...) deve indicare (...) l’indicazione degli obiet- tivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacit`a competitiva dei partecipanti e le modalit`a concordate con gli stessi per misurare l’avanzamen- to verso tali obiettivi ”. Tale obbligo, data la complessit`a delle misurazioni, comporta numerosi problemi applicativi. Nella pratica, allora, si scelgono in-

dicatori semplici, tra cui il fatturato, la quota dei ricavi, il numero dei progetti di ricerca avviati, i diritti di propriet`a industriali acquisiti o registrati, ecc., a seconda degli obiettivi posti da raggiungere.

5.6

Cos’`e e cosa deve contenere il programma