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Qual ` e la forma e quali sono gli adempimenti pubblicitari del

Nel c. 4-ter dell’art. 3 della L. 33/2009, cos`ı come modificato dagli interventi successivi contenuti nel c. 1 dell’art. 45 della L. 134/2012, si specifica che: “(...) il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (...)”.

Il legislatore individua tre tipologie di redazione del Contratto di Rete: la forma dell’atto pubblico, in cui il Contratto deve essere redatto per iscritto da un funzionario pubblico o da un privato che esercita una funzione pub- blica attribuitagli dall’ordinamento (il Pubblico ufficiale, di cui il notaio ne `e un esempio); la scrittura privata autenticata, che prevede che il Contratto sia redatto per iscritto e sottoscritto con firma autografa da un soggetto priva- to, alla presenza di un pubblico ufficiale che attesta l’autenticit`a della firma; l’atto firmato digitalmente, con mera firma digitale (secondo quanto stabilito

3In base all’architettura, ai contenuti e agli obiettivi della disciplina di riferimento, sembra

sia preclusa, per i professionisti e gli enti di erogazione (organizzazioni di diritto privato, senza scopo di lucro, che perseguono i loro obiettivi erogando contributi, normalmente in denaro, ad altre organizzazioni non profit o a singoli individui), la possibilit`a di stringere un Contratto di Rete (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 1-2011/I).

all’interno dell’art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale) o con firma elettronica autenticata da un pubblico ufficiale (secondo quanto stabilito, que- sta volta, all’interno dell’art. 25 del C.A.D.)5.

L’ultima forma compare con la Legge 134/2012. Precedentemente, erano per- messe solo le prime due tipologie.

La scelta di una tra le tre forme di redazione possibili `e espressione della funzio- ne pubblicitaria, a sua volta assicurata dall’iscrizione del Contratto nel registro delle imprese, in tutte le sezioni delle varie imprese partecipanti. Infatti, nel c. 4-quater dell’art. 3 della L. 33/2009 si riporta che: “il contratto di rete `e iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti ”. Successivamente, nel c. 2-ter dell’art. 42 della L. 122/2010, che integra il c. 4-quater gi`a riportato, si aggiunge che il Contratto di Rete risulta efficace solo nel momento in cui sia stata eseguita l’ultima iscrizione nel registro delle imprese: “(...) il contratto di rete `e soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui `e iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando `e stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari ”. Se ci`o non si verificasse, il Contratto non avrebbe valenza per i contraenti stessi n´e per eventuali terzi. Tuttavia, il c. 1 dell’art. 45 della L. 134/2012 specifica che, nel caso in cui il Contratto preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale e di un organo di gestione comune, la funzione pubblicitaria `e da ritenersi com- piuta anche solo mediante l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese dove ha sede la Rete: “(...) se il contratto prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attivit`a, anche commerciale, con i terzi: (...) la pubblicit`a di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete (...)”. Nel secondo comma dell’art. 45 della L. 134/2012 si determina che gli obblighi relativi alla forma del Contratto e al loro deposito in apposito registro valgono anche nel caso di modifiche del testo, dell’organo comune o di nuove adesioni: “(...) le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l’iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui `e iscritta la stessa impresa. L’ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d’ufficio della modifica (...)”.

Infine, nel c. 5 dell’art. 36 della L. 221/2012, si puntualizza che il Contratto di Rete, relativamente al settore agricolo, pu`o essere sottoscritto anche attraverso l’assistenza di una o pi`u organizzazioni agricole professionali: “(...) il contratto di rete nel settore agricolo pu`o essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o pi`u organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo”.

Alcuni autori evidenziano questo tema, sulla forma e sugli adempimenti pub- blicitari, come un vero e proprio punto debole della normativa. Questo trova giustificazione nel fatto che l’efficacia o l’inefficacia del Contratto di Rete con- segue all’eventuale ripensamento delle imprese partecipanti o ad una loro sem- plice dimenticanza. Infatti, la negligenza di una sola impresa basta a togliere ogni effetto alla costituzione della Rete, oltre a far ricadere sull’esecutore del Contratto tutta l’attivit`a eventualmente svolta. Quindi, prima di qualsiasi de- cisione, `e fondamentale che le imprese partecipanti siano formate ed informate sulla correttezza degli adempimenti di formalit`a e pubblicit`a.