Un passo importante dell’Egitto verso la laicità è nel 1955 quando vengono soppressi tutti i tribunali religiosi e le rispettive competenze vennero prese in carico dai tribunali statali. I tribunali religiosi diventano una parte specializzata di quelli civili. Oltre a ciò lo Stato nazionalizza l’università di al-Azhar disponendo che il suo leader venisse nominato con decreto presidenziale e venisse modificata la struttura formativa dell’istituzione.
La prima costituzione in vigore in Medio Oriente fu la Qanun ı-esasi, ovvero la Costituzione ottomana del 1876. Essa si ispira ai modelli europei nello stile e nella forma, soprattutto fa riferimento alla Costituzione belga del 1831 e a quella prussiana del 1850.179 Nella Costituzione ottomana, pur rimanendo l’Islām la religione di Stato, vengono difese anche le minoranze appartenenti alle religioni rivelate. Per la prima volta in uno Stato islamico i cittadini hanno diritto di cittadinanza indipendentemente dal loro credo religioso. Essi godono di libertà personale e uguaglianza davanti alla legge.
La prima forma di Costituzione in Egitto è quella del 1866 creata sotto Ismail Pasha: il Majlis
Shura al-Nawwab (Camera dei deputati).
Le Costituzioni del 1923 e del 1930 affermano tra le disposizioni generali alla fine del testo che l’Islām è la religione di Stato: lo stato risulta garante dell’Islām ma non dovrebbe imporlo.180
Nel 1952 con il colpo di Stato degli Ufficiali liberi e la salita al potere di Nasser l’Egitto divenne una repubblica democratica socialista che però era di fatto un sistema autoritario: la Costituzione del 1958 non parlava dell’Islām come religione di Stato a differenza delle Costituzioni del 1956 e del 1964. L’accento sulla secolarizzazione che si era avviato veniva tradotto con la messa al bando dei Fratelli Musulmani fino agli anni Settanta.
179 V.M. DONINI, D.SCOLART, Op. Cit. p.104 180 Ibidem
104 Dal 1971 iniziò la reislamizzazione anche per colpa della sconfitta nella Guerra dei Sei Giorni che venne sentita come una punizione divina per la troppa modernizzazione dello Stato. Durante la presidenza di Sādāt si era pensato di considerare la Sharī’a come unica fonte del diritto ma poi la proposta venne mitigata per l’inevitabile presenza delle minoranze religiose.181 L’art. 40 stabiliva infatti che “Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e
hanno gli stessi diritti senza alcuna discriminazione di razza, origine, lingua, religione o credo.”182 La Costituzione dedica una sezione ai diritti e alle libertà fondamentali da garantire ai cittadini, tra cui il diritto di proteggere la vita privata dei cittadini, libertà di credo e libertà di praticare i diritti religiosi, libertà di espressione, il diritto di formare società civili.
L’esercizio di tali libertà viene frenato dalle leggi di emergenza da trent’anni a questa parte.
Nel 1980 si vennero a formare altri partiti politici e l’art. 2 venne cambiato definendo la Sharī’a la fonte del diritto. L’Islām e la Sharī’a erano di nuovo prioritari nella legislazione e nella società egiziane. Con la legge 4/1979 venne costituita la Corte costituzionale, al-
mahkama al-dusturiyya al-’ulya. La corte si pronunciò spesso sulla definizione della
modifica all’art.2 e sul considerare in senso lato la legislazione per comprendere o meno le leggi costituzionali, sulla facoltà del giudice di escludere le leggi in contrasto con la Sharī’a senza interpellare la corte, e sulla definizione dei principi stessi della Sharī’a. 183 .
Nel maggio 1985 la Corte considerò la modifica all’art. 2 una limitazione al legislatore quindi affermando la non retroattività dell’emendamento del 1980 e vietando il vaglio di legittimità costituzionale dei testi precedenti al 1980, salvò il codice da una sua successiva demolizione.184 Notiamo che la Corte ha sempre propenso per la salvaguardia delle parti secolari della legislazione anche in altri modi rispetto al principio di non retroattività.
Dal 2012 sotto il presidente Morsi e i Fratelli Musulmani, assistiamo a una Costituzione più islamizzata, che ha suscitato un ampio malcontento infatti abbiamo visto il governo Morsi avere vita breve.
La nuova Costituzione approvata nel 2014 tramite referendum è stata il frutto della nuova classe dirigente capeggiata dal generale al-Sῑsī. Già nel preambolo si dichiare l’obiettivo di un paese democratico, moderno e con un governo civile (né religioso né militare). L’art. 2 è
181 V.M. DONINI, D.SCOLART, Op. Cit. p.105 182 Ibidem
183 vedi Parolin 2011, p. 933 in V.M. DONINI, D.SCOLART, Op. Cit. p.106 184 Sfreir, 1998, p.249 in Ibidem
105 rimasto: l’Islām è la religione di Stato e la Sharī’a rimane la fonte della legislazione anche se viene meno il rimando ad al-Azhar per garantire la compatibilità delle leggi con l’Islām. Ciò implica l’assenza di vincoli per il legislatore, che non definisce precisamente il limite tra stato e religione. Passi importanti sono stati fatti sulla libertà religiosa. Lo possiamo vedere dai seguenti articoli:
- art. 3: I principi legislativi dei cristiani e degli ebrei d'Egitto sono la principale fonte di
legislazione che regola la loro situazione personale, i loro affari religiosi e la scelta delle loro guide spirituali
- art. 64: La libertà di credo è assoluta. La libertà di praticare riti religiosi e l'istituzione di
luoghi di culto per le persone di religioni celesti è un diritto regolato dalla legge.185
In Egitto, come in altri paesi arabi, non viene stabilita chiaramente l’illegalità dell’apostasia né una legge specifica che parli di apostasia che impedisca ai musulmani di cambiare religione o abbandonare l’Islām o nessuna sanzione legale formale.
Il governo non riconosce le conversioni degli ex musulmani. I musulmani che lasciano l’Islām continuano ad essere trattati come musulmani, traditori piuttosto che affrontare la nuova sfida politico-sociale. Il ricorso a cause legali in materia religiosa porta a dispute molto lunghe ed è usato dagli Islamisti per minacciare coloro che non approvano le loro idee, anche non obbligatoriamente miscredenti.
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