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Le attività finanziarie sono oggetto di cancellazione nel caso si verifichi una delle seguenti casistiche:

• i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle medesime sono scaduti;

• l’attività finanziaria è ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà della stessa. Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte prevalente di rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia sta-to mantenusta-to alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse;

• l’entità mantiene il diritto contrattuale a ricevere i flussi finanziari derivanti dalle stesse, ma contestualmente as-sume l’obbligazione contrattuale a pagare i medesimi flussi ad un soggetto terzo (pass through arrangements).

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVOCI)

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

In questa categoria vengono incluse le attività finanziarie che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

• l’attività finanziaria è detenuta secondo il Business model “Hold to Collect and Sell” il cui obbiettivo è conse-guito sia mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente che mediante la vendita, e

• i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentanti uni-camente da pagamenti di capitale e dell’interesse sull’importo del capitale residuo da restituire e pertanto viene superato il cd. SPPI test.

In questa categoria pertanto sono iscritti titoli di debito e finanziamenti per i quali il business model definito è “Hold to Collect and Sell” e che hanno superato il test SPPI. Sono inoltre iscritte gli investimenti in strumenti rappresen-tativi di capitale, non detenuti ai fini di negoziazione, per i quali è stata esercitata, al momento di prima iscrizione, l’opzione irrevocabile per la designazione al fair value con impatto sulla redditività complessiva.

Il principio contabile IFRS 9 consente riclassifiche tra le diverse categorie solo in caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie (IFRS 9 par. 4.4. e 5.6). In tali casi, che si presu-me siano infrequenti, la riclassifica deve essere applicata prospetticapresu-mente dalla data di riclassifica e non si deve procedere alla rideterminazione di utili, perdite e interessi rilevati in precedenza.

Per maggiori dettagli sugli effetti contabili delle riclassifiche si rimanda a quanto esposto all’interno del paragrafo

“Strumenti finanziari (IFRS 9, IAS 39 e IAS32)” della Parte A.2 del presente documento.

CRITERI DI ISCRIZIONE

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito o di capitale ed alla data di erogazione nel caso di finanziamenti. All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al fair value rappresentato, salvo differenti indicazioni, dal corrispettivo pagato (prezzo) per l’esecuzione della transazio-ne, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RILEVAZIONE DELLE COMPONENTI REDDITUALI

Dopo la rilevazione iniziale, le Attività classificate al fair value con impatto sulla reddittività complessiva, rappresen-tate da titoli di debito e finanziamenti, sono valurappresen-tate al fair value, con la rilevazione a Conto economico degli impatti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato. Per le modalità di determinazione del costo ammortizzato si rinvia a quanto esposto all’interno del paragrafo 16 “Altre Informazioni – Modalità di Determinazione del Costo Ammortizzato”. Gli utili e perdite derivanti dalla misurazione a fair value vengono invece rilevati in una specifica riserva di patrimonio netto (voce “110. Riserve da valutazione”), che sarà oggetto di rigiro nel conto economico (voce 100b “Utili/perdite da cessione/riacquisto di attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla reddi-tività complessiva) al momento della cancellazione dell’atreddi-tività finanziaria.

Le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” – sia sotto forma di titoli di debito che di crediti – sono soggette alla verifica dell’incremento significativo del rischio creditizio (impairment) prevista dall’IFRS 9, al pari delle Attività al costo ammortizzato, con conseguente rilevazione a conto economico di una rettifica di valore a copertura delle perdite attese.

Dette rettifiche sono iscritte a conto economico nella voce “130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito”, in contropartita della specifica riserva da valutazione di patrimonio netto (voce “110. Riserve da valuta-zione”); lo stesso dicasi per i recuperi di parte o di tutte le svalutazioni effettuate in precedenti esercizi.

Gli strumenti di capitale per cui si è optata la classificazione nella presente categoria sono valutati al fair value;

gli utili e le perdite derivanti dalla misurazione a fair value sono rilevati in contropartita di una specifica riserva di patrimonio netto (voce “110. Riserve da valutazione”). Dette riserve non saranno mai oggetto di riciclo nel conto economico nemmeno se realizzate attraverso la cessione dell’attività; in tal caso il saldo cumulato di tale riserva non è riversato a Conto economico ma è riclassificato tra le riserve di utili del patrimonio netto (voce “140. Ri-serve”). Nessuna svalutazione di conto economico è inoltre prevista per tali attività in quanto non assoggettate ad alcun processo di impairment. L’unica componente rilevata nel conto economico è infatti rappresentata dai dividendi incassati.

Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati per le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”. Per i titoli di capitale inclusi in questa categoria, non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è utilizzato quale stima del fair value soltanto in via residuale e limitatamente a poche circostanze, ossia in caso di non applicabilità di tutti i metodi di valutazione precedentemente richiamati, ovvero in presenza di un’ampia gamma di possibili valutazioni del fair value, nel cui ambito il costo rappresenta la stima più significa-tiva. Per le modalità di determinazione del fair value si rinvia a quanto esposto all’interno del paragrafo 16 “Altre Informazioni – Modalità di Determinazione del Fair Value” e alla successiva “Parte A.4 – Informativa sul fair value”.

CRITERI DI CANCELLAZIONE

Le attività finanziarie vengono cancellate dal bilancio solamente se la cessione ha comportato il sostanziale trasfe-rimento di tutti i rischi e benefici connessi alle attività stesse. Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte rilevante dei rischi e benefici relativi alle attività finanziarie cedute, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effettivamente trasferita.

Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici, le attività finanziarie ven-gono cancellate dal bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni dei flussi finanziari delle stesse.

Infine, le attività finanziarie cedute vengono cancellate dal bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i relativi flussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbligazione a pagare detti flussi, e solo essi, senza un ritardo rilevante ad altri soggetti terzi.

3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

Sono classificati nella presente categoria le attività finanziarie, in particolare titoli di debito e finanziamenti, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

• l’attività finanziaria è posseduta secondo il Business model “Hold to Collect” il cui obbiettivo è conseguito mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente e,

• i termini contrattuali dell’attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentanti uni-camente da pagamenti di capitale e dell’interesse sull’importo del capitale residuo da restituire e pertanto viene superato il cd. SPPI test.

In particolare, in tale categoria, rientrano i finanziamenti concessi a clientela e banche – in qualsiasi forma tecnica – ed i titoli di debito che rispettano i requisiti sopra illustrati. Sono altresì da ricondurre in tale voce i crediti originati da operazioni di leasing finanziario in applicazione alI’FRS 16.

Sono inoltre inclusi in tale categoria i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F. (ad esempio per distribuzione di prodotti finanziari ed attività di ser-vicing).

Il principio contabile IFRS 9 consente riclassifiche tra le diverse categorie solo in caso in cui l’entità modifichi il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie (IFRS9 par. 4.4. e 5.6). In tali casi, che si presu-me siano infrequenti, la riclassifica deve essere applicata prospetticapresu-mente dalla data di riclassifica e non si deve procedere alla rideterminazione di utili, perdite e interessi rilevati in precedenza.

Per maggiori dettagli sugli effetti contabili delle riclassifiche si rimanda a quanto esposto all’interno del paragrafo

“Strumenti finanziari (IFRS9, IAS 39 e IAS32)” della Parte A.2 del presente documento.

CRITERI DI ISCRIZIONE

L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito ed alla data di ero-gazione nel caso di finanziamenti. La voce dell’attivo prevede la distinzione tra:

• crediti verso banche;

• crediti verso clientela.

All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate nella presente categoria sono rilevate al fair value, comprensivo degli eventuali costi e proventi direttamente attribuibili allo strumento stesso.

In particolare, per quel che attiene ai crediti, la data di erogazione normalmente coincide con la data di sottoscri-zione del contratto. Qualora tale coincidenza non si manifesti, in sede di sottoscrisottoscri-zione del contratto si provvede ad iscrivere un impegno ad erogare fondi che si chiude alla data di erogazione del finanziamento.

L’iscrizione del credito avviene sulla base del fair value dello stesso, pari all’ammontare erogato, o prezzo di sot-toscrizione, comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall’o-rigine dell’operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Sono esclusi i costi che, pur avendo le caratteristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della contro-parte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere amministrativo.

Le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita a termine sono iscritte in Bilancio come operazioni di raccolta o impiego. In particolare, le operazioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti.