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CAPITOLO I: La pirateria dei supporti fonografic

2. La Convenzione di Berna del 1886

2.3. I criteri di collegamento

L’articolo 3 ci indica invece le condizioni in presenza delle quali si accorda una tutela. In tal senso, si è avuto un cambiamento molto rilevante a Stoccolma nel 1967, in quanto il previgente atto elaborato a Bruxelles nel 1948, indicava solo il criterio geografico

35 “(…) musical compositions with or without words (…)”

36WORLD INTERNATIONAL PROPERTY ORGANIZATION, Guide to the Berne

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971), Geneva, 1978 (P 14, 2.6 [e])

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(il luogo di pubblicazione dell’opera) quale criterio di collegamento. A Stoccolma, nel 1967, si è aggiunto invece un criterio personale che è quello della nazionalità dell’autore e della sua residenza abituale. Quindi, ad oggi, la convenzione protegge le opere di autori che abbiano la nazionalità in un paese dell’unione o che abbiano la residenza abituale in uno dei paesi medesimi, sia che si tratti di opere pubblicate che di opere non pubblicate ed in qualsiasi luogo siano state pubblicate per la prima volta, sia esso un paese dell’unione o un paese terzo. Cosa si intenda per “opere pubblicate”, lo specifica il paragrafo 3 del presente articolo, il quale afferma espressamente: per "opere pubblicate" si devono intendere le “opere edite col consenso dei

loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purché questi, tenuto conto della natura dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni.” Questa definizione la

dobbiamo alla revisione effettuata nella Conferenza di Stoccolma del 1967, laddove sono state apportate due modifiche importanti: una riguardante il modo in cui un lavoro viene portato all'attenzione del pubblico e l'altra affermando la

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parlato di copie del lavoro che viene messo a disposizione in quantità sufficiente al pubblico. L'esperienza ha però portato ad affermare che questa disciplina fosse eccessivamente restrittiva. Ad esempio, le pellicole cinematografiche non sono poste in vendita; il pubblico assiste alla loro proiezione senza mai avere effettivamente la cellulosa in possesso. Si è quindi optato per una formula più elastica, cioè quella per cui la disponibilità delle copie deve essere tale da soddisfare le ragionevoli richieste del pubblico. In realtà questa scelta ha talvolta consentito abusi: non è sufficiente mostrare, nella vetrina di una singola libreria, una dozzina di copie di un libro che ha riscosso enorme successo in qualche altro paese al di fuori dell'Unione37. E allora si fa leva sull’espressione "tenuto conto della natura del lavoro"38; lo scopo è quello di porre l’attenzione sulle differenze esistenti tra le opere destinate ad essere acquistate nelle librerie, riviste distribuite agli abbonati e film che, a differenza di documenti commerciali, non sono immesse nella vendita al pubblico. Le copie non devono essere necessariamente vendute: queste potrebbero essere poste nella disponibilità del pubblico essere

37WORLD INTERNATIONAL PROPERTY ORGANIZATION, Guide to the Berne

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971), Geneva, 1978, (P 28)

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per mezzo di affitto o mutuo, o anche attraverso la distribuzione gratuita di copie. Il secondo elemento su cui si deve porre l’attenzione, è la necessità del consenso dell’autore39. Lo scopo di questa previsione è quello di ignorare tutte quelle pubblicazioni che siano state effettuate a seguito di una violazione. Si veda l’esempio di un manoscritto che venga rubato e sia pubblicato senza il consenso dell’autore: non sarebbe corretta la produzione di quegli effetti giuridici che, in linea con quanto affermato nella Convenzione, si andrebbero a produrre proprio a partire dal momento della prima pubblicazione dell’opera medesima, comportando tra l’altro la marcatura del paese di pubblicazione come paese di origine40. Il consenso dell’autore serve dunque qui per fare in modo di non poter considerare pubblicata un’opera le cui copie siano state fatte senza una licenza ottenuta in modo lecito. Nel paragrafo vengono citati nomi di alcuni atti che non costituiscono un’ipotesi di pubblicazione come ad esempio le recitazioni pubbliche, la comunicazione via filo, la trasmissione, l’esposizione di un’opera d’arte, la costruzione di un’opera di architettura. In questi casi

39 “"published works" means works published with the consent of their authors”

Article 3 paragraph 3

40WORLD INTERNATIONAL PROPERTY ORGANIZATION, Guide to the Berne

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971), Geneva, 1978 (P 28)

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specifici infatti, si ha solo una fugace impressione del lavoro realizzato, a differenza della pubblicazione che comporta invece la distribuzione delle cose materiali come libri, dischi o film: la pubblicazione pertanto deve consistere in qualcosa di tangibile. Andando ad analizzare la previsione nello specifico, è possibile individuare i criteri di collegamento che consentono di riconoscere quale sia la legge che deve essere applicata al caso specifico. Si fa dapprima riferimento agli autori che abbiano la nazionalità in uno dei paesi dell’unione, sia quando le loro opere siano state pubblicate che quando invece non siano state pubblicate. Il criterio di collegamento adottato è qui pertanto la

nazionalità dell’autore (un criterio personale). Alla lettera (b), si

fa riferimento invece agli autori che non abbiano la nazionalità in un paese dell’unione ma che abbiano pubblicato le loro opere per la prima volta in uno dei paesi dell’unione medesima o simultaneamente in un in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione. Il criterio di collegamento è qui invece il luogo

di prima pubblicazione dell’opera, pertanto un criterio

geografico41. Il paragrafo 2 dell’articolo 3 si intitola “Residenza

41 “Nationality of the Author and Place of Publication of the Work”The protection

of this Convention shall apply to: (a) authors who are nationals of one of the countries of the Union, for their works, whether published or not; (b) authors who are not nationals of one of the countries of the Union, for their works first

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dell’autore”42. Ecco che si afferma un ulteriore criterio di collegamento che è quello della residenza abituale. Si completa pertanto l’analisi, attraverso una schematizzazione del criterio personale in due sottoinsiemi: la nazionalità e l’abituale residenza. Questa disposizione assimila gli autori che sono cittadini di un paese dell'Unione a quelli che, non essendo cittadini, abbiano comunque la residenza abituale in uno di questi paesi. Si è preferito scegliere questo criterio rispetto a quello del domicilio perché il secondo, costituisce un concetto particolarmente variabile, mutando infatti di paese in paese; mentre il primo consente di porre solo una questione di fatto ai giudici, i quali dovranno valutare solo la misura in cui l'autore ha vissuto in un certo luogo. Dalla lettura di questo paragrafo si può dunque affermare che la Convenzione voglia offrire una tutela anche al caso particolare degli apolidi e rifugiati.43 Infine, per completare l’analisi, il paragrafo 4 dell’articolo 3, definisce il

published in one of those countries, or simultaneously in a country outside the Union and in a country of the Union.” Article 3, paragraph 1

42 “Authors who are not nationals of one of the countries of the Union but who

have their habitual residence in one of them shall, for the purposes of this Convention, be assimilated to nationals of that country”

43 WORLD INTERNATIONAL PROPERTY ORGANIZATION, Guide to the Berne

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971), Geneva, 1978 (P 27,3.4)

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concetto di opera simultanea,44 affermando, secondo una libera

interpretazione risalente all’atto di Bruxelles del 1948, che il termine “simultaneo” dovesse essere inteso come riferito alle pubblicazioni successive alla prima effettuate entro il trentesimo giorno.

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