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La costituzione di un’unione tra gli Stat

CAPITOLO I: La pirateria dei supporti fonografic

2. La Convenzione di Berna del 1886

2.1. La costituzione di un’unione tra gli Stat

La disposizione di apertura della Convenzione di Berna stabilisce che gli Stati contraenti si costituiscono in unione29. Questo articolo di apertura è particolarmente significativo in quanto, la costituzione di un’unione, sta a indicare che non si voleva semplicemente negoziare un accordo fra più paesi, la cui durata sarebbe stata chiaramente limitata alla continuativa presenza degli stati nell’accordo medesimo, ma si voleva qui perseguire un obiettivo ulteriore e più significativo: la costituzione di una vera e propria “società” di stati che avrebbe avuto la caratteristica di esistere anche nell’ipotesi in cui si fosse registrato un abbandono da parte di uno o più paesi. Aperta inoltre alla eventuale partecipazione di successivi firmatari, nonché capace, attraverso revisioni periodiche, di adattarsi ai cambiamenti sociali, politici, economici che si propongono con inevitabilmente con il decorrere del tempo. La costituzione di un’unione ha pertanto avuto come effetto quello per cui, per quanto a livello pratico possa permanere la possibilità di prevedere un trattamento più o meno favorevole (sulla base della singola legislazione nazionale)

29 “The countries to which this Convention applies constitute a Union for the

protection of the rights of authors in their literary and artistic works”. Berne Convention, article 1.

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la convenzione garantisce comunque un livello minimo di protezione (che muta tra l’altro con il mutare delle esigenze dettate dalla società) ed eguaglia il trattamento previsto per le opere nazionali e per quelle che si intende tutelare nel territorio di quel medesimo stato ma che sono provenienti da altro paese dell’unione. Effetto ulteriore è quello di aver creato un’unione da un punto di vista finanziario e amministrativo andando quindi a formare una sola entità: vi è un’assemblea, un comitato esecutivo ed un bilancio.30 L’articolo 1 inoltre, ci fornisce indicazioni più precise circa l’oggetto della convenzione, facendo riferimento alla “protezione dei diritti degli autori nelle loro opere

artistiche e letterarie”, la cui definizione viene fornita poi nel

successivo articolo 2 che è inoltre la stessa disposizione che chiarisce che vengono altresì protette “le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria o artistica”, pur senza arrecare pregiudizio ai diritti dell’autore dell’opera originale.31 Possiamo dunque affermare che si ha una specificazione rispetto al solo titolo

30 “The Union shall have an Assembly consisting of those countries of the Union

(…)” Berne Convention, article 22. “The Assembly shall have an Executive Committee”. Article 23. “The administrative tasks with respect to the Union shall be performed by the International Bureau” Article 24. “The Union shall have a budget.” Article 25.

31 http://www.altalex.com/documents/news/2010/03/24/i-profili-internazionali-

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dell’accordo, cioè “convenzione di Berna per la protezione delle

opere letterarie e artistiche”. Questa diversa indicazione è stata

una scelta accuratamente effettuata, in considerazione di difficoltà di traduzione che si erano verificate al momento della stesura del testo. La scelta del termine “opere” infatti, consentiva di sottrarsi a possibili dubbi linguistici legati al diverso significato che assume nelle varie lingue l’espressione diritto d’autore. Quello che gli estensori del testo volevano indicare attraverso il titolo infatti, era l’affermazione di una tutela dell’opera considerata nella sua generalità. Scopo che non sarebbe stato perseguibile se si fosse tradotto il plurale del termine “diritto d’autore” nelle varie lingue. Per chiarire, il francese “droit d’auteur” equivale all’inglese “copyright” e al tedesco “Urheberrecht”: ma questi termini, al plurale, vengono tradotti con “royalities” inteso nel senso di remunerazione dovuta all’autore. Ecco spiegata la scelta linguistica32.

2.2. Le opere protette.

Ma è l’articolo 2, intitolato “opere protette”, che definisce l’oggetto della tutela. Il primo paragrafo si occupa di definire

32 WORLD INTERNATIONAL PROPERTY ORGANIZATION, Guide to the Berne

Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971), Geneva, 1978. (Pp 8-11)

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l’espressione “opere artistiche e letterarie”, andando quindi a ricomprendere ogni tipologia di opera riconducibile ai settori letterario, scientifico e artistico33. Un punto importante su cui porre l’attenzione, è la limitazione che si deve fare circa l’individuazione dell’oggetto della tutela: infatti, non si può mai accordare una protezione all’idea in quanto tale. Solo nel momento in cui questa venga effettivamente elaborata ed espressa, allora potrà essere ricompresa nell’oggetto indicato dall’articolo 2 della presente Convenzione.34 Non rileva inoltre, ai fini della garanzia di una tutela, la forma o il modo di espressione dell’opera. Questa può infatti essere resa nota al pubblico sia in forma orale che in forma scritta e non rileva il giudizio di merito o

di valore di un determinato lavoro, il quale viene considerato

come un giudizio puramente soggettivo. Alla medesima conclusione si arriva guardando allo scopo del lavoro: la produzione può essere finalizzata alla soddisfazione di scopi puramente educativi o di tipo utilitaristico o commerciale. Questo non implica alcuna differenza ai fini della protezione che

33 “The expression "literary and artistic works" shall include every production in

the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression”. Article 2

34 Così come indicato nel medesimo articolo 2 attraverso la previsione di un

elenco non tassativo di modalità di espressione dell’idea “(…) books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words (…)”

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si intende accordare. Circoscrivendo la nostra attenzione al solo ambito musicale, è ancora attraverso la lettura dell’articolo 2 che è possibile individuare con maggiore precisione l’oggetto della tutela della Convenzione in questo specifico ambito. Si fa qui riferimento alle composizioni musicali sia con che senza parole35, garantendo a queste ultime la medesima tutela garantita alla sola composizione. Quindi si tratta di una definizione che ricomprende la musica nella sua accezione più ampia: appartenga essa a diversi generi (pop, heavy metal), sia eseguita con uno o più strumenti (sonata, musica da camera) o realizzata per un’orchestra e qualunque sia il suo scopo (trasmissione radio, spot pubblicitari). Ciò che realmente rileva ai fini della tutela, è che l’opera musicale sia fissata in una forma materiale, quando sia la legge nazionale a richiederlo36.

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