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I soggetti tutelati dalla Convenzione e le definizion

CAPITOLO I: La pirateria dei supporti fonografic

3. Dalla Convenzione di Berna alla Convenzione di Roma del

3.2. I soggetti tutelati dalla Convenzione e le definizion

Per comprendere poi a quali soggetti circoscrivere la tutela, l’articolo 3 della presente convenzione, fornisce le definizioni dei termini «artisti interpreti o esecutori» che devono essere intesi come “gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone

che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche”. Ancora una

volta torna il confronto con la Convenzione di Berna, laddove vi è la scelta di una definizione decisamente ampia (opere letterarie e artistiche), la quale, in linea appunto anche con quanto detto per la convenzione, si afferma vada a ricomprendere le opere musicali, il dramma e le opere drammatico-musicali.69 A completare la disciplina interviene l’articolo 970, il quale

68 The countries of the Union, being equally animated by the desire to protect, in

as effective and uniform a manner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works. Berne Convention, Preamble.

69ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE’ INTELLECTUELLE, Guide de Ia

Convention de Rome, GENEVE, 1981. (p 27)

70 “Tout Etat contractant peut, par sa legislation nationale, etendre Ia protection

prevue par Ia presente Convention a des artistes qui n'executent pas des reuvres litteraires ou artistiques.”

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attribuisce la facoltà alle singole legislazioni nazionali di estendere la tutela anche agli artisti che invece non eseguano delle opere letterarie o artistiche. L’estensione a cui si fa riferimento, riguarda ad esempio i mimi o gli artisti del circo.71 L’articolo 3 prosegue con la definizione di «fonogramma» e cioè “qualunque fissazione esclusivamente sonora dei suoni di

un'esecuzione o di altri suoni”. Questo significa che solo dal

momento in cui una prestazione è fissata, potrà essere ammessa alla tutela prevista dalla Convenzione: non rilevando pertanto ai fini dell’applicazione della disciplina, il fatto che vengano poi realizzati degli esemplari e questi vengano eventualmente messi a disposizione del pubblico. Ma la convenzione prevede delle eccezioni al successivo articolo 1572 che sono quelle relative alla utilizzazione privata o alle registrazioni effimere, che possono restringere la portata di questa protezione.73 «Produttore di fonogrammi», è inteso invece come “la persona fisica o giuridica

71 FLORIANA PAOLA FEDERICA MARCHESE, L’interpretazione musicale. Diritti degli

artisti interpreti e esecutori, profili internazionali e comparati, in Rivista trimestrale degli autori e degli editori, 2013, P 113

72 “Tout Etat contractant a Ia faculte de prevoir dans sa legislation nationale des

exceptions a Ia protection garantie par Ia presente Convention dans les cas suivants: a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation privee; b) lorsqu'il y a utilisation de courts fragments a l'occasion du compte rendu d'un evenement d'actualite; c) Iorsqu'il y a fixation ephemere par un organisme de radiodiffusion parses propres moyens et pour ses propres emissions; d) lorsqu'il y a utilisation uniquement a des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.”

73ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE’ INTELLECTUELLE, Guide de Ia

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che, per prima, fissa i suoni di un'esecuzione od altri suoni”;

«pubblicazione» è “la messa a disposizione del pubblico di

esemplari di un fonogramma in quantità sufficiente”. Il termine quantità sufficiente la ritroviamo anche nella Convenzione di

Berna e fu soggetta ad ampliamento con la revisione del 1967 per meglio specificarne il significato, arrivando ad affermare che la realizzazione di copie avrebbe dovuto soddisfare le ragionevoli esigenze del pubblico tenendo conto però anche della natura dell’opera in questione.74 Il testo della convenzione inoltre, non specifica che la messa a disposizione del pubblico debba avvenire sul territorio di uno stato contraente. Ne risulta che un produttore cittadino di uno stato che non sia ancora parte della convenzione, procedendo lui stesso alla fabbricazione dei fonogrammi, si troverà a beneficiare della protezione garantita dalla convenzione, se dovesse metterlo a disposizione di un pubblico appartenente a uno stato contraente a meno che il criterio della prima pubblicazione come criterio di collegamento non se ne discosti, in linea con quanto previsto dall’articolo 5.75 E

74 Ivi, p 30

75 1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux producteurs de

phonogrammes toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie: a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant cfun autre Etat contractant ( crirere de Ia nationalitl~); b) Ia premiere fixation duson a ete realisee dans un autre Etat contractant ( critere de Ia fixation) ; c) le phonogramme a ete publie pour Ia premiere fois dans un autre Etat contractant ( critere de Ia

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a tal proposito, l’articolo 5, costituisce un punto particolarmente rilevante poiché ci consente di individuare i criteri di collegamento per il produttore di fonogrammi. Al primo paragrafo vengono indicati tre diverse condizioni, alternative, che consentono l’assoggettamento alla legge nazionale per il produttore di fonogrammi: si riferiscono alla nazionalità del

produttore, alla fissazione del suono e alla prima pubblicazione del fonogramma. Tre condizioni alle quali corrispondono

altrettanti criteri: a) quello della nazionalità, che si applica allorquando il produttore sia un cittadino di un altro stato contraente, b) quello della fissazione che si applica quando la medesima sia stata realizzata in un altro stato contraente ed infine c) il criterio della pubblicazione che verrà applicato quando il fonogramma sia stato pubblicato per la prima volta in uno stato contraente. A questo primo paragrafo deve poi essere aggiunto il secondo, il quale fa riferimento alla pubblicazione simultanea. Nuovamente, si può ricollegare tale disciplina a quella prevista

publication). 2. Lorsque Ia premiere publication a eo lieu dans on Etat non contractant mais que le phonogramme a egalement ete publie, dans les trente jours suivant Ia premiere publication, dans un Etat contractant (publication simultanee), ce phonogramme sera considere comme ayant ete publie pour Ia premiere fois dans I'Etat con tractant. 3. Tout Etat contractant peut, par one notification deposee aupres du Secretaire general de FOrganisation des Nations Unies, declarer qu'il n'appliquera pas, soit le critere de Ia publication, soit le critere de Ia fixation. Cette notification peut etre deposee au moment de Ia ratification, de l'acceptation ou de l'adhesion, ou a tout autre moment; dans ce demier cas, eUe ne prendra effet que six mois apres son depot. Article 5.

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nella convenzione di Berna, che altrettanto prevedeva al paragrafo 4 dell’articolo 3,76 il concetto di opera simultanea. La disciplina che troviamo nella convenzione di Roma è praticamente la medesima: si afferma infatti che qualora sia avvenuta la prima pubblicazione in uno Stato non contraente, ma, entro trenta giorni dalla prima pubblicazione, sia avvenuta anche la pubblicazione in uno Stato contraente (ecco il concetto di pubblicazione simultanea), il fonogramma dovrà essere considerato come se fosse stato pubblicato per la prima volta nello Stato contraente. Per concludere l’analisi sulle definizioni contenute nell’articolo 3, si fa riferimento al concetto di «riproduzione», intesa come “la realizzazione di un esemplare o

di più esemplari di una fissazione;” «emissione di

radiodiffusione», “la diffusione di suoni o di immagini e di suoni

per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico” e «reemissione», intesa come “l'emissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione”.

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