• Non ci sono risultati.

CAPITOLO 8- VALUTAZIONE DEL RISCHIO

8.10 Bersagli

8.11.2 Criteri di tollerabilità del rischio

Sia per le sostanze con effetti cancerogeni che per le sostanze con effetti tossici è necessario stabilire dei criteri di tollerabilità o di accettabilità del rischio o dell’indice di pericolo.

Per le sostanze cancerogene, nella procedura di analisi assoluta di rischio, si definisce un criterio di tollerabilità del rischio, ossia un valore soglia di rischio al di sotto del quale si ritiene tollerabile la probabilità incrementale di effetti cancerogeni sull’uomo. Tale valore di rischio tollerabile, nel caso di applicazione del metodo forward, viene utilizzato, a valle di tutta la procedura, come termine da porre a confronto con il valore di rischio calcolato (R); mentre, nel caso di applicazione del metodo backward, viene utilizzato, a monte di tutta la procedura, per derivare da esso i corrispondenti valori degli obiettivi di bonifica sitospecifici o Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

In generale, porre il rischio per la per la salute umana pari a 10 significa che il rischio incrementale di contrarre il tumore è per 1 individuo su 1.000.000. Se il rischio per la salute umana è uguale o inferiore alla soglia di 10 lo stesso viene considerato “accettabile” (rischio individuale). Per la sommatoria di più sotanze invece viene ritenuto accettabile il valore 10 . Riassumendo quindi, i valori di rischio considerati tollerabili per le sostanze cancerogene sono:

- Valore di rischio individuale: TR = 10 - Valore di rischio cumulativo: = 10

Tali valori quindi devono essere posti a confronto rispettivamente con il valore di Rischio individuale calcolato R (ossia associato ad una singola specie chimica inquinante relativamente ad una o più modalità di esposizione), e con il valore di Rischio cumulativo calcolato RTOT (ossia associato alla presenza di più specie chimiche inquinanti relativamente ad una o più modalità di esposizione).

Per le sostanze non cancerogene, nell’analisi assoluta di rischio, si calcola l’Indice di Pericolo individuale (HQ) e cumulativo ( ) definito come rapporto tra la quantità giornaliera di contaminate effettivamente assunta dal recettore (per via orale, inalatoria o dermica) e una dose di riferimento (RfD – Reference Dose) che rappresenta la dose quotidiana accettabile o tollerabile.

L’Indice di Pericolo rappresenta quindi un indicatore che esprime di quanto l’esposizione reale alla sostanza supera la dose tollerabile o di riferimento (TDI o RfD). Quindi, il criterio di accettabilità riferito a specie chimiche contaminanti che comportano effetti tossici sulla salute umana, è che la dose di contaminante effettivamente assunta sia inferiore alla TDI o RfD, da cui ne consegue che sia nel caso di Indice di Pericolo individuale (HQ) che cumulativo ( ) gli stessi debbono essere inferiori all’unità.

L’Indice di Pericolo tollerabile individuale (THQ) e cumulativo ( ) sono quindi pari a 1.

8.11.3 Calcolo degli obiettivi di bonifica sito-specifici

Il calcolo degli obiettivi di bonifica sito specifici, per ogni sostanza chimica inquinante e per ogni sorgente di contaminazione, viene svolto attraverso la procedura di analisi del rischio

backward. Gli obiettivi di bonifica sito-specifici corrispondono ai valori di concentrazione massimi ammissibili, in corrispondenza ad ogni sorgente secondaria di contaminazione (Concentrazione Soglia di Rischio, CSR), compatibili con il livello di rischio ritenuto tollerabile per il recettore esposto.

La procedura per il calcolo delle CSR è suddivisa in tre step: a) Calcolo dell’esposizione accettabile;

b) Calcolo della concentrazione nel punto di esposizione; c) Calcolo delle CSR in sorgente.

Calcolo dell’esposizione accettabile

L’esposizione accettabile (Eacc) per ogni contaminante si può ricavare, una volta definito il rischio accettabile, utilizzando le formule:

= TR/ SF per le sostanze cancerogene; (8.27) = THQ x RfD per le sostanze non cancerogene (tossiche). (8.28) Per i valori di Slope Factor (SF) e Reference Dose (RfD), caratteristici di ciascun contaminante si utilizzano di solito i valori presenti nella banca dati ISPESL-ISS.

Calcolo della concentrazione nel punto di esposizione

Definita l’esposizione accettabile è possibile ricavare la concentrazione accettabile nel punto di esposizione ( ) mediante l’applicazione dell’equazione:

, = / (8.29) Dove EM è la portata effettiva di esposizione che dipende dalla modalità di esposizione considerata. Nella Tabella 8.3 si riportano le modalità di esposizione considerate per ciascuna sorgente di contaminazione.

SORGENTE DI CONTAMINAZIONE MODALITA’ DI ESPOSIZIONE

SUOLO SUPERFICIALE Contatto dermico;

Ingestione di suolo;

Ingestione di vapori outdoor e indoor; Inalazione di polveri outdoor e indoor SUOLO PROFONDO Inalazione di vapori outdoor e indoor

FALDA Inalazione di vapori outdoor e indoor

Calcolo delle CSR in sorgente

Stabilita l’esposizione accettabile e la concentrazione nel punto di esposizione è quindi possibile individuare il valore dell’obiettivo di bonifica nella matrice ambientale sorgente di contaminazione (Concentrazione Soglia di Rischio, CSR) a mezzo della seguente relazione:

= , / (8.30) Con FT si indicano i fattori di trasporto che tengono conto dei fenomeni di attenuazione che intervengono durante la migrazione dei contaminanti tra sorgente e bersaglio.

Tabella 8.3. Modalità di esposizione considerate per ciascuna sorgente di

Unendo le formule dei tre step della procedura illustrata si può arrivare a definire la concentrazione soglia di rischio (CSR) come:

= , =

× =

× × Per le sostanze cancerogene; (8.31)

= , =

× = ×

× Per le sostanze non cancerogene. (8.32)

8.12 L’utilizzo dei dati derivanti da misure di matrici aeriformi per

l’analisi del rischio

Nel manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” emerge la necessità di studiare il fenomeno della migrazione dei vapori dal sottosuolo verso gli ambienti chiusi (indoor) ed aperti (outdoor) attraverso campagne di rilievi in campo. Viene infatti affermato: “si evidenzia che le equazioni per il calcolo dei fattori di volatilizzazione, in ambienti aperti (outdoor) e chiusi (indoor) rappresentano la capacità attuale di descrizione matematica dei fenomeni nell’ambito di applicazione di un Livello 2 di Analisi di Rischio. Laddove l’applicazione di tali equazioni determini un valore di rischio non accettabile per la via di esposizione inalazione di vapori outdoor e/o indoor, dovranno essere eventualmente previste campagne di indagini (misure di soil-gas, campionamenti dell’aria indoor e outdoor) allo scopo di verificare i risultati ottenuti mediante l’applicazione del modello di analisi di rischio; il piano delle indagini e dei monitoraggi dovrà essere concordato con le Autorità di Controllo”.

A circa un anno dalla pubblicazione della revisione 2, il manuale “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” si arricchisce di una nuova Appendice dedicata all’applicazione dell’AdR ai punti vendita carburante. In questa appendice vengono fornite indicazioni sulla gestione dei dati derivanti dalle misure sperimentali di gas interstiziale del sottosuolo indicando, per le sostanze di interesse, i valori di concentrazione accettabili ai fini dell’esclusione del percorso inalazione di vapori.

Qualche anno dopo, l’Istituto superiore di sanità, in una nota alla Regione Piemonte, ha anch’essa espresso un parere favorevole all’utilizzo di campagne sperimentali, affermando che:“campagne di indagini in campo sono da preferire al mero utilizzo di modelli matematici, che per quanto scientificamente validi, debbono necessariamente operare delle semplificazioni rispetto ai fenomeni che avvengono in natura”.

La medesima indicazione si ritrova ancora nelle “Linee guida sull’analisi di rischio” emanate nel novembre 2014 dal MATTM.

Anche il D.M. 31/2015 “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” all’art. 3 comma 2 prevede la possibilità di effettuare, ad integrazione delle indagini dirette, altri tipi di verifiche, fra le quali le misure di soil-gas.

Parallelamente allo svilupparsi del panorama normativo sulla matrice aeriformi applicata ai siti contaminati, in conseguenza del crescente numero di siti oggetto di procedimento di bonifica interessati dall’esecuzione di misure sperimentali di aeriformi, a partire dal 2010 alcune Agenzie ambientali regionali (Arpa Lazio, ARPA Liguria, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Veneto, ARPAE Emilia Romagna ed ARTA Abruzzo) hanno cominciato a pubblicare proprie linee guida e procedure operative, valide a livello regionale, nel tentativo di definire quegli elementi di buona pratica che devono essere seguiti nella progettazione e nell’esecuzione di questo tipo di indagini, spingendosi in alcuni casi a definire le principali regole di utilizzo del dato nell’ambito del procedimento di bonifica.

8.13 Analisi del Rischio applicata all’area del Vecchio Petrolchimico