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(1) Lease back: chiaroscuri applicativi fra funzione di finanziamento e garanzia

S CRITTURA PRIVATA

Cassazione civile, III Sezione, 28 febbraio 2011, n. 4918 — Trifone Presidente — Uccella Relatore — Fucci P.M. (diff.) — B.P. (avv. D’Onofrio) - V.N. (avv. Di Biase).

Conferma App. Roma, 12 luglio 2008, n. 3320. Prove — Scrittura privata — Sottoscrizione in bian- co — Riempimento abusivo — Riempimentoabsque pactis — Compilazione contra pacta — Rilevabilita`

d’ufficio — Inammissibilita` (C.c. art. 2702; C.p.c. artt. 214, 215, 216, 221).

Colui che intende contestare globalmente una scrittu- ra privata attribuitagli deve impugnarla con querela di falso per impedire che il documento costituisca piena prova della provenienza delle dichiarazioni in esso con- tenute da chi l’ha sottoscritto non potendo limitarsi a disconoscerla (1).

Omissis. — 3. Con il terzo motivo, deducendo la vio-

lazione degli artt. 214, 215, 216 e 223 c.p.c., il ricor- rente, in estrema sintesi, assume che, proposta querela di falso, pur in presenza di un giudiziale riconoscimento della sottoscrizione della scrittura per mancato suo disconosci- mento, incomberebbe pur sempre all’altra parte l’onere di promuovere il giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c.

Si tratta di censura che non puo` essere accolta.

Questa Corte ha gia` affermato (Cass., n. 13104/2000) che colui che intende contestare globalmente una scrittura pri-

cessioni testamentarie, in Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca,

sub artt. 679-712, Bologna-Roma, 1975.

6 Cass., Sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26575, in Mass. Giur. It.,

2007, nonche´ in Fam. e Dir., 2008, 6, 563, con nota di Russo.

7 Cass., Sez. II, 1omarzo 2011, n. 5037. 8

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993; Pa- lazzo, voce “Forme del negozio giuridico”, in Digesto Civ., VIII, Torino, 1992.

9 Palazzo, voce cit., 442. Per un esame approfondito, v.

anche Natale, Autonomia privata e diritto ereditario, Milano, 2009.

10

In senso contrario Ferri, Successioni in generale, in Comm. C.C. a cura di Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1965.

11 In realta` il termine di rinuncia sarebbe inappropriato, poi-

che´ si tratterebbe piuttosto di un atto contrario, ovvero di un’ac- cettazione seguita da un atto di disposizione del diritto: Barbe- ro, op. cit.

12 Cass., 7 giugno 1990, n. 5454, in Foro It., 1991, I, 172. 13 Cass., Sez. II, 19 luglio 1960, n. 2008, in Repertorio Giust. Civ., 1960, Successione in genere, 32. Per una studio piu` appro-

fondito v. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002.

14 Sull’inammissibilita` di una rinuncia tacita all’eredita`, v. L.

Ferri, Rinuncia e rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960. Di- versamente la giurisprudenza ammette la validita` anche della rinuncia tacita: Trib. Roma, 9 febbraio 1952, in Foro It., 1953, I, 623; App. Roma, 10 luglio 1956, in Repertorio Foro It., 1957,

Successione, 53.

Diritto Civile | SCRITTURA PRIVATA 588

vata attribuitagli, e non soltanto la firma da essa risultante, non puo` limitarsi a disconoscerla, perche´, se dal procedi- mento di verifica risulta che la firma e` sua, deve impugnarla con querela di falso per impedire che il documento costitui- sca piena prova della provenienza delle dichiarazioni, in esso contenute, da colui che l’ha sottoscritto.

E` stato, altresı`, chiarito (ex plurimis: Cass., n. 16007/2003; Cass., n. 3155/2004) che la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, ex se, ai sensi dell’art. 2702 cod. civ., ad ingenerare una presunzione

iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto del-

l’atto e di assunzione della paternita` dello scritto, indipen- dentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata ver- gata o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest’ultima debba aversi per rico- nosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l’onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimen- to era avvenuto absque pactis.

Orbene, nella specie, in cui si era trattato proprio di con- testazione del contenuto del documento per abusivo suo riempimento absque pactis, correttamente il giudice del me- rito ha ritenuto che dovesse essere proposta la querela di falso e che la dimostrazione del falso era a carico del quere- lante, sicche´, non avendola costui fornita, ben poteva il do- cumento essere utilizzato come fonte di prova sia del fatto che il querelante lo aveva sottoscritto, sia del suo contenuto (il cd. intrinseco). — Omissis.

(1) La Cassazione statuisce — in armonia con i propri precedenti — la non ammissibilita` del me- ro disconoscimento della scrittura privata da parte del suo sottoscrittore. Ed infatti il soggetto che intende contestare globalmente una scrittura privata — e non gia` la mera sottoscrizione ivi apposta — ha l’onere d’impugnarla con querela di falso allorche´ dal proce- dimento di verifica risulti l’autografia della firma ap- posta dall’autore1.

Questo perche´ la sottoscrizione di un documento sussumibile entro il paradigma normativo della scrit-

tura privata sarebbe idoneo a ingenerare una presun- zione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al con- tenuto dell’atto, indipendentemente dalla circostanza che siffatta dichiarazione sia stata o meno vergata o redatta da quest’ultimo2.

Occorre peraltro rilevare che il riempimento abusivo del documento sottoscritto in bianco da compilare in seguito (c.d. biancosegno) genera conseguenze sanzio- natorie in ambito civile e penale3.

E infatti l’art. 486 c.p. punisce il soggetto che abusi di un foglio firmato in bianco per procurare a se´ o ad altri un ingiusto vantaggio, attraverso la redazione di un atto — produttivo di effetti giuridici — diverso da quello cui era obbligato o autorizzato.

La pronuncia si inquadra in quel consolidato filone giurisprudenziale secondo cui la denuncia di riem- pimento abusivo di un documento sottoscritto in bianco — ove tale sottoscrizione sia riconosciuta — richiederebbe l’esperimento della querela di falso4 qualora detto riempimento sia avvenuto absque pactis.

Siffatta espressione identifica il comportamento del soggetto che abusi del biancosegno senza essere pre- ventivamente autorizzato ad apporre alcuna modifica o integrazione al testo scritto.

Al contrario, la querela di falso non sarebbe neces- saria allorche´ il riempimento abusivo sia avvenuto con- tra pacta, ossia nell’inosservanza di un accordo di riem- pimento precedentemente intercorso fra le parti.

Questo perche´, mentre nel primo caso ci sarebbe una falsita` materiale idonea a travolgere il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, nella seconda ipotesi l’abuso si tradurrebbe invece in una disfunzione inter- na del procedimento di formazione dell’espressione di volonta`5.

Precisamente, in tal caso si ravviserebbe un inadem- pimento del mandato ad scribendum poiche´, non po- tendo escludersi la provenienza del documento dal suo sottoscrittore, attraverso il patto di riempimento questi 1 In argomento Nurra, Biancosegno, riempimento abusivo e

querela di falso, in Riv. Giur. Sarda, 2011, 1, 6 e segg.

2 Cfr. Cass., 2 agosto 2011, n. 16915, in Mass. Giur. It., 2011;

Id., 6 luglio 2011, n. 14906, ibid.

3 In argomento Spina, Negozio di separazione consensuale ed abusivo riempimento, in Giur. It., 2008, 11, 2443 e segg.; Mar- mocchi, Scrittura privata, in Riv. Notar., 1987, 6, 963 e segg.; Rocchietti, Falso ideologico in scrittura privata e abuso di bian-

cosegno alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, in Riv. Dir. Civ., 1986, 5, 525 e segg.; Schermi, Abusivo riempi-

mento di foglio in bianco e querela di falso, in Giust. Civ., 1981,

11, 2713 e segg.

4 In tal senso, ex multis, Cass., 16 dicembre 2010, n. 25445,

in Mass. Giur. It., 2010, per cui: «Il disconoscimento non costi- tuisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l’abusivo riem- pimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento

absque pactis, sia che si tratti di riempimento contra pacta,

dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si so- stenga che nessun accordo per il riempimento sia stato rag- giunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sotto- scritto, se si sostenga che l’accordo raggiunto fosse, appunto, diverso»; Id., 22 maggio 2008, n. 13101, in Giust. Civ. Mass., 2008, 5, 786, secondo cui: «Quando sia stata accertata — in relazione ad una scrittura privata — l’autenticita` della sotto- scrizione e la parte contro cui essa e` stata prodotta non abbia inteso promuovere querela di falso, la deduzione di abusivo

riempimento di foglio firmato in bianco — qualora non sia esclusa l’esistenza stessa del patto di riempimento — deve ritenersi tardiva ove venga proposta per la prima volta in sede di memorie autorizzate ai sensi dell’art. 184 c.p.c. (nel testo antecedente alla sostituzione di cui all’art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005), trattandosi di eccezione in senso proprio»; Id., 7 feb- braio 2006 n. 2524, in. Giust. Civ., 2007, 7-8, 1743; Id., 6 maggio 1998 n. 4582, in Mass. Giur. It., 1998.

5 Cosı` Cass., 27 agosto 2007, n. 18059, in Mass. Giur. It.,

2007, per cui: «La denuncia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula il rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis o sine pactis — ipotesi che ricorre anche quando la difformita` della dichiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travol- gere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscri- zione — mentre tale rimedio non e` necessario nell’ipotesi di riempimento contra pacta, ossia in caso di mancata corrispon- denza tra quanto dichiarato e quanto si intendeva dichiarare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale — poiche´ nel giudizio era stata fornita la prova documentale circa l’entita` del compenso spettante ad un professionista, tramite una scrittura privata non disconosciuta da colei che risultava averla firmata — aveva affermato che tale prova poteva essere superata solo con la querela di falso.)». Conforme Cass., 2 febbraio 1995, n. 1259, in Mass. Giur. It., 1995.

accetterebbe preventivamente il risultato espressivo che il riempitore adottera`6.

In entrambi i casi, pero`, l’abuso del biancosegno non e` rilevabile d’ufficio dal giudice. Spetta dunque alla parte interessata l’onere di provare il riempimento con- tra pacta oppure la compilazione absque pactis del do- cumento.

Ulteriore quesito concerne la validita` dell’atto inde- bitamente prodotto.

Secondo parte della dottrina, la fattispecie dell’abu- sivo riempimento di biancosegno configurerebbe una causa speciale di annullabilita`7.

Siffatta tesi e` criticata da chi osserva che l’annullabi- lita` e` un vizio testuale, pertanto ammissibile solo ove espressamente prevista dalla legge8. Tale caratteristica vale infatti a differenziarla dalla nullita`, che costituisce invece una sanzione c.d. virtuale, ossia ravvisabile al- lorche´ il legislatore abbia previsto una forma d’invali- dita` senza specificarne la natura.

R

ESPONSABILITAv DELL

ISTITUTO SCOLASTICO Cassazione civile, III Sezione, 15 febbraio 2011, n. 3680 — Petti Presidente — Carluccio Relatore — Golia P.M. (conf.) — M.R. (avv.ti Esposito, Pelosi) - Ministero della pubblica istruzione.

Responsabilita` civile — Ministero della pubblica istruzione — Alunni che subiscono danni nel periodo di sorveglianza da parte del personale scolastico — Duplicita` del titolo della responsabilita` — Alternati- vita` tra azione contrattuale ed extracontrattuale — Scelta del danneggiato (C.c. artt. 1218, 2043).

Nel caso di danno subito da un alunno, spetta al dan- neggiato la scelta di far valere nei confronti del Ministe- ro della pubblica istruzione sia la responsabilita` da ina- dempimento o da fatto illecito, sia di farle valere entram- be (1).

Omissis. — 3.1. La ricorrente, con unico motivo, de-

nuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2048 c.c., in una con insufficiente e contraddittoria moti- vazione. Chiede che la sentenza sia cassata in applicazione del principio di diritto per cui, stante la portata generale

dell’obbligo dell’amministrazione scolastica di garantire la sicurezza degli alunni, cosı` che la sorveglianza e la custodia degli spazi frequentati dagli allievi deve intendersi finalizzata alla prevenzione di qualsivoglia rischio prevedibile, compre- sa l’introduzione di animali privi di custodia, chi agisce per il risarcimento deve dimostrare l’evento dannoso e il suo verificarsi nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigi- lanza dell’insegnante, restando indifferente che invochi la responsabilita` contrattuale per negligente adempimento del- l’obbligo di sorveglianza o la responsabilita` extracontrattua- le per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall’or- dinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinche´ sia salvaguardata l’incolumita` dei discenti minori.

4. Il ricorso e` fondato.

4.1. Da quasi un decennio e` principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimita`, che il titolo della responsabi- lita` del Ministero della pubblica istruzione, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovreb- bero esser sorvegliati dal personale della scuola, puo` essere duplice e puo` esser fatto valere contemporaneamente. Il ti- tolo e` contrattuale se la domanda e` fondata sull’inadempi- mento all’obbligo specificatamente assunto dall’autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata con- dotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda e` fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri.

Quindi, lo stesso comportamento puo` essere fonte per il suo autore sia di una responsabilita` da inadempimento, sia di una responsabilita` da fatto illecito, quando l’autore della condotta anziche´ astenersene la tenga, ovvero manchi di te- nere la condotta dovuta e le conseguenze sono risentite in un bene protetto, non solo dal dovere generale di non fare dan- no ad altri, ma dal diritto di credito, che corrisponde ad una obbligazione specificamente assunta dalla controparte verso di lui. Quando una tale situazione si verifica, il danneggiato puo` scegliere, sia di far valere una sola tra le due responsa- bilita`, sia di farle valere ambedue (in particolare da Cass. n. 16947 del 2003 sino a tempi molto recenti).

Pure pacifico da tempo e` che l’accoglimento della doman- da di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negozia- le, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vi- gilare sulla sicurezza e l’incolumita` dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l’allievo procuri dan- no a se stesso). Nonche´, che e` applicabile il regime proba- torio desumibile dall’art. 1218 c.c.; sicche´, mentre l’attore deve provare che il danno si e` verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso e` stato determinato da cau- sa non imputabile ne´ alla scuola ne´ all’insegnante (da s.u. n. 9346 del 2002 sino al 2010).

6 Cfr. Cass., 13 marzo 2009, n. 6167, in Giust. Civ. Mass., 2009,

3, 446, per cui: «Nel caso in cui il fideiussore abbia sottoscritto il documento contrattuale in bianco senza l’indicazione del be- neficiario e si dolga della successiva apposizione del nominativo del beneficiario in modo difforme da quello pattuito, colui che intende avvalersi della scrittura non e` tenuto a proporre istanza di verificazione della stessa, non ribadendosi in un caso di di- sconoscimento della sottoscrizione, ed incombendo, invece, sul fideiussore sottoscrittore che abbia proposto l’eccezione del- l’abusivo riempimento contra pacta l’onere di provare la relativa circostanza, senza che il medesimo sia tenuto a proporre querela di falso, necessaria, invece, nel caso in cui si assuma che il riem- pimento sia avvenuto absque pactis»; Id., 10 marzo 2006, n. 5245, in Mass. Giur. It., 2006, secondo cui: «La denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposi- zione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis, non anche nell’ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo contra pacta: nel primo caso, in- fatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicche´ l’interpolazione del testo investe il

modo di essere oggettivo dell’atto, tanto da realizzare una vera e propria falsita` materiale, che esclude la provenienza del docu- mento dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, tale prove- nienza non puo` essere esclusa, in quanto attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il ri- sultato espressivo prodotto dalla formula che sara` adottata dal riempitore. Cio` che rileva, ai fini dell’esclusione della querela di falso, e` che il riempitore sia stato autorizzato al riempimento, mentre nessuna importanza ha il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica di- versa da quella alla quale si riferisce l’autorizzazione. (In appli- cazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza im- pugnata, la quale, in riferimento al riempimento di cambiali in bianco, aveva escluso che fosse necessaria la querela di falso per dimostrare che i titoli erano stati abusivamente utilizzati dal cre- ditore, per documentare un finanziamento diverso da quello per il quale erano stati originariamente rilasciati».

7

Lo rileva Galgano, Diritto civile e commerciale, Padova, 2004, II, 1, 264 e segg.

8 Sul punto Spina, op. cit., 2245.

Diritto Civile | RESPONSABILITAvDELL’ISTITUTO SCOLASTICO 590

4.2. La sentenza impugnata contrasta, evidentemente, con questi principi. Oltre ad ignorare il duplice titolo di respon- sabilita` e la facolta` di scelta in capo al danneggiato, non ha valutato la portata degli obblighi contrattuali derivanti al- l’amministrazione scolastica dall’iscrizione dell’alunno.

Con l’iscrizione, gli alunni sono affidati all’amministrazio- ne scolastica, che esplica il proprio servizio attraverso il per- sonale — docente e non — e mediante la messa a disposi- zione di locali, laboratori ecc. Dall’iscrizione deriva a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’inco- lumita` dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della pre- stazione scolastica in tutte le sue espressioni. Quindi, anche l’obbligo di vigilare, predisponendo gli accorgimenti neces- sari a seconda della conformazione dei luoghi, affinche´ nei locali scolastici non si introducano terzi (persone o animali) che possano arrecare danni agli alunni. — Omissis.