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(1) Lease back: chiaroscuri applicativi fra funzione di finanziamento e garanzia

R EVOCA DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

Cassazione civile, II Sezione, 1o marzo 2011, n. 5037 — Schettino Presidente — Mazzacane Re- latore — Fucci P.M. (diff.) — DE.MA.LU.MA. ed altri (avv. Zompı` ed altri) - M.A. (avv. D’Ambrosio).

Rigetta App. Lecce, 20 novembre 2004. Successione legittima e testamentaria — Revoca- zione delle disposizioni testamentarie per sopravve- nienza di figli — Atto dispositivo del figlio naturale di rinuncia dietro corrispettivo all’eredita` — Forma — In genere — Forma solenne — Necessita` — Esclu- sione (C.c. art. 687).

L’atto con il quale, aperta la successione, si dispone dei diritti successori dietro versamento di una somma di denaro (da parte del figlio naturale a cui favore opera la revoca di diritto del testamento), non e` soggetto alle formalita` previste per la rinuncia all’eredita` (1).

Omissis. — Venendo quindi all’esame del ricorso si

rileva che con l’unico articolato motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 487, 687 e 1418 c.c., censurano la sentenza impugnata anzitutto per aver affermato l’imperativita` della disposizione di cui all’art. 687 c.c. e conseguentemente la nullita` della scrittura privata del 22-5-1985 attraverso cui le parti avrebbero ten- tato di eludere tale precetto inderogabile.

I ricorrenti rilevano che l’erroneita` di tale assunto emerge chiaramente dalla stessa formulazione dell’art. 687 c.c. nella parte in cui stabilisce che “se i figli o discendenti non ven- gono alla successione e non si fa luogo alla rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto”; la lettera della norma, in- fatti, dimostra che la “ratio” della revoca riguarda solamente la tutela degli interessi patrimoniali dei figli o discendenti che dovrebbero avvantaggiarsene; inoltre e` pacifico che tra le varie ipotesi cui fa riferimento la disposizione citata rientra anche il caso di rinuncia all’eredita` del figlio sopravvenuto. I ricorrenti sotto diverso profilo, attinente alla rinuncia di cui alla scrittura privata del 22-5-1985, sostengono poi che la sua pretesa invalidita` non potrebbe certamente desumersi dal divieto dei patti successori di cui all’art. 458 c.c. per la ragione che tale disposizione fa espresso riferimento ai diritti concernenti una successione non ancora aperta, laddove nel- la specie era pacifico che la successione si era aperta ante- riormente alla convenzione di cui alla suddetta scrittura; neppure poteva ritenersi la nullita` della rinuncia posta in essere dal M., come pure sostenuto dalla controparte, per il fatto che costui prima della sentenza di riconoscimento non era stato ancora chiamato all’eredita` di D. M.O. e pertanto non avrebbe potuto validamente disporre dei propri diritti successori; anzitutto doveva tenersi presente che la sentenza di accertamento della paternita` naturale, per il suo carattere dichiarativo, produce effetti a decorrere dalla nascita, cosic- che´ il M., una volta intervenuto l’accertamento giudiziale sul suo “status”, doveva considerarsi fin dall’inizio chiamato al- l’eredita` del padre naturale; inoltre, anche volendo ritenersi che la rinuncia contenuta nella scrittura del 2-5-1985 avesse ad oggetto diritti futuri, non ne scaturirebbe affatto la nullita` della stessa, essendo ammesso che la rinuncia, quale espres- sione dell’autonomia privata, possa riguardare anche diritti futuri ed eventuali, purche´ determinati o determinabili nel loro contenuto o nella loro estensione, come appunto nella specie, dove si trattava di una successione gia` aperta, e dun- que era agevole stabilire l’ampiezza dei diritti, “anche di carattere successorio”, esplicitamente menzionati nella scrit- tura stessa.

I ricorrenti rilevano inoltre l’infondatezza dell’eccezione di controparte relativa alla pretesa nullita` della rinuncia ope- rata dal M. per difetto delle forme solenni prescritte dall’art. 519 c.c., posto che la rinuncia suddetta non si configurava come rinuncia all’eredita` prevista da tale norma, configuran- do invece un negozio dispositivo traslativo dei suoi diritti successori non soggetto alle formalita` previste dall’art. 519 c.c.

La censura e` fondata nei termini che saranno ora specifi- cati.

La sentenza impugnata ha ritenuto che l’art. 687 c.c. ha natura di norma imperativa perche´ tutela gli interessi suc- cessori dei figli e dei discendenti del testatore e si fonda sulla presunta volonta` dello stesso il quale, se avesse voluto o non avesse ignorato di avere figli o discendenti, avrebbe diversa-

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Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 1994; Ferri, Disposizioni generali sulle successioni, in Comm. C.C. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997. In tema di con- tenuto atipico del testamento v. anche Giampiccolo, Il conte-

nuto atipico del testamento – Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volonta`, Milano, 1954; Cuffaro, Il testamento, in Trat-

tato breve delle successioni e donazioni a cura di Rescigno, Pa-

dova, 2010.

Diritto Civile | REVOCA DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE 586

mente disposto delle proprie sostanze con il testamento, ed ha aggiunto che la legge, sancendo la revoca di diritto delle disposizioni testamentarie effettuate nella ricorrenza di tali presupposti, prescinde da qualsiasi prova di una volonta` contraria del testatore, cosicche´ l’inefficacia del testamento consegue “ipso iure”.

Da tale premessa in diritto la Corte territoriale ha ritenuto la nullita` del negozio di cui alla scrittura privata del 22-5- 1985 in quanto le parti, in contrasto con l’art. 687 c.c., ave- vano riconosciuto piena efficacia a disposizioni testamenta- rie delle quali la norma citata prevedeva la revoca di diritto nella ricorrenza delle specifiche circostanze ivi previste; in altri termini, ha aggiunto il giudice di appello, nel momento in cui il M. era stato riconosciuto figlio naturale di D.M.O. con sentenza del Tribunale di Lecce del 21-4-1991, le dispo- sizioni a contenuto patrimoniale contenute nel testamento redatto da quest’ultimo erano state revocate di diritto con decorrenza dal 20-7-1983, cosı` aprendosi la successione “ab intestato”.

Tale convincimento non puo` essere condiviso in quanto il giudice di appello, pur partendo da una premessa logica e giuridica corretta, ne ha tratto conseguenze erronee in ordi- ne alla ritenuta nullita` del negozio di cui alla scrittura privata del 22-5-1985 con la quale il M. aveva rinunciato a tutti i suoi diritti di carattere patrimoniale (ivi compresi quelli succes- sori) derivanti dal suo preteso stato di figlio naturale dietro versamento della somma di L. 130.000.000.

E` invero indubitabile che, a seguito del riconoscimento di M.A. quale figlio naturale di D.M.O. con sentenza del Tri- bunale di Lecce del 21-4-1991, le disposizioni di natura pa- trimoniale contenute nel testamento olografo del 16-7-1983 sono state revocate di diritto con decorrenza dal 20-7-1983, giorno dell’apertura della successione dello stesso D.M.O., ai sensi dell’art. 687 c.c., comma 1, norma che ha il suo fondamento oggettivo nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni (Cass. 9-3-1996 n. 1935), cosı` aprendosi la succes- sione “ab intestato” in favore dell’unico erede legittimo, ov- vero appunto il M. stesso.

Sulla base di tali presupposti quest’ultimo nella rilevata qualita` ben poteva disporre da allora dei suoi diritti succes- sori (considerato che la sentenza di accertamento della fi- liazione naturale dichiara ed attribuisce uno “status” che conferisce al figlio naturale i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva fin dalla nascita vedi, “ex multis” Cass. 3-11-2006 n. 23596; Cass. 17-12-2007 n. 26575), come in effetti e` avvenuto con la scrittura privata del 22-5-1985 con la quale egli aveva rinunciato a tali diritti in favore di D.M.L. e D.M.A. dietro un corrispettivo in de- naro, circostanza quest’ultima che evidenzia che egli aveva posto in essere una rinuncia traslativa a diritti di cui egli era divenuto titolare proprio in base alla successione legittima,

posto che altrimenti il versamento della suddetta somma non avrebbe avuto alcun titolo.

Pertanto, contrariamente all’assunto della sentenza impu- gnata, la pattuizione suddetta, lungi dall’eludere l’art. 687 c.c. e sottrarre alla regolamentazione delle parti gli interessi successori dei figli la cui esistenza era ignorata dal testatore al momento della redazione del testamento, ha consentito al M., unico soggetto nella specie titolare degli interessi tutelati dalla suddetta norma, di disporre di diritti a lui spettanti proprio in seguito alla revoca di diritto del citato testamento olografo.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in seguito all’accoglimento del ricorso; questa Corte, poi, con- siderato che il giudice di appello non ha rilevato altri profili di nullita` del negozio di cui alla scrittura privata del 22-5- 1985 oltre quello sopra enunciato, e che quindi non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta la domanda proposta dal M. con atto di citazione notificato il 12-10-1993 dinanzi al Tribunale di Lecce.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura con- troversa delle questioni oggetto di causa, per compensare interamente tra le parti le spese sia del giudizio di appello che del presente giudizio. — Omissis.

(1) La Corte di cassazione, affermata la validita` dell’atto con il quale il figlio legittimato rinuncia ai diritti successori dietro corrispettivo di un prezzo, stabilisce che tale negozio non e` soggetto ad alcun onere formale.

I giudici di cassazione, muovendo dalle medesime premesse della Corte territoriale, sostengono la natura imperativa dell’art. 687 c.c. attraverso il richiamo a precedenti analoghi1, che ravvisano il fondamento og- gettivo della norma richiamata, nella modificazione di una situazione familiare in relazione alla quale il testa- tore aveva disposto dei suoi beni2.

La norma, infatti, prescindendo dalla manifestazione di volonta` del de cuius, prevede l’eliminazione delle disposizioni del testatore in relazione alla situazione oggettiva, rappresentando nel particolare un’«ipotesi di caducazione legale del testamento»3.

Sulla base di tali presupposti, in relazione all’ipotesi del figlio naturale, l’effetto eliminatorio si produce an- che qualora la legittimazione sopravviene in esito al perfezionamento del testamento purche´, come soste- nuto da recente giurisprudenza4, il riconoscimento sia stato operato dal de cuius nel tempo anteriore rispetto alla redazione della volonta` testamentaria5.

1 Cass., Sez. II, 9 marzo 1996, n. 1935, in Mass. Giur. It., 1996.

Anche la giurisprudenza meno recente e` orientata in tal senso: Cass., 22 agosto 1956, n. 3146, in Giust. Civ., 1957, I, 1116; Id., 6 ottobre 1954, n.3298, ivi, 1954, I, 222; Id., Sez. II, 3 novembre 2006, n. 23596, in Mass. Giur. It., 2006.

2 In dottrina si rileva come l’applicabilita` della revoca del

testamento ex art. 687 c.c. all’ipotesi del figlio naturale, ricono- sciuto prima del testamento ma legittimato successivamente con dichiarazione giudiziale, e` indice di acquisizione da parte del figlio naturale di una situazione migliore, che comporta la revo- ca delle disposizioni testamentarie a carattere patrimoniale. Cosı` Rossi Carleo, voce “Revoca degli atti”, in Enc. Giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991, 15. V. in particolare Cicu, Il testamento, Milano, 1951. Di recente Palazzo, Le successioni, in Tratt. Dir.

Priv. a cura di Iudica, Zatti, Milano, 2000. V. anche Cuffaro- Delfino, Comm. C.C. a cura di AA.VV., II, Delle successioni

(artt. 565-712), Milano, 2010; Bonilini, Manuale di diritto ere-

ditario e delle donazioni, Torino, 2006.

3 Bianca, Diritto Civile, II, La famiglia. Le successioni, Mi-

lano, 2005, 828. V. anche Bonilini (diretto da), Trattato di

diritto delle successioni e delle donazioni, II, Milano, 2009,

1735. La revocazione ex art. 687 c.c. ha un fondamento contro- verso. Secondo parte della dottrina, la ratio discende dalla pre- sunzione della volonta` del testatore, il quale avrebbe disposto diversamente «si nascituros filios cogitasset». Tuttavia, se- guendo un orientamento prevalente sia in dottrina che in giu- risprudenza, il fondamento del dispositivo risiede nel contem- peramento degli interessi successori dei discendenti. V. anche Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, II, Milano, 1964.

4 Cass., Sez. II, 9 marzo 1996.

5 Pertanto, i figli naturali non riconosciuti e quelli non rico-

noscibili non possono beneficiare della revocazione di diritto; Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in

Comm. C.C. a cura di magistrati e docenti, II, Torino, 1978, 386.

Tuttavia un indirizzo ormai risalente ritiene che, anche nell’ipo- tesi di dichiarazione giudiziale, non trova applicazione l’istituto della revocazione, poiche´ l’intervenuto riconoscimento giudi- ziario del figlio naturale non muterebbe, nei confronti del testa- tore, la situazione del figlio non riconosciuto; Talamanca, Suc-

La suprema Corte ha affermato la revoca di diritto delle disposizioni testamentarie, con conseguente de- correnza delle disposizioni revocate dal momento del- l’apertura della successione e, discostandosi dalla pro- nuncia dei giudici d’appello, ha sostenuto la piena va- lidita` della scrittura privata intervenuta dopo l’apertu- ra della successione ab intestato.

In questo senso, l’intervenuta sentenza di accerta- mento della filiazione attribuisce al figlio naturale quei diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva6.

Pertanto, afferma la Corte, «[...] quest’ultimo nella rilevata qualita` ben poteva disporre da allora dei suoi diritti successori [...]»7, escludendo, peraltro, qualsiasi previsione dei patti successori di cui all’art. 458 c.c. La sentenza consente di accennare all’interessante problema della forma prevista per la rinuncia inerente a diritti derivanti da una successione gia` aperta.

La decisione segue, sul punto, la dottrina piu` recen- te8che, in assenza di espresse norme di carattere ge- nerale, ammette la previsione di atti traslativi di diritti ereditari pur in assenza di forme solenni dell’atto, al fine di raggiungere un conveniente assetto di interessi in relazione alle sostanze ereditarie.

Secondo tale impostazione, il fondamento del forma- lismo «mira all’esigenza di responsabilizzazione del consenso, ed alla certezza dell’atto»9.

Il divieto di analogia sancito per le norme eccezionali dall’art. 14 delle disp. prel. c.c. non preclude tuttavia un’interpretazione estensiva della norma, consentendo cosı` il compimento, senza il formalismo richiesto, di un atto di uguale portata.

La rinuncia traslativa dietro versamento di un corri- spettivo in denaro, secondo l’orientamento richiama- to10, non puo` configurarsi quale rinuncia a eredita` ex art. 519 c.c., trattandosi invece di un contratto atipico e in quanto tale non soggetto alle forma richiesta dal citato articolo.

A ben vedere, una tale accordo sarebbe in realta` una rinuncia traslativa o impropria11, che, al di la` del no- men, rivestirebbe nella realta` un vero e proprio con- tratto.

Sul tema, la giurisprudenza12 condivide l’orienta- mento della dottrina e, riconducendo l’atto traslativo nella medesima prospettiva di un negozio atipico con effetto retroattivo dall’apertura della successione, la- scia spazio alla validita` della scrittura pur in assenza delle formalita` prescritte per la rinuncia ai diritti ere- ditari.

Tuttavia, un indirizzo giurisprudenziale meno recen- te13opera una distinzione tra l’osservanza delle forma-

lita` obbligatorie rispetto ai terzi e la rinuncia mediante forma contrattuale tra coeredi, desumendosi, in tal caso, la certezza della rinuncia anche da fatti conclu- denti14.

La natura traslativa della scrittura privata con la quale l’erede rinuncia ai diritti successori, non configurando un atto in parte oneroso e in parte gratuito, pone le parti in una situazione simmetrica. In tal senso, il trasferi- mento a titolo oneroso fa sı` che non sia necessaria l’os- servanza di forme solenni ai fini di validita` dello stesso. Alla luce di quanto esposto, si puo` affermare che la rinuncia traslativa a diritti successori appartenenti al figlio naturale non puo` considerarsi quale elemento elusivo dell’art. 687c.c., in quanto la stessa scrittura privata, intervenuta la sentenza di riconoscimento, ha permesso al figlio naturale di disporre validamente dei diritti successori con decorrenza dall’apertura della successione.