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(1) Lease back: chiaroscuri applicativi fra funzione di finanziamento e garanzia

S UCCESSIONE TESTAMENTARIA

Cassazione civile, II Sezione, 3 marzo 2011, n. 5131 — Oddo Presidente — Mazzacane Relatore — Carestia P.M. (diff.) — Silva (avv.ti Facchino, Paiar) - Gorano ed altri (avv.ti Di Rienzo, De Finis). Successione legittima e testamentaria — Testamen- to in genere — Disposizioni a favore di persona in- certa — Criterio di determinabilita` del beneficiario (C.c. art. 628).

Ai fini dell’identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazio- ne in essere all’atto della redazione del testamento, bensı` a quella che si sia realizzata fino alla morte del testatore, essendo possibile che egli si riferisca ad una situazione futura dal cui verificarsi emerga l’individuazione del sog- getto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non cono- sciuta (1).

Omissis. — Per ragioni di priorita` logico-giuridica oc-

corre esaminare anzitutto il primo motivo del ricorso incidentale con il quale S.C. e S.S., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 628 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla l’istituzione di erede con- tenuta nella scheda testamentaria del 1995 per l’assoluta ge- nericita` della designazione quale erede del soggetto che si sarebbe preso cura della testatrice; premesso che il testamen- to deve essere interpretato nel senso di prediligere, tra le

9 V. nota 1. 10 V. nota 2. 11

Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., 1060; Cass., 29 ottobre 1999, n. 12144, in Rep. Foro It., 1999, Rappresentanza nei contratti (5490) n. 13.

12 Cass., 9 giugno 1987, n. 5040, in Rep. Foro It., 1987, Rap-

presentanza nei contratti (5490) n.15.

13 Cass., 9 marzo 1985, n. 1901, in Foro It., 1985, I, 2006; in Resp. civ. e prev., 1986, 1, 62.

14 Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli,

1997, 292.

15 Cass., 14 maggio 1990, n. 4118, in Giur. It., 1991, 7, 818,

con nota di Bolzano; in Foro It., 1991, 4, 1191.

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In dottrina v. Bianca, Diritto civile, cit., 115; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, cit., 291; in giu- risprudenza v. Cass., 20 febbraio 1987, n. 1817, in Rep. Foro It., 1987, Contratto in genere (1740) n. 355; Id., 28 aprile 1986, n. 2945, ivi, 1986, Rappresentanza nei contratti (5490) n. 7; Id., 25 agosto 1986, n. 5170, ibid., Rappresentanza nei contratti (5490) n. 5.

varie interpretazioni, quella favorevole alla sua conservazio- ne, i ricorrenti incidentali assumono che il riferimento della testatrice, quanto al soggetto beneficiario del suo patrimo- nio, a “chi mi curera`”, rendeva valida la disposizione in quan- to riguardante persona certamente determinabile seppur in- determinata, da individuare, in base al chiaro criterio enun- ciato dalla C., tra i pochi parenti e conoscenti che avevano avuto rapporti con quest’ultima nel periodo 1996/1998.

La censura e` fondata.

La Corte territoriale ha ritenuto che la disposizione con- tenuta nel secondo testamento redatto il 26-12-1995 da C.E. del seguente tenore: “Nelle piene facolta` mentali lascio

tutto quel che possiedo a chi mi curera`” non forniva parame-

tri utili alla individuazione del soggetto beneficiario atteso che, a fronte di un periodo piu` o meno lungo di necessita` della “de cuius” di affidarsi ad altra o piu` persone per la sua cura, sarebbe rimasta una assoluta incertezza se attribuire tale qualifica di erede a chi avrebbe garantito una assistenza materiale non specialistica, a casa o in un centro ospeda- liero, o al medico curante o a chi avrebbe assicurato soste- gno morale o spirituale; ha poi considerato dato di comune esperienza che nella maggior parte dei casi la cura di una persona anziana e non del tutto sufficiente richiede l’avvi- cendarsi di piu` figure di riferimento con la conseguente as- soluta impossibilita` di procedere alla determinazione del- l’erede in mancanza di qualsiasi ulteriore specificazione da parte del testatore.

Tale convincimento non puo` essere condiviso in quanto frutto di una valutazione astratta della disposizione della testatrice che ha precluso in radice di accertare la possibilita` di identificare il beneficiario (o i beneficiari) della disposi- zione stessa.

Invero il riferimento della C. a “chi mi curera`” consente di affermare che ella ha inteso richiamarsi, quanto a detta iden- tificazione, non alla situazione in essere all’atto della reda- zione del testamento in oggetto, bensı` a quella che si sarebbe via via realizzata fino alla sua morte in evidente relazione alle sue future esigenze di assistenza, cosicche´ il criterio indicato, ai fini di poter verificare se esso fornisse univoci dati oggettivi per la determinazione del beneficiario, avrebbe dovuto es- sere applicato con specifico riferimento alla situazione esi- stente al momento dell’apertura della successione (vedi in tal senso Cass. 8-2-1962 n. 2629); in altri termini, poiche´ la volonta` del testatore ai sensi dell’art. 628 c.c., deve essere almeno determinabile, e` possibile che il “de cuius” faccia riferimento ad una delineata futura situazione di fatto dalla cui realizzazione emerga in termini inequivocabili l’indivi- duazione del soggetto beneficiario (anche qualora si tratti di persona neppure conosciuta dal testatore), come appunto nella fattispecie, dove occorre verificare la sussistenza o me- no di persone che si siano prese cura della C. dall’epoca di redazione del testamento fino alla sua morte.

E` quindi necessario procedere in sede di rinvio ad un nuovo accertamento di tale punto decisivo della controversia alla luce delle considerazioni esposte onde verificare se sia possibile identificare in modo chiaro ed inequivocabile la persona onorata dalla disposizione testamentaria in oggetto, con l’esclusione, in tale ipotesi, della sua nullita` ai sensi del- l’art. 628 c.c. — Omissis.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo S.L.R., denunciando violazione del- l’art. 625 c.c., ed omessa motivazione, afferma che la senten- za impugnata non ha trattato il primo degli argomenti ad- dotti dall’esponente al fine di contestare la pretesa della G. di ricevere, oltre il denaro che la testatrice teneva presso di se´, anche i libretti bancari, il saldo del conto corrente esistente all’apertura della successione e quanto confluito in esso alla scadenza delle obbligazioni successivamente all’apertura

della successione; infatti il giudice di appello, ritenendo di poter ricondurre l’insieme di quei cespiti di diversa natura al

legato di tutto il mio capitale in “denaro”, non si e` posto il

problema se tale disposizione potesse essere letta disgiunta- mente da tutte le altre disposizioni a titolo particolare ivi contenute, caratterizzate dal ricorso alle virgolette per con- ferire una evidente connotazione beffarda all’esclusione dal- la successione delle altre persone ivi nominate (“Lascio ai

miei cugini R. e G.P. tutto il mio “disprezzo”... a G.S. una “pesetas bucata”... a S.C.” la speranza” di poter avere qualcosa di mio”); infatti occorreva chiedersi se anche nella disposi-

zione successiva virgolettata quanto alla parola denaro vi fosse lo stesso proposito di mandare elusa una piu` ampia aspettativa, destinando soltanto una elemosina in denaro alla cugina che, evidentemente, aveva ostentato le proprie pra- tiche devozionali in favore della testatrice al fine di captarne la benevolenza a proprio beneficio.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, dedu- cendo violazione e falsa applicazione dell’art. 625 c.c. ed omessa ed insufficiente motivazione, assume che comun- que, pur volendo escludere che anche la disposizione parti- colare in favore della G. avesse lo stesso intento irrisorio tipico di tutti gli altri legati, tuttavia la statuizione relativa all’oggetto di tale legato e` censurabile sotto altri profili; in- vero l’affermazione secondo cui il riferimento della “de

cuius” al proprio capitale in denaro non consentirebbe di

operare alcuna distinzione tra denaro in contanti e denaro custodito attraverso strumenti bancari trascura di conside- rare che anche il linguaggio corrente conosce una differen- ziazione tra denaro inteso nella sua materialita` ed i crediti, per loro natura immateriali; quantomeno non poteva essere ignorata la distinzione tra disponibilita` finanziaria imme- diata ed investimenti in titoli di credito (come le obbliga- zioni) che possono essere tramutati in denaro solo mediante operazioni di negoziazione.

Le enunciate censure restano assorbite all’esito dell’acco- glimento del primo motivo del ricorso incidentale; infatti l’eventuale accertamento in sede di rinvio che l’istituzione di erede effettuata dalla C. con il secondo testamento non sia nulla ai sensi dell’art. 628 c.c. comporterebbe la caducazione del primo testamento olografo del 24-3-1985 (con il quale era stato designato erede universale il fratello A.) e dunque il venir meno della qualita` di erede per rappresentazione di S.L.R.; tale evenienza comporterebbe quindi il venir meno dell’interesse di quest’ultima ad impugnare la statuizioni del- la sentenza del giudice di appello riguardo al contenuto del legato disposto in favore della G. con il testamento olografo del 26-12-1995. — Omissis.

(1) La sentenza in epigrafe consente alla suprema Corte di pronunciarsi sul criterio per la determi- nabilita` dei soggetti beneficiari di una disposizione te- stamentaria laddove il testatore non abbia provveduto a specificarli in maniera sufficientemente determinata. In base all’art. 628 c.c., «e` nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata». Questa norma sancisce la nullita` della clausola di ultima volonta`, qualora il de cuius, nel designare un soggetto, non fornisca all’inter- prete indicazioni per una certa identificazione della persona beneficiata, ne´ con riguardo al momento della redazione del testamento (perche´ non e` possibile attri- buire alcun significato alle parole usate dal testatore), ne´ con riferimento al momento dell’apertura della suc- cessione1. La ratio sottesa a tale disposizione e` rinve- 1 Cosı` Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto

italiano, I, Milano, 1964; Capozzi, Successioni e donazioni, I, Milano, 2009. In generale, sull’art. 628 c.c., v. Bonilini, Il te-

stamento. Lineamenti, Padova, 1995; Gardani Contursi Lisi,

Dell’istituzione di erede e dei legati, in Comm. C.C. a cura di

Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1983; Bigliazzi Geri, Il te-

stamento, in Tratt. Dir. Priv. a cura di Rescigno, VI, Successioni,

II, Torino, 1982; Auletta, Disposizioni a favore di persona in-

certa, in Le successioni testamentarie a cura di Bianca, Torino,

1983; Burdese, Successioni e donazioni, Torino, 1982; Azzari-

Diritto Civile | SUCCESSIONE TESTAMENTARIA 584

nibile nel principio generale secondo il quale una di- chiarazione di volonta` non produce effetti se non ri- sulti essere sufficientemente chiara e determinata nei suoi elementi essenziali, se resta non intellegibile, no- nostante l’ausilio degli strumenti ermeneutici predi- sposti dall’ordinamento. In questa materia, in partico- lare, emerge inoltre il principio del favor testamenti da parte del legislatore, sulla base del quale fra le diverse interpretazioni possibili deve prediligersi quella che consente la conservazione, piuttosto che la caducazio- ne, della disposizione testamentaria2. L’art. 628 c.c. e` dunque l’espressione del principio di certezza, che unitamente a quelli di personalita`, revocabilita` e for- malismo costituisce il perno attorno al quale ruota la normativa predisposta in tema di successione testa- mentaria.

Tale disposizione e` considerata un’integrazione del disposto dell’art. 625 c.c., che ha a oggetto l’ipotesi di errore ostativo nell’indicazione del chiamato; applica- zioni del principio di certezza sono considerate le nor- me di cui agli artt. 6293e 630 c.c. La prima delle due disposizioni ha a oggetto le disposizioni a favore del- l’anima e sancisce la salvezza delle sole disposizioni nelle quali siano determinati i beni o possa essere de- terminata la somma da impiegarsi. La norma di cui all’art. 630 c.c. che ha a oggetto le disposizioni testa- mentarie in favore dei poveri puo`, senza dubbio, con- siderarsi una norma integrativa dell’incompleta mani- festazione di volonta` del testatore4, dal momento che dispone che il lascito in favore dei poveri sia attribuito ai poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte e che i beni siano devoluti al Comune. Nelle ultime due diposizioni citate emerge che l’intervento suppletivo del legislatore e` diretto a colmare la situazione di incertezza riguardo all’indivi- duazione del beneficiario di una disposizione testa- mentaria, incertezza che, altrimenti, condurrebbe alla loro invalidita`.

Come si e` detto, l’indeterminatezza sic et simpliciter circa la persona del beneficiario di una disposizione testamentaria non e` causa di nullita` della stessa. La disposizione di cui all’art. 628 c.c. contempla due fat- tispecie di nullita`: la prima riguarda l’ipotesi in cui non sia possibile attribuire un significato risolutivo alle pa- role utilizzate dal disponente (come ad esempio il caso in cui la designazione non corrisponde ad alcuna per- sona, ma e` frutto di immaginazione, oppure il caso in cui esista effettivamente un soggetto avente le genera- lita` espresse dal testatore, ma risulta impossibile che a esso il testatore abbia voluto riferirsi5). La seconda, invece, attiene al caso in cui le espressioni utilizzate risultino incomplete e non si possa procedere a un’in- tegrazione della volonta` del testatore neanche attraver- so il ricorso a elementi oggettivi, richiamati dallo stesso disponente, estrinseci al testamento stesso. L’indivi- duazione di tali elementi esterni puo` avvenire in un duplice modo: mediante la relatio6in senso formale7, con riguardo a una volonta` gia` manifestata dallo stesso testatore, ovvero mediante la relatio in senso sostan- ziale, che si ha quando viene affidato a un terzo il compito di integrare la disposizione testamentaria; quest’ultima, pero`, ha carattere eccezionale, infatti opera nelle sole ipotesi previste dalla legge. Cio` e` con- sentito dalla norma di cui all’art. 631 c.c., la quale, pero`, contempla tale possibilita` soltanto laddove il te- statore medesimo abbia provveduto a indicare delle categorie entro cui effettuare tale scelta. Si sono rite- nute, pero`, valide, e cio` emerge anche dalla sentenza in commento, quelle disposizioni in favore di persona non espressamente indicata dal testatore, ma determi- nabile in base a una situazione futura, come un avve- nimento o una qualita` particolari.

Con specifico riferimento al caso di cui si discorre, l’indeterminatezza circa la persona del beneficiario scaturiva, secondo la pretesa attorea, dall’utilizzo, da parte del testatore, dell’espressione «a chi mi curera`»;

ti, voce “Successioni (diritto civile): successione testamenta- ria”, in Noviss. Dig. It., XVIII, Torino, 1977; Cicu, Testamento, 2aed., Milano, 1951; Barassi, Le successioni per causa di morte,

3aed., Milano, 1947; Palazzo, Le successioni, in Tratt. Dir. Priv.

a cura di Iudica, Zatti, II, Milano, 2000; Bonilini-Conforti- ni, Codice commentato delle successioni e delle donazioni, Tori- no, 2011.

2 In tema di interpretazione del testamento con riferimento al

principio del favor testamenti, cfr. Trib. Treviso, 27 marzo 1999, n. 457, in Corriere Giur., 2000, 1232. Inoltre Baralis, L’inter-

pretazione del testamento, in Successioni e donazioni a cura di

Rescigno, I, Padova, 1994. La Corte di cassazione, con sentenza 19 marzo 2001, n. 3940, in Giur. It., 2002, 733, si e` espressa nel senso che la volonta` del testatore puo` desumersi anche da ele- menti estrinseci rispetto alla scheda testamentaria, quali la cul- tura, l’istruzione, il contesto sociale. Nello stesso senso, cfr. Cass., 28 dicembre 1993, n. 12861, in Giur. It., 1994, I, 1768, con nota di Masucci; Id., 24 agosto 1990, n. 8668, in Mass. Giur. It., 1990, secondo cui l’indagine circa l’interpretazione della scheda testamentaria si basa non solo su criteri ermeneutici oggettivi previsti nella disciplina contrattuale, ma anche e soprattutto su principi di carattere soggettivo diretti a cogliere la reale volonta` del testatore, al di la` delle espressioni che lo stesso ha in concreto adoperato.

3 Cfr. Cass., 6 agosto 2003, n. 11844, in Riv. Notar., 2004, 4,

1055, con nota di Moscatiello, Considerazioni in tema di

individuazione del beneficiario delle disposizioni a favore dei po- veri e ruolo della volonta` del testatore. Ieva, Manuale di tecnica

testamentaria, Milano, 1996.

4

Marinaro, Commento agli artt. 601-648, in C.C. annotato a cura di Perlingieri, Torino, 1980, 341.

5 Cfr. Cicu, op. cit., 189.

6 In riferimento al negozio giuridico per relationem, in gene-

rale, v.: Cecchetti, voce “Negozio per relationem”, in Enc.

Giur. Treccani, XX, Roma, 1990; Nicolo`, La relatio nei negozi

formali, in Riv. Dir. Civ., 1972, 117. Con specifico riguardo alla

materia successoria, si rimanda a Irti, Disposizione testamenta-

ria rimessa all’arbitrio altrui, Milano, 1967; Giordano-Mon- dello, Il testamento per relazione. Contributo alla teoria del

negozio per relationem, Milano, 1966.

7 Taluni autori (Cicu, op. cit., 188; Allara, Il testamento,

Padova, 1934, 252) ammettono il ricorso alla relatio formale anche laddove il testamento non sia dotato di tutti i requisiti formali richiesti dalla legge, ma solo di quelli essenziali ai fini della dimostrazione della provenienza del documento dal testa- tore, come l’autografia. Secondo Barbero, Sistema del diritto

privato, 3aed., a cura di Liserre e Floridia, Torino, 2001, la relatio formale in materia testamentaria deve essere limitata alla

fattispecie in cui la scheda stessa presenti tutti gli elementi for- mali di un testamento valido. In giurisprudenza, cfr. Trib. Vo- ghera, 28 gennaio 1998, in Vita Notar., 1999, 55, con nota di Ferro, secondo cui e` valido il testamento olografo contenente una clausola di relatio, che rimandi a un documento esterno al testamento, quale imprescindibile completamento della dispo- sizione di ultima volonta`, alla sola condizione che la relatio formale sia espressamente manifestata attraverso la forma testa- mentaria e contenga un rinvio a un dato estrinseco e determi- nato.

la suprema Corte afferma, invece, che non e` ravvisabile tale supposta indeterminatezza, dal momento che il beneficiario era determinabile avuto riguardo alla cer- chia dei pochi parenti e conoscenti con cui la de cuius aveva intrattenuto rapporti in un circoscritto periodo di tempo. Al contrario, i giudici di merito avevano asserito che l’espressione era da considerarsi ambigua e l’individuazione del beneficiario incerta, sulla base della considerazione che la cura di una persona anzia- na, generalmente, vede coinvolte piu` figure, con con- seguente impossibilita` di accertare con certezza a chi il testatore volesse riferirsi.

Dalla pronuncia in commento emerge, seppur inci- dentalmente, un aspetto sul quale e` opportuno soffer- marsi. Nel testamento oggetto della controversia erano contenute, tra le altre, disposizioni di carattere non patrimoniale (quali la revoca dei precedenti testamen- ti); con riguardo a queste ultime si suole contrapporre il contenuto atipico (di cui esse sono espressione) al contenuto tipico del testamento. In riferimento al pri- mo, in dottrina si sono avvicendati due distinti orien- tamenti, alla cui base vi e` una diversa ricostruzione della causa del negozio di ultima volonta`.

Secondo una prima teoria, il testamento e` un negozio all’interno del quale possono essere contenute soltanto le tradizionali disposizioni di istituzione di erede o le- gatario; un negozio all’interno del quale sarebbe con- tenuta una serie di sotto-negozi, tutti caratterizzati dal contenuto patrimonialistico8, essendo le ipotesi di di- sposizioni a contenuto non patrimoniale soltanto quel- le previste dalla legge (sulla base di un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 587, comma 2, c.c.).

In base al secondo orientamento, indubbiamente prevalente, il testamento e` qualificabile come negozio complesso, avente lo scopo di regolare gli interessi del de cuius per il tempo in cui egli avra` cessato di vivere; proprio in virtu` di questa sua funzione, tale atto puo` contenere ogni disposizione, sia essa di carattere patri- moniale che non patrimoniale, essendo lo strumento attraverso il quale l’ereditando puo` validamente mani- festarle, in modo da consentire che esse producano effetti al momento della sua morte.