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Se gli imballaggi sono classificati come le merci che essi contengono conformemente alla Regola generale 5 per l'interpretazione del SA, essi saranno trattati come le merci anche per l'applicazio-ne delle regole d'origil'applicazio-ne (da questa regola sono esclusi i prodotti indigeni menzionati l'applicazio-negli accordi col Perù, la Colombia e i Paesi dell'America centrale). Ciò non si applica tuttavia agli imballaggi

che non sono del tipo abituale per il prodotto imballato e che possiedono un proprio valore d'utiliz-zazione, di carattere durevole.

L'origine delle merci presentate in questi imballaggi si determina nel seguente modo:

- Imballaggi che al momento della vendita passano nelle mani dell'acquirente (consumatore) vanno considerati come uno dei componenti della merce contenuta e devono, come ogni altro elemento utilizzato, adempiere i criteri d'origine, previsti per la merce.

- Gli altri imballaggi (p. es. imballaggi per il trasporto), condividono per principio la sorte delle merci che contengono. Essi non devono essere tenuti in considerazione nella valutazione del criterio d'origine relativo alla merce.

L’accordo col Canada presenta una piccola divergenza (cfr. articolo 8, Allegato C dell’accordo).

Esempio:

Pastiglie contenenti ormoni (voce 3004) ottenute impiegando i seguenti materiali di origine terza: - sostanze attive, sostanze ausiliarie e riempitivi Fr. 17.--

- imballaggio (flacone di vetro) Fr. 3.--

- scatola per il trasporto Fr. 1.--

- manodopera e guadagno Fr. 20.--

Prezzo franco fabbrica Fr. 41.--

Per la fabbricazione di medicamenti della voce 3004 possono venir utilizzati materiali di origine terza fino al massimo di 50% del prezzo franco fabbrica della merce.

Nel presente esempio la quota parte dei materiali senza carattere originario ascende a più del 50% del prezzo franco fabbrica della merce fabbricata. Tuttavia, poiché per stabilire il carattere originario del prodotto, non si tiene conto dell'imballaggio per il trasporto, la merce (pastiglie + im-ballaggio per la vendita al minuto) adempie le condizioni della regola d'origine.

7 Determinazione dello Stato d'origine (descrizione semplificata)

Prodotti Stato d’origine

- totalmente ottenuti in Svizzera (prodotti originari) ... Svizzera3 - lavorati sufficientemente in Svizzera (senza cumulo) ... Svizzera2 - originari di un altro Stato contraente, non lavorati in Svizzera ... come

all’importazione2 - originari di uno o parecchi Stati contraenti,

lavorati o trasformati in Svizzera (cumulo):

- impiego di materiali con carattere non originario:

- qualora detti materiali fossero sufficientemente lavorati

(le regole d’origine sono osservate) ... Svizzera2 - qualora detti materiali non fossero sufficientemente lavorati

(le regole d’origine non sono osservate) ... merce non originaria - senza l’impiego di materiali esenti da carattere originario:

- lavorazione: più di un’operazione di poca entità ... Svizzera2 - lavorazione: solo operazione di poca entità:

3 Nell’accordo col Canada non si fa differenza fra origine canadese e origine svizzera/AELS.

- accordi Euro-Med:

- il valore aggiunto in Svizzera supera la plusvalenza

degli altri materiali originari lavorati ... Svizzera

- altri ... Paese nel quale è stato aggiunto il valo-re più elevato - altri accordi ... come

all’importazione

8 Disposizioni varie 8.1 Unità determinante

L'unità determinante per la classificazione tariffale vale anche per l'applicazione delle regole d'ori-gine. Ne consegue che:

- ogni gruppo o complesso di prodotti classificato in un'unica voce doganale secondo le regole del SA, costituisce l'unità determinante;

- quando un invio è costituito da prodotti identici, classificati nella medesima voce di tariffa, ogni prodotto dev'essere considerato singolarmente.

Esempio 1: Una barca a vela e la rispettiva vela sono classificati come un tutto secondo la voce 8903. Esse vanno pertanto trattate come unità anche in merito alla determinazione dell'origine. La vela che se importata separatamente dovrebbe essere assegnata al-la voce 6306, assieme con al-la barca deve adempire le regole d'origine inerenti alal-la voce 8903.

Esempio 2: Un invio di 100 assiemi per la pratica dello sci della voce 6211, ogni singolo assie-me deve adempiere le regole sull'origine.

In merito agli assortimenti di merci cfr. anche la cifra 6.2.

8.2 Elementi neutri

L'origine dell'energia, delle istallazioni, delle macchine e degli utensili, che furono impiegati per la fabbricazione di un prodotto, non influisce sul carattere originario della merce.

Altre merci utilizzate per la fabbricazione di un prodotto sono pure da negligere, se esse non sono entrate a far parte definitivamente nella composizione della merce.

8.3 Separazione contabile dei materiali

A certe condizioni (vedi articoli corrispondenti degli accordi) alcuni accordi prevedono la possibilità della sola separazione contabile (invece dell’immagazzinamento separato) di materiali medesimi o intercambiabili con origine zonale e di altri senza origine zonale.

Le richieste per l'ottenimento di un'autorizzazione per l'applicazione della separazione contabile dei materiali devono essere indirizzate alla Direzione generale delle dogane, sezione Origine, 3003 Berna.

8.4 Ceuta e Melilla (soltanto Accordo Svizzera-CE)

Le province spagnole di Ceuta e Melilla site in Africa, non appartengono al territorio della CE.

Malgrado ciò, nel traffico delle merci con Ceuta e Melilla sono concesse le medesime preferenze doganali applicabili agli Stati CE e EFTA. Fanno stato le disposizioni d'origine degli articoli 37 e 38 del Protocollo n. 3 dell'Accordo Svizzera-CE.

Le prescrizioni concernenti il drawback non sono applicabili nel traffico delle merci con Ceuta e Melilla.

Va notato che nell’ambito del cumulo diagonale Euro-Med tali prodotti non vengono reputati come materiali o prodotti originari della CE.

8.5 Andorra e San Marino (soltanto nell’Accordo Svizzera-CE)

Il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino non fanno parte del territorio della CE.

Entrambi sono tuttavia vincolati alla CE tramite un'unione doganale (il Principato di Andorra sol-tanto per quanto concerne i prodotti dei capitoli da 25 a 97 del Sistema armonizzato).

Per effetto della loro unione doganale con la CE, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino sono tenuti ad applicare all'importazione la tariffa doganale esterna della CE. Ciò implica ad esempio che alle merci originarie della Svizzera dev'essere concessa la preferenza tariffale della Comunità.

In base a due dichiarazioni specifiche allegate all’accordo, anche la Svizzera s'impegna a trattare come prodotti originari della CE i prodotti originari di Andorra (solo quelli dei capitoli da 25 a 97) e di San Marino.

Va notato che nell’ambito del cumulo diagonale Euro-Med tali prodotti non vengono reputati come materiali o prodotti originari della CE.

9 Prove dell'origine per i materiali utilizzati

Le condizioni richieste per i materiali usati nella fabbricazione sono diverse e dipendono dalle re-gole d'origine prescritte per una determinata merce. Sono considerati materiali aventi l'origine giu-sta gli accordi esclusivamente quelli originari di uno Stato contraente.

a) Salto della voce come criterio d'origine

Se per una merce è prescritto il salto della voce come criterio d'origine, è superflua la presen-tazione di una prova dell'origine per i materiali utilizzati allorché questi ultimi sono classificati in una voce di tariffa di quattro cifre diversa da quella del prodotto ottenuto.

Esempio: Tavole di legno della voce 4407 sono trasformate in mobili della voce 9403.

Per questa voce il salto della voce di tariffa vale, in certi accordi, come lavora-zione sufficiente. Atteso che le tavole di legno sono classificate in una voce di tariffa diversa da quella dei mobili finiti, l'origine delle tavole non ha importanza.

Sono invece utilizzati materiali classificati alla medesima voce del prodotto ot-tenuto, quest'ultimo è considerato una merce originaria, solamente se i mate-riali utilizzati sono già delle merci originarie di uno Stato contraente. Per tali materiali dovrà quindi essere presentata la prova dell'origine.

b) Regola della percentuale come criterio d'origine

Se nella lista per un prodotto è prevista una regola di percentuale, si deve prima chiarire se il valore totale dei materiali impiegati (compresi quelli acquistati in Svizzera o in uno Stato con-traente) supera o no la percentuale indicata e se per i prodotti di base sono adempite le altre condizioni della lista. Se il prodotto adempie tutte queste condizioni si avrà un prodotto origi-nario sufficientemente lavorato; in tal caso l'origine dei materiali non ha alcuna importanza.

Esempio: Per motori della voce 8412 di tariffa fa stato, in certi accordi, la regola del valo-re del 40 %. Se il valovalo-re di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del pvalo-rez- prez-zo franco fabbrica del motore fabbricato, quest'ultimo è reputato sufficiente-mente lavorato. Lo status dell'origine dei materiali non ha quindi alcuna impor-tanza.

Se vengono però utilizzati materiali del valore superiore al 40 % franco fabbri-ca, il motore è reputato prodotto originario solamente se la quota parte dei ma-teriali eccedente il 40 % è comprovatamente costituita da prodotti originari dello Stato contraente e corrispondentemente, per questi materiali dovrà essere pre-sentata la prova dell’origine.

9.1 Materiali acquistati all’interno del Paese

(cfr. “Istruzioni sulla dichiarazione dei fornitori su territorio elvetico”)

9.2 Materiali importati direttamente

Come prova dell'origine per i materiali utilizzati importati direttamente dall'estero, vale per principio il certificato doganale d’importazione/la decisione d’imposizione dazio all’importazione oppure al-ternativamente una prova dell’origine originale. Nel caso della decisione d’imposizione deve risul-tare che l'importazione dallo Stato contraente è avvenuta verso presentazione di una prova d'ori-gine.

Per prodotti che devono essere riesportati allo stato immutato oppure come materiale integrato in un altro prodotto in uno dei Paesi partecipanti al cumulo Euro-Med, l’esportatore avrà bisogno sovente delle indicazioni concernenti il cumulo, onde poter allestire correttamente una prova

dell’origine (dovrà eventualmente indicare quei Paesi con cui è già avvenuto un cumulo nel Paese di provenienza dei materiali utilizzati o dei prodotti). Toccherà quindi all’esportatore stesso garanti-re il possesso della garanti-relativa documentazione (dichiarazione d’origine sulla fattura, CCM o dichiara-zione del fornitore all’interno del Paese), permettendogli così un giudizio in reladichiara-zione all’origine della merce. L’importatore farà in modo che una copia della prova dell’origine sia presente nella documentazione, ciò che gli permetterà di attribuire il corrispondente invio, in base alle indicazioni nel certificato doganale / nella decisione dazio.

10 Informazioni e documentazione 10.1 Informazioni su disposizioni d‘origine

Esse sono ottenibili presso tutti gli uffici abilitati a eseguire esami preliminari (indirizzi v. parte Uffi-ci abilitati) e presso il Servizio Origine, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

10.2 Informazioni sulla classificazione di merci nella tariffa

V. Informazioni tariffali

10.3 Documentazione

Alcuni documenti possono essere ordinati presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, Feller-strasse 21, 3003 Berna oppure online al sito Shop pubblicazioni federali per clienti privati: Prodotti in Categoria Ufficio fed. dogane/sicurezza confini (admin.ch). Altri moduli, come i fogli informativi, sono consultabili su Internet (www.bazg.admin.ch).

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