Indice
Disposizioni d'origine ... 3
1 Principio ... 3
2 Prodotti indigeni... 3
3 Lavorazione sufficiente ... 4
3.1 Annotazioni in merito alla lista ... 4
3.1.1 In generale ... 4
3.1.2 Materiali utilizzati ... 5
3.1.3 Livello minimo di lavorazione ... 5
3.1.4 Cambiamento della voce di tariffa ... 5
3.1.5 Tessili ... 5
3.1.6 Definizioni circa il valore ... 6
3.2 Tolleranza generale sul valore in certi accordi ... 6
3.3 Cumulo con prodotti originari ... 7
3.3.1 Cumulo bilaterale ... 8
3.3.2 Cumulo ai sensi dei Paesi aderenti al sistema di cumulo paneuropeo, risp. ai sensi del Sistema di libero scambio Pan-Euro-Med (cumulo diagonale)... 8
3.3.3 Cumulo totale nell’accordo AELS-Tunisia ... 9
3.3.4 Cumulo nell’accordo con il Canada ... 9
3.4 Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una parte contraente (non concerne gli accordi con il Messico, il Cile, il Canada, il Giappone e la Cina) ... 10
3.5 Operazioni di poca entità ... 11
3.6 Disposizioni sul drawback ... 12
4 Commercio immutato ... 12
4.1 Bilaterale ... 12
4.2 Commercio di merci industriali con prodotti originari non lavorati all'interno dei Paesi aderenti al sistema di cumulo paneuropeo, risp. all’interno del Sistema di libero scambio Pan-Euro-Med ... 12
5 Condizioni territoriali ... 13
5.1 Principio ... 13
5.2 Reimportazione di merci allo stato immutato (non valido per l'accordo con la Cina) ... 13
5.3 Invii destinati ad esposizioni in Paesi terzi (non valido per gli accordi con Singapore, la Repubblica di Corea, il Giappone, il Perù, la Columbia, Hong Kong, Cina e i Paesi dell'America centrale) ... 13
5.4 Prescrizioni concernenti il trasporto ... 14
6 Regole d’origine particolari ... 14
6.1 Accessori, parti di ricambio e attrezzi ... 14
6.2 Merci presentate in assortimenti (non vale per gli accordi con Giappone, Hong Kong e Cina) ... 14
6.3 Merci usate ... 15
6.3.1 Pneumatici usati ... 15
6.3.2 Altre merci usate ... 15
6.4 Imballaggi ... 15
7 Determinazione dello Stato d'origine (descrizione semplificata) ... 16
8 Disposizioni varie ... 18
8.1 Unità determinante ... 18
8.2 Elementi neutri ... 18
8.3 Separazione contabile dei materiali ... 18
8.4 Ceuta e Melilla (soltanto Accordo Svizzera-CE) ... 18
8.5 Andorra e San Marino (soltanto nell’Accordo Svizzera-CE) ... 18
9 Prove dell'origine per i materiali utilizzati ... 19
9.1 Materiali acquistati all’interno del Paese ... 19
9.2 Materiali importati direttamente ... 19
10 Informazioni e documentazione ... 20
10.1 Informazioni su disposizioni d‘origine ... 20
10.2 Informazioni sulla classificazione di merci nella tariffa ... 20
10.3 Documentazione ... 20
Disposizioni d'origine
Nella presente sezione sono indicate le condizioni materiali da adempiere, affinché una merce possa ottenere l'origine giusta l'accordo di libero scambio. Fanno comunque stato le disposizioni dei singoli accordi.
Le disposizioni concernenti detti accordi non vanno confuse con le disposizioni dell'origine non preferen- ziale. In detta ordinanza le condizioni per l'ottenimento dell'origine Svizzera sono diverse di quelle degli accordi precitati. E' quindi, p. es. senz'altro possibile che le Camere di commercio cantonali possano rilasciare un certificato d'origine non preferenziale con l'indicazione "Svizzera" come Stato d'origine per una determinata merce, benché secondo le disposizioni d'origine degli accordi di libero scambio tale merce debba essere considerata ogni volta come una merce di origine diversa.
Dal 1.9.2021, le norme di origine rivedute della Convenzione PEM (le cosiddette "norme transitorie") saranno successivamente introdotte negli accordi di libero scambio della zona PEM. Tutte le informazio- ni su questo argomento possono essere trovate qui.
1 Principio
Sono considerati prodotti originari della Svizzera, rispettivamente di uno degli Stati contraenti dei vari accordi, i prodotti che vi sono stati interamente ottenuti o fabbricati o sufficientemente lavorati o trasformati.
In via di massima il carattere originario dev'essere ottenuto senza interruzione nel territorio della Svizzera o di un altro Stato contraente. Sempre che non siano stabilite delle particolari eccezioni (p. es. cifre 5.2 e 5.3), l'abbandono di uno di questi territori ha come conseguenza la perdita del carattere originario di una merce.
In Svizzera una merce può ottenere l'origine svizzera se essa:
1. è stata ottenuta completamente o fabbricata in Svizzera (prodotti indigeni, vedi cifra 2);
oppure
2. è stata sufficientemente lavorata o trasformata in Svizzera (cfr. cifra 3).
2 Prodotti indigeni
Sono considerate come interamente ottenute o fabbricate in Svizzera le merci indicate qui appres- so, elencate nei corrispondenti articoli:
Membri Euro-Med / UK Vedi ad esempio. Prot. 3 CH-Comunità europea, rispettivamente Appendice PEM, articolo 6
Cile Vedi allegato I, AELS-Cile, articolo 4
Columbia Vedi allegato V, AELS-Columbia, articolo 4
Hong Kong Vedi allegato IV, AELS-Hong Kong, articolo 3
Repubblica di Corea Vedi allegato I, AELS -Corea, articolo 4
Messico Vedi allegato I, AELS -Messico, articolo 4
Perù Vedi allegato V, AELS -Perù, articolo 4
SACU Vedi allegato V, AELS -SACU, articolo 4
Singapore Vedi allegato I, AELS -Singapore, articolo 4
Canada Vedi allegato C, AELS -Canada, articolo 3
Giappone Vedi allegato II, Svizzera-Giappone, articolo III
CCG Vedi allegato IV, AELS -CCG, articolo 4
Cina Vedi accordo principale, articolo 3.3
Paesi dell'America centrale Vedi allegato I, AELS - Paesi dell'America
centrale, articolo 3
Ecuador Vedi allegato I, AELS-Ecuador, articolo 3
Indonesia Vedi allegato I, AELS-Indonesia, articolo 3
Filippine Vedi allegato I, AELS-Filippine, articolo 3
Il criterio è osservato solamente se nella fabbricazione non sono state aggiunte merci di Paesi ter- zi oppure materiali di altri Stati contraenti.
Esempio:
Un tavolo è fabbricato completamente in Svizzera e con legno abbattuto in quest’ultima. Anche le congiunzioni sono ottenute con incavigliature prodotte con legno svizzero senza aggiunta di materiali di altri Paesi. Si tratta di un prodotto indigeno svizzero.
Controesempio:
Un tavolo è fabbricato completamente in Svizzera con legno abbattuto in quest’ultima. Tuttavia sono utilizzate viti in acciaio di origine terza. Non si tratta di un prodotto indigeno svizzero. Que- sto tavolo si dovrebbe comunque qualificare come merce di origine svizzera, poiché lavorato suf- ficientemente, cfr. cifra 3 qui di seguito.
3 Lavorazione sufficiente
1Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato, se in occasione della sua fabbricazione sono state osservate le condizioni della lista dei requisiti necessari dell'accordo entrante in linea di con- to (qui appresso detta "lista"). Va inoltre tenuto conto che per certi accordi la tolleranza generale è normalmente del 10 %2. In particolare, gli accordi con il Canada (cfr. allegato C, AELS Canada, art. 4) e col Giappone (allegato II, Svizzera-Giappone, articolo VI) prevedono regole di tolleranza separate.
L’accordo col Giappone prevede inoltre delle regole generali (cfr. allegato II, Svizzera-Giappone, articolo VI); nell’elenco sono contenute le eccezioni di queste regole generali.
L'accordo con i Paesi dell'America centrale prevede per la Costa Rica e il Panama, (capitoli 1-24), regole separate che non devono essere confuse.
Oltre alle regole previste nella Lista, l'accordo col Messico contempla, per alcune merci dei capitoli 50-60 e 63 nonché tutte le merci dei capitoli 61-62 e della voce 6403, delle regole meno rigorose.
Quest'ultime sono tuttavia applicabili unicamente per una determinata quantità contingentata (cfr.
appendice 2(a) all'allegato I, AELS-Messico).
Restano riservate le prescrizioni relative alle operazioni minime e al divieto di drawback (cfr. ci- fra 3.6).
Nelle liste sono stabilite le lavorazioni e trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i mate- riali di origine terza nella fabbricazione dei prodotti.
3.1 Annotazioni in merito alla lista 3.1.1 In generale
Veggasi osservazioni inerenti alle rispettive liste.
Le regole della lista negli accordi Euro-Med sono allestite in modo identico. Negli altri accordi esse derogano in parte sostanzialmente. Se si dovesse stabilire l’origine svizzera di un prodotto in base
1 Nell'accordo con la Cina al posto di questa sigla viene utilizzata la citazione "sottoposto a una tra- sformazione sostanziale". In questo documento, dove si fa menzione di "lavorazione sufficiente" sa- rà quindi compresa anche questa designazione.
2 (v.a. cifra. 3.2).
alle sue lavorazioni o trasformazioni, non si potrà fare a meno di consultare sempre la o le liste del o dei relativi accordi nel o nei cui ambiti dev’essere stabilita l’origine.
La lista non è adattata allo stato attuale in tutti gli accordi. Eventualmente, si dovrà quindi chiarire la classificazione di un prodotto prima del 1.1.2007 (risp. 1.1.2012) (Tares > Ricerca tariffale con data prima dell’1.1.2007, risp. 1.1.2012) e porre a base questa classificazione alla consultazione della lista.
Le regole della lista sono contenute nel D30 e consultabili nel Tares.
3.1.2 Materiali utilizzati
Prove d'origine per materiali: vedi cifra 9.
3.1.3 Livello minimo di lavorazione
Esempio: Un telo per tenda della voce 6306, di tessuto di cotone, giusta la regola della lista in certi accordi, deve essere ottenuto partendo da filati semplici, greggi per l’ottenimento dell’origine. Il livello minimo di lavorazione consiste quindi nella lavo- razione dei filati semplici greggi, nella tessitura e nella confezione.
L'impiego di materiali terzi di una lavorazione precedente, p. es. di cotone greggio non filato, sarebbe ammesso; non è invece ammesso l'impiego di materiali che hanno subito una fase di lavorazione superiore, come p. es. filati ritorti o tessuto.
3.1.4 Cambiamento della voce di tariffa
I prodotti per i quali la lista prescrive come lavorazione o trasformazione valida per l'ottenimento dell'origine un cambiamento della voce di tariffa (cosiddetto salto della voce), sono reputati suffi- cientemente lavorati, se tutti i materiali impiegati sono classificati in una voce di tariffa diversa da quella in cui è classificata la merce finita. Salvo altre indicazioni nella lista, ci si dovrà basare sulla voce a quattro cifre.
Materiali di origine terza, classificati nella medesima voce di tariffa del prodotto finito, possono es- sere utilizzati unicamente nell'ambito delle tolleranze di certi accordi (v.a. cifra. 3.2), senza “essere dannosi” all’origine.
Esempio: Vasellame di porcellana, decorato con più colori (voce 6911.1090), ottenuto con i seguenti materiali di origine terza:
- caolino della voce 2507
- preparazione vetrificabile della voce 3207 - immagini decorative della voce 4908
Regola della lista: fabbricazione a partire da materiali di ogni voce, tranne da mate- riali della medesima voce da quella applicabile al prodotto finito.
La regola del cambiamento della voce di tariffa è adempita in quanto i materiali uti- lizzati sono classificati in una voce diversa da quella cui è assegnato il vasellame.
Controesempio:
Vasellame di porcellana, decorato con più colori (voce 6911.1090), ottenuti con i seguenti materiali di origine terza:
- vasellame di porcellana, di un sol colore della voce 6911.1010 - preparazione vetrificabile della voce 3207
- immagini decorative della voce 4908
La regola del cambiamento della voce di tariffa non è adempita in quanto il vasella- me di porcellana di un sol colore, impiegato, è classificato nella medesima voce di tariffa di quattro cifre come il vasellame finito. Il vasellame di porcellana decorato, finito, si qualificherebbe come merce della Zona qualora il suo valore si situasse nel quadro delle tolleranze (v. cifra 3.2).
3.1.5 Tessili
La più parte degli accordi prevedono regolamentazioni speciali. Veggasi anche le osservazioni preliminari concernenti le relative liste.
3.1.6 Definizioni circa il valore
Le locuzioni "Valore dei materiali impiegati" e "prezzo franco fabbrica" vanno interpretate come segue:
a) Valore dei materiali impiegati
Per valore dei materiali impiegati s'intende il valore in dogana dei materiali impiegati non aventi carattere originario, al momento dell'importazione in Svizzera, cioè il valore della mer- ce franco confine svizzero, compresi i costi di trasporto, costi assicurativi e altri costi fino al confine. Non sono inclusi i ribassi, i dazi, le imposte e altri tributi riscossi in virtù della legisla- zione svizzera.
Qualora tale valore in dogana non potesse essere costatato, farebbe stato il primo prezzo ve- rificabile pagato in Svizzera per i materiali impiegati.
Di regola trattasi dell'importo della fattura d'acquisto (senza eventuali imposte né tasse) emessa dal fornitore della merce.
Trattandosi di materiali impiegati per la fabbricazione di una merce, prodotti nell'azienda stes- sa, il valore determinante risulterebbe essere il prezzo (senza imposte né tasse) praticato in caso di vendita in condizioni di prima concorrenza tra un acquirente e un venditore indipen- denti l'uno dall'altro.
b) Prezzo franco fabbrica
Per prezzo "franco fabbrica del prodotto ottenuto" s'intende il prezzo del prodotto compreso il prezzo di tutti i materiali utilizzati pagato al produttore nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione.
Qualora tale prezzo non dovesse comprendere il valore di tutti i materiali utilizzati, oppure qualora non dovesse trattarsi di un'operazione commerciale consueta, il prezzo di vendita de- terminante sarebbe quello praticato, in caso di vendita in condizioni di prima concorrenza fra un acquirente e un venditore indipendenti l'uno dall'altro.
Parimenti incluse nel prezzo "franco fabbrica" sono le spese, ripartite proporzionalmente, per utensili, matrici e forme, per lo sviluppo con piani e disegni, nonché per gli oneri per diritti d'autore e licenze.
Non sono compresi nel prezzo "franco fabbrica" tutti i tributi interni che possono essere resti- tuiti se la merce viene esportata, nonché tutte le spese come per esempio quelle di trasporto e d'assicurazione, che sorgono dopo che la merce ha lasciato la fabbrica.
L’accordo con il Canada prevede fra l’altro il valore di transazione (v. lett. c) seguente).
c) Valore di transazione (Canada)
(veggasi articolo 1 dell’allegato C, AELS-Canada)
3.2 Tolleranza generale sul valore in certi accordi
Volendo giudicare le proprietà riguardanti l’origine di una merce, i materiali utilizzati di origine terza non vengono considerati, nel caso in cui il loro valore non superi il 10% del prezzo franco fabbrica.
Tuttavia, se nella lista per un prodotto è prevista una regola percentuale, quest'ultima non può es- sere superata con l'applicazione della tolleranza generale sul valore.
La tolleranza generale sul valore non si applica ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema ar- monizzato. Ne sono parimenti escluse quelle merci che sono state semplicemente sottoposte a un trattamento minimo.
Esempio 1: Tessuto di fibre di vetro (voce 7019) ottenuto da:
Quota parte valore - filati di fibre di vetro, non tinti (origine CH) 70%
- filati di fibre di vetro tinti (USA) 1%
- manodopera e guadagno 29%
Totale 100%
La regola della lista di alcuni accordi prescrive:
Fabbricazione a partire da fibre di vetro tessile discontinue, da filati accoppiati in pa- rallelo senza torsione greggi (roving) o da filati, vetro tessile tagliato o lana di vetro Ne consegue che giusta la regola d'origine della lista, l'impiego di filati tinti di origine terza non è permesso. Grazie alla tolleranza generale sul valore, il tessuto può co- munque essere considerato un prodotto originario della Svizzera.
Esempio 2: Una fruttiera è ottenuta segando una pietra di origine terza. Sia la pietra, sia la frut- tiera sono classificati nella voce 6802.
La regola della lista esige che tutti i materiali utilizzati siano da classificare in una voce diversa da quella applicabile al prodotto finito.
Sebbene il criterio del salto della voce non sia adempito, la fruttiera ottiene l'origine svizzera, sempre che il valore della pietra di origine terza non ammonti a più del 10% del prezzo franco fabbrica.
Alcuni accordi prevedono delle regole divergenti, in particolare:
Hong Kong Vedi allegato IV, AELS - Hong Kong, articolo 4
(tolleranza 20 %, anche per i capitoli 50-63)
Repubblica di Corea
Vedi allegato I, AELS – Corea, articolo 5 (regolamentazioni speciali per i capitoli 1-24 e tessili)
Messico Vedi allegato I, AELS - Messico, Articolo 5
(regolamentazioni speciali per certi tessili)
SACU Vedi allegato V, AELS-SACU, articolo 5
(tolleranza: 15 % invece del 10 %)
Canada Vedi allegato C, AELS - Canada, Articolo 5
(regolamentazioni speciali per certi tessili)
Giappone
Vedi allegato II, Svizzera - Giappone, Articolo VI (tolleranze diverse per a) capitoli 1-24, b) 50-63 e c) altri capitoli)
CCG
Vedi allegato IV, AELS - CCG, Articolo 5 (tolleranza senza esclusione delle merci dei capi- toli 50-63)
Cina
Vedi accordo principale Svizzera-Cina, articolo 3.5 (tolleranza senza esclusione delle merci dei capi- toli 50-63)
Ecuador Vedi allegato I, AELS-Ecuador, articolo 4 (tolleran-
za 10 percentuale del peso per i capitoli 50-63)
Indonesia Vedi allegato I, AELS-Indonesia, articolo 4 (tolle-
ranza 20 %, anche per i capitoli 50-63)
Filippine Vedi allegato I, AELS-Filippine, articolo 4 (tolleran-
za 20 %, anche per i capitoli 50-63)
3.3 Cumulo con prodotti originari
(vedi anche le istruzioni su “Il cumulo negli accordi di libero scambio”)
In via di massima un prodotto è reputato sufficientemente lavorato e quindi originario ai sensi degli accordi di libero scambio se esso, nello Stato d'esportazione, è stato totalmente ottenuto oppure se tutti i materiali usati nella sua fabbricazione vi hanno subito una lavorazione sufficiente giusta le regole della lista. Sarebbe tuttavia insensato se dei materiali che costituiscono prodotti originari di
un altro Stato partner dovessero essere assimilati ai prodotti non originari e dover quindi essere nuovamente sottoposti ad una lavorazione sufficiente. Appunto per questo gli accordi prevedono possibilità di cumulo, vedi anche “Panoramica degli accordi di libero scambio per i prodotti indu- striali”.
Da notare che il cumulo diagonale (veggasi cifra 3.3.2 seguente) non si estende a prodotti com- mercializzati nell’ambito degli accordi bilaterali.
3.3.1 Cumulo bilaterale
Questa forma di cumulo è prevista per tutti gli accordi di libero scambio dell’AELS /della Svizzera.
Volendo giudicare l’origine di un prodotto, i materiali utilizzati con origine nell’altro Stato contraente vengono assimilati ai materiali utilizzati nel proprio Paese.
E' considerato paese d'origine il paese in cui ha avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione però che essa oltrepassi un trattamento minimo (cfr. cifra 3.6).
Se quest'ultima trasformazione non va oltre i trattamenti minimi, il prodotto così ottenuto è consi- derato come originario del Paese dove avrà avuto luogo l'ultima trasformazione quando il valore aggiunto addizionatovi è superiore al valore dei materiali utilizzati originari dell'altro Paese. Se ciò non è il caso, il prodotto ottenuto è considerato come originario dell'altro Paese.
Nell’accordo con il Canada non si fa la differenza fra originario del Canada o dell’AELS/Svizzera.
Quindi, la valutazione esposta nel capoverso qui sopra, concernente il trattamento minimo non avviene.
L'accordo con i Paesi dell'America centrale prevede delle condizioni per il cumulo. Ecco che dei materiali originari di un'altra Parte contraente (A), che hanno subito più di un'operazione di poca entità nella Parte contraente esportatrice (B), possono essere utilizzati, sempreché:
a) la Parte importatrice del prodotto finale conceda l'accesso al mercato in esenzione daziaria per i materiali utilizzati originari della Parte contraente A giusta questo accordo; e
b) tutte le Parti contraenti coinvolte abbiano raggiunto un accordo relativo a regole d'origine identiche per i prodotti finali.
A tal scopo dovranno perciò essere consultate da una parte la relativa lista delle concessioni e, se necessario, per merci dei capitoli 1-24, l'elenco (a causa delle differenti regole).
3.3.2 Cumulo ai sensi dei Paesi aderenti al sistema di cumulo paneuropeo, risp. ai sensi del Sistema di libero scambio Pan-Euro-Med (cumulo diagonale)
I prodotti originari di tutti gli Stati aderenti al cumulo paneuropeo (CE, AELS, Turchia), possono essere utilizzati, secondo le disposizioni di cumulo previste nei rispettivi accordi, in Svizzera illimi- tatamente come materiali per la fabbricazione di un nuovo prodotto originario. Tali materiali utiliz- zati vengono assimilati ai materiali di origine svizzera.
E' considerato paese d'origine il paese in cui ha avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione però che essa oltrepassi un trattamento minimo (cfr. cifra 3.6).
Se quest'ultima trasformazione non va oltre i trattamenti minimi, il prodotto così ottenuto è consi- derato come originario del Paese dove avrà avuto luogo l'ultima trasformazione quando il valore aggiunto addizionatovi è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di un altro Paese ade- rente al cumulo europeo. Se ciò non è il caso, il prodotto ottenuto è considerato come originario del Paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati.
Esempio: Un tessuto di lana ottenuto in Germania filando e tessendo poi lana australiana vien trasformato in Svizzera in un vestito da uomo.
Per effetto della filatura e della tessitura eseguite in Germania il tessuto acquista il carattere di prodotto originario della CE. Sebbene la confezione eseguita in Svizze- ra non costituisca una lavorazione sufficiente ai sensi degli accordi (secondo la re- gola della lista, in Svizzera, si dovrebbe tessere e confezionare), il vestito da uomo ottenuto partendo da un tessuto della CE nel traffico con i Paesi partecipanti al cu- mulo paneuropeo costituisce un prodotto originario della Svizzera.
Se il vestito fosse stato ottenuto partendo da un tessuto di lana messicano, lo si do- vrebbe considerare nel quadro del sistema di cumulo paneuropeo, come prodotto di
origine terza. Poiché il Messico non è un partner di detti accordi, il cumulo con pro- dotti originari di questo Paese non è possibile (gli accordi conclusi tra gli Stati AELS e il Messico, rispettivamente tra la CE e il Messico sono irrilevanti nell'ambito del si- stema di cumulo paneuropeo).
Il cumulo totale, applicabile tra gli Stati dello SEE non è previsto né nell'Accordo Svizzera-CE, né nella Convenzione AELS, né nell’accordo dell'AELS con la Turchia.
Se il tessuto ottenuto in Germania partendo da filati di origine americana dovesse essere trasfor- mato in Svizzera in un vestito da uomo quest'ultimo, giusta l'Accordo Svizzera-CE, dovrebbe es- sere considerato come un prodotto di origine terza, infatti, contrariamente a quanto avviene nello SEE, il cumulo può essere applicato soltanto a prodotti che già costituiscono prodotti originari.
Tra la Svizzera e gli Stati dello SEE, il rilascio di dichiarazioni del fornitore inerenti a lavorazioni parziali così come è previsto nell'ambito del cumulo totale tra gli Stati membri dello SEE, non è ammesso.
Nell’ambito del Sistema di libero scambio Pan-Euro-Med (cfr. "Accordi", cifra 2) sono per principio valide le medesime disposizioni. Tuttavia va notato che ai sensi di tale sistema il cumulo può av- venire diagonalmente solo se tutti i Paesi aderenti hanno concluso fra loro degli ALS e se applica- no il protocollo d’origine Euro-Med (cfr. Accordi , cifra 2 risp. Tabella [Matrix] contenuta nel sito dell’amministrazione delle dogane).
Il cumulo Euro-Med e la concessione dell'origine per prodotti allo stato immutato sono unicamente possibili qualora i prodotti risp. i materiali sono stati importati dopo l'entrata in vigore delle relative disposizioni di cumulo. Per contro, laddove il cumulo bilaterale e la concessione dell'origine per prodotti allo stato immutato erano validi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sul cumulo diagonale, può essere rilasciata una relativa prova dell'origine.
3.3.3 Cumulo totale nell’accordo AELS-Tunisia
L’accordo con la Tunisia prevede la possibilità del cumulo totale. Ciò significa che le lavorazioni o le trasformazioni non devono essere effettuate in un unico Stato contraente (e cioè o in uno Stato dell’AELS oppure in Tunisia) per essere assimilate come “lavorazione sufficiente”, ma bensì eseguite in questa zona di libero scambio per poter essere prese in considerazione (cumulate).
Esempio: ottenimento dello stato di origine tramite cumulo totale
Dei filati di cotone (voce 5205) di origine terza sono importati in Svizzera, dove vengono tessuti (voce 5208; trasformazione insufficiente / che non conferisce il carattere originario). I tessuti sono successivamente esportati in Tunisia, dove vengono confezionate delle camicie da uomo (VT 6205; trasformazione insufficiente / che non conferisce il carattere originario). I prodotti finiti ven- gono esportati in Norvegia e nella CE.
Il criterio della lista per le camicie da uomo prevede la fabbricazione a partire da filati. Tale tra- sformazione non avviene in Tunisia. Grazie al cumulo totale, la tessitura effettuata in Svizzera può essere presa in considerazione. Le regole d’origine sono quindi osservate e le camicie acquisi- scono l’origine tunisina, ma solo ai sensi dell’accordo AELS-Tunisia.
Per le camicie esportate in Norvegia può pertanto essere rilasciata una prova d’origine. Quelle esportate nella CE sono per contro trattate come merce non originaria in quanto nell'ambito dei protocolli d'origine Euro-Med non è previsto un cumulo totale tra la Svizzera e la CE.
Mediante la cosiddetta “dichiarazione del fornitore” il fornitore in uno Stato contraente attesta al destinatario nell’altro Stato contraente il tipo di lavorazione che ha eseguito. Pertanto si potrà giu- dicare se le lavorazioni effettuate nel proprio Paese assieme a quelle effettuate nell’altro Stato contraente sono sufficienti per attribuire l’origine alla merce.
3.3.4 Cumulo nell’accordo con il Canada
Nell’accordo col Canada è previsto il cumulo. Tuttavia, esso non è indicato esplicitamente. A diffe- renza di altri accordi, questo non prevede l’origine in un Paese partner dell’accordo di libero scambio, bensì solo l’origine nella zona di libero scambio AELS-Canada (risp. Svizzera-Canada nell’accordo bilaterale), cosicché in tali casi la definizione del Paese d’origine viene a mancare.
Nell’accordo col Canada, per cumulo s’intende una possibilità di cumulo corrispondente al cumulo totale previsto nell’accordo con la Tunisia giusta la cifra 3.3.3. A livello amministrativo, il regola- mento si differenzia dall’accordo con la Tunisia dal fatto che la forma della dichiarazione del forni- tore non è prescritta.
3.4 Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una parte contraente (non con- cerne gli accordi con il Messico, il Cile, il Canada, il Giappone e la Cina)
(Gli accordi con Singapore, la Repubblica di Corea, Hong Kong e i Paesi dell'America centrale prevedono regolamentazioni proprie (v.a. articolo 13 degli allegati d’origine, risp. 10 nel caso di Hong Kong)
Le merci che non si qualificano come prodotti originari, esportate dal territorio di una parte con- traente e reimportatevi dopo aver subito una lavorazione o trasformazione, rispettivamente prodot- ti originari esportati da una parte contraente in uno Stato terzo e quindi reimportate dopo avervi subito una lavorazione o trasformazione, sempre che siano rispettate le condizioni di cui qui ap- presso, vengono trattati come i prodotti che non hanno lasciato la parte contraente:
a) nella parte contraente che entra in considerazione, prima dell'esportazione, il prodotto deve aver subito un trattamento superiore alle operazioni cosiddette di poca entità oppure, prima di essere esportato, deve trattarsi di un prodotto originario ai sensi dei relativi accordi
e
b) possa essere addotta alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
- le merci reimportate sono il prodotto della lavorazione o trasformazione dei materiali esportati,
- il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte contraente entrante in linea di conto non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito, per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
Alla lavorazione o trasformazione eseguita al di fuori della parte contraente in questione non sono applicate le regole d'origine degli accordi. Tuttavia, se per il prodotto finito per il quale vien chiesto il riconoscimento del carattere originario, una regola della lista stabilisce il valore massimo am- messo per i prodotti non originari, il valore totale dei materiali non originari usati nella parte con- traente di cui si tratta e il valore aggiunto totale realizzato al di fuori di detta parte contraente non possono superare, assieme, il tasso di percentuale stabilito.
Il concetto "valore aggiunto totale" comprende tutti i costi accumulati al di fuori della parte con- traente entrante in linea di conto, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti.
Se si applica tale prescrizione, vale il seguente prezzo franco fabbrica:
- il prezzo della merce franco fabbrica, che è pagato al fabbricante in Svizzera, nel cui stabili- mento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione; oppure
- il prezzo della merce franco fabbrica, che è pagato in Svizzera a quella persona che ha di- sposto l'ultima lavorazione o trasformazione fuori dalla parte contraente entrante in linea di conto.
Le succitate disposizioni inerenti alla lavorazione o trasformazione al di fuori di una parte con- traente non sono applicabili ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato. Inoltre es- se non possono essere applicate per le merci che non adempiono le regole d'origine della lista e che possono essere riconosciute come sufficientemente lavorate soltanto grazie all'applicazione della regola generale di tolleranza sul valore.
Esempio:
parti di movimenti di orologi (CH) sono spedite dalla Svizzera in Malesia ove, impiegando anche lancette e quadranti di origine taiwanese, vengono assemblate ai fini di ottenere movimenti d'oro- logio indi reimportate in Svizzera. In Svizzera, tali movimenti vengono inseriti in casse d'origine terza e provvisti di un braccialetto di origine austriaca. Le parti verranno in seguito esportate come orologi da polso finiti nella CE.
Calcolo 1 Calcolo 2
Parti di movimento (Svizzera) 30.- 35.-
Plusvalore ottenuto in Malesia
10.- 3.50
Costi di trasporto 2.- 1.-
Lancette e quadrante (Taiwan) 1.- -.50
Manodopera e guadagno 7.- 2.-
Cassa (Hong Kong) 25.- 38.-
Braccialetto (Austria) 6.- 3.50
Lavoro e guadagno in Svizzera 29.- 20.-
Prezzo franco fabbrica dell'orologio finito, esportato
100.- 100.-
Calcolo 1
La regola d'origine per orologi da polso delle voci 9101 e 9102 prescrive che il valore di tutti i ma- teriali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
L'orologio da polso di cui nell'esempio costituisce un prodotto originario della Svizzera, infatti, il va- lore aggiunto acquisito nel Paese terzo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica dell'orologio finito e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati, in totale, è inferiore alla tolleranza del 40 % (10 % valore aggiunto acquisito in Malesia più il 25 % costituito dalla cassa di Hong Kong).
Il braccialetto non deve essere preso in considerazione ai fini del computo della tolleranza del 40 %. Infatti i prodotti originari delle altre parti contraenti (CE/AELS) possono essere utilizzati illi- mitatamente.
Bisogna tener conto che ai fini del calcolo del valore aggiunto acquisito nel Paese terzo fa stato il prezzo franco fabbrica del prodotto finito, per il quale in definitiva sarà chiesto il riconoscimento del carattere originario (nell'esempio il valore dell'orologio, vale a dire 100.- fr.) e non il valore del pro- dotto reimportato dal Paese terzo dopo avervi subito la lavorazione (vale a dire 40.-- fr., cioè il va- lore del movimento assemblato).
Calcolo 2
Ai sensi dell’applicazione della regola, come specificato nel calcolo 1, l’orologio non si qualifica come merce originaria, siccome la quota parte di Paese terzo è superiore al consentito 40 % (3,5
% plusvalore in Malesia + 38 % cassa proveniente da Hong Kong).
In tali casi si può applicare un’interpretazione alternativa. Si dovrà a tal scopo esaminare se i ma- teriali utilizzati, a lavorazione ottenuta in Paesi terzi, potranno qualificarsi come merce originaria adempiendo la tolleranza del 10 %. Se ciò è il caso, questi materiali possono essere considerati come merce originaria, per il calcolo dell’origine del prodotto finito, ossia la loro quota parte valore non dev’essere aggiunta alle quote parti dei Paesi terzi. Tuttavia, il secondo metodo si limita ai prodotti intermedi, i quali sono da una parte isolabili dal processo di fabbricazione e dall’altra sono anche commerciabili. Ciò è il caso per i movimenti. Si dovrà inoltre tener conto che per questi pro- dotti intermedi si dovrà partire dai valori reali e non dagli alti valori proforma fittivi. Siccome il mo- vimento di orologio assemblato presenta una quota parte di Paesi terzi non superiore a 10 %, si qualifica quindi come merce originaria e la quota parte valore malese non deve essere considera- ta come di Paesi terzi per la determinazione dell’origine dell’orologio. Quindi, poiché l’orologio pre- senta solamente una parte di Paesi terzi inferiore al 40 % (38 % cassa di Hong Kong), si qualifica come merce originaria.
3.5 Operazioni di poca entità
Le lavorazioni di poca entità (cosiddetti trattamenti minimi) indicate in maniera esaustiva nei corri- spondenti articoli degli accordi, sono considerate in ogni caso come non sufficienti per conferire a una merce il carattere di prodotto originario.
Un trattamento minimo non rappresenta una lavorazione sufficiente, anche nel caso in cui le con- dizioni della lista risultino ossequiate.
Esempio: Carta, in rotoli, di origine terza, della voce 4803 viene tagliata per ottenere tovaglioli della voce 4818.
L'operazione di ritaglio costituisce solo un trattamento minimo, e non conferisce il carattere di prodotto originario ai tovaglioli.
Per determinare se si tratta di un trattamento minimo, sono considerate complessivamente tutte le lavorazioni e trasformazioni alle quali una merce è stata sottoposta. I tovaglioli di cui nell'esempio precedente possono quindi essere considerati prodotti originari se oltre all'operazione di ritaglio sono stati anche stampati con un motivo decorativo.
3.6 Disposizioni sul drawback
Per la fabbricazione di prodotti originari non possono essere utilizzati materiali oggetto di qualsiasi restituzione del dazio o che beneficiano dell'esenzione da dazio. Le merci utilizzate per la fabbri- cazione di prodotti originari devono pertanto essere sdoganate definitivamente all'importazione.
Esempio: Un tessuto di cotone di origine terza (voce 5208), ricamato in Svizzera (voce 5810), diventa, giusta le regole della lista, un prodotto originario della Svizzera se il valore del tessuto importato non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del ricamo finito.
Se il tessuto di origine terza non fosse tassato normalmente all'importazione, ma beneficiasse di agevolazioni daziarie o della franchigia nell'ambito del traffico di per- fezionamento con ammissione temporanea, le disposizioni sul drawback non sono ossiequiate. All'atto della sua esportazione il ricamo con esso ottenuto sarebbe re- putato come prodotto non originario.
Il divieto di drawback non si estende:
- ai materiali che non sono coperti dall'accordo che entra in linea di conto;
- ai materiali che sono certamente prodotti originari della relativa Parte contraente o di una Par- te contraente con la quale è previsto il cumulo diagonale;
- ai prodotti agricoli beneficianti di compensazioni di prezzo all'esportazione (nel traffico con prodotti agricoli trasformati con la CE fanno stato delle disposizioni speciali);
- ai materiali che sono stati importati in modo preferenziale nell’ambito del SGP;
- ai materiali che sono stati importati con agevolazione doganale tramite un impegno circa l’uso.
Le prescrizioni del drawback sono parimenti applicabili agli imballaggi, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili come pure agli assortimenti di merci (cifre 6.1 e 6.2 qui sotto). Le prescri- zioni del drawback non sono stabilite in modo uguale per tutti gli accordi. In parte sono pure appli- cabili solo dopo un determinato periodo. Si dovranno perciò consultare i le disposizioni d’origine dei rispettivi accordi (v.a Panoramica degli accordi di libero scambio per i prodotti industriali).
4 Commercio immutato 4.1 Bilaterale
I prodotti originari di una parte contraente, importati da una parte con prova dell’origine valida e qui non lavorati, possono essere riesportati in questa parte con una prova dell’origine.
4.2 Commercio di merci industriali con prodotti originari non lavorati all'interno dei Paesi aderenti al sistema di cumulo paneuropeo, risp. all’interno del Sistema di li- bero scambio Pan-Euro-Med
Come spiegato alla parte I, cifra 1.1 che precede, l'Accordo di libero scambio Svizzera-CE, la Convenzione AELS nonché l’accordo di libero scambio dell'AELS e della CE con la Turchia sono vincolati a livello di regole d'origine. Tali disposizioni rendono possibile il commercio preferenziale dei prodotti originari in tutti gli Stati associati al sistema di cumulo paneuropeo.
Esempio: Dei prodotti originari della Turchia sdoganati definitivamente all'importazione in Svizzera sulla scorta di preferenze tariffali fondate sull'Accordo AELS-Turchia pos- sono essere riesportati immediatamente o più tardi in Italia (CE), allo stato immuta- to, scortati da una prova dell'origine (Stato d'origine Turchia).
In tal caso sono applicabili le basi giuridiche seguenti: l'Accordo AELS-Turchia all'atto dell'impor- tazione in Svizzera, l'Accordo Svizzera-CE per l'esportazione in Italia e gli accordi dell’Unione do- ganale risp. l'Accordo CE-Turchia per quanto concerne la concessione della preferenza tariffale all'atto dell'importazione in Italia.
Nell’ambito del Sistema di libero scambio Pan-Euro-Med (cfr. accordi commerciali della Svizzera, cifra 2) sono per principio valide le medesime disposizioni. Tuttavia va notato che ai sensi di tale sistema l’origine può essere concessa diagonalmente solo se tutti i Paesi aderenti hanno concluso fra loro degli ALS e se applicano il protocollo d’origine Euro-Med (cfr. accordi commerciali della Svizzera, cifra 2 risp. tabella [Matrix] contenuta nel sito dell’amministrazione delle dogane).
Il cumulo Euro-Med e la concessione dell'origine per prodotti allo stato immutato sono unicamente possibili qualora i prodotti risp. i materiali sono stati importati dopo l'entrata in vigore delle relative disposizioni di cumulo. Per contro, laddove il cumulo bilaterale e la concessione dell'origine per prodotti allo stato immutato erano validi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sul cumulo diagonale, può essere rilasciata una relativa prova dell'origine.
5 Condizioni territoriali 5.1 Principio
Dapprima una merce deve ottenere, senza interruzione, il carattere di prodotto originario in una parte contraente. Dopo, può essere esportata in un'altra parte contraente della Zona di libero scambio senza che per ciò perda la caratteristica di prodotto originario.
Se, invece, il prodotto originario viene inviato in un Paese terzo esso perde il carattere di prodot- to originario, sia che vi abbia subito lavorazioni o trasformazioni o no al di fuori dalla Zona di libe- ro scambio relativa. La cifra 3.4 e le cifre seguenti trattano delle eccezioni.
5.2 Reimportazione di merci allo stato immutato (non valido per l'accordo con la Cina)
Le merci esportate dal territorio di una Parte contraente in un Paese terzo e che successivamen- te vi ritornano sono considerate merci che non hanno mai lasciato la rispettiva Parte contraente, qualora si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:- le merci reintrodotte sono le stesse che furono esportate
- esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a conservar- le inalterate durante la loro permanenza in detto paese terzo o durante il trasporto.
5.3 Invii destinati ad esposizioni in Paesi terzi (non valido per gli accordi con Singapo- re, la Repubblica di Corea, il Giappone, il Perù, la Columbia, Hong Kong, Cina, il'E- cuador, il'Indonesia, Fillipine e i Paesi dell'America centrale)
Prodotti originari spediti da una parte contraente in un Paese terzo per essere esposti, non per- dono il carattere di prodotti originari se può essere provato all’autorità doganale che
- l'esportatore vende o cede le merci a un importatore in un altro Paese zonale;
- i prodotti sono reimportati nell'altro Paese zonale durante o subito dopo l'esposizione nello stato in cui essi sono stati spediti all'esposizione;
- al momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.
Queste prescrizioni sono applicabili a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica ana- loga, durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana. Sono escluse le manifesta- zioni a scopi privati per la vendita di prodotti esteri in negozi o locali commerciali.
La prova dell'origine deve indicare la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale suppletoria sulla natura delle merci e sulle condi- zioni in cui esse sono state esposte.
5.4 Prescrizioni concernenti il trasporto
Il trasporto di prodotti originari fra gli Stati contraenti può essere effettuato attraverso territori di questi Stati o, a determinate condizioni, attraverso Stati terzi.
a) Trasporto all’interno degli Stati contraenti
Fintanto che il movimento delle merci avviene entro i territori dei partner contraenti, non esi- stono particolari prescrizioni. Il trasporto diretto non costituisce perciò una condizione. In tali territori le merci possono anche essere trasbordate o depositate temporaneamente.
b) Trasporto attraverso il territori di altri Stati
Il trasporto di prodotti originari attraverso territori di Stati terzi, anche combinato con il tra- sbordo o un deposito temporaneo, è autorizzato alle seguenti condizioni:
- Le merci trasportate devono costituire un solo invio,
- nel Paese di transito o di deposito le merci devono rimanere sotto sorveglianza doga- nale,
- nei Paesi in parola, le merci devono essere state unicamente scaricate o caricate, op- pure aver subito un trattamento inteso a garantirne lo stato,
- l'osservanza di queste disposizioni va, se necessario comprovata alle autorità doganali (p. es. lettera di vettura diretta o dichiarazione delle autorità doganali del Paese di tran- sito).
Negli accordi con la Repubblica di Corea, il Cile, Singapore, gli Stati SACU, il Messico, il Giappone, il Canada, il Perù, la Columbia, Hong Kong, i CCG, la Cina e i Paesi dell'America centrale, gli invii in Paesi terzi possono anche essere suddivisi. In tali casi, per l’invio riparti- to, si renderà necessaria una prova dell’origine rilasciata a posteriori.
6 Regole d’origine particolari
6.1 Accessori, parti di ricambio e attrezzi
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli attrezzi che vengono consegnati con strumenti, macchine, apparecchi o autoveicoli, vanno considerati come formanti un'unità con quest'ultimi, a condizione che essi costituiscano parte della normale attrezzatura e il cui prezzo sia compreso in quello di quest'ultimi oppure sia considerato come appartenente ai rispettivi strumenti, apparecchi, autovei- coli e non figuri fatturato separatamente.
Il prezzo franco fabbrica del prodotto finito comprende tanto il valore della macchina, dell'attrezzo, dell'apparecchio o dell'autoveicolo, quanto quello degli accessori, dei pezzi di ricambio e degli at- trezzi. Un assortimento di attrezzi di origine terza, appartenente a una macchina e consegnato con quest'ultima, può essere trattato come le parti di origine terza montate nella macchina.
In tal caso gli accessori, i pezzi di ricambio e gli attrezzi devono essere elencati nella prova dell'o- rigine, direttamente dopo la designazione della macchina, dell'apparecchio o del veicolo e non come partita separata.
6.2 Merci presentate in assortimenti (non vale per gli accordi con Giappone, Hong Kong e Cina)
Le merci presentate in assortimenti ai sensi della Regola generale 3 per l'interpretazione del SA (compresi gli assortimenti delle voci 6308, 8206 e 9605) sono reputate prodotti originari nella loro totalità se il valore degli elementi costitutivi di origine terza non supera il 15 % (Canada 25 %) del valore franco fabbrica dell'assortimento. Nell’accordo col Canada si dovrà inoltre indicare, che al- meno una componente dell’assortimento è originaria.
Le disposizioni sulle operazioni di poca entità (cfr. cifra 3.5) non sono applicabili agli assortimenti di merci.
Anche se siffatti assortimenti di merci vengono classificati come un tutto in un'unica voce di tariffa, le merci di cui essi sono composti (escluse quelle il cui valore non eccede 15 % risp. 25 % del va- lore totale dell’assortimento) vanno trattate separatamente per quanto riguarda l'origine; vale a di-
re che le singole componenti devono adempire le disposizioni sull'origine delle voci di tariffa in cui verrebbero classificate qualora fossero importate o esportate per conto proprio.
Alternativamente alla summenzionata regolamentazione può essere applicata anche la regola del- le liste delle voci di tariffa nella la quale sono classificate le merci presentate in assortimenti. In tal caso devono tuttavia essere adempite le condizioni concernenti le operazioni di poca entità (cfr. ci- fra 3.5).
6.3 Merci usate
6.3.1 Pneumatici usati
I pneumatici usati per i veicoli, che sono stati raccolti in Svizzera e che vengono esportati in un altro Stato contraente per essere rigommati o usati come scarti, sono equiparati agli articoli usati giusta la cifra seguente. Con ciò bisogna osservare che secondo le disposizioni legali in vigore in Svizzera la profondità del profilo deve sì almeno raggiungere i 1,6 mm, in pratica però i pneuma- tici vengono sostituiti molto prima e quindi non più usati (pneumatici per l’estate a partire da 2 mm, a base larga a partire da 3 mm e per l’inverno a partire da 4 m). Tali valori devono essere considerati come direttiva. Inoltre non ci si dovrà fondare solamente sulla profondità del profilo dei pneumatici. Quei pneumatici che per altri motivi non sono più atti alla circolazione (età, danni ai cuscinetti e al profilo, come ad esempio da frenate brusche, incidenti, ecc), sono anch’essi compresi in questa disposizione. Negli accordi col Cile, Singapore, Repubblica di Corea, Colum- bia, Perù, Hong Kong, Cina e i Paesi dell'America centrale, i pneumatici che si prestano a essere rigommati, non sono da considerare come merci usate.
6.3.2 Altre merci usate
Gli oggetti usati sono soggetti alle medesime disposizioni di quelle applicabili agli oggetti nuovi, a meno che si tratti di oggetti da rigattiere (giusta il rispettivo articolo degli accordi).
Se per una merce usata l'origine zonale non potesse più essere addotta, sia perché essa è stata importata prima dell'entrata in vigore dell'accordo, sia perché i necessari documenti giustificativi sono stati distrutti trascorso il termine legale di custodia, detto prodotto può nondimeno essere reputato come originario a condizione si possa comprovare l'origine fornendo altri mezzi probato- ri (dichiarazione del fabbricante o di un'altra impresa, perizia, tramite identificazioni o descrizioni simili che si riferiscono all'origine, ecc.) e sempre che lo stato esteriore di questi prodotti non contraddica la dichiarazione (marchi, sigla della ditta, ecc.). Oltracciò nulla deve far credere che nel frattempo la merce sia stata utilizzata all'esterno della Zona di libero scambio entrante in li- nea di conto.
Va osservato che il cumulo Euro-Med e la concessione dell'origine per prodotti allo stato immuta- to sono unicamente possibili qualora i prodotti risp. i materiali sono stati importati dopo l'entrata in vigore delle relative disposizioni di cumulo. Per contro, laddove il cumulo bilaterale e la con- cessione dell'origine per prodotti allo stato immutato erano validi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sul cumulo diagonale, può essere rilasciata una relativa prova dell'origine.
Esempio:
Un prodotto con origine EU è stato importato dall'Italia nel 2002 e viene ora riesportato in Ger- mania. Se viene comprovata l'origine oppure applicato il secondo capoverso summenzionato, sarà possibile allestire una prova dell'origine all'esportazione.
Il cumulo diagonale Svizzera-Comunità europea-Israele è in vigore solo dal 2006. Se la riespor- tazione avviene verso Israele invece che in Germania, la prova dell'origine in questione non po- trà quindi essere rilasciata.
6.4 Imballaggi
Se gli imballaggi sono classificati come le merci che essi contengono conformemente alla Regola generale 5 per l'interpretazione del SA, essi saranno trattati come le merci anche per l'applicazio- ne delle regole d'origine (da questa regola sono esclusi i prodotti indigeni menzionati negli accordi col Perù, la Colombia e i Paesi dell'America centrale). Ciò non si applica tuttavia agli imballaggi
che non sono del tipo abituale per il prodotto imballato e che possiedono un proprio valore d'utiliz- zazione, di carattere durevole.
L'origine delle merci presentate in questi imballaggi si determina nel seguente modo:
- Imballaggi che al momento della vendita passano nelle mani dell'acquirente (consumatore) vanno considerati come uno dei componenti della merce contenuta e devono, come ogni altro elemento utilizzato, adempiere i criteri d'origine, previsti per la merce.
- Gli altri imballaggi (p. es. imballaggi per il trasporto), condividono per principio la sorte delle merci che contengono. Essi non devono essere tenuti in considerazione nella valutazione del criterio d'origine relativo alla merce.
L’accordo col Canada presenta una piccola divergenza (cfr. articolo 8, Allegato C dell’accordo).
Esempio:
Pastiglie contenenti ormoni (voce 3004) ottenute impiegando i seguenti materiali di origine terza: - sostanze attive, sostanze ausiliarie e riempitivi Fr. 17.--
- imballaggio (flacone di vetro) Fr. 3.--
- scatola per il trasporto Fr. 1.--
- manodopera e guadagno Fr. 20.--
Prezzo franco fabbrica Fr. 41.--
Per la fabbricazione di medicamenti della voce 3004 possono venir utilizzati materiali di origine terza fino al massimo di 50% del prezzo franco fabbrica della merce.
Nel presente esempio la quota parte dei materiali senza carattere originario ascende a più del 50% del prezzo franco fabbrica della merce fabbricata. Tuttavia, poiché per stabilire il carattere originario del prodotto, non si tiene conto dell'imballaggio per il trasporto, la merce (pastiglie + im- ballaggio per la vendita al minuto) adempie le condizioni della regola d'origine.
7 Determinazione dello Stato d'origine (descrizione semplificata)
Prodotti Stato d’origine
- totalmente ottenuti in Svizzera (prodotti originari) ... Svizzera3 - lavorati sufficientemente in Svizzera (senza cumulo) ... Svizzera2 - originari di un altro Stato contraente, non lavorati in Svizzera ... come
all’importazione2 - originari di uno o parecchi Stati contraenti,
lavorati o trasformati in Svizzera (cumulo):
- impiego di materiali con carattere non originario:
- qualora detti materiali fossero sufficientemente lavorati
(le regole d’origine sono osservate) ... Svizzera2 - qualora detti materiali non fossero sufficientemente lavorati
(le regole d’origine non sono osservate) ... merce non originaria - senza l’impiego di materiali esenti da carattere originario:
- lavorazione: più di un’operazione di poca entità ... Svizzera2 - lavorazione: solo operazione di poca entità:
3 Nell’accordo col Canada non si fa differenza fra origine canadese e origine svizzera/AELS.
- accordi Euro-Med:
- il valore aggiunto in Svizzera supera la plusvalenza
degli altri materiali originari lavorati ... Svizzera
- altri ... Paese nel quale è stato aggiunto il valo- re più elevato - altri accordi ... come
all’importazione
8 Disposizioni varie 8.1 Unità determinante
L'unità determinante per la classificazione tariffale vale anche per l'applicazione delle regole d'ori- gine. Ne consegue che:
- ogni gruppo o complesso di prodotti classificato in un'unica voce doganale secondo le regole del SA, costituisce l'unità determinante;
- quando un invio è costituito da prodotti identici, classificati nella medesima voce di tariffa, ogni prodotto dev'essere considerato singolarmente.
Esempio 1: Una barca a vela e la rispettiva vela sono classificati come un tutto secondo la voce 8903. Esse vanno pertanto trattate come unità anche in merito alla determinazione dell'origine. La vela che se importata separatamente dovrebbe essere assegnata al- la voce 6306, assieme con la barca deve adempire le regole d'origine inerenti alla voce 8903.
Esempio 2: Un invio di 100 assiemi per la pratica dello sci della voce 6211, ogni singolo assie- me deve adempiere le regole sull'origine.
In merito agli assortimenti di merci cfr. anche la cifra 6.2.
8.2 Elementi neutri
L'origine dell'energia, delle istallazioni, delle macchine e degli utensili, che furono impiegati per la fabbricazione di un prodotto, non influisce sul carattere originario della merce.
Altre merci utilizzate per la fabbricazione di un prodotto sono pure da negligere, se esse non sono entrate a far parte definitivamente nella composizione della merce.
8.3 Separazione contabile dei materiali
A certe condizioni (vedi articoli corrispondenti degli accordi) alcuni accordi prevedono la possibilità della sola separazione contabile (invece dell’immagazzinamento separato) di materiali medesimi o intercambiabili con origine zonale e di altri senza origine zonale.
Le richieste per l'ottenimento di un'autorizzazione per l'applicazione della separazione contabile dei materiali devono essere indirizzate alla Direzione generale delle dogane, sezione Origine, 3003 Berna.
8.4 Ceuta e Melilla (soltanto Accordo Svizzera-CE)
Le province spagnole di Ceuta e Melilla site in Africa, non appartengono al territorio della CE.
Malgrado ciò, nel traffico delle merci con Ceuta e Melilla sono concesse le medesime preferenze doganali applicabili agli Stati CE e EFTA. Fanno stato le disposizioni d'origine degli articoli 37 e 38 del Protocollo n. 3 dell'Accordo Svizzera-CE.
Le prescrizioni concernenti il drawback non sono applicabili nel traffico delle merci con Ceuta e Melilla.
Va notato che nell’ambito del cumulo diagonale Euro-Med tali prodotti non vengono reputati come materiali o prodotti originari della CE.
8.5 Andorra e San Marino (soltanto nell’Accordo Svizzera-CE)
Il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino non fanno parte del territorio della CE.
Entrambi sono tuttavia vincolati alla CE tramite un'unione doganale (il Principato di Andorra sol- tanto per quanto concerne i prodotti dei capitoli da 25 a 97 del Sistema armonizzato).
Per effetto della loro unione doganale con la CE, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino sono tenuti ad applicare all'importazione la tariffa doganale esterna della CE. Ciò implica ad esempio che alle merci originarie della Svizzera dev'essere concessa la preferenza tariffale della Comunità.
In base a due dichiarazioni specifiche allegate all’accordo, anche la Svizzera s'impegna a trattare come prodotti originari della CE i prodotti originari di Andorra (solo quelli dei capitoli da 25 a 97) e di San Marino.
Va notato che nell’ambito del cumulo diagonale Euro-Med tali prodotti non vengono reputati come materiali o prodotti originari della CE.
9 Prove dell'origine per i materiali utilizzati
Le condizioni richieste per i materiali usati nella fabbricazione sono diverse e dipendono dalle re- gole d'origine prescritte per una determinata merce. Sono considerati materiali aventi l'origine giu- sta gli accordi esclusivamente quelli originari di uno Stato contraente.
a) Salto della voce come criterio d'origine
Se per una merce è prescritto il salto della voce come criterio d'origine, è superflua la presen- tazione di una prova dell'origine per i materiali utilizzati allorché questi ultimi sono classificati in una voce di tariffa di quattro cifre diversa da quella del prodotto ottenuto.
Esempio: Tavole di legno della voce 4407 sono trasformate in mobili della voce 9403.
Per questa voce il salto della voce di tariffa vale, in certi accordi, come lavora- zione sufficiente. Atteso che le tavole di legno sono classificate in una voce di tariffa diversa da quella dei mobili finiti, l'origine delle tavole non ha importanza.
Sono invece utilizzati materiali classificati alla medesima voce del prodotto ot- tenuto, quest'ultimo è considerato una merce originaria, solamente se i mate- riali utilizzati sono già delle merci originarie di uno Stato contraente. Per tali materiali dovrà quindi essere presentata la prova dell'origine.
b) Regola della percentuale come criterio d'origine
Se nella lista per un prodotto è prevista una regola di percentuale, si deve prima chiarire se il valore totale dei materiali impiegati (compresi quelli acquistati in Svizzera o in uno Stato con- traente) supera o no la percentuale indicata e se per i prodotti di base sono adempite le altre condizioni della lista. Se il prodotto adempie tutte queste condizioni si avrà un prodotto origi- nario sufficientemente lavorato; in tal caso l'origine dei materiali non ha alcuna importanza.
Esempio: Per motori della voce 8412 di tariffa fa stato, in certi accordi, la regola del valo- re del 40 %. Se il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prez- zo franco fabbrica del motore fabbricato, quest'ultimo è reputato sufficiente- mente lavorato. Lo status dell'origine dei materiali non ha quindi alcuna impor- tanza.
Se vengono però utilizzati materiali del valore superiore al 40 % franco fabbri- ca, il motore è reputato prodotto originario solamente se la quota parte dei ma- teriali eccedente il 40 % è comprovatamente costituita da prodotti originari dello Stato contraente e corrispondentemente, per questi materiali dovrà essere pre- sentata la prova dell’origine.
9.1 Materiali acquistati all’interno del Paese
(cfr. “Istruzioni sulla dichiarazione dei fornitori su territorio elvetico”)
9.2 Materiali importati direttamente
Come prova dell'origine per i materiali utilizzati importati direttamente dall'estero, vale per principio il certificato doganale d’importazione/la decisione d’imposizione dazio all’importazione oppure al- ternativamente una prova dell’origine originale. Nel caso della decisione d’imposizione deve risul- tare che l'importazione dallo Stato contraente è avvenuta verso presentazione di una prova d'ori- gine.
Per prodotti che devono essere riesportati allo stato immutato oppure come materiale integrato in un altro prodotto in uno dei Paesi partecipanti al cumulo Euro-Med, l’esportatore avrà bisogno sovente delle indicazioni concernenti il cumulo, onde poter allestire correttamente una prova
dell’origine (dovrà eventualmente indicare quei Paesi con cui è già avvenuto un cumulo nel Paese di provenienza dei materiali utilizzati o dei prodotti). Toccherà quindi all’esportatore stesso garanti- re il possesso della relativa documentazione (dichiarazione d’origine sulla fattura, CCM o dichiara- zione del fornitore all’interno del Paese), permettendogli così un giudizio in relazione all’origine della merce. L’importatore farà in modo che una copia della prova dell’origine sia presente nella documentazione, ciò che gli permetterà di attribuire il corrispondente invio, in base alle indicazioni nel certificato doganale / nella decisione dazio.
10 Informazioni e documentazione 10.1 Informazioni su disposizioni d‘origine
Esse sono ottenibili presso tutti gli uffici abilitati a eseguire esami preliminari (indirizzi v. parte Uffi- ci abilitati) e presso il Servizio Origine, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
10.2 Informazioni sulla classificazione di merci nella tariffa
V. Informazioni tariffali10.3 Documentazione
Alcuni documenti possono essere ordinati presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, Feller- strasse 21, 3003 Berna oppure online al sito Shop pubblicazioni federali per clienti privati: Prodotti in Categoria Ufficio fed. dogane/sicurezza confini (admin.ch). Altri moduli, come i fogli informativi, sono consultabili su Internet (www.bazg.admin.ch).