3.1 Annotazioni in merito alla lista
3.1.6 Definizioni circa il valore
Le locuzioni "Valore dei materiali impiegati" e "prezzo franco fabbrica" vanno interpretate come segue:
a) Valore dei materiali impiegati
Per valore dei materiali impiegati s'intende il valore in dogana dei materiali impiegati non aventi carattere originario, al momento dell'importazione in Svizzera, cioè il valore della mer-ce franco confine svizzero, compresi i costi di trasporto, costi assicurativi e altri costi fino al confine. Non sono inclusi i ribassi, i dazi, le imposte e altri tributi riscossi in virtù della legisla-zione svizzera.
Qualora tale valore in dogana non potesse essere costatato, farebbe stato il primo prezzo ve-rificabile pagato in Svizzera per i materiali impiegati.
Di regola trattasi dell'importo della fattura d'acquisto (senza eventuali imposte né tasse) emessa dal fornitore della merce.
Trattandosi di materiali impiegati per la fabbricazione di una merce, prodotti nell'azienda stes-sa, il valore determinante risulterebbe essere il prezzo (senza imposte né tasse) praticato in caso di vendita in condizioni di prima concorrenza tra un acquirente e un venditore indipen-denti l'uno dall'altro.
b) Prezzo franco fabbrica
Per prezzo "franco fabbrica del prodotto ottenuto" s'intende il prezzo del prodotto compreso il prezzo di tutti i materiali utilizzati pagato al produttore nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione.
Qualora tale prezzo non dovesse comprendere il valore di tutti i materiali utilizzati, oppure qualora non dovesse trattarsi di un'operazione commerciale consueta, il prezzo di vendita de-terminante sarebbe quello praticato, in caso di vendita in condizioni di prima concorrenza fra un acquirente e un venditore indipendenti l'uno dall'altro.
Parimenti incluse nel prezzo "franco fabbrica" sono le spese, ripartite proporzionalmente, per utensili, matrici e forme, per lo sviluppo con piani e disegni, nonché per gli oneri per diritti d'autore e licenze.
Non sono compresi nel prezzo "franco fabbrica" tutti i tributi interni che possono essere resti-tuiti se la merce viene esportata, nonché tutte le spese come per esempio quelle di trasporto e d'assicurazione, che sorgono dopo che la merce ha lasciato la fabbrica.
L’accordo con il Canada prevede fra l’altro il valore di transazione (v. lett. c) seguente).
c) Valore di transazione (Canada)
(veggasi articolo 1 dell’allegato C, AELS-Canada)
3.2 Tolleranza generale sul valore in certi accordi
Volendo giudicare le proprietà riguardanti l’origine di una merce, i materiali utilizzati di origine terza non vengono considerati, nel caso in cui il loro valore non superi il 10% del prezzo franco fabbrica.
Tuttavia, se nella lista per un prodotto è prevista una regola percentuale, quest'ultima non può es-sere superata con l'applicazione della tolleranza generale sul valore.
La tolleranza generale sul valore non si applica ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema ar-monizzato. Ne sono parimenti escluse quelle merci che sono state semplicemente sottoposte a un trattamento minimo.
Esempio 1: Tessuto di fibre di vetro (voce 7019) ottenuto da:
Quota parte valore - filati di fibre di vetro, non tinti (origine CH) 70%
- filati di fibre di vetro tinti (USA) 1%
- manodopera e guadagno 29%
Totale 100%
La regola della lista di alcuni accordi prescrive:
Fabbricazione a partire da fibre di vetro tessile discontinue, da filati accoppiati in pa-rallelo senza torsione greggi (roving) o da filati, vetro tessile tagliato o lana di vetro Ne consegue che giusta la regola d'origine della lista, l'impiego di filati tinti di origine terza non è permesso. Grazie alla tolleranza generale sul valore, il tessuto può co-munque essere considerato un prodotto originario della Svizzera.
Esempio 2: Una fruttiera è ottenuta segando una pietra di origine terza. Sia la pietra, sia la frut-tiera sono classificati nella voce 6802.
La regola della lista esige che tutti i materiali utilizzati siano da classificare in una voce diversa da quella applicabile al prodotto finito.
Sebbene il criterio del salto della voce non sia adempito, la fruttiera ottiene l'origine svizzera, sempre che il valore della pietra di origine terza non ammonti a più del 10% del prezzo franco fabbrica.
Alcuni accordi prevedono delle regole divergenti, in particolare:
Hong Kong Vedi allegato IV, AELS - Hong Kong, articolo 4
(tolleranza 20 %, anche per i capitoli 50-63)
Repubblica di Corea (tolleranze diverse per a) capitoli 1-24, b) 50-63 e c) altri capitoli)
CCG
Vedi allegato IV, AELS - CCG, Articolo 5 (tolleranza senza esclusione delle merci dei capi-toli 50-63)
Cina
Vedi accordo principale Svizzera-Cina, articolo 3.5 (tolleranza senza esclusione delle merci dei capi-toli 50-63)
Ecuador Vedi allegato I, AELS-Ecuador, articolo 4
(tolleran-za 10 percentuale del peso per i capitoli 50-63)
Indonesia Vedi allegato I, AELS-Indonesia, articolo 4
(tolle-ranza 20 %, anche per i capitoli 50-63)
Filippine Vedi allegato I, AELS-Filippine, articolo 4
(tolleran-za 20 %, anche per i capitoli 50-63)
3.3 Cumulo con prodotti originari
(vedi anche le istruzioni su “Il cumulo negli accordi di libero scambio”)
In via di massima un prodotto è reputato sufficientemente lavorato e quindi originario ai sensi degli accordi di libero scambio se esso, nello Stato d'esportazione, è stato totalmente ottenuto oppure se tutti i materiali usati nella sua fabbricazione vi hanno subito una lavorazione sufficiente giusta le regole della lista. Sarebbe tuttavia insensato se dei materiali che costituiscono prodotti originari di
un altro Stato partner dovessero essere assimilati ai prodotti non originari e dover quindi essere nuovamente sottoposti ad una lavorazione sufficiente. Appunto per questo gli accordi prevedono possibilità di cumulo, vedi anche “Panoramica degli accordi di libero scambio per i prodotti indu-striali”.
Da notare che il cumulo diagonale (veggasi cifra 3.3.2 seguente) non si estende a prodotti com-mercializzati nell’ambito degli accordi bilaterali.
3.3.1 Cumulo bilaterale
Questa forma di cumulo è prevista per tutti gli accordi di libero scambio dell’AELS /della Svizzera.
Volendo giudicare l’origine di un prodotto, i materiali utilizzati con origine nell’altro Stato contraente vengono assimilati ai materiali utilizzati nel proprio Paese.
E' considerato paese d'origine il paese in cui ha avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione però che essa oltrepassi un trattamento minimo (cfr. cifra 3.6).
Se quest'ultima trasformazione non va oltre i trattamenti minimi, il prodotto così ottenuto è consi-derato come originario del Paese dove avrà avuto luogo l'ultima trasformazione quando il valore aggiunto addizionatovi è superiore al valore dei materiali utilizzati originari dell'altro Paese. Se ciò non è il caso, il prodotto ottenuto è considerato come originario dell'altro Paese.
Nell’accordo con il Canada non si fa la differenza fra originario del Canada o dell’AELS/Svizzera.
Quindi, la valutazione esposta nel capoverso qui sopra, concernente il trattamento minimo non avviene.
L'accordo con i Paesi dell'America centrale prevede delle condizioni per il cumulo. Ecco che dei materiali originari di un'altra Parte contraente (A), che hanno subito più di un'operazione di poca entità nella Parte contraente esportatrice (B), possono essere utilizzati, sempreché:
a) la Parte importatrice del prodotto finale conceda l'accesso al mercato in esenzione daziaria per i materiali utilizzati originari della Parte contraente A giusta questo accordo; e
b) tutte le Parti contraenti coinvolte abbiano raggiunto un accordo relativo a regole d'origine identiche per i prodotti finali.
A tal scopo dovranno perciò essere consultate da una parte la relativa lista delle concessioni e, se necessario, per merci dei capitoli 1-24, l'elenco (a causa delle differenti regole).
3.3.2 Cumulo ai sensi dei Paesi aderenti al sistema di cumulo paneuropeo, risp. ai sensi del Sistema di libero scambio Pan-Euro-Med (cumulo diagonale)
I prodotti originari di tutti gli Stati aderenti al cumulo paneuropeo (CE, AELS, Turchia), possono essere utilizzati, secondo le disposizioni di cumulo previste nei rispettivi accordi, in Svizzera illimi-tatamente come materiali per la fabbricazione di un nuovo prodotto originario. Tali materiali utiliz-zati vengono assimilati ai materiali di origine svizzera.
E' considerato paese d'origine il paese in cui ha avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione però che essa oltrepassi un trattamento minimo (cfr. cifra 3.6).
Se quest'ultima trasformazione non va oltre i trattamenti minimi, il prodotto così ottenuto è consi-derato come originario del Paese dove avrà avuto luogo l'ultima trasformazione quando il valore aggiunto addizionatovi è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di un altro Paese ade-rente al cumulo europeo. Se ciò non è il caso, il prodotto ottenuto è considerato come originario del Paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati.
Esempio: Un tessuto di lana ottenuto in Germania filando e tessendo poi lana australiana vien trasformato in Svizzera in un vestito da uomo.
Per effetto della filatura e della tessitura eseguite in Germania il tessuto acquista il carattere di prodotto originario della CE. Sebbene la confezione eseguita in Svizze-ra non costituisca una lavoSvizze-razione sufficiente ai sensi degli accordi (secondo la re-gola della lista, in Svizzera, si dovrebbe tessere e confezionare), il vestito da uomo ottenuto partendo da un tessuto della CE nel traffico con i Paesi partecipanti al cu-mulo paneuropeo costituisce un prodotto originario della Svizzera.
Se il vestito fosse stato ottenuto partendo da un tessuto di lana messicano, lo si do-vrebbe considerare nel quadro del sistema di cumulo paneuropeo, come prodotto di
origine terza. Poiché il Messico non è un partner di detti accordi, il cumulo con pro-dotti originari di questo Paese non è possibile (gli accordi conclusi tra gli Stati AELS e il Messico, rispettivamente tra la CE e il Messico sono irrilevanti nell'ambito del si-stema di cumulo paneuropeo).
Il cumulo totale, applicabile tra gli Stati dello SEE non è previsto né nell'Accordo Svizzera-CE, né nella Convenzione AELS, né nell’accordo dell'AELS con la Turchia.
Se il tessuto ottenuto in Germania partendo da filati di origine americana dovesse essere trasfor-mato in Svizzera in un vestito da uomo quest'ultimo, giusta l'Accordo Svizzera-CE, dovrebbe es-sere considerato come un prodotto di origine terza, infatti, contrariamente a quanto avviene nello SEE, il cumulo può essere applicato soltanto a prodotti che già costituiscono prodotti originari.
Tra la Svizzera e gli Stati dello SEE, il rilascio di dichiarazioni del fornitore inerenti a lavorazioni parziali così come è previsto nell'ambito del cumulo totale tra gli Stati membri dello SEE, non è ammesso.
Nell’ambito del Sistema di libero scambio Pan-Euro-Med (cfr. "Accordi", cifra 2) sono per principio valide le medesime disposizioni. Tuttavia va notato che ai sensi di tale sistema il cumulo può av-venire diagonalmente solo se tutti i Paesi aderenti hanno concluso fra loro degli ALS e se applica-no il protocollo d’origine Euro-Med (cfr. Accordi , cifra 2 risp. Tabella [Matrix] contenuta nel sito dell’amministrazione delle dogane).
Il cumulo Euro-Med e la concessione dell'origine per prodotti allo stato immutato sono unicamente possibili qualora i prodotti risp. i materiali sono stati importati dopo l'entrata in vigore delle relative disposizioni di cumulo. Per contro, laddove il cumulo bilaterale e la concessione dell'origine per prodotti allo stato immutato erano validi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sul cumulo diagonale, può essere rilasciata una relativa prova dell'origine.
3.3.3 Cumulo totale nell’accordo AELS-Tunisia
L’accordo con la Tunisia prevede la possibilità del cumulo totale. Ciò significa che le lavorazioni o le trasformazioni non devono essere effettuate in un unico Stato contraente (e cioè o in uno Stato dell’AELS oppure in Tunisia) per essere assimilate come “lavorazione sufficiente”, ma bensì eseguite in questa zona di libero scambio per poter essere prese in considerazione (cumulate).
Esempio: ottenimento dello stato di origine tramite cumulo totale
Dei filati di cotone (voce 5205) di origine terza sono importati in Svizzera, dove vengono tessuti (voce 5208; trasformazione insufficiente / che non conferisce il carattere originario). I tessuti sono successivamente esportati in Tunisia, dove vengono confezionate delle camicie da uomo (VT 6205; trasformazione insufficiente / che non conferisce il carattere originario). I prodotti finiti ven-gono esportati in Norvegia e nella CE.
Il criterio della lista per le camicie da uomo prevede la fabbricazione a partire da filati. Tale tra-sformazione non avviene in Tunisia. Grazie al cumulo totale, la tessitura effettuata in Svizzera può essere presa in considerazione. Le regole d’origine sono quindi osservate e le camicie acquisi-scono l’origine tunisina, ma solo ai sensi dell’accordo AELS-Tunisia.
Per le camicie esportate in Norvegia può pertanto essere rilasciata una prova d’origine. Quelle esportate nella CE sono per contro trattate come merce non originaria in quanto nell'ambito dei protocolli d'origine Euro-Med non è previsto un cumulo totale tra la Svizzera e la CE.
Mediante la cosiddetta “dichiarazione del fornitore” il fornitore in uno Stato contraente attesta al destinatario nell’altro Stato contraente il tipo di lavorazione che ha eseguito. Pertanto si potrà giu-dicare se le lavorazioni effettuate nel proprio Paese assieme a quelle effettuate nell’altro Stato contraente sono sufficienti per attribuire l’origine alla merce.
3.3.4 Cumulo nell’accordo con il Canada
Nell’accordo col Canada è previsto il cumulo. Tuttavia, esso non è indicato esplicitamente. A diffe-renza di altri accordi, questo non prevede l’origine in un Paese partner dell’accordo di libero scambio, bensì solo l’origine nella zona di libero scambio AELS-Canada (risp. Svizzera-Canada nell’accordo bilaterale), cosicché in tali casi la definizione del Paese d’origine viene a mancare.
Nell’accordo col Canada, per cumulo s’intende una possibilità di cumulo corrispondente al cumulo totale previsto nell’accordo con la Tunisia giusta la cifra 3.3.3. A livello amministrativo, il regola-mento si differenzia dall’accordo con la Tunisia dal fatto che la forma della dichiarazione del forni-tore non è prescritta.
3.4 Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una parte contraente (non con-cerne gli accordi con il Messico, il Cile, il Canada, il Giappone e la Cina)
(Gli accordi con Singapore, la Repubblica di Corea, Hong Kong e i Paesi dell'America centrale prevedono regolamentazioni proprie (v.a. articolo 13 degli allegati d’origine, risp. 10 nel caso di Hong Kong)
Le merci che non si qualificano come prodotti originari, esportate dal territorio di una parte con-traente e reimportatevi dopo aver subito una lavorazione o trasformazione, rispettivamente prodot-ti originari esportaprodot-ti da una parte contraente in uno Stato terzo e quindi reimportate dopo avervi subito una lavorazione o trasformazione, sempre che siano rispettate le condizioni di cui qui ap-presso, vengono trattati come i prodotti che non hanno lasciato la parte contraente:
a) nella parte contraente che entra in considerazione, prima dell'esportazione, il prodotto deve aver subito un trattamento superiore alle operazioni cosiddette di poca entità oppure, prima di essere esportato, deve trattarsi di un prodotto originario ai sensi dei relativi accordi
e
b) possa essere addotta alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
- le merci reimportate sono il prodotto della lavorazione o trasformazione dei materiali esportati,
- il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte contraente entrante in linea di conto non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito, per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
Alla lavorazione o trasformazione eseguita al di fuori della parte contraente in questione non sono applicate le regole d'origine degli accordi. Tuttavia, se per il prodotto finito per il quale vien chiesto il riconoscimento del carattere originario, una regola della lista stabilisce il valore massimo am-messo per i prodotti non originari, il valore totale dei materiali non originari usati nella parte con-traente di cui si tratta e il valore aggiunto totale realizzato al di fuori di detta parte concon-traente non possono superare, assieme, il tasso di percentuale stabilito.
Il concetto "valore aggiunto totale" comprende tutti i costi accumulati al di fuori della parte con-traente entrante in linea di conto, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti.
Se si applica tale prescrizione, vale il seguente prezzo franco fabbrica:
- il prezzo della merce franco fabbrica, che è pagato al fabbricante in Svizzera, nel cui stabili-mento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione; oppure
- il prezzo della merce franco fabbrica, che è pagato in Svizzera a quella persona che ha di-sposto l'ultima lavorazione o trasformazione fuori dalla parte contraente entrante in linea di conto.
Le succitate disposizioni inerenti alla lavorazione o trasformazione al di fuori di una parte con-traente non sono applicabili ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato. Inoltre es-se non possono eses-sere applicate per le merci che non adempiono le regole d'origine della lista e che possono essere riconosciute come sufficientemente lavorate soltanto grazie all'applicazione della regola generale di tolleranza sul valore.
Esempio:
parti di movimenti di orologi (CH) sono spedite dalla Svizzera in Malesia ove, impiegando anche lancette e quadranti di origine taiwanese, vengono assemblate ai fini di ottenere movimenti d'oro-logio indi reimportate in Svizzera. In Svizzera, tali movimenti vengono inseriti in casse d'origine terza e provvisti di un braccialetto di origine austriaca. Le parti verranno in seguito esportate come orologi da polso finiti nella CE.
Calcolo 1 Calcolo 2
Parti di movimento (Svizzera) 30.- 35.-
Plusvalore ottenuto in Malesia
10.- 3.50
Costi di trasporto 2.- 1.-
Lancette e quadrante (Taiwan) 1.- -.50
Manodopera e guadagno 7.- 2.-
Cassa (Hong Kong) 25.- 38.-
Braccialetto (Austria) 6.- 3.50
Lavoro e guadagno in Svizzera 29.- 20.-
Prezzo franco fabbrica dell'orologio finito, esportato
100.- 100.-
Calcolo 1
La regola d'origine per orologi da polso delle voci 9101 e 9102 prescrive che il valore di tutti i ma-teriali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
L'orologio da polso di cui nell'esempio costituisce un prodotto originario della Svizzera, infatti, il va-lore aggiunto acquisito nel Paese terzo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica dell'orologio finito e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati, in totale, è inferiore alla tolleranza del 40 % (10 % valore aggiunto acquisito in Malesia più il 25 % costituito dalla cassa di Hong Kong).
Il braccialetto non deve essere preso in considerazione ai fini del computo della tolleranza del 40 %. Infatti i prodotti originari delle altre parti contraenti (CE/AELS) possono essere utilizzati illi-mitatamente.
Bisogna tener conto che ai fini del calcolo del valore aggiunto acquisito nel Paese terzo fa stato il prezzo franco fabbrica del prodotto finito, per il quale in definitiva sarà chiesto il riconoscimento del carattere originario (nell'esempio il valore dell'orologio, vale a dire 100.- fr.) e non il valore del pro-dotto reimportato dal Paese terzo dopo avervi subito la lavorazione (vale a dire 40.-- fr., cioè il va-lore del movimento assemblato).
Calcolo 2
Ai sensi dell’applicazione della regola, come specificato nel calcolo 1, l’orologio non si qualifica come merce originaria, siccome la quota parte di Paese terzo è superiore al consentito 40 % (3,5
% plusvalore in Malesia + 38 % cassa proveniente da Hong Kong).
In tali casi si può applicare un’interpretazione alternativa. Si dovrà a tal scopo esaminare se i ma-teriali utilizzati, a lavorazione ottenuta in Paesi terzi, potranno qualificarsi come merce originaria adempiendo la tolleranza del 10 %. Se ciò è il caso, questi materiali possono essere considerati come merce originaria, per il calcolo dell’origine del prodotto finito, ossia la loro quota parte valore non dev’essere aggiunta alle quote parti dei Paesi terzi. Tuttavia, il secondo metodo si limita ai prodotti intermedi, i quali sono da una parte isolabili dal processo di fabbricazione e dall’altra sono anche commerciabili. Ciò è il caso per i movimenti. Si dovrà inoltre tener conto che per questi pro-dotti intermedi si dovrà partire dai valori reali e non dagli alti valori proforma fittivi. Siccome il mo-vimento di orologio assemblato presenta una quota parte di Paesi terzi non superiore a 10 %, si qualifica quindi come merce originaria e la quota parte valore malese non deve essere considera-ta come di Paesi terzi per la determinazione dell’origine dell’orologio. Quindi, poiché l’orologio pre-senta solamente una parte di Paesi terzi inferiore al 40 % (38 % cassa di Hong Kong), si qualifica come merce originaria.
3.5 Operazioni di poca entità
Le lavorazioni di poca entità (cosiddetti trattamenti minimi) indicate in maniera esaustiva nei corri-spondenti articoli degli accordi, sono considerate in ogni caso come non sufficienti per conferire a una merce il carattere di prodotto originario.
Un trattamento minimo non rappresenta una lavorazione sufficiente, anche nel caso in cui le con-dizioni della lista risultino ossequiate.
Esempio: Carta, in rotoli, di origine terza, della voce 4803 viene tagliata per ottenere tovaglioli della voce 4818.
L'operazione di ritaglio costituisce solo un trattamento minimo, e non conferisce il carattere di prodotto originario ai tovaglioli.
Per determinare se si tratta di un trattamento minimo, sono considerate complessivamente tutte le lavorazioni e trasformazioni alle quali una merce è stata sottoposta. I tovaglioli di cui nell'esempio precedente possono quindi essere considerati prodotti originari se oltre all'operazione di ritaglio sono stati anche stampati con un motivo decorativo.
3.6 Disposizioni sul drawback
Per la fabbricazione di prodotti originari non possono essere utilizzati materiali oggetto di qualsiasi restituzione del dazio o che beneficiano dell'esenzione da dazio. Le merci utilizzate per la
Per la fabbricazione di prodotti originari non possono essere utilizzati materiali oggetto di qualsiasi restituzione del dazio o che beneficiano dell'esenzione da dazio. Le merci utilizzate per la