Per la fabbricazione di prodotti originari non possono essere utilizzati materiali oggetto di qualsiasi restituzione del dazio o che beneficiano dell'esenzione da dazio. Le merci utilizzate per la fabbri-cazione di prodotti originari devono pertanto essere sdoganate definitivamente all'importazione.
Esempio: Un tessuto di cotone di origine terza (voce 5208), ricamato in Svizzera (voce 5810), diventa, giusta le regole della lista, un prodotto originario della Svizzera se il valore del tessuto importato non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del ricamo finito.
Se il tessuto di origine terza non fosse tassato normalmente all'importazione, ma beneficiasse di agevolazioni daziarie o della franchigia nell'ambito del traffico di per-fezionamento con ammissione temporanea, le disposizioni sul drawback non sono ossiequiate. All'atto della sua esportazione il ricamo con esso ottenuto sarebbe re-putato come prodotto non originario.
Il divieto di drawback non si estende:
- ai materiali che non sono coperti dall'accordo che entra in linea di conto;
- ai materiali che sono certamente prodotti originari della relativa Parte contraente o di una Par-te contraenPar-te con la quale è previsto il cumulo diagonale;
- ai prodotti agricoli beneficianti di compensazioni di prezzo all'esportazione (nel traffico con prodotti agricoli trasformati con la CE fanno stato delle disposizioni speciali);
- ai materiali che sono stati importati in modo preferenziale nell’ambito del SGP;
- ai materiali che sono stati importati con agevolazione doganale tramite un impegno circa l’uso.
Le prescrizioni del drawback sono parimenti applicabili agli imballaggi, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili come pure agli assortimenti di merci (cifre 6.1 e 6.2 qui sotto). Le prescri-zioni del drawback non sono stabilite in modo uguale per tutti gli accordi. In parte sono pure appli-cabili solo dopo un determinato periodo. Si dovranno perciò consultare i le disposizioni d’origine dei rispettivi accordi (v.a Panoramica degli accordi di libero scambio per i prodotti industriali).
4 Commercio immutato 4.1 Bilaterale
I prodotti originari di una parte contraente, importati da una parte con prova dell’origine valida e qui non lavorati, possono essere riesportati in questa parte con una prova dell’origine.
4.2 Commercio di merci industriali con prodotti originari non lavorati all'interno dei Paesi aderenti al sistema di cumulo paneuropeo, risp. all’interno del Sistema di li-bero scambio Pan-Euro-Med
Come spiegato alla parte I, cifra 1.1 che precede, l'Accordo di libero scambio Svizzera-CE, la Convenzione AELS nonché l’accordo di libero scambio dell'AELS e della CE con la Turchia sono vincolati a livello di regole d'origine. Tali disposizioni rendono possibile il commercio preferenziale dei prodotti originari in tutti gli Stati associati al sistema di cumulo paneuropeo.
Esempio: Dei prodotti originari della Turchia sdoganati definitivamente all'importazione in Svizzera sulla scorta di preferenze tariffali fondate sull'Accordo AELS-Turchia pos-sono essere riesportati immediatamente o più tardi in Italia (CE), allo stato immuta-to, scortati da una prova dell'origine (Stato d'origine Turchia).
In tal caso sono applicabili le basi giuridiche seguenti: l'Accordo AELS-Turchia all'atto dell'impor-tazione in Svizzera, l'Accordo Svizzera-CE per l'espordell'impor-tazione in Italia e gli accordi dell’Unione do-ganale risp. l'Accordo CE-Turchia per quanto concerne la concessione della preferenza tariffale all'atto dell'importazione in Italia.
Nell’ambito del Sistema di libero scambio Pan-Euro-Med (cfr. accordi commerciali della Svizzera, cifra 2) sono per principio valide le medesime disposizioni. Tuttavia va notato che ai sensi di tale sistema l’origine può essere concessa diagonalmente solo se tutti i Paesi aderenti hanno concluso fra loro degli ALS e se applicano il protocollo d’origine Euro-Med (cfr. accordi commerciali della Svizzera, cifra 2 risp. tabella [Matrix] contenuta nel sito dell’amministrazione delle dogane).
Il cumulo Euro-Med e la concessione dell'origine per prodotti allo stato immutato sono unicamente possibili qualora i prodotti risp. i materiali sono stati importati dopo l'entrata in vigore delle relative disposizioni di cumulo. Per contro, laddove il cumulo bilaterale e la concessione dell'origine per prodotti allo stato immutato erano validi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sul cumulo diagonale, può essere rilasciata una relativa prova dell'origine.
5 Condizioni territoriali 5.1 Principio
Dapprima una merce deve ottenere, senza interruzione, il carattere di prodotto originario in una parte contraente. Dopo, può essere esportata in un'altra parte contraente della Zona di libero scambio senza che per ciò perda la caratteristica di prodotto originario.
Se, invece, il prodotto originario viene inviato in un Paese terzo esso perde il carattere di prodot-to originario, sia che vi abbia subiprodot-to lavorazioni o trasformazioni o no al di fuori dalla Zona di libe-ro scambio relativa. La cifra 3.4 e le cifre seguenti trattano delle eccezioni.
5.2 Reimportazione di merci allo stato immutato (non valido per l'accordo con la Cina)
Le merci esportate dal territorio di una Parte contraente in un Paese terzo e che successivamen-te vi ritornano sono considerasuccessivamen-te merci che non hanno mai lasciato la rispettiva Parsuccessivamen-te contraensuccessivamen-te, qualora si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:- le merci reintrodotte sono le stesse che furono esportate
- esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a conservar-le inalterate durante la loro permanenza in detto paese terzo o durante il trasporto.
5.3 Invii destinati ad esposizioni in Paesi terzi (non valido per gli accordi con Singapo-re, la Repubblica di Corea, il Giappone, il Perù, la Columbia, Hong Kong, Cina, il'E-cuador, il'Indonesia, Fillipine e i Paesi dell'America centrale)
Prodotti originari spediti da una parte contraente in un Paese terzo per essere esposti, non per-dono il carattere di prodotti originari se può essere provato all’autorità doganale che
- l'esportatore vende o cede le merci a un importatore in un altro Paese zonale;
- i prodotti sono reimportati nell'altro Paese zonale durante o subito dopo l'esposizione nello stato in cui essi sono stati spediti all'esposizione;
- al momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.
Queste prescrizioni sono applicabili a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica ana-loga, durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana. Sono escluse le manifesta-zioni a scopi privati per la vendita di prodotti esteri in negozi o locali commerciali.
La prova dell'origine deve indicare la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale suppletoria sulla natura delle merci e sulle condi-zioni in cui esse sono state esposte.
5.4 Prescrizioni concernenti il trasporto
Il trasporto di prodotti originari fra gli Stati contraenti può essere effettuato attraverso territori di questi Stati o, a determinate condizioni, attraverso Stati terzi.
a) Trasporto all’interno degli Stati contraenti
Fintanto che il movimento delle merci avviene entro i territori dei partner contraenti, non esi-stono particolari prescrizioni. Il trasporto diretto non costituisce perciò una condizione. In tali territori le merci possono anche essere trasbordate o depositate temporaneamente.
b) Trasporto attraverso il territori di altri Stati
Il trasporto di prodotti originari attraverso territori di Stati terzi, anche combinato con il tra-sbordo o un deposito temporaneo, è autorizzato alle seguenti condizioni:
- Le merci trasportate devono costituire un solo invio,
- nel Paese di transito o di deposito le merci devono rimanere sotto sorveglianza doga-nale,
- nei Paesi in parola, le merci devono essere state unicamente scaricate o caricate, op-pure aver subito un trattamento inteso a garantirne lo stato,
- l'osservanza di queste disposizioni va, se necessario comprovata alle autorità doganali (p. es. lettera di vettura diretta o dichiarazione delle autorità doganali del Paese di tran-sito).
Negli accordi con la Repubblica di Corea, il Cile, Singapore, gli Stati SACU, il Messico, il Giappone, il Canada, il Perù, la Columbia, Hong Kong, i CCG, la Cina e i Paesi dell'America centrale, gli invii in Paesi terzi possono anche essere suddivisi. In tali casi, per l’invio riparti-to, si renderà necessaria una prova dell’origine rilasciata a posteriori.
6 Regole d’origine particolari
6.1 Accessori, parti di ricambio e attrezzi
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli attrezzi che vengono consegnati con strumenti, macchine, apparecchi o autoveicoli, vanno considerati come formanti un'unità con quest'ultimi, a condizione che essi costituiscano parte della normale attrezzatura e il cui prezzo sia compreso in quello di quest'ultimi oppure sia considerato come appartenente ai rispettivi strumenti, apparecchi, autovei-coli e non figuri fatturato separatamente.
Il prezzo franco fabbrica del prodotto finito comprende tanto il valore della macchina, dell'attrezzo, dell'apparecchio o dell'autoveicolo, quanto quello degli accessori, dei pezzi di ricambio e degli at-trezzi. Un assortimento di attrezzi di origine terza, appartenente a una macchina e consegnato con quest'ultima, può essere trattato come le parti di origine terza montate nella macchina.
In tal caso gli accessori, i pezzi di ricambio e gli attrezzi devono essere elencati nella prova dell'o-rigine, direttamente dopo la designazione della macchina, dell'apparecchio o del veicolo e non come partita separata.
6.2 Merci presentate in assortimenti (non vale per gli accordi con Giappone, Hong Kong e Cina)
Le merci presentate in assortimenti ai sensi della Regola generale 3 per l'interpretazione del SA (compresi gli assortimenti delle voci 6308, 8206 e 9605) sono reputate prodotti originari nella loro totalità se il valore degli elementi costitutivi di origine terza non supera il 15 % (Canada 25 %) del valore franco fabbrica dell'assortimento. Nell’accordo col Canada si dovrà inoltre indicare, che al-meno una componente dell’assortimento è originaria.
Le disposizioni sulle operazioni di poca entità (cfr. cifra 3.5) non sono applicabili agli assortimenti di merci.
Anche se siffatti assortimenti di merci vengono classificati come un tutto in un'unica voce di tariffa, le merci di cui essi sono composti (escluse quelle il cui valore non eccede 15 % risp. 25 % del va-lore totale dell’assortimento) vanno trattate separatamente per quanto riguarda l'origine; vale a
di-re che le singole componenti devono adempidi-re le disposizioni sull'origine delle voci di tariffa in cui verrebbero classificate qualora fossero importate o esportate per conto proprio.
Alternativamente alla summenzionata regolamentazione può essere applicata anche la regola del-le liste deldel-le voci di tariffa nella la quadel-le sono classificate del-le merci presentate in assortimenti. In tal caso devono tuttavia essere adempite le condizioni concernenti le operazioni di poca entità (cfr. ci-fra 3.5).
6.3 Merci usate
6.3.1 Pneumatici usati
I pneumatici usati per i veicoli, che sono stati raccolti in Svizzera e che vengono esportati in un altro Stato contraente per essere rigommati o usati come scarti, sono equiparati agli articoli usati giusta la cifra seguente. Con ciò bisogna osservare che secondo le disposizioni legali in vigore in Svizzera la profondità del profilo deve sì almeno raggiungere i 1,6 mm, in pratica però i pneuma-tici vengono sostituiti molto prima e quindi non più usati (pneumapneuma-tici per l’estate a partire da 2 mm, a base larga a partire da 3 mm e per l’inverno a partire da 4 m). Tali valori devono essere considerati come direttiva. Inoltre non ci si dovrà fondare solamente sulla profondità del profilo dei pneumatici. Quei pneumatici che per altri motivi non sono più atti alla circolazione (età, danni ai cuscinetti e al profilo, come ad esempio da frenate brusche, incidenti, ecc), sono anch’essi compresi in questa disposizione. Negli accordi col Cile, Singapore, Repubblica di Corea, Colum-bia, Perù, Hong Kong, Cina e i Paesi dell'America centrale, i pneumatici che si prestano a essere rigommati, non sono da considerare come merci usate.
6.3.2 Altre merci usate
Gli oggetti usati sono soggetti alle medesime disposizioni di quelle applicabili agli oggetti nuovi, a meno che si tratti di oggetti da rigattiere (giusta il rispettivo articolo degli accordi).
Se per una merce usata l'origine zonale non potesse più essere addotta, sia perché essa è stata importata prima dell'entrata in vigore dell'accordo, sia perché i necessari documenti giustificativi sono stati distrutti trascorso il termine legale di custodia, detto prodotto può nondimeno essere reputato come originario a condizione si possa comprovare l'origine fornendo altri mezzi probato-ri (dichiarazione del fabbprobato-ricante o di un'altra impresa, peprobato-rizia, tramite identificazioni o descprobato-rizioni simili che si riferiscono all'origine, ecc.) e sempre che lo stato esteriore di questi prodotti non contraddica la dichiarazione (marchi, sigla della ditta, ecc.). Oltracciò nulla deve far credere che nel frattempo la merce sia stata utilizzata all'esterno della Zona di libero scambio entrante in li-nea di conto.
Va osservato che il cumulo Euro-Med e la concessione dell'origine per prodotti allo stato immuta-to sono unicamente possibili qualora i prodotti risp. i materiali sono stati importati dopo l'entrata in vigore delle relative disposizioni di cumulo. Per contro, laddove il cumulo bilaterale e la con-cessione dell'origine per prodotti allo stato immutato erano validi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sul cumulo diagonale, può essere rilasciata una relativa prova dell'origine.
Esempio:
Un prodotto con origine EU è stato importato dall'Italia nel 2002 e viene ora riesportato in Ger-mania. Se viene comprovata l'origine oppure applicato il secondo capoverso summenzionato, sarà possibile allestire una prova dell'origine all'esportazione.
Il cumulo diagonale Svizzera-Comunità europea-Israele è in vigore solo dal 2006. Se la riespor-tazione avviene verso Israele invece che in Germania, la prova dell'origine in questione non po-trà quindi essere rilasciata.
6.4 Imballaggi
Se gli imballaggi sono classificati come le merci che essi contengono conformemente alla Regola generale 5 per l'interpretazione del SA, essi saranno trattati come le merci anche per l'applicazio-ne delle regole d'origil'applicazio-ne (da questa regola sono esclusi i prodotti indigeni menzionati l'applicazio-negli accordi col Perù, la Colombia e i Paesi dell'America centrale). Ciò non si applica tuttavia agli imballaggi
che non sono del tipo abituale per il prodotto imballato e che possiedono un proprio valore d'utiliz-zazione, di carattere durevole.
L'origine delle merci presentate in questi imballaggi si determina nel seguente modo:
- Imballaggi che al momento della vendita passano nelle mani dell'acquirente (consumatore) vanno considerati come uno dei componenti della merce contenuta e devono, come ogni altro elemento utilizzato, adempiere i criteri d'origine, previsti per la merce.
- Gli altri imballaggi (p. es. imballaggi per il trasporto), condividono per principio la sorte delle merci che contengono. Essi non devono essere tenuti in considerazione nella valutazione del criterio d'origine relativo alla merce.
L’accordo col Canada presenta una piccola divergenza (cfr. articolo 8, Allegato C dell’accordo).
Esempio:
Pastiglie contenenti ormoni (voce 3004) ottenute impiegando i seguenti materiali di origine terza: - sostanze attive, sostanze ausiliarie e riempitivi Fr. 17.--
- imballaggio (flacone di vetro) Fr. 3.--
- scatola per il trasporto Fr. 1.--
- manodopera e guadagno Fr. 20.--
Prezzo franco fabbrica Fr. 41.--
Per la fabbricazione di medicamenti della voce 3004 possono venir utilizzati materiali di origine terza fino al massimo di 50% del prezzo franco fabbrica della merce.
Nel presente esempio la quota parte dei materiali senza carattere originario ascende a più del 50% del prezzo franco fabbrica della merce fabbricata. Tuttavia, poiché per stabilire il carattere originario del prodotto, non si tiene conto dell'imballaggio per il trasporto, la merce (pastiglie + im-ballaggio per la vendita al minuto) adempie le condizioni della regola d'origine.
7 Determinazione dello Stato d'origine (descrizione semplificata)
Prodotti Stato d’origine
- totalmente ottenuti in Svizzera (prodotti originari) ... Svizzera3 - lavorati sufficientemente in Svizzera (senza cumulo) ... Svizzera2 - originari di un altro Stato contraente, non lavorati in Svizzera ... come
all’importazione2 - originari di uno o parecchi Stati contraenti,
lavorati o trasformati in Svizzera (cumulo):
- impiego di materiali con carattere non originario:
- qualora detti materiali fossero sufficientemente lavorati
(le regole d’origine sono osservate) ... Svizzera2 - qualora detti materiali non fossero sufficientemente lavorati
(le regole d’origine non sono osservate) ... merce non originaria - senza l’impiego di materiali esenti da carattere originario:
- lavorazione: più di un’operazione di poca entità ... Svizzera2 - lavorazione: solo operazione di poca entità:
3 Nell’accordo col Canada non si fa differenza fra origine canadese e origine svizzera/AELS.
- accordi Euro-Med:
- il valore aggiunto in Svizzera supera la plusvalenza
degli altri materiali originari lavorati ... Svizzera
- altri ... Paese nel quale è stato aggiunto il valo-re più elevato - altri accordi ... come
all’importazione
8 Disposizioni varie 8.1 Unità determinante
L'unità determinante per la classificazione tariffale vale anche per l'applicazione delle regole d'ori-gine. Ne consegue che:
- ogni gruppo o complesso di prodotti classificato in un'unica voce doganale secondo le regole del SA, costituisce l'unità determinante;
- quando un invio è costituito da prodotti identici, classificati nella medesima voce di tariffa, ogni prodotto dev'essere considerato singolarmente.
Esempio 1: Una barca a vela e la rispettiva vela sono classificati come un tutto secondo la voce 8903. Esse vanno pertanto trattate come unità anche in merito alla determinazione dell'origine. La vela che se importata separatamente dovrebbe essere assegnata al-la voce 6306, assieme con al-la barca deve adempire le regole d'origine inerenti alal-la voce 8903.
Esempio 2: Un invio di 100 assiemi per la pratica dello sci della voce 6211, ogni singolo assie-me deve adempiere le regole sull'origine.
In merito agli assortimenti di merci cfr. anche la cifra 6.2.
8.2 Elementi neutri
L'origine dell'energia, delle istallazioni, delle macchine e degli utensili, che furono impiegati per la fabbricazione di un prodotto, non influisce sul carattere originario della merce.
Altre merci utilizzate per la fabbricazione di un prodotto sono pure da negligere, se esse non sono entrate a far parte definitivamente nella composizione della merce.
8.3 Separazione contabile dei materiali
A certe condizioni (vedi articoli corrispondenti degli accordi) alcuni accordi prevedono la possibilità della sola separazione contabile (invece dell’immagazzinamento separato) di materiali medesimi o intercambiabili con origine zonale e di altri senza origine zonale.
Le richieste per l'ottenimento di un'autorizzazione per l'applicazione della separazione contabile dei materiali devono essere indirizzate alla Direzione generale delle dogane, sezione Origine, 3003 Berna.
8.4 Ceuta e Melilla (soltanto Accordo Svizzera-CE)
Le province spagnole di Ceuta e Melilla site in Africa, non appartengono al territorio della CE.
Malgrado ciò, nel traffico delle merci con Ceuta e Melilla sono concesse le medesime preferenze doganali applicabili agli Stati CE e EFTA. Fanno stato le disposizioni d'origine degli articoli 37 e 38 del Protocollo n. 3 dell'Accordo Svizzera-CE.
Le prescrizioni concernenti il drawback non sono applicabili nel traffico delle merci con Ceuta e Melilla.
Va notato che nell’ambito del cumulo diagonale Euro-Med tali prodotti non vengono reputati come materiali o prodotti originari della CE.
8.5 Andorra e San Marino (soltanto nell’Accordo Svizzera-CE)
Il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino non fanno parte del territorio della CE.
Entrambi sono tuttavia vincolati alla CE tramite un'unione doganale (il Principato di Andorra sol-tanto per quanto concerne i prodotti dei capitoli da 25 a 97 del Sistema armonizzato).
Per effetto della loro unione doganale con la CE, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino sono tenuti ad applicare all'importazione la tariffa doganale esterna della CE. Ciò implica ad esempio che alle merci originarie della Svizzera dev'essere concessa la preferenza tariffale della Comunità.
In base a due dichiarazioni specifiche allegate all’accordo, anche la Svizzera s'impegna a trattare come prodotti originari della CE i prodotti originari di Andorra (solo quelli dei capitoli da 25 a 97) e di San Marino.
Va notato che nell’ambito del cumulo diagonale Euro-Med tali prodotti non vengono reputati come materiali o prodotti originari della CE.
9 Prove dell'origine per i materiali utilizzati
Le condizioni richieste per i materiali usati nella fabbricazione sono diverse e dipendono dalle re-gole d'origine prescritte per una determinata merce. Sono considerati materiali aventi l'origine giu-sta gli accordi esclusivamente quelli originari di uno Stato contraente.
a) Salto della voce come criterio d'origine
Se per una merce è prescritto il salto della voce come criterio d'origine, è superflua la presen-tazione di una prova dell'origine per i materiali utilizzati allorché questi ultimi sono classificati in una voce di tariffa di quattro cifre diversa da quella del prodotto ottenuto.
Esempio: Tavole di legno della voce 4407 sono trasformate in mobili della voce 9403.
Per questa voce il salto della voce di tariffa vale, in certi accordi, come lavora-zione sufficiente. Atteso che le tavole di legno sono classificate in una voce di tariffa diversa da quella dei mobili finiti, l'origine delle tavole non ha importanza.
Sono invece utilizzati materiali classificati alla medesima voce del prodotto ot-tenuto, quest'ultimo è considerato una merce originaria, solamente se i mate-riali utilizzati sono già delle merci originarie di uno Stato contraente. Per tali materiali dovrà quindi essere presentata la prova dell'origine.
b) Regola della percentuale come criterio d'origine
Se nella lista per un prodotto è prevista una regola di percentuale, si deve prima chiarire se il valore totale dei materiali impiegati (compresi quelli acquistati in Svizzera o in uno Stato con-traente) supera o no la percentuale indicata e se per i prodotti di base sono adempite le altre condizioni della lista. Se il prodotto adempie tutte queste condizioni si avrà un prodotto origi-nario sufficientemente lavorato; in tal caso l'origine dei materiali non ha alcuna importanza.
Se nella lista per un prodotto è prevista una regola di percentuale, si deve prima chiarire se il valore totale dei materiali impiegati (compresi quelli acquistati in Svizzera o in uno Stato con-traente) supera o no la percentuale indicata e se per i prodotti di base sono adempite le altre condizioni della lista. Se il prodotto adempie tutte queste condizioni si avrà un prodotto origi-nario sufficientemente lavorato; in tal caso l'origine dei materiali non ha alcuna importanza.