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2.2 Il D Lgs 118/11 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e

2.2.1 Il D.Lgs 126/2014 a integrazione e modifica del D.Lgs 118/

Il 12 settembre 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che integra e modifica il precedente d.lgs. 118/2011 concernente le disposizioni in materia di armonizzazione contabile delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, attraverso:

- L’inserimento di norme di dettaglio e di allegati necessari per l’applicazione della riforma (schemi di bilancio, Piano dei conti e principi contabili),

-La definizione dell’ordinamento contabile delle Regioni nel titolo terzo del DLgs 118/2011,

-Aggiornamento il TUEL nel titolo quarto del Dlgs 118/2011, ai principi della riforma,

-L’adeguamento della definizione dell’indebitamento degli enti territoriali di cui all’art.3, comma 17, L. 350/2003 aggiungendo il leasing finanziario, il residuo debito garantito a seguito dell’escussione delle garanzie.

Più precisamente di seguito vado ad elencare le principali novità introdotte dalla riforma della contabilità:

 spariscono i residui attivi e passivi, mediante puntuale e obbligatorio

riaccertamento straordinario, per confluire in un nuovo strumento chiamato Fondo Pluriennale Vincolato (non collegato ad entrate vincolate);

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 si ragiona prevalentemente per cassa e non per competenza, ciò eliminerà la formazione continua di una serie di residui attivi/passivi di dubbia esigibilità ormai consolidatisi negli anni e che hanno raggiunto cifre allarmanti (c.d. competenza finanziaria potenziata);

 gli accertamenti dei crediti e dei debiti si riferiscono esclusivamente a quelli esigibili dove è prevista una scadenza certa (attestazione del dirigente);  le entrate di dubbia e non certa esigibilità (esempio: sanzioni codice della

strada; oneri di urbanizzazione; condoni edilizi ecc.) devono avere come contropartita il Fondo Crediti di dubbia esigibilità (con vincolo nell’avanzo di amministrazione). Tale fondo viene stimato in base ad una percentuale delle somme storicamente non riscosse rispetto alle somme iscritte (media degli ultimi cinque esercizi);

 vengono inseriti vincoli nelle entrate la cui destinazione prevede spese che saranno sostenute in più esercizi finanziari, evitando di avere la formazione di avanzi di amministrazione e facendole confluire nel citato fondo pluriennale vincolato collegato alle citate entrate;

 in caso di entrate destinate alla copertura di spese non perfezionate

nell’esercizio si prevede un nuovo vincolo nel risultato di amministrazione;  viene previsto un fondo rischi (vincolando il risultato di amministrazione) per

quelle spese come quelle legali impegnate all’inizio ma le cui cause

continuano in altri gradi di giudizio, ovvero di tutte quelle spese di cui non si ha ancora il titolo esecutivo ma si conosce il relativo ammontare (esempio sentenze non ancora esecutive);

 spese di investimento devono seguire il cronoprogramma di realizzazione e il pagamento ne segue i relativi stati di avanzamento mediante l’utilizzazione del Fondo Pluriennale vincolato.

Nell’anno 2015 tutte le amministrazioni (che non hanno partecipato alla

sperimentazione) dovranno approvare sia i bilanci secondo le vecchie regole sia quelli secondo i nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata, per passare nel 2016 alla sola contabilità armonizzata.

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Tuttavia, con l’approvazione del conto consuntivo 2014 (entro il 30 aprile 2015) le amministrazioni locali hanno provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e al calcolo del fondo pluriennale vincolato (nel caso di differenza tra residui passivi e residui attivi reimputati). Tale operazione presenta due criticità.

- La prima è che essa rappresenta la fase più difficile e lunga, in considerazione della puntuale ricognizione di ogni residuo per la certificazione del relativo titolo giuridico sottostante, con necessità di procedere da subito all’avvio della ricognizione da parte di tutti i settori dell’ente.

- La seconda criticità, recepita dal recente d.lgs. 126/2014 di modifica ed integrazione al d.lgs. 118/2011, riguarda la possibilità, da parte degli enti locali, di spalmare su un massimo di dieci anni25 l’eventuale disavanzo di amministrazione emergente a seguito della cancellazione dei residui attivi ormai inesigibili. Proprio in merito alla difficile esazione dei residui attivi, qui di seguito riporto alcuni dati.

La Corte del conti, Sezione delle autonomie, aveva evidenziato una stima (effettuata su circa 7.173 comuni esaminati dalle sezioni regionali di controllo) della massa complessiva dei residui attivi, di sola parte corrente, pari a 33 mld di euro, di cui 13,4 mld riscossi nell’anno e oltre 17,6 mld ancora da riscuotere. Nella distribuzione per aree geografiche (nord-est, nord-ovest, centro, sud, isole) la situazione più critica riguarda i comuni del sud, con residui conservati per oltre 9,1 mld di euro, dei quali sono stati riscossi appena il 27,5%, pari a 2,5 mld (Nord-Ovest 53%, Nord-Est 63%, Centro 38%, Isole 37%). Il rapporto tra residui riscossi e conservati, sul piano nazionale, si commisura al 41 per cento. Inoltre, continuano i giudici contabili, particolarmente critici sono i dati concernenti lo smaltimento dei residui delle entrate extratributarie (Titolo III). Con riferimento al totale dei citati enti esaminati, risulta che nel 2009 su 11,9 mld di euro di residui iniziali sono stati riscossi 3 mld e riportati nella contabilità dell’esercizio successivo 8,3 mld, mentre nel 2010, su 12,7 mld, sono stati riscossi 3,1 mld e

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rimasti da esigere 9 mld. Nel 2011, su 13,3 mld di residui iniziali sono stati conservati 8,2 mld e riscossi 3,6 mld e, infine, nel 2012, a fronte di 12,8 mld di residui provenienti da esercizi precedenti, le riscossioni risultavano pari a 3,9 mld e le somme conservate ammontavano a 8 mld. Un tasso di smaltimento

marcatamente basso, considerata la rilevante entità delle somme in gioco, potrebbe nascondere un vero e proprio deficit strutturale;

Secondo uno studio dell’ANCI, un riaccertamento straordinario dei residui attivi di dubbia esigibilità, che andrebbero di conseguenza stralciati dai bilanci degli enti locali, rappresenta una vera e propria manovra finanziaria aggiuntiva pari ad oltre il 29,4% della spesa, non sostenibile nell’attuale quadro di finanza locale da parte degli enti locali. Per tale ragione è stata evidenziata la necessità di

immaginare un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l’applicazione delle nuove regole contabili.

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