Capitolo 2. La legislazione italiana riguardante gli archivi privati
2.7. D.Lgs 29 ottobre 1999, n 490, “Testo unico delle disposizioni legislative in
norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”
Il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 organizzava in modo sistematico tutta la normativa novecentesca sui beni culturali. In particolare le norme sintetizzate nel T.U. che affrontavano il tema degli archivi erano il R.D. 2 ottobre 1911 n. 1163, la L. 1 giugno 1939 n. 1089, il D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 e il D.P.R. 30 dicembre 1975 n. 854 (“Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità”)33.
Il T.U. afferma che i beni archivistici sono beni culturali (art. 2, c. 1, lett. d); essi comprendono anche «gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico» (art. 2, c. 4, lett. c).
Il Ministero, su proposta della soprintendenza, effettua la dichiarazione di notevole interesse storico(artt. 6-8). Essa deve contenere la descrizione del bene, la sua valutazione, l’indicazione del termine per la presentazione di eventuali osservazioni.
L’art. 9, relativo all’accertamento dell’esistenza di beni archivistici, obbliga i privati proprietari di archivi con documentazione anteriore all’ultimo settantennio a denunciarne al soprintendente l’entrata in possesso entro 90 giorni (art. 9, c.1). Il soprintendente archivistico comunque accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, del quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico (art. 9, c. 2).
L’art. 21 ribadisce gliobblighi di conservazione:il materiale archivistico non può essere smembrato; il trasferimento di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore, così come lo scarto di documenti degli archivi privati di notevole interesse storico, possono avere luogo solo previa autorizzazione del soprintendente (art. 21, cc. 4-5).
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MARTINA MANCINELLI, Legislazione archivistica: gli anni ‘90, 07/09/2015, https://archiviando.wordpress.com/2015/09/07/legislazione-archivistica-gli-anni-90/ ultima consultazione 26/05/2017.
39 Mentre il D.P.R. 1409/1963 prevedeva per il privato l’obbligo di restaurare i documenti deteriorati o di consentire che vi provvedesse il soprintendente (art. 38, lettera d), il T.U. stabilisce che il restauro di un bene culturale su iniziativa del proprietario, possessore o detentore deve essere autorizzato o approvato (art. 35). Lo Stato può concedere contributi per tale restauro (art. 41), come può provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurarne la conservazione e impedirne il deterioramento o imporre al proprietario, possessore o detentore l’esecuzione degli interventi (art. 37)34.
I proprietari, possessori o detentori di archivi privati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di conservarli35, ordinarli e inventariarli (art. 40, c. 2). Rispetto al D.P.R. 1409/1963, il T.U. non menziona la possibilità del privato di delegare l’ordinamento e l’inventariazione al soprintendente archivistico36.
I soprintendenti archivistici vigilano sull’osservanza degli obblighi di conservazione degli archivi privati di notevole interesse storico (art. 40, c.3), e controllano lo stato di custodia degli archivi tramiteispezioni (art. 32). Il Ministero può far trasportare temporaneamente in pubblici istituti una documentazione ritenuta a rischio, al fine di garantirne la sicurezza, o per effettuarne il restauro (art. 47)37.
I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato (art. 48, c.1).
Gli archivi privati di notevole interesse storico possono essere alienati, denunciando entro 30 giorni al soprintendente gli atti che trasferiscono la proprietà o la detenzione (art. 58). Il Ministero può esercitare il diritto di prelazione, acquistando i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione (art. 59).
Chiunque commercia archivi aventi più di cinquanta anni deve denunciare l’attività commerciale e tenere un registro, nel quale devono essere riportate giornalmente le caratteristiche dei beni acquistati o venduti. Il soprintendente verifica la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute (art. 62).
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NAVARRINI, Gli archivi privati, p. 42. 35
L‘obbligo di conservazione è espresso nel titolo dell’art. 40. 36
NAVARRINI, Gli archivi privati, pp. 41-42. 37
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Nel caso di vendita di beni archivistici, i titolari di case di vendita e i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari devono comunicare al soprintendente l'elenco dei beni posti in vendita (art. 64). Il Ministero ha quindi tre mesi di tempo per procedere con la dichiarazione di notevole interesse storico a norma dell'art. 6, c. 2.
L’art. 65 vieta l'uscita dal territorio nazionale dei beni dichiarati a norma dell'art. 6. Essi possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale, su assenso del Ministero, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, se ne siano garantite l'integrità e la sicurezza. Non possono comunque uscire i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata e organica sezione di un archivio.
Il Ministero può espropriare i beni culturali mobili per causa di pubblica utilità, per migliorarne la tutela ai fini del godimento pubblico (art. 91).
Il prestito di beni archivistici a una mostra o esposizione è soggetto ad autorizzazione ministeriale (art. 102).
I privati possono donare, vendere, lasciare in eredità o legato i propri documenti agli archivi di Stato. I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, a eccezione di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I privati possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio (art. 107).
I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dell'art. 6, c. 2, devono permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d’intesa con lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato (art. 109). L’intesa tra privato e soprintendente è richiesta per riconoscere i documenti di carattere non riservato e quindi consultabili; il T.U. non ha eliminato le ambiguità del D.P.R. 1409/1963, poiché non prevede il caso di mancata intesa, per cui sembrerebbe che senza intesa nessun documento possa essere consultato38.
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41 Rispetto alla normativa degli anni Sessanta e Settanta, il Testo Unico riprende la politica sanzionatoria della legislazione degli anni Trenta39:
1. sanzioni penali:
- artt.118-120: sanzioni per opere, uso, collocazione e rimozione illecite;
- art. 122: sanzioni per violazioni in materia di alienazione; - art. 123: sanzioni per esportazione illecita;
- art. 129: sanzioni per inosservanza dei provvedimenti amministrativi; 2. sanzioni amministrative:
- art. 131: ordine di reintegrazione; - art. 134: perdita di beni culturali; - art. 135: violazioni in atti giuridici;
- art. 136: omessa esibizione di documenti per l'esportazione; - art. 137: omessa restituzione di documenti per l'esportazione. Il T.U. è stato abrogato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.