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Modificazioni al D.Lgs 22 gennaio 2004, n 42 “Codice dei beni culturali e

Capitolo 2. La legislazione italiana riguardante gli archivi privati

2.9. Modificazioni al D.Lgs 22 gennaio 2004, n 42 “Codice dei beni culturali e

a) Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 (“Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”) ha disposto le seguenti modifiche al Codice:

- si specifica che gli archivi che non possono essere smembrati sono solo quelli pubblici e quelli privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 (modifica dell’art. 20, c. 2, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. g); - si specifica che è subordinato ad autorizzazione del Ministero il trasferimento

ad altre persone giuridiche dei soli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, e non degli archivi di soggetti giuridici privati in generale (modifica dell’art. 21, c. 1, lett. e, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. h);

- si stabilisce che se un intervento autorizzato dal Ministero non viene effettuato entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione (modifica dell’art. 21, c. 5, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. h);

- si stabilisce che una copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti deve essere inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125 (modifica dell’art. 30, c. 4, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. n);

- il Ministero, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato hanno facoltà di acquistare in via di prelazione anche i beni culturali conferiti in società, al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento (modifica dell’art. 60, c. 1, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. aa).

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b) Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 (“Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali”)ha disposto le seguenti modifiche al Codice:

- tra i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale e tenuti a garantirne la conservazione sono compresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti(modifica dell’art. 1, c. 5, a opera dell’art. 1, c. 1, lett. a);

- il Ministero forma e conserva un elenco, anche su supporto informatico, dei beni dichiarati di interesse culturale (introduzione del c. 2-bis all’art. 15, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. e);

- i beni culturali non possono essere deteriorati (modifica dell’art. 20, c. 1, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. h);

- i proprietari, possessori o detentori di archivi privati dichiarati di interesse culturale devono inventariare i propri archivi storici istituiti in sezioni separate (modifica dell’art. 30, c. 4, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. o);

- il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del c. 2 dell’art. 63 con ispezioni periodiche, effettuate anche da carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati (modifica dell’art. 63, c. 3, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. oo);

- l’art. 68 (“Attestato di libera circolazione”) si riferiva alle “cose” e ai “beni” indicati nell’art. 65, c. 3; in seguito alla modifica introdotta dall’art. 2, c. 1, lett. uu del D.Lgs. 62/2008 ci si riferisce solo alle “cose”, non più ai “beni”; - l'art. 2, comma 1, lettera ddd) modifica l'art. 74, commi 1, 2, 3, 4 e 5; tale

modifica riguarda più che altro la struttura dell’articolo, ma il contenuto resta sostanzialmente immutato;

- l’art. 2, c. 1, lett. bbbb del D.Lgs. 62/2008 riscrive l’art. 120, c. 1 (“Sponsorizzazione di beni culturali”). È sponsorizzazione ogni contributo erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative rivolte alla tutela o alla valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle

51 regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. Il Ministero verifica la compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela;

- i documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi dell’art. 123, c. 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione (modifica dell’art. 123, c. 2, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. dddd);

- oltre alle notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1089/1939 e alle dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del D.P.R. 1409/1963 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del D.Lgs. 490/1999, conservano efficacia anche le notifiche effettuate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006 (modifica dell’art. 128, c. 2, a opera dell’art. 2, c. 1, lett. eeee).

c) Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”) ha disposto le seguenti modifiche al Codice:

- si specifica che devono essere denunciati al Ministero gli atti che trasferiscono la detenzione dei soli beni culturali mobili (modifica dell’art. 59, c. 1, a opera dell’art. 4, c. 16, lett. d);

- si stabilisce che l’autorizzazione all’uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose indicate nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, può essere rinnovata per ulteriori quattro anni una sola volta (modifica dell’art. 67, c. 1, lett. d, a opera dell’art. 4, c. 16, lett. d-bis);

Tuttavia tali disposizioni sono state annullate dall’art. 217, c. 1, lett. v del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che ha abrogato il c. 16 dell’art. 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

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d) Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo“) convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ha disposto le seguenti modifiche al Codice:

- si specifica che gli interventi conservativi su beni culturali a iniziativa del proprietario, possessore o detentore, autorizzati ai sensi dell’art. 21, sono ammessi ai contributi statali di cui agli artt. 35 e 37 tenendo conto delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (introduzione del c. 2- bis all’art. 31, a opera dell’art. 42, c. 1).

e) Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”), convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto con l’art. 12, c. 4 alcune modifiche al Codice; esse però riguardano gli archivi di Stato, non quelli privati.

f) Il D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2, “Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012”, ha disposto con l’art. 1, c. 2, la modifica dell’art. 74 del Codice. Tale modifica sostituisce a «regolamento CEE» la locuzione «regolamento CE48», e a «Commissione delle Comunità europee» la locuzione «Commissione europea».

g) La L. 4 agosto 2017, n. 124, “legge annuale per il mercato e la concorrenza”,ha disposto con l'art. 1, c. 171la modifica dell'art. 108 (“Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione”), c. 3 e c. 3-bis del Codice. Tale modifica ha liberalizzato la riproduzione dei beni bibliografici e archivistici eseguita per uso personale, per motivi di studio, ovvero per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. In particolare è libera «la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità» ai sensi del capo III del titolo II del Codice, «attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di

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Regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali.

53 autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi». Inoltre è libera «la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro».

La stessa legge ha disposto con l’art. 1, c. 175, lett. a), b), c), e) una riduzione della tutela di alcuni beni culturali. Infatti mentre in precedenza essi erano tutelati se opera di autore non più vivente o se la loro esecuzione risaliva a oltre cinquant’anni, ora lo sono se essa risale a oltre settant’anni49. Il limite dei cinquant’anni resta valido solo per «le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»50. Questa modifica non riguarda però gli archivi privati.

L’art. 1, c. 175, lett. f) ha modificato l’art. 63, c. 2, relativo all’obbligo da parte dei commercianti di cose antiche o usate – tra cui anche gli archivi e supporti aventi più di cinquanta anni (cfr. il punto 12 della lettera A dell'Allegato A del Codice) - di tenere un registro nel quale annotare giornalmente le operazioni eseguite. Tale registro ora deve essere«tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto».

L'art. 1, c. 175, lett. g) ha modificato l'art. 65 (“Uscita definitiva”), cc. 2-4. Tali modifiche però non interessano le cose di cui all’allegato A, lettera B, n. 1, che include gli archivi.

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L’art. 1, c. 175, lett. a), b), c), e) della L. 124/2017 va a modificare il Codice dei beni culturali ai seguenti articoli: art. 10, c. 3 e c. 5; art. 11, c. 1, lett. d); art. 12, c. 1; art. 54, c. 1, lett. d-ter); art. 54, c. 2, lett. a); art. 65, c. 2, lett. a); art. 65, c. 3, lett. a); art. 65, c. 4; allegato A, lett. a, n. 15.

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L'art. 1, c. 175, lett. h) ha modificato l'art. 68, c. 5. L’attestato di libera circolazione, necessario per l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica delle cose indicatenell’art. 65, c. 3 – tra cui gli archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale – ha ora validità quinquennale invece che triennale.

L'art. 1, c. 175, lett. i) ha modificato l'art. 74, c. 3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CE èvalida non più per sei mesi ma per un anno. Essa deve essere rilasciata non oltre quarantotto mesi – in precedenza erano trenta - dal rilascio dell’attestato di libera circolazione.

L’art. 1, c. 176 della L. 124/2017 stabilisce che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'art. 68, c. 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) istituisce un «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.