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CAPITOLO 4: LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA

4.6.3. Il D.M 17/10 e le novità introdotte

Si preferisce ora trattare separatamente i requisiti di docenza, in quanto sono stati oggetto di ulteriore modifica con il DM 17/10, che trova applicazione già a decorrere da questo anno accademico (2011-2012). Tale decreto, inoltre, ha previsto l’introduzione ex novo di una nuova categoria di requisiti, finalizzati a garantire la razionale organizzazione e la effettiva sostenibilità dei corsi di studio. Infine, il DM non fa menzione dei requisiti qualificanti che, quindi, escono di scena174

I requisiti necessari relativi alla docenza fanno riferimento al personale dell’ateneo effettivamente disponibile, impegnato esclusivamente in un singolo corso di studio. Ai sensi del DM 544/07, i requisiti di docenza ai fini dell’attivazione dei Corsi di studio richiedevano di soddisfare tre tipologie di calcolo: analisi quantitativa, analisi qualitativa ed analisi qualitativa avanzata. Con queste tre diciture si fa riferimento, rispettivamente, ai requisiti riguardanti il numero di docenti necessari (analisi quantitativa), alla copertura minima dei settori scientifico-disciplinari (SSD) attivati di base e caratterizzanti (analisi qualitativa) e alla copertura minima di insegnamenti di base, caratterizzanti ed affini (analisi qualitativa avanzata). Il DM 17/10 mantiene queste tre tipologie di analisi e ne aggiunge una quarta, che è stata definita analisi

174In merito ai requisiti qualificanti, l’Allegato D del DM 544/07 riportava:

“In relazione a quanto previsto dall’art. 11 del presente decreto, viene definito in possesso dei requisiti qualificanti il corso di studio - attivato dall’Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del D.M. n. 509/1999 sia ai sensi del D.M. n. 270/2004), - che soddisfa almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati: 1. il numero medio di CFU acquisiti nell’anno di riferimento da ciascuno studente è superiore al valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe;

2. la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo, espressa dai relativi CFU acquisibili dagli studenti è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;

3. la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti è superiore al valore mediano nazionale, relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;

4. sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione degli studenti ai corsi di studio, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e sono state predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi;

5. è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti;

6. sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti part-time, in quanto impegnati in attività lavorative;

7. è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati ai corsi dei gruppi A e B dell’allegato B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9 e 10. “

qualitativa super-avanzata175, riguardante la copertura minima delle attività formative di base e caratterizzanti.

Per superare l’analisi quantitativa dei requisiti di docenza si dovrà disporre di 4 docenti/anno (per un totale di 12 per il corso di laurea e 8 per la magistrale), con le seguenti maggiorazioni: 2 docenti per ciascun curriculum successivo al primo attivato nei corsi di studio monoclasse; 3 docenti per ciascun curriculum successivo al primo attivato nei corsi di studio interclasse.

L’analisi qualitativa riguarda invece la copertura dei settori scientifico- disciplinari, ciascun corso di studio è tenuto a garantire una copertura teorica176 dei SSD di base e caratterizzanti attivati almeno per il 60%, per tutte le tipologie di corsi di studio (laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico). Tale percentuale salirà al 70% a partire dall’a.a. 2013/2014. Il SSD si intende coperto se la facoltà dispone di un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato.

Nell’analisi qualitativa avanzata, la normativa richiede la copertura di insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU (60 per i corsi di laurea magistrale) da parte di professori o ricercatori inquadrati nei relativi SSD e di ruolo presso l’ateneo. L’analisi introdotta ex- novo (definita precedentemente super-avanzata) si aggiunge ai tre vincoli già prima previsti, e prevede la copertura del 60% (successivamente del 70%) delle attività formative di base e caratterizzanti effettivamente erogate.

I requisiti necessari di docenza diventano, dunque, sempre più severi. La verifica del possesso di tali criteri viene effettuata ex ante con una procedura caratterizzata da due diverse fasi: è necessario effettuare una verifica della sostenibilità teorica dei requisiti quantitativo (numero di docenti) e qualitativo (copertura dei SSD); successivamente, i Nuclei procedono all’elaborazione di un’apposita relazione (per i soli corsi che hanno superato il primo step di valutazione)

175

La trattazione inerente ai metodi di analisi, di seguito esaminati, fa riferimento a Stefani E., Zara V.,

Dentro il labirinto. La sostenibilità dei corsi di studio alla luce della recente normativa (DM 17/10 e DM 50/10), Roma, Fondazione CRUI, 2011, pp.17-35.

176

Per un’analisi maggiormente dettagliata del metodo di calcolo della copertura teorica dei SSD, si rimanda a Stefani E., Zara V. (2009), op. cit., pp.58-61.

in cui analizzano il rispetto dei vincoli qualitativo avanzato e super avanzato (verifica della sostenibilità effettiva).

Da ultimi, i requisiti organizzativi (introdotti con il DM 17/10) mirano a garantire la razionale organizzazione e la effettiva sostenibilità dei corsi di studio. In particolare, sono previste tre tipologie di limiti: alla diversificazione dei corsi di studio (l’approccio di questo sub-requisito è mirato a rendere meno diversificati i corsi di studio che prevedono l’articolazione in più curricula, prevedendo un limite quantificato in un massimo di crediti, oltre i quali è necessario procedere all’attivazione di corsi di studio diversi), alla parcellizzazione delle attività didattiche (al fine di ridimensionare il numero di prove d’esame a cui gli studenti devono sottoporsi, viene fissato a 6 il numero di crediti da attribuire ad ogni insegnamento di base o caratterizzante; il limite può scendere fino a 5 CFU, previa delibera del Senato Accademico) ed infine alla proliferazione degli insegnamenti (ciascun ateneo potrà approvare attività formative per un numero di ore non superiore ad un limite massimo potenziale erogabile, calcolato con riferimento al numero di ore di didattica assistita pro capite erogabili e al numero di docenti e ricercatori di ruolo nell’ateneo).

4.6.4 Conclusioni: l’opportunità di introduzione di un adeguato sistema di