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CAPITOLO 4: LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA

4.6.2. Il D.M 270/04 ed i nuovi requisiti

A seguito poi della seconda riforma degli ordinamenti didattici, con il D.M. 270/04, vennero emanate nel 2007 le linee guida per la costituzione delle Lauree e delle Lauree magistrali, al fine di correggere le distorsioni sopra citate che ebbero luogo nella fase precedente. In particolare, l’allegato A del D.M. 386 del 26 luglio 2007,

Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, sottolineava la necessità di ridurre l’offerta formativa, in particolare

se non sostenuta da un’adeguata domanda studentesca; affermava inoltre la necessità di una maggiore articolazione in curricula dei percorsi formativi (in particolare per il secondo livello, al fine di garantire che l’offerta formativa rimanesse ampia e varia e che l’accesso ad un corso risultasse possibile a laureati provenienti da più corsi di laurea), di una realistica ed effettiva definizione degli obiettivi formativi di ciascun corso, di maggiore collaborazione con il mondo del lavoro e delle professioni.

Da qui la necessità di individuare nuovi requisiti per l’attivazione annuale dell’offerta formativa, che riguardavano:

171 CNVSU (2007), op.cit., pp. 3-5: il Comitato, in questa relazione, sottolineò il rilevante aumento di corsi

offerti, affermando che, se nell’anno 1999/2000 erano stati attivati in tutto 2336 corsi, nel 2005/2006 ne erano attivati invece 3082 di primo livello (di cui ben 241 con meno di 10 immatricolati), 2281 specialistici e 182 corsi a ciclo unico.

 regole di trasparenza e di comunicazione rivolta agli studenti ed a tutti i soggetti interessati in merito alle caratteristiche dei corsi attivati;

 modalità di assicurazione della qualità dei processi formativi;

 risorse di docenza di ruolo necessarie per sostenere i corsi;

 regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ogni corso.

La specificazione di tali requisiti ha avuto luogo successivamente, con l’emanazione del D.M. 544/2007, che ha permesso di definire i requisiti necessari e

qualificanti nell’istituzione dei corsi di studio. I primi, stabiliti in attuazione dell’art. 9,

comma 2 del DM 270/04, esprimono le dotazioni minime, in termini di risorse, di organizzazione e di servizi, che i corsi di studio sono tenuti a garantire per assicurare un livello di qualità della didattica che non scenda al di sotto di determinati standard ministeriali. I requisiti qualificanti, invece, esprimono specifiche dotazioni aggiuntive del corso di studio rispetto ai requisiti necessari, sempre in termini di risorse, di organizzazione e di servizi.

Partendo dall’analisi dei requisiti necessari, essi si distinguono in cinque sezioni:

 Requisiti di trasparenza

 Requisiti per l’assicurazione della qualità

 Requisiti di docenza

 Requisiti di strutture

 Regole dimensionali relative agli studenti.

In merito al primo punto172, si tratta di rendere disponibili una serie di informazioni riguardanti, rispettivamente, Corsi di studio (la denominazione, la classe di appartenenza e la sede dove si svolgono le attività didattiche, il titolo rilasciato, i risultati di apprendimento e le competenze da acquisire, i profili professionali e gli sbocchi occupazionali previsti, l’eventuale articolazione in curricula, le modalità di svolgimento della prova finale ed i criteri di valutazione), gli insegnamenti (codice

172

La successiva trattazione in merito ai requisiti fissati dal DM 544/07 fa riferimento a Stefani E., Zara V., Dentro e fuori dal labirinto. Percorso ragionato per la costruzione di corsi di studio ai sensi del DM

identificativo, denominazione, eventuale articolazione in moduli, SSD di riferimento, docente responsabile, numero di crediti ad esso attribuiti); a tali informazioni si sommano quelle inerenti all’ateneo o comunque utili per gli studenti (sede ateneo, calendario accademico, l’organizzazione generale, il Regolamento didattico di Ateneo, tutti i servizi agli studenti, tra cui mense, alloggi, servizi di segreteria, servizi per la didattica). Appare quindi chiaro che le informazioni richieste dal MIUR ai fini dell’istituzione ed attivazione dei corsi di studio siano diventate negli anni sempre più dettagliate: secondo il Ministero, questa scelta era legata alla necessità di garantire la qualità e sostenibilità dei corsi di studio: una comunicazione efficace, infatti, aiuta a garantire trasparenza nei confronti degli studenti.

Per quanto concerne i requisiti per l’assicurazione della qualità, essi includono indicatori di efficienza e di efficacia, che devono essere verificati dai Nuclei di valutazione ai fini dell’attivazione dei corsi di studio. Gli indicatori di efficienza riguardano l’utilizzo del personale docente, valutandone l’impegno annuo effettivo (come però fanno notare Stefani e Zara, non è chiaro come tale aspetto debba essere calcolato), il numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio, il sistema di qualità (anche in questo caso, non è chiaro esattamente a cosa la normativa si riferisca e quale modello di valutazione debba a riguardo essere adottato) e la regolarità dei percorsi formativi (misurata attraverso analisi del tasso di abbandono tra il primo ed il secondo anno di corso, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio). Gli indicatori di efficacia, invece, devono fare riferimento agli strumenti di verifica della preparazione ai fini dell’accesso ai corsi di studio, al livello di soddisfazione degli studenti e dei laureati, la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo.

In merito ai requisiti relativi alle strutture, si fa riferimento a documenti del CNVSU, che parlano sostanzialmente di posti in aula e di disponibilità di laboratori. Inoltre, in tali elaborati si sottolinea che, attraverso il motivato parere dei Nuclei, è necessario assicurare:

 la capacità della struttura che attiva il corso di permettere la piena frequenza degli iscritti alle attività formative e perciò la piena adeguatezza delle corrispondenti strutture necessarie (aule e laboratori);

 l’esistenza di strutture di ricerca e di biblioteche, con specifica indicazione delle medesime e della misura in cui esse sono a disposizione dei corsi.

Le regole dimensionali relative agli studenti fanno riferimento a tre aspetti fondamentali:

 numerosità minima: costituisce la soglia minima per l’avvio effettivo di un corso;

 numerosità di riferimento: rappresenta la numerosità ideale per un’offerta didattica di qualità e per il successo del percorso formativo;

 numerosità massima: rappresenta il limite oltre il quale occorre ridefinire l’adeguatezza delle risorse di docenza.

Numerosità minima, di riferimento e massima sono definite per ogni classe di laurea e classe di laurea magistrale173.

173

A tale proposito, si rimanda alla tabella 7 dell’ALLEGATO B del DM 544/05, che definisce le numerosità per gruppi di classi di laurea distinguendo tra corso di laurea, corso di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.