• Non ci sono risultati.

Dal lavoro interinale alla somministrazione di lavoro

Il ruolo emergente delle agenzie per il lavoro

4.1. Dal lavoro interinale alla somministrazione di lavoro

In Italia, prima dell’avvento di quella che noi oggi chiamiamo somministrazione di lavoro, esisteva una forma di impiego definita interinale (dal latino interim, provvisorio). Essa aveva come obiettivo fondamentale quello di facilitare il ricorso a forme di lavoro temporanee e rendere più flessibile l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro. In particolare, è proprio attraverso il Pacchetto Treu (1997) che si è tentato di regolamentare le più disparate forme di contrattazione atipiche, realizzate al fine di flessibilizzare il mercato del lavoro. Ci riferiamo qui ai contratti a tempo parziale, ai contratti di apprendistato, alle forme di tirocinio formativo e di orientamento, ma soprattutto alla liberalizzazione del ricorso al lavoro temporaneo tramite Agenzia interinale, da sempre vietato in Italia235.

Inizialmente infatti, prima dell’avvento nel nostro paese della legge 196/1997, il mercato del lavoro era sottoposto al controllo monopolistico del sistema di collocamento pubblico, il quale vietava tassativamente qualsiasi forma di mediazione tra datore di lavoro e lavoratore nel rapporto di lavoro. Tuttavia, facendo ricorso al Trattato CEE236 che sanciva la libera concorrenza tra le imprese, la giurisprudenza comunitaria stabilì l’illegittimità di tale potere assunto dagli uffici di collocamento pubblico. Allo stesso tempo, costrinse l’Italia ad adeguarsi al sistema comunitario e permettere anche ad aziende private di intervenire sul mercato, in modo tale da facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro237.

Inizialmente, le forme di intermediazione lavorative furono difficili da gestire poiché per lungo tempo erano state identificate come forme di lavoro irregolare, chiamate “caporalato”. Quest’ultimo infatti, corrispondeva ad una “forma illegale di reclutamento e organizzazione della mano d’opera, specialmente agricola, attraverso intermediari (caporali) che assumevano, per conto dell’imprenditore e percependo una tangente, operai

235 Tommaso Nannicini, “Il decollo del lavoro interinale in Italia”, 03/2006,

http://www.tommasonannicini.eu/media/works/files/decollo.pdf, p. 3

236 Trattato che istituisce la Comunità economica europea.

68 giornalieri, al di fuori dei normali canali di collocamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali238”. E’ con la Legge Treu dunque, che si cercò per la prima volta di superare quest’idea dominante e riuscire a regolamentare efficacemente questa nuova forma di rapporto di lavoro. In particolare, questa legge stabiliva che il lavoro interinale non poteva essere utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero, nel caso di lavori pericolosi o nelle unità produttive all’interno delle quali, nei 12 mesi precedenti, si fossero verificati licenziamenti collettivi o che avessero fatto ricorso alla cassa integrazione. Poteva invece essere utilizzato nel caso in cui all’interno dell’azienda vi fossero picchi di lavoro, per la sostituzione di lavoratori assenti, senza superare i limiti previsti dal Contratto collettivo nazionale di riferimento. Veniva inoltre stabilito che il lavoratore assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato tramite agenzia, avesse diritto allo stesso trattamento economico garantito ai dipendenti assunti direttamente dall’azienda239.

Il lavoro interinale riesce dunque ad inserirsi in un contento all’interno del quale viene richiesta, da parte delle aziende, una maggiore flessibilità e una riduzione dei costi previsti per l’attività finalizzata all’implementazione dell’organico interno. Facendo ricorso alle agenzie interinali, le aziende riescono infatti ad esternalizzare parte del processo di ricerca e selezione del personale, riducendo nettamente i costi interni240.

Per poter parlare di successivo passaggio dal lavoro interinale a quello in somministrazione, dobbiamo attendere il 10 settembre 2003. Infatti, è con il D. Lgs 276/2003 che viene disciplinato il nuovo istituto della somministrazione e viene istituita la piena legittimità del rapporto di lavoro intercorrente tra tre soggetti: l’impresa utilizzatrice, il lavoratore e l’impresa somministratrice. Nel dettaglio, la prima è l’azienda, pubblica o privata, che necessità di una determinata figura professionale al fine di ottenere da quest’ultima una determinata prestazione; l’impresa somministratrice invece, è l’agenzia per il lavoro che si occupa della ricerca della figura richiesta dall’azienda utilizzatrice e gestisce interamente il rapporto con il lavoratore dal punto di vista amministrativo. All’agenzia viene infatti inviata una descrizione della figura ricercata dall’azienda richiedente, al cui interno vengono inserite tutte le caratteristiche tecniche e professionali, ma anche le competenze trasversali necessarie per poter svolgere una determinata mansione. Una volta che l’agenzia riceve questa job description, ha la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per attivare il processo di

238 http://www.treccani.it/vocabolario/caporalato. 239 Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 30-40.

240 Tommaso Nannicini, “Il decollo del lavoro interinale in Italia”, 2006,

69 ricerca e selezione, indispensabile per l’individuazione della risorsa richiesta dall’impresa utilizzatrice. Una volta individuata la risorsa ritenuta idonea, il profilo del candidato viene inviato all’azienda, la quale può valutare se effettuare o meno un ulteriore colloquio con il candidato stesso. Nel momento in cui, al termine dell’attività di recruitment241 dell’agenzia, viene individuata la risorsa corrispondente alle esigenze dell’impresa utilizzatrice, quest’ultima dovrà remunerare l’agenzia per il servizio offerto. Al contempo, l’impresa somministratrice dovrà avviare tutte le procedure per l’assunzione della risorsa selezionata.

Sintetizzando dunque, l’impresa utilizzatrice è colei che fa richiesta di una nuova risorsa; una volta che individua quella più consona alle proprie esigenze ne utilizza la prestazione e paga all’agenzia il servizio prestato. L’impresa somministratrice invece, è colei che riceve la richiesta da parte dell’impresa utilizzatrice, attua un processo di ricerca e selezione volto a soddisfare le esigenze di quest’ultima e, una volta che la risorsa è selezionata dall’azienda, viene inviata in missione presso l’impresa utilizzatrice.

4.2. Il Jobs Act. Nuova regolamentazione del rapporto di lavoro in