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Danno patrimoniale da ritardo La costruzione giurisprudenziale della tutela da ritardo ai sensi dell’art 1668 c.c o 1461 c.c o 1460 c.c.

LA TUTELA DEL PASSEGGERO CONSUMATORE

5.3 Danno patrimoniale da ritardo La costruzione giurisprudenziale della tutela da ritardo ai sensi dell’art 1668 c.c o 1461 c.c o 1460 c.c.

Come accennato in premessa, il ritardo, originato da qualsiasi delle tre fattispecie in esame, è foriero anche di danni patrimoniali.

Orbene, già precedentemente si sottolineava come, per i voli nazionali e comunitari, nonché per gli internazionali soggetti al Regolamento 261/2004/CE, sia il diniego d’imbarco che la cancellazione del volo ricevono una forma di risarcimento, parametrato sulla lunghezza del volo e la natura del volo (intercontinentale o no). Ciò, indirettamente, individua delle fasce di prezzo del biglietto e induce a ritenere che, pur se non esplicitamente, tale “categorizzazione” delle fasce di volo ancori il risarcimento al prezzo del trasporto.

Nel ritardo puro, invece, non esistono analoghe forme di tutela comunitaria e, quindi, unico riferimento è la Convenzione di Montreal, ed i suoi limiti risarcitori.

Al contrario, nella Convenzione nulla si dice in ordine alle altre due fattispecie, per le quali, tuttavia, il Regolamento comunitario prevede la risarcibilità del danno ulteriore. E’evidente che, in tutti e tre i casi, il danno che si verificherà in capo al passeggero sarà un danno da ritardo all’arrivo435, cagionato, in un caso, da un inesatto adempimento,

nell’altro, da un inadempimento, che il vettore ha, in parte, già risarcito in forma specifica, fornendo un volo sostitutivo e, quindi, riducendo il danno ad uno equivalente ad una inesatta prestazione.

Qualora invece si aderisse alla dottrina che ritiene che tutte e tre le fattispecie costituiscono un inesatto adempimento, non vi sarebbe poi alcun dubbio nel parificare le tutele in un’unica, risarcitoria da ritardo.

La diversa “categorizzazione” del titolo del risarcimento potrebbe incidere sull’applicazione del limite quantitativo della Convenzione di Montreal.

Ed invero, tale limite si applica alla sola fattispecie del ritardo, poiché la Convenzione non prevede le altre due. In verità, questa lacuna induce a ritenere che, comunque, le tre fattispecie vadano equiparate, sotto questo profilo. Apparirebbe, infatti, contrario alla ratio della Convenzione che l’inadempimento diverso dal ritardo, ma identico nelle conseguenze, sfugga ai limiti risarcitori. E del resto, nel caso di ritardo superiore alle cinque ore, in base al quale, secondo il Reg. 261/2004/CE è possibile risolvere il

435 MASUTTI A., Il ritardo nel …, cit., pag. 256: “L’art. 949 bis stabilisce, infatti, che venga disciplinata, con

le medesime conseguenze previste per il ritardo, anche l’ipotesi di mancata esecuzione della prestazione.”

contratto e ripetere il prezzo, il limite risarcitorio convenzionale per il ritardo opererebbe comunque, pur trovandosi, in quel caso, effettivamente dinanzi ad un inadempimento totale. Tali riflessioni inducono pertanto a ritenere che il limite operi anche nei casi di ritardo derivato da overbooking e che il regime della tutela del danno debba essere considerato unico, e da ritardo, anche in caso di overbooking e cancellazione del volo.

Nel caso, poi, in cui il passeggero scelga di risolvere il contratto, egli avrà, ovviamente, in primo luogo, diritto alla restituzione del prezzo. E se, sotto il profilo del danno non patrimoniale, si potrà comunque parlare di danno da irritazione, da stress, conseguente all’aver dovuto mutare i propri programmi, dal punto di vista del danno patrimoniale non avrà senso parlare del minor valore della prestazione goduta, ma si potrà unicamente porre in luce un altro aspetto, costituito dall’aver perso un impegno professionale o, comunque, un’occasione di guadagno connessa ad attività da espletare nel luogo ed all’ora di destinazione.

Profilo, questo, che solleva problemi inerenti la prevedibilità di tale danno e la eventuale limitazione della risarcibilità.

Si deve concludere che il danno patrimoniale che il ritardo aereo può comportare si compone, sotto il profilo del danno emergente, sia dei costi sopportati in ragione del ritardo436, sia del minor valore della prestazione.

Ed invero, aver percorso una determinata tratta nel doppio del tempo previsto rende di minor pregio la qualità del trasporto, scelto solitamente (anche) in relazione alla sua celerità. In tal senso, alle volte, la lunghezza del ritardo, in relazione alla tratta, può anche far venir meno il maggior valore dell’uso del mezzo aereo rispetto al trasporto terrestre437. Ed ancora, il diverso orario di arrivo a destinazione può azzerare la

differenza di pregio economicamente valutabile tra due voli, sulla stessa tratta, ma ad orari diversi438.

436 Pasti, alberghi in caso di pernottamento a causa del ritardo, mezzi di trasporto dall’aeroporto

all’albergo, od ancora, taxi per rientrare dall’aeroporto al luogo di destinazione, avendo perduto la coincidenza con il mezzo di trasporto inizialmente previsto.

437 Tratte nazionali percorribili anche con un unico mezzo di trasporto terrestre vengono prescelte dal

passeggero spesso solo in funzione del minor tempo di percorrenza. E’il caso di percorsi quali Roma – Milano, facilmente affrontabile anche con il trasporto ferroviario, e spesso a minor prezzo, a costo di poche ore in più.

438 Spesso medesime tratte di trasporto aereo variano il prezzo anche in funzione dell’orario. Giungere a

destinazione in piena notte, o alle prime ore del mattino può costituire un disagio e,pertanto, il costo del volo in quegli orari è inferiore rispetto ai più affollati orari “di punta”. Pur tuttavia, aver pagato per un volo i orario di punta, e giungere invece a destinazione a notte fonda non può non comportare una

Un tale approccio, di tutela “sinallagmatica” piuttosto che risarcitoria, ha incontrato il favore di parte della giurisprudenza di merito, che ha applicato al ritardo nel trasporto aereo “alcune disposizioni codicistiche che garantiscono l’esatto e puntuale svolgimento della prestazione predisponendo gli strumenti necessari al ripristino del sinallagma violato”439.

La giurisprudenza440 ha fatto prevalentemente ricorso all’art. 1668 c.c., applicabile al

contratto di trasporto, sia perché lo stesso è riconducibile al paradigma della locatio

operis,441 sia perché il codice della navigazione presenta, sul punto, delle lacune442, che

la disciplina delle fonti permette di colmare443 con il ricorso al codice civile ed alle

norme sul contratto.

Accanto alla tutela “sinallagmatica”, poi, il passeggero potrebbe comunque esperire la tutela risarcitoria, vuoi per il danno emergente, quali i costi sopportati per far fronte al ritardo, vuoi per il lucro cessante, come prima descritto.444

Altra giurisprudenza, ed altra dottrina, hanno invece ricondotto la tutela “sinallagmatica” nel ritardo del trasporto aereo alla norma codicistica di cui all’art. 1464 c.c., e anche all’art. 1460 c.c..

Nel primo caso, si è fatto ricorso alla dottrina che parifica la parziale impossibilità sopravvenuta alla difettosa prestazione che incide sul valore economico (qualitativo) della stessa, e che ritiene l’art. 1464 c.c. applicabile anche ai casi di impossibilità colposa del debitore.

La seconda ricostruzione, invece, si rifà alla considerazione dottrinaria secondo cui l’eccezione di inadempimento può essere spiegata anche su una sola parte del rapporto e, estensivamente, anche su un inesatto adempimento.

Tutte codeste ricostruzioni, tuttavia, incontrano un limite nella difficoltà di quantificare il minor valore del servizio di trasporto,in sé e per sé, al di là dei danni che

diminuzione di fatto del valore del mio volo: decremento già valutato dal vettore al momento stesso della tariffazione.

439 GIACOBBE S., La responsabilità del vettore …, cit.., pag. 145

440 Giudice di Pace di Sassari del 04.11.1998 in Giur.it., 2000, I, pag. 316 ss. con nota di CAREDDA V.,

Adempimento ritardato e riduzione della controprestazione

441 Sul punto, in senso favorevole ASQUINI, Il contratto di trasporto terrestre di persona, Padova, 1915;

JANNUZZI, Del trasporto, in Comentario del codice civile, a cura di SCIALOJA – BRANCA, Bologna, 1970; ROMANELLI G., Il trasporto, in Encl…, cit.; ROMANELLI G., Il trasporto aereo di persone…,. cit.

442 BUSTI S., Il contratto…, cit., pag. 637 ss.

443 Al contrario MASALA, Ritardo: rimborso del prezzo al di là del risarcimento?, in Dir. Trasp., 1999, pag. 293

sostiene che l’art. 1668 c.c. rappresenta una forma di risarcimento e, quindi, non possa applicarsi, atteso che il risarcimento da ritardo è espressamente regolato sia dal codice della navigazione, sia dal sistema internazionale uniforme.

il ritardo possa aver cagionato, ma solo, appunto, avendo riguardo al minor pregio della prestazione.

Ed invero, è stato osservato che detta valutazione appare facilmente compibile in casi in cui esiste un altro sistema di trasporto, ben fungibile a quello aereo, e che rispetto ad esso ha come differenza proprio la celerità445; ma diventa pressoché impossibile nei

casi in cui nulla può sostituire il volo aereo, come, ad esempio, in una tratta intercontinentale.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di confrontare il servizio di trasporto aereo con altri, di maggior durata, vuoi a causa degli scali, vuoi a causa della vetustà dell’aeromobile, oppure con aeromobili aventi orario d’arrivo pari a quello dell’aereo ritardato (disagevole perché notturno o simili). In breve, una via per la parametrazione del minor valore potrebbe esser ricercata non in relazione ad altre forme di trasporto, ma all’interno del medesimo plafond di servizi offerti dal vettore aereo e dai suoi concorrenti.