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Declinazione del criterio di efficienza di tipo economico in funzione della misurazione del risultato amministrativo

S EZIONE II Profili ricostrutt

11. Declinazione del criterio di efficienza di tipo economico in funzione della misurazione del risultato amministrativo

Si è visto nel percorso che ha portato all’emersione del concetto di effi- cienza come lo sforzo ricostruttivo della dottrina abbia trovato sotto vari aspet- ti e dinamiche un collegamento con l’ambito del diritto, e purtuttavia si è forni- to un concetto che è ancora lontano dall’essere pienamente ricondotto al nove- ro di quell’ambito.

L’efficienza assume ancora una connotazione marcatamente economica, essendo tale criterio concepito in linea di massima come rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti. Tale soluzione, implicando una configurazione del concetto di efficienza in senso produttivistico, non può che arrestarsi alla soglia della misurazione del potere amministrativo, non valutando affatto o valutando poco la soddisfazione che dell’uso di quel potere deriva alla collettività.

In questa prospettiva il concetto economico di efficienza tende esclusi- vamente o comunque in modo prevalente a misurare la produzione degli effetti dell’esercizio del potere amministrativo senza dire alcunché sulla reale soddi- sfazione dei portatori la pretesa giuridica all’assolvimento dei cui diritti quell’esercizio è preordinato.

Il concetto (economico) di efficienza, così declinato, non tiene dunque conto del fatto che il potere amministrativo – l’amministrazione, la sua azione

234 Cfr. A. ROMANO TASSONE,Analisi economica del diritto e «amministrazione di risultato», cit., pp. 63 ss.;

235 La centralità dell’efficienza amministrativa è sottolineata pure in giurisprudenza. In

tal senso di recente si v. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2017, n. 1332, dove in modo significativo si afferma che «tutti i principi che regolano l’azione amministrativa devono essere finalizzati

all’obiettivo del buon andamento e dell’efficienza dell’Amministrazione».

236 Cfr. A. ROMANO TASSONE,op. ult. cit., p. 823, dove è detto che «l’interesse sociale è rivolto verso un’attività amministrativa economicamente efficiente».

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ed organizzazione – entra necessariamente in relazione anche con il portatore della situazione soggettiva – la persona – dimostrandosi pertanto sbilanciato a favore della misurazione della pura efficienza economica della produzione del risultato amministrativo.

Come si è potuto osservare nel corso della trattazione, analizzando le va- rie tesi sull’emersione del concetto giuridico di efficienza, la scienza giuspubbli- cistica non è stata certo immune dai condizionamenti derivanti dalle diverse ac- cezioni che tale criterio esprime nel suo ambito di appartenenza. Ciò ha reso ancora più problematico il compito di ricostruire un concetto di efficienza che possa dirsi effettivamente slegato da postulati metagiuridici e in specie dai mo- delli offerti dal metodo economico. E ciò non tanto per una finalità dogmatica in sé, quanto per l’esigenza di funzionalizzare il criterio di efficienza all’assolvimento dei diritti delle persone come sin qui si è inteso fare.

Se le considerazioni appena svolte aggiungono non pochi problemi di ordine generale per la costruzione teorica del concetto giuridico di efficienza, ancora maggiori sono poi i problemi che si presentano in relazione alle concre- te possibilità di costruire tale concetto in modo che sia effettivamente funzio- nale all’assolvimento delle pretese delle persone e alla tutela dei loro diritti nell’ordinamento amministrativo.

In quest’ottica, il criterio di efficienza risulta permeabile al processo di (etero)integrazione esercitato dal metodo economico, così permettendo a quest’ultimo di esercitare un’influenza rilevante sia in termini di ricostruzione degli assunti che ne caratterizzano il concetto di base, sia in relazione ai concre- ti usi che del criterio si possano fare. In questo modo il criterio di efficienza viene in larga misura ‘guidato’ da postulati che sono propri del metodo econo- mico, rispondendo così a dinamiche e finalità del tutto incompatibili con la funzione di garanzia che l’ordinamento giuridico è demandato a perseguire in favore delle persone a vario titolo implicate nelle relazioni con i pubblici poteri. Dall’applicazione dei canoni economici il criterio di efficienza risponde- rebbe maggiormente a dinamiche che sono proprie della sfera del potere am- ministrativo, mettendo le norme e gli istituti del diritto amministrativo più in relazione con gli scopi dell’autorità amministrativa, che con quelli inerenti alla sfera delle persone. In modo più netto, una volta ricostruito in questi termini, si può affermare che il criterio di efficienza risulti sbilanciato a favore della mi- nimizzazione degli oneri e dei costi inerenti alla produzione del “risultato” amministrativo. In quest’ottica l’efficienza diviene funzionale allo svolgimento dell’esercizio del potere amministrativo in quanto tale, servendo solo

345 all’amministrazione quale strumento per il raggiungimento dei suoi obiettivi, e ciò nonostante questi ultimi siano fissati dalle fonti legislative in relazione al godimento dei diritti che la collettività deve ricevere dall’ordinamento giuridico. Il concetto ‘economico’ di efficienza, così declinato, non tiene conto del fatto che il potere esercitato dall’amministrazione entri necessariamente in rela- zione con il titolare della situazione soggettiva, dimostrandosi pertanto sbilan- ciato a favore della misurazione della pura efficienza ‘economica’ della produ- zione del risultato amministrativo.

In questo concetto, in altre parole, a prevalere è l’interpretazione dell’efficienza come canone di esercizio dell’attività amministrativa inerente alla produzione degli effetti dell’atto amministrativo non connessi alle situazioni giuridiche soggettive della fattispecie, giungendo per questa via a sovrastimare i risultati dell’amministrazione e a sottostimare o comunque ad abbassare la tute- la e la garanzia delle persone.

Ora è necessario affermare che vi è qualcosa d’altro cui il criterio di effi- cienza assolve e deve assolvere. Il criterio di efficienza non è preordinato solo al raggiungimento degli scopi dell’amministrazione e della sua organizzazione, né è preordinato solo al soddisfacimento di alcuni degli interessi dei privati (quelli degli attori economici), seguendo una logica propria del mercato e delle logiche che ne sono alla base, ma esso è diretto a soddisfare indistintamente gli interessi di tutte le persone che si rapportano con i pubblici poteri e che magari hanno da soddisfare interessi non necessariamente economici.

Un concetto giuridico di efficienza, per dirsi tale, deve tener conto del fatto che il potere amministrativo entra necessariamente in rapporto con la persona titolare dell’interesse legittimo e/o del diritto soggettivo, implicando con ciò l’ampliamento della fattispecie a favore di quest’ultima.

In tale prospettiva, allora, sarà chiaro che un concetto giuridico di effi- cienza che possa dirsi effettivamente rispondente al principio costituzionale dell’art. 97 dal quale deve essere in ogni caso fatto discendere non potrà più es- sere ricostruito semplicemente come la pura efficienza economica della produ- zione del risultato dell’amministrazione, ma dovrà essere ricostruito in funzio- ne della garanzia dei diritti della persona così come scolpiti negli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Ed è in quest’ultima direzione che infine bisognerà guardare se si vuole offrire un concetto giuridico di efficienza che assolva tale funzione.

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12. L’inquadramento dell’amministrazione in Costituzione.

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