l’esonero contributivo triennale
7.3 I Decreti legislativi attuativi della Legge 183 del 2014
7.3.1 Il D. Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato
a tutele crescenti
Introduce le nuove tutele per i lavoratori illegittimamente licenziati, valide per i contratti a tempo indeterminato iniziati a partire dal 7 marzo 2015.
7.3.1.1 Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti [artt. 2, 3 e 4]
Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).
87 Per i licenziamenti discriminatori e nulli, nonché per quelli intimati in forma orale, resta la reintegrazione nel posto di lavoro con tutela retributiva e contributiva. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, tanto disciplinare quanto economico (ovvero i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”), viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.
La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.
Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata [art. 6]. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.
7.3.1.2 Licenziamenti collettivi [art. 10]
Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).
In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.
7.3.1.3 Piccole imprese [art. 9], sindacati e partiti politici
Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.
La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.
7.3.2 Il D. Lgs. N. 81 del 15 giugno 2015 sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni.
7.3.2.1 Contratti di collaborazione e progetto
A partire dall’entrata in vigore del decreto, non potranno più esserne attivati (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). A partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.
Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del
88 relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni. Con l'intento di espandere le tutele del lavoro subordinato, il decreto legislativo prevede, con effetto dal 1° gennaio 2016, un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell'impresa. Rientra nel quadro della promozione del lavoro subordinato e del contrasto all’elusione anche l'abrogazione delle disposizioni sul lavoro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro dell’associato persona fisica.
7.3.2.2 Mansioni
Viene previsto che il lavoratore può essere assegnato a qualunque mansione del livello di
inquadramento, così com'è previsto nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (articolo 52
del decreto legislativo n. 165 del 2001), purché rientranti nella medesima categoria (dirigenti, quadri, impiegati, operai) e non più soltanto a mansioni «equivalenti», a mansioni, cioè, che implicano l'utilizzo della medesima professionalità. In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore
fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla
specifica modalità di svolgimento del lavoro), e sia pure nell’ambito della stessa categoria. Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che
possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle
condizioni di vita.
Vengono confermate le seguenti tipologie:
Contratto a tempo determinato - cui non sono apportate modifiche sostanziali, salvo il fatto che il limite
percentuale massimo del 20% è ora chiaramente reso derogabile, in più e in meno, dai contratti collettivi anche aziendali.
Contratto di somministrazione di lavoro - Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato
(staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (20%). La somministrazione a tempo determinato resta esente, invece, da limiti percentuali di fonte legale.
Contratto di lavoro intermittente – Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di
tracciabilità dell’attivazione del contratto.
Lavoro accessorio (voucher) – Viene elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro,
restando comunque nei limiti della no-tax area. Verrà introdotta la tracciabilità per evitare un uso improprio dello strumento, prevedendo, da un lato, che il committente imprenditore o professionista possa acquistare il voucher solo in via telematica, dall'altro che debba comunicare preventivamente quale uso ne farà, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione.
Apprendistato – Con la revisione della disciplina dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma - che ora
89 istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”, nonché dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, si pongono le basi di un «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potrà avvenire anche attraverso l'apprendimento presso l'impresa. Si intende, inoltre, rivitalizzare le predette due tipologie di apprendistato, che finora non hanno trovato un adeguato apprezzamento dal sistema delle imprese. Recependo, poi, la volontà espressa dal Governo nel disegno di legge delega per la riforma della Scuola, lo schema prevede che possano accedere all’apprendistato, di durata massima quadriennale, anche gli studenti degli istituti scolastici statali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.
Part-time – Vengono definiti i limiti e le modalità con cui - in assenza di previsioni al proposito del Contratto
Collettivo - il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare seppur in misura non superiore al 25 %delle ore di lavoro settimanali concordate, e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 15 % per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento. Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla
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