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6. La Legge 124/2015 tra “digital first” e “digital divide”

6.3 Il Decreto attuativo n 179/2016

Il 14 settembre del 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 179, di riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale: uno dei numerosi decreti attuativi, come accennato, della riforma Madia. Esso contiene diverse novità; alcune riguardano organismi e istituti già lungamente approfonditi, come l’AgID, SPID e ANPR, altre invece ineriscono agli strumenti della Pubblica Amministrazione digitale, come la PEC, il domicilio digitale e il documento informatico. Debutta la Pubblica Amministrazione “paperless”, ovvero senza carta, che fa quindi a meno del cartaceo e si converte al digitale in un’ottica di dematerializzazione totale, ma tale addio alla carta subisce già in partenza un ritardo rispetto alla tabella di marcia che prevedeva il termine del 12 agosto, poi rinviato al 12 dicembre 2016, anche se si avanzano dubbi sul fatto che ciò possa davvero avvenire in tempi così brevi64. Vi è poi una novità per

64 Oltre alle problematiche legate all’arretratezza informatica di molte amministrazioni - anche per

quel che riguarda le competenze di chi vi lavora - uno studio di Epson (celebre compagnia produttrice di stampanti ed altri apparecchi elettronici) su base europea ha evidenziato che l’ufficio paperless, per ciò che emerge dai dati raccolti, non appare come uno scenario realistico, dato che per il 70% dei

54 quel che riguarda la conservazione dei documenti da parte dei cittadini: l’art. 43 stabilisce che essi non sono più tenuti a conservare i documenti informatici, potendo richiedere l’accesso direttamente alle pubbliche amministrazioni, obbligate invece per legge alla conservazione. Viene inoltre istituita una nuova figura: trattasi del Commissario governativo all’Agenda Digitale65, una professionalità multidisciplinare con competenze manageriali e giuridico-informatiche dotato di diverse facoltà, tra le quali quella di intervenire per far approvare provvedimenti volti al raggiungimento degli obiettivi del percorso di crescita digitale.

Di fondamentale importanza, ovviamente, le disposizioni legate alla diffusione della cultura digitale, mediante iniziative mirate anche al superamento di quel divario digitale di cui si è a lungo trattato: lo Stato dovrà divenire il primo promotore nella diffusione della cultura digitale, con un particolare occhio di riguardo nei confronti delle categorie a rischio di esclusione e dei minori; nel tentativo di incrementare pure le competenze di informatica giuridica, si servirà di ogni strumento utile allo scopo, come ad esempio il servizio radiotelevisivo, il web e campagne ad hoc all’interno delle scuole.

Appare ancora prematuro riuscire a formulare un giudizio compiuto sulla portata innovativa di questo provvedimento; cambiamenti di tale entità necessitano di tempi più lunghi, e non occorre solamente un corpus normativo adeguato, ma occorre anche vedere come e se tale corpus verrà applicato nei mesi a venire, e come saranno elaborate e recepite le regole tecniche; c’è poi bisogno di un rinnovamento

lavoratori intervistati la carta rimane fondamentale, essendo uno strumento che consente di comprendere ed assimilare informazioni meglio rispetto al formato elettronico:

http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/39416_l-ufficio-paperless-non-e-uno-scenario- realistico.htm.

65 Il ruolo è stato assunto ad agosto 2016 da Diego Piacentini, già numero due di Amazon, che lo

ricoprirà per due anni senza ricevere alcun compenso; egli non agirà da solo, bensì sarà a capo di un Team per la Trasformazione Digitale.

55 complessivo dell’organizzazione amministrativa, che sia veicolato dalla volontà politica ad investire risorse per ottenere risultati concreti66. Si può certamente affermare che si tratta di una riforma importante e molto attesa, che spingerà le nostre pubbliche amministrazioni ad abbandonare strumenti e processi in uso da decenni per passare a procedimenti totalmente digitalizzati, spesso scarsamente conosciuti da buona parte dei dipendenti.

La diffusione della cultura digitale sembra così acquistare una rinnovata dignità; il nuovo CAD si presenta come il faro che vuole guidare la Pubblica Amministrazione sul sentiero dell’innovazione, attraverso una trasformazione capillare, sistematica e profonda; o, quantomeno, annunciata in questi termini.

È importante che ora si passi alla fase attuativa, con una certa urgenza, dato il ritardo sul digitale che caratterizza il nostro Paese rispetto al resto dell’Europa. La sfida principale sembra fuoriuscire dai confini del Codice per investire invece l’intero apparato governativo statale: occorre irrobustire la governance dell’innovazione e accompagnare le amministrazioni, dotandole di processi e risorse adeguati allo scopo. Solo in questo modo si potrà sperare di scorgere i segnali di una rivoluzione in materia67.

66 C’è anche chi ha autorevolmente criticato la scelta di andare a incidere su un Codice emanato più di

dieci anni fa, dunque probabilmente già vecchio per la materia in questione, nonostante i vari rimaneggiamenti subiti in tale arco temporale, anziché optare per l’adozione di un Codice nuovo, che fosse “nativo digitale” (come si usa dire di quegli individui nati e cresciuti in contemporanea alla diffusione delle nuove tecnologie, prevalentemente nel nuovo millennio) e dotato delle caratteristiche della chiarezza e dell’essenzialità. Gli inserimenti e le cancellazioni elaborate dagli autori della riforma, infatti, nonostante siano da apprezzare per il notevole impegno adoperato, rendono il Codice di difficile apprendimento anche per gli stessi addetti ai lavori. MOCHI SISMONDI C., Nuovo CAD: alla ricerca di un demiurgo, articolo del 21 settembre 2016, reperibile all’indirizzo http://www.forumpa.it/pa-digitale/mochi-nuovo-cad-alla-ricerca-di-un-demiurgo.

67 LONGO A., Fatto il CAD, bisogna (ancora) fare la PA digitale, articolo del 22 settembre 2016,

reperibile all’indirizzo http://www.forumpa.it/speciale-cad-inizia-la-fase-attuativa-lanalisi-di-fpa-e-

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