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L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

6. La Legge 124/2015 tra “digital first” e “digital divide”

6.2 L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Il secondo strumento consacrato dalla Legge Madia, come accennato, è l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita per la prima volta dall’art. 2 del già citato Decreto Crescita 2.0 n. 179/2012, provvedimento che ha ridisegnato interamente l’art. 62 del CAD, norma che oggi disciplina appunto tale novità; il quadro normativo che consente la realizzazione dell’ANPR si completa con il DPCM n. 109 del 2013, contenente le modalità di funzionamento, e col DPCM n. 194/2014. Trattasi di un sistema che consente la realizzazione di un’unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente, a cui faranno riferimento non soltanto i Comuni, ma l’intera Pubblica Amministrazione. È inoltre previsto che ANPR contenga anche l’archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva, e che si preoccupi di assicurare ai Comuni un sistema puntuale di controllo, interscambio e gestione di dati, transazioni e servizi, necessario ai sistemi locali per permettere loro di svolgere le proprie funzioni istituzionali. Per i piccoli comuni, la piattaforma ANPR potrà erogare direttamente i servizi di stato civile e di anagrafe. La circolare n. 13/2016 del Ministero dell’Interno (dicastero presso il quale è istituita l’ANPR) fornisce le informazioni operative del

60 MASTROMATTEO A.-SANTACROCE B., SPID e regolamento eIDAS: accedere ai servizi in rete con

50 sistema; per utilizzarlo, i Comuni dovranno effettuare una scelta tra due modalità: la prima, completamente gratuita, è la cosiddetta Web Application, che agisce tramite il sito web di ANPR e permette al Comune di svolgere le operazioni anagrafiche usando direttamente il sito dell’Anagrafe Nazionale, consentendogli comunque di mantenere allineata una banca dati locale per espletare altre funzionalità, come quelle elettorali, di gestione dei tributi o dei servizi scolastici. La seconda è invece detta Web Service e, pur permettendo al Comune di continuare a lavorare col proprio sistema gestionale, lo costringe a modificarlo per farlo dialogare con ANPR ed ottenere così il suo aggiornamento in tempo reale: andrà dunque modificato il software anagrafico61. L’Anagrafe Unica è considerata un altro punto fondamentale sia del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, essendo propedeutica al compimento di ulteriori azioni, come l’identità digitale o l’allineamento delle banche dati esistenti, sia del processo di semplificazione del funzionamento amministrativo, dato che costituisce una spinta alla realizzazione di servizi integrati ed interoperabili: sarà proprio sulla base delle informazioni anagrafiche dell’ANPR gestite dai Comuni, infatti, che si regoleranno molti degli strumenti della P.A. digitale, quali SPID, il domicilio digitale e la firma elettronica. Difatti l’Anagrafe Unica consentirà il censimento permanente della popolazione e conterrà le informazioni sul domicilio digitale del cittadino, come l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, che ogni cittadino può indicare quale esclusivo mezzo per comunicare con la pubblica amministrazione62.

61 Saggini P., Anpr, ecco le istruzioni per il subentro delle anagrafi locali, articolo del 4 agosto 2016,

consultabile all’indirizzo https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/anpr-ecco-le-istruzioni-

per-il-subentro-delle-anagrafi-locali/.

51 Nelle intenzioni del legislatore, l’ANPR avrebbe dovuto sostituire, entro la fine del 2016, le oltre 8000 anagrafi dei Comuni italiani, divenendo un riferimento unico per la Pubblica Amministrazione, i gestori di servizi pubblici e le società partecipate; in realtà, allo stato attuale, siamo ben lontani dal compimento di tale progetto. Di fatto, ad oggi, solamente un Comune ha completato il passaggio ad ANPR, lo scorso 21 ottobre: si tratta di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna; entro il mese di marzo altri otto comuni di quella zona dovrebbero attuare lo switch off, ma il passaggio generalizzato ad ANPR sembra ormai destinato a slittare alla fine del 2018, con un pesante ritardo di due anni rispetto agli obiettivi originari. Questo rallentamento pare dovuto a diversi fattori: innanzitutto, vi è l’eccessiva frammentazione delle prassi operative e delle soluzioni tecnologiche adottate dai vari Comuni per gestire i propri servizi di anagrafe; c’è poi l’esigenza di ricambio del personale degli enti locali, per abbassare l’età media e ovviare così alla carenza di cultura digitale, senza dimenticare però di promuovere comunque l’alfabetizzazione informatica e di investire nelle risorse umane dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Forse, però, l’aspetto più critico risiede nella divisione di competenze e responsabilità tra i soggetti chiamati a governare i processi di digitalizzazione, sommata a quella degli enti preposti ad attuare i programmi governativi in periferia, e nel ridotto coinvolgimento dei Comuni in tale progetto, avendo sottovalutato l’impatto di tale iniziativa su di essi, nell’intento di imporre dall’alto soluzioni radicalmente nuove senza cercare una reale collaborazione. Oltretutto è emerso che la quasi totalità dei Comuni ha preferito optare per l’utilizzo del Web Service anziché per la Web Application, segno che essi intendono salvaguardare i propri sistemi informatici mantenendo un approccio conservativo. Risulta dunque indispensabile un

52 accompagnamento dei Comuni verso l’ANPR, da effettuarsi tramite azioni di tutoraggio, informazione e formazione e concedendo investimenti anche agli stessi Comuni, evitando la concentrazione di fondi solo al livello centrale63. In questo modo si potrà portare a compimento tale progetto, che appare imprescindibile per consentire al nostro Paese di fare un passo avanti dal punto di vista della digitalizzazione e della semplificazione.

SPID e ANPR sono i due strumenti che porteranno, se tutto andrà a buon fine, all’implementazione di Italia Login, un portale pensato come una sorta di “casa del cittadino” virtuale, costituito da una piattaforma che permetterà al destinatario di accedere ai servizi pubblici digitali che gli interessano; tale idea rinnova ancora una volta l’interesse per il singolo individuo e lascia intendere come ormai non si possa più prescindere dai bisogni dei cittadini, dovendo necessariamente partire da essi per ridisegnare i processi organizzativi delle pubbliche amministrazioni.

Altra componente fondamentale del concetto di cittadinanza digitale è quella inerente all’ampio settore del mercato digitale, vale a dire l’e-commerce, un ambito che comprende processi come l’e-procurement - che sarebbe l’approvvigionamento elettronico, ossia il procacciamento e l’acquisizione di beni via Internet, da attuarsi principalmente attraverso Consip spa - e soprattutto il sistema PagoPA, che consente a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica, che si tratti del pagamento di una multa, di una bolletta, di una retta scolastica o di una tassa; ciò è stato stabilito dall’articolo 15 del Decreto legge n. 179/2012.

63 DE CAPITANI S., ANPR, De Capitani: “Ai Comuni serve un ‘tutor’ per recuperare il ritardo”,

articolo del 22 febbraio 2017, consultabile all’indirizzo https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-

53 I pagamenti digitali ed elettronici, e dunque la cosiddetta “moneta elettronica”, devono divenire il mezzo principale da usare nelle transazioni con le amministrazioni pubbliche, come confermato anche dal novello decreto 179/2016. L’economia digitale rappresenta una leva di sviluppo e di creazione di valore per il nostro Paese, perchè potenzialmente consentirebbe di dare impulso alla crescita delle imprese, ottenendo così nuovi posti di lavoro e contribuendo ad accrescere il Prodotto Interno Lordo. L’e-commerce ha l’indubbio vantaggio di riuscire ad abbattere le barriere commerciali, allargando gli orizzonti del business anche a quei mercati che, altrimenti, sarebbero difficilmente raggiungibili.