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Decreto del Ministero dell’Economia, 17 febbraio 2009, n 29

CAPITOLO 1 La vigilanza sugli intermediari finanziari:

1.4. Decreto del Ministero dell’Economia, 17 febbraio 2009, n 29

Prima di analizzare il nuovo impianto normativo, delineato dal d.lgs. n. 141/2010 nel settore dell’intermediazione non bancaria, è utile soffermarsi brevemente su un provvedimento che l’ha preceduto e ha dato inizio al processo di innovazione, che potrà dirsi completo con l’emanazione delle disposizioni in analisi. Si tratta del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 29, del 17 febbraio 200958, intitolato

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In particolare l’art. 107 t.u.b., comma 4-bis, permetteva alla Banca d’Italia di «imporre agli

intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione della attività, nonché vietare la distribuzione di utili o altri elementi del patrimonio».

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PERASSI M., Commento sub art. 107, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), Commentario al testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia2 , Padova, 2001, pag. 858.

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«Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli

articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», con cui il legislatore ha revisionato il quadro dei controlli pubblici sugli

intermediari finanziari non bancari contemplati nel Testo unico, riconducendo ad unità la regolamentazione frammentaria59 in materia e coordinandola in un unico testo regolamentare di più facile consultazione.

Tra le principali novità, che il decreto apportava alla regolamentazione sugli intermediari e che risultano maggiormente interessanti per la materia in trattazione, bisogna rilevare, innanzitutto, l’introduzione di forme di vigilanza prudenziale, di tipo informativo e ispettivo, per i soggetti iscritti nell’elenco ex art. 106 t.u.b.. In particolare l’art. 10, comma 3, del Regolamento prevedeva che la Banca d’Italia potesse richiedere agli intermediari dell’elenco generale, non solo atti e documenti come previsto dal comma 6 dell’art. 106 t.u.b., ma anche «la trasmissione di dati e notizie anche con

carattere periodico, ed effettuare ispezioni», ciò, però, solo per i controlli di

competenza sanciti dal comma 6 dell’art. 106 t.u.b.60

. A questa disposizione si affiancarono poi quelle contenute nel provvedimento della Banca d’Italia del 14 maggio 2009, con cui veniva ridisciplinata l’iscrizione nell’elenco generale, rafforzando i controlli, ampliando le informazioni richieste per l’iscrizione e valorizzando la responsabilità degli intermediari nel verificare i requisiti richiesti agli esponenti aziendali e ai partecipanti. In queste scelte si manifestava chiaramente la volontà del legislatore di avvicinare progressivamente il regime dei controlli sugli intermediari ex art. 106 t.u.b., a quello disposto per gli intermediari vigilati, ma soprattutto di passare da un controllo con mero scopo di monitoraggio, a una vera e propria vigilanza mirante ad

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Così si legge nel Parere n. 2903/2008 del Consiglio di Stato nel corso dell’adunanza del 24 novembre 2008. Nel corso dell’iter di formazione del Regolamento, infatti, era emerso che «[…] per il

comparto degli intermediari finanziari non bancari, la normativa secondaria che definisce i profili di dettaglio è attualmente contenuta in due delibere del CICR e in otto decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in un arco temporale che va dal 1994 al 2007, a loro volta più volte integrati.».

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COLAVOLPE A., Il c.d. decreto unificato sugli intermediari finanziari non bancari, in Società, 2009, pag. 1161 ss.

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obiettivi di stabilità ed efficienza61.

Altre modifiche rilevanti, contenute nel D.M. 29/2009, riguardavano i criteri di iscrizione ai vari elenchi. Tra le motivazioni che avevano spinto il legislatore ad adottare questi cambiamenti, si riscontrava, prima di tutto, la volontà di assoggettare al controllo «solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei circuiti di finanziamento

dell’economia» e ciò era ben evidente nell’esclusione, dal novero dei soggetti tenuti

all’iscrizione nella sezione dell’elenco generale ex art. 113 t.u.b., delle società che assumevano partecipazioni senza svolgere congiuntamente altre attività finanziarie nei confronti delle partecipate. Anche per l’iscrizione nell’elenco ex art. 107 t.u.b. si rilevava un cambiamento importante, ovvero l’eliminazione del requisito patrimoniale per l’iscrizione degli intermediari che svolgono attività di concessione di finanziamenti o di assunzione di partecipazioni. Questa decisione era conseguente alla costatazione che: l’esistenza di consistenti mezzi patrimoniali non sempre corrispondeva a elevati volumi di attività, come si era, invece, creduto nelle fasi di regolamentazione precedenti, dunque alcuni intermediari, che risultavano iscritti nell’elenco speciale, in realtà non superavano le soglie di rilevanza previste per i volumi di attività. Da qui derivava la scelta di eliminare le soglie patrimoniali, in modo da sottoporre a specifica verifica prudenziale solo gli intermediari che effettivamente erano esposti a particolare rischi sistemici, in ragione della loro operatività62. Le medesime motivazioni avevano portato alla definizione di più articolati requisiti63 per gli intermediari che svolgevano l’attività di rilascio di garanzie, i quali erano sottoposti anche ad obblighi informativi più ampi64 e soprattutto non potevano «avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in

61

PELLEGRINI M., op. ult. cit., pag. 602, ma anche LIMONE E., op. ult.. cit., pag. 157.

62

CAPRIGLIONE F., Holding di partecipazione e nuova regolazione degli intermediari finanziari, in Banca, borsa, tit. cred., 2011, I, pag. 199.

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I requisiti ulteriori, sanciti dall’art. 11 del Regolamento, possono essere così riassunti: era consentita solo la forma di società per azioni, si richiedeva un capitale minimo versato pari almeno a 1,5 milioni e mezzi patrimoniali almeno pari a 2,5 milioni.

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Il comma 4 dell’art. 12 del Regolamento imponeva di «trasmettere alla Banca d’Italia, per i

controlli di competenza, il bilancio annuale e una situazione dei conti semestrale nei termini e con le modalità dalla stessa indicate», documento dal quale doveva emergere l’ammontare totale delle garanzie

34 via prevalente o rilevante l’attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico»,

se iscritti esclusivamente all’elenco generale, ma dovevano essere iscritti anche nell’elenco speciale.

Questo quadro, riassuntivo delle principali novità introdotte dal D.M. 29 del 2009, permette di notare come il rinnovamento dell’apparato regolamentare, sugli intermediari finanziari non bancari disciplinati dal Testo unico, non sia stato un fenomeno improvviso, ma un processo graduale, alla base del quale si riscontrava la volontà del legislatore di avvicinare progressivamente il regime di controlli sugli operatori dell’elenco generale, a quello che gravava sugli intermediari dell’elenco ex art. 107 t.u.b.. Ciò ovviamente era finalizzato ad evitare che soggetti, che svolgevano funzioni analoghe, potessero approfittare di differenti livelli di vigilanza per assumere comportamenti elusivi e dannosi per il perseguimento della sana e prudente gestione aziendale65 e per il corretto funzionamento del sistema finanziario.